CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE RI, RE
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5551/2024 depositato il 11/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3333/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239012022517000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7116/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento notificata il 3.10.2023 di Euro 3.660,14 relativa a cartella n….66000 di Euro 1220,10 ( Iva 1^ trimestre 2017 ) e a cartella n….3000 di Euro
2440,00 ( Iva 2^ trimestre 2018 ) . All'esito della mediazione l'Agenzia Entrate ha ritenuto che la cartella n….3000 era stata pagata il 22.11.2023 , e , relativamente alla cartella n…66000 , che vi era stata decadenza dalla rateizzazione a suo tempo richiesta per ritardato pagamento della prima rata , e che , abbinando in sede di mediazione i versamenti effettuati , residuava un debito per sanzioni di Euro
433,50 .
La Cgt di primo grado di Salerno , con sentenza in data 19.7.2024 , ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla cartella n….3000 ed ha accolto il ricorso relativamente alla cartella n….66000 in quanto non erano state documentate dall'Ufficio la rateizzazione e la decadenza , con condanna dell'Agenzia Entrate al pagamento delle spese di giudizio in Euro 400,00 oltre accessori .
Propone appello la parte , adducendo che l'importo delle spese liquidate era sproporzionato per difetto rispetto al valore della controversia , e che andava accolta la domanda di condanna dell'Ufficio ex art. 96
c.p.c. , tenuto conto della molteplicità degli errori che avevano costretto la parte a ripetute impugnazioni .
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate , deducendo che correttamente l'Ufficio aveva notificato il 24.1.2024
l'accoglimento parziale della mediazione , sicchè sussisteva un parziale difetto di interesse alla continuazione del giudizio;
proponeva appello incidentale relativamente alla pronuncia di accoglimento parziale con condanna alle spese , in quanto effettivamente era dovuto il residuo di Euro 433,50 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che , in ordine alla cartella n…3000 , va rilevato che il pagamento è avvenuto dopo la notifica dell'odierna intimazione , ovvero in data 22.11.2023 ( a seguito della definizione giudiziaria di precedente contenzioso a sfavore del contribuente con sentenza 1071/06/2023 ) , sicchè l'Agenzia , in sede di mediazione , ha dato atto dell'avvenuto pagamento ( dopo l'intimazione , per cui non vi è soccombenza virtuale dell'Ufficio sul punto ) . La parte , peraltro , si è costituita il 14.1.2024 prima della notificazione dello sgravio parziale . Quanto alla cartella n….66000 , va rilevato che , dalla documentazione prodotta ( piano di rateizzo;
F24 pagato il 29.11.2017 ) si evince che , quanto alla prima rata , non è stata rispettata la scadenza del 27.10.2017 , sicchè è dimostrato il fondamento della decadenza dalla rateizzazione e il residuo dovuto . Di conseguenza , in accoglimento dell'appello incidentale , va accolto solo per quanto di ragione il relativo motivo di ricorso originario , che per il resto , per quanto in motivazione , va disatteso .
Per quanto esposto non sussistono le condizioni per la condanna dell'Ufficio ex art. 96 c.p.c. .
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale, rigetta l'appello principale e, in riforma parziale della sentenza appellata, determina il residuo dovuto in euro 433,50 in relazione a quanto richiesto con la cartella di pagamento n.
10020200012775773000. Conferma nel resto la sentenza appellata. Compensa integralmente e recirpocamente tra tutte le parti le spese del doppio grado.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
ARMENANTE RI, RE
CARDONA ALBINI MARGHERITA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5551/2024 depositato il 11/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Avv. - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3333/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 6 e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239012022517000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7116/2025 depositato il
25/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento notificata il 3.10.2023 di Euro 3.660,14 relativa a cartella n….66000 di Euro 1220,10 ( Iva 1^ trimestre 2017 ) e a cartella n….3000 di Euro
2440,00 ( Iva 2^ trimestre 2018 ) . All'esito della mediazione l'Agenzia Entrate ha ritenuto che la cartella n….3000 era stata pagata il 22.11.2023 , e , relativamente alla cartella n…66000 , che vi era stata decadenza dalla rateizzazione a suo tempo richiesta per ritardato pagamento della prima rata , e che , abbinando in sede di mediazione i versamenti effettuati , residuava un debito per sanzioni di Euro
433,50 .
La Cgt di primo grado di Salerno , con sentenza in data 19.7.2024 , ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla cartella n….3000 ed ha accolto il ricorso relativamente alla cartella n….66000 in quanto non erano state documentate dall'Ufficio la rateizzazione e la decadenza , con condanna dell'Agenzia Entrate al pagamento delle spese di giudizio in Euro 400,00 oltre accessori .
Propone appello la parte , adducendo che l'importo delle spese liquidate era sproporzionato per difetto rispetto al valore della controversia , e che andava accolta la domanda di condanna dell'Ufficio ex art. 96
c.p.c. , tenuto conto della molteplicità degli errori che avevano costretto la parte a ripetute impugnazioni .
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate , deducendo che correttamente l'Ufficio aveva notificato il 24.1.2024
l'accoglimento parziale della mediazione , sicchè sussisteva un parziale difetto di interesse alla continuazione del giudizio;
proponeva appello incidentale relativamente alla pronuncia di accoglimento parziale con condanna alle spese , in quanto effettivamente era dovuto il residuo di Euro 433,50 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che , in ordine alla cartella n…3000 , va rilevato che il pagamento è avvenuto dopo la notifica dell'odierna intimazione , ovvero in data 22.11.2023 ( a seguito della definizione giudiziaria di precedente contenzioso a sfavore del contribuente con sentenza 1071/06/2023 ) , sicchè l'Agenzia , in sede di mediazione , ha dato atto dell'avvenuto pagamento ( dopo l'intimazione , per cui non vi è soccombenza virtuale dell'Ufficio sul punto ) . La parte , peraltro , si è costituita il 14.1.2024 prima della notificazione dello sgravio parziale . Quanto alla cartella n….66000 , va rilevato che , dalla documentazione prodotta ( piano di rateizzo;
F24 pagato il 29.11.2017 ) si evince che , quanto alla prima rata , non è stata rispettata la scadenza del 27.10.2017 , sicchè è dimostrato il fondamento della decadenza dalla rateizzazione e il residuo dovuto . Di conseguenza , in accoglimento dell'appello incidentale , va accolto solo per quanto di ragione il relativo motivo di ricorso originario , che per il resto , per quanto in motivazione , va disatteso .
Per quanto esposto non sussistono le condizioni per la condanna dell'Ufficio ex art. 96 c.p.c. .
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale, rigetta l'appello principale e, in riforma parziale della sentenza appellata, determina il residuo dovuto in euro 433,50 in relazione a quanto richiesto con la cartella di pagamento n.
10020200012775773000. Conferma nel resto la sentenza appellata. Compensa integralmente e recirpocamente tra tutte le parti le spese del doppio grado.