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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale formato dai magistrati dott.ssa Susanna Menegazzi presidente relatore dott.ssa Alessandra Pesci giudice dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1461/2024 in data 26/03/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv. CIANI CARLA e PRETIN DEBORA
parte ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. GASPARINI VALENTINA
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente per oggetto: Separazione giudiziale,
trattenuta in decisione sulle seguenti congiunte CONCLUSIONI
1)dichiarare la separazione personale tra i coniugi sig.
e sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
2) la casa coniugale sita in Mogliano Veneto (TV), via
Monte Pelmo 5, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%,
rimarrà nella disponibilità della sig.ra Controparte_1
con arredi e corredi fino alla data del 31.12.2025;
3) nell'ambito dell'assetto dei rapporti patrimoniali conseguenti il matrimonio e a definizione degli stessi,
darsi atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi hanno convenuto quanto segue:
- la sig.ra e il sig. hanno Controparte_1 Parte_1
conferito incarico ad un'agenzia immobiliare per la vendita della casa coniugale al prezzo di mercato fino al
31.12.2025;
- i ratei mensili a titolo di mutuo pari ad euro 710,23
omnicomprensivi saranno dovuti da entrambi i coniugi al 50%
sino alla vendita dell'immobile, mantenendo l'addebito nel conto corrente cointestato presso CA EU n. n.
00001006700153408. Con l'eventuale corrispettivo della compravendita il mutuo verrà estinto;
Pag. 2 di 18 - nel caso in cui l'immobile non fosse venduto al prezzo di mercato alla data del 31.12.2025, la sig.ra CP
si impegna a trasferire ogni diritto a lei
[...]
spettante, e precisamente la quota di 1/2 della piena proprietà della casa familiare sita in Mogliano Vento (TV),
via Monte Pelmo 5 (così catastalmente censita Comune di
Mogliano Veneto (TV), Catasto Fabbricati, Sezione D, Foglio
4, cat. A/2, cl. 2, vani 8 - sup. cat. mq. 207 – escluse aree scoperte mq. 189 – rendita euro 805,67) al sig.
[...]
che si impegna ad acquistare la quota di proprietà Pt_1
pari ad 1/2 della sig.ra Controparte_1
I coniugi pattuiscono altresì che il suddetto trasferimento avvenga con contestuale versamento da parte del sig.
[...]
nei confronti della sig.ra di un Pt_1 Controparte_1
corrispettivo pari al prezzo di mercato della quota della medesima diminuito del 5%-7%.
Le parti dichiarano che tale accordo patrimoniale è
elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dichiarano pertanto di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per i trasferimenti immobiliari intervenuti nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali in sede di separazione;
- la sig.ra dichiara di riconoscere, così Controparte_1
come riconosce, che il sig. ha anticipato la Parte_1
somma pari ad euro 70.000,00 per l'acquisto della casa
Pag. 3 di 18 coniugale e, conseguentemente, dichiara di riconoscere,
così come riconosce, che la suddetta somma venga detratta –
a favore del sig. – dal ricavato della vendita Parte_1
o dal prezzo che il sig. dovrà pagare per Parte_1
l'acquisto della quota della sig.ra Controparte_1
seguendo la seguente operazione: con il prezzo di vendita andrà estinto il mutuo residuo, dalla cifra rimanente andranno corrisposti € 70.000,00 al sig. e Pt_1
l'eventuale residuo verrà diviso a metà tra le parti;
- i coniugi in relazione ai beni mobili registrati a ciascuno intestati danno atto che:
o il sig. si impegna a trasferire entro 30 Parte_1
giorni dalla sentenza di separazione alla sig.ra CP
ogni diritto alla medesima spettante, e
[...]
precisamente la quota di ½ della proprietà dell'autovettura
Audi A3 targata FC323HN, intestata alla sig.ra CP
;
[...]
o la sig.ra si impegna a trasferire entro Controparte_1
30 giorni dalla sentenza di separazione al sig.
[...]
ogni diritto alla medesima spettante, e Pt_1
precisamente la quota di ½ della proprietà dell'autovettura
Volkswagen UP targata FA229KA, intestata al sig.
[...]
; Pt_1
- i coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente n. 00001006700153408 accesso presso CA EU (su cui
Pag. 4 di 18 confluiscono le rate mensili del mutuo) nonché il deposito titoli a custodia n. 0000190000315348 presso CA EU
– entrambi cointestati tra i medesimi – entro il 31.12.2025
e le somme depositate su detto conto corrente verranno suddivise tra loro pro quota.
Frattanto i coniugi continueranno a versare mensilmente l'importo pari ad euro 370,00 (trecentosettanta/00)
cadauno;
- le somme di danaro depositate sui rispettivi conti correnti intestati a ciascuna delle parti rimangono in proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
4) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori che provvederanno insieme alla sua istruzione ed educazione ed assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti per la sua vita, in particolare quelle relative all'istruzione, educazione e salute,
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali del medesimo;
5) il collocamento del figlio sarà stabilito in modo paritario tra i genitori, con residenza presso la madre,
secondo il calendario che – compatibilmente con i rispettivi turni di lavoro – i genitori dovranno concordare, adoperandosi per il suo rispetto.
