Versione
8 giugno 2005
8 giugno 2005
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 11.390 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/03/2011, n. 172Provvedimento: N. 00161/2010 REG.RIC. N. 00172/2011 REG.PROV.COLL. N. 00161/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 161 del 2010, proposto da: AR ON, EN ZZ, IA ND, CY RO MP, rappresentate e difese dall'avv. Ino Pupulin, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, p.zza Unità d'Italia 7; contro Comune di Udine, non costituito in giudizio; nei confronti di CS Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. …Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- tempestività del ricorso·
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