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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro n. 16/24 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della trattazione della causa mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente
T R A
(nato in [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1
Carlo Poma, 2, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Leone che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
Ricorrente
E
, in persona del per il Lazio pro tempore, elettivamente CP_1 Controparte_2 domiciliato in Tivoli, via Nazionale Tiburtina n. 75, rappresentato e difeso dall'Avv.
Roberto De Martino in virtù di procura generale alle liti in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.1.2024, - esponendo di avere Parte_1
subìto in data 3.3.2023 un infortunio in relazione al quale l non riconosceva postumi CP_1 indennizzabili (4%) e ritenuta non congrua la valutazione del danno effettuata dall' - CP_1
ha convenuto in giudizio lo stesso chiedendo l'accertamento del suo diritto al CP_1
predetto indennizzo con il riconoscimento del danno biologico nella misura del 10% o – comunque – superiore rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa.
1 Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' il quale ha fatto CP_1
presente che la valutazione del danno operata dall' doveva ritenersi corretta. CP_3
Espletata Ctu medico legale, con decreto del 17.2.2025 è stata disposta la trattazione della causa mediante il deposito di note scritte.
Il procuratore di parte ricorrente ha presentato le note di trattazione scritta e la controversia viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
Il Ctu medico-legale nominato (dr. ha accertato che gli esiti Persona_1
dell'infortunio subìto dal ricorrente in data 3.3.2025 sono complessivamente valutabili
(con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12 luglio 2000) nella misura del 6%.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati da alcuna delle parti.
Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione all'infortunio subìto in data
3.3.2023, all'indennizzo per danno biologico nella misura del 6% e di conseguenza va disposta condanna l' alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da CP_1
erogarsi in capitale con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' tenendo conto del decisum e della serialità del CP_1
contenzioso (circostanza che determina la riduzione del 50% delle fasi introduttiva, istruttoria e decisionale).
Le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' CP_1
P.Q.M.
dichiara il diritto in relazione all'infortunio subìto in data 3.3.2023, Parte_1 all'indennizzo per danno biologico nella misura del 6% e di conseguenza condanna l alla corresponsione in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale CP_1
2 con la indicata misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno della domanda amministrativa e fino al saldo;
condanna l' a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente i CP_1
compensi legali che si liquidano in € 1.524,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa;
pone a definitivo carico dell' le spese di Ctu medico-legali, già liquidate con CP_1
separato decreto;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso il 21.2.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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