Pag. 5 di 18 In particolare:
- settimana (A): il figlio starà con la madre dal Per_1
lunedì all'uscita da scuola al mercoledì quando andrà a scuola. Nella stessa settimana starà con la madre Per_1
il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì successivo quando andrà a scuola;
settimana (B): il figlio starà con il padre dal Per_1
lunedì all'uscita da scuola al mercoledì quando andrà a scuola. Nella stessa settimana starà con il padre Per_1
il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì successivo quando andrà a scuola;
- entrambi i genitori trascorreranno con il figlio quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive nonché altri sette giorni consecutivi in un altro periodo dell'anno senza il figlio, impegnandosi a concordare tali periodi con anticipo di tre mesi;
- durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e l'ultimo dell'anno con l'altro ad anni alternati (per l'anno corrente la prima settimana spetterà alla madre), nonché ad anni alterni le vacanze pasquali e di carnevale (per l'anno 2025 le vacanze di carnevale saranno di spettanza paterna e quelle pasquali di spettanza materna);
- i coniugi, considerato di aver visibilità dei rispettivi turni di lavoro fino a tre mesi prima, si impegnano a
Pag. 6 di 18 concordare il calendario di frequentazione del figlio almeno due mesi prima. Nei mesi di giugno e dicembre, i coniugi si impegnano a concordare il calendario non appena ricevuta la visibilità dei turni ed entro due giorni;
6) ciascun genitore potrà, per le questioni di ordinaria amministrazione, esercitare disgiuntamente dall'altro la potestà sul figlio minore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
7) i genitori si impegnano a garantire al figlio il mantenimento dei rapporti significativi con i parenti di entrambi;
8) i genitori si impegnano a garantire la reperibilità
telefonica all'altro genitore nei periodi di affidamento del figlio minore, nell'ottica di una sana ed equilibrata gestione della relazione genitoriale;
9) i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno,
il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio che, salvo urgenza ed obbligatorietà, saranno previamente concordate e documentate, secondo quanto disposto nel protocollo del Tribunale di Treviso. Le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate immediatamente all'atto della presentazione di idonea giustificazione;
Pag. 7 di 18 10) l'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre fino alla vendita della casa familiare;
dopo la vendita della stessa l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i genitori purché il sig.
[...]
si sia trasferito in una abitazione autonoma. Le Pt_1
detrazioni fiscali verranno richieste dai genitori ai sensi della vigente normativa, così come gli oneri/spese detraibili e deducibili. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro.
Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità;
11) i coniugi condividono che il figlio stante Per_1
l'esito positivo del percorso appena conclusosi con la dott.ssa , non necessiti allo stato di continuare Per_2
un percorso di psicoterapia. I coniugi, invece, intendono proseguire per almeno altri tre incontri il percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa Biasin di
Treviso.
12) poiché sono entrambi economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, e di voler
Pag. 8 di 18 definire i reciproci rapporti economici così come indicato al punto 3);
13) i coniugi si concedono sin d'ora, e concedono al figlio
, il permesso per l'espatrio autorizzando il Per_1
rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento necessario.
14) le parti dichiarano di rinunciare ad ogni diversa domanda e/o eccezione formulata e/o diversa conclusione;
15) spese del presente giudizio compensate.
16) ordinare la trasmissione della sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile del Comune di Venezia affinché
proceda alle annotazioni prescritte dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig adiva l'intestato Tribunale per Parte_1
ottenere la separazione personale dalla signora CP
con la quale aveva contratto matrimonio a Mogliano
[...]
Veneto il 13/6/2015; chiedeva l'addebito della separazione alla moglie, l'assegnazione della casa familiare,
l'affidamento condiviso del figlio minorenne con Per_1
collocamento prevalente presso il padre, un contributo al mantenimento del minore di 300 euro mensili da parte della signora . CP
La signora si costituiva in giudizio e chiedeva CP
Pag. 9 di 18 respingersi la domanda di addebito;
chiedeva l'affido condiviso del figlio e l'assegnazione a lei della casa familiare;
disporsi che ciascun coniuge provvedesse al mantenimento diretto del figlio nel tempo di pertinenza.
I coniugi trovavano poi un accordo sulle condizioni della separazione e i procuratori precisavano conclusioni congiunte (ove non veniva riproposta la domanda di addebito, da intendersi quindi rinunciata).
Il Tribunale ritiene di poter disporre come chiesto concordemente dai coniugi, in quanto le condizioni proposte non presentano profili di illegittimità, né contrastano con l'interesse del minore.
Tenuto conto di quanto risulta dalla relazione della psicologa che ha seguito il minore , il Tribunale Per_1
invita peraltro i coniugi a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità nell'interesse del figlio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale nr 1461/2024 RG, così
dispone:
a. dichiara la separazione personale dei coniugi Pt_1
e , che hanno contratto matrimonio il
[...] Controparte_1
13/6/2015 a Mogliano Veneto (TV) (Registro degli Atti di
Matrimonio - Atto n. 10 parte 1- anno 2015) alle condizioni
Pag. 10 di 18 proposte dai coniugi che qui si riportano:
“1)…
2) la casa coniugale sita in Mogliano Veneto (TV), via
Monte Pelmo 5, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%,
rimarrà nella disponibilità della sig.ra Controparte_1
con arredi e corredi fino alla data del 31.12.2025;
3) nell'ambito dell'assetto dei rapporti patrimoniali conseguenti il matrimonio e a definizione degli stessi,
darsi atto che, quale elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi hanno convenuto quanto segue:
- la sig.ra e il sig. hanno Controparte_1 Parte_1
conferito incarico ad un'agenzia immobiliare per la vendita della casa coniugale al prezzo di mercato fino al
31.12.2025;
- i ratei mensili a titolo di mutuo pari ad euro 710,23
omnicomprensivi saranno dovuti da entrambi i coniugi al 50%
sino alla vendita dell'immobile, mantenendo l'addebito nel conto corrente cointestato presso CA EU n. n.
00001006700153408. Con l'eventuale corrispettivo della compravendita il mutuo verrà estinto;
- nel caso in cui l'immobile non fosse venduto al prezzo di mercato alla data del 31.12.2025, la sig.ra CP
si impegna a trasferire ogni diritto a lei
[...]
Pag. 11 di 18 spettante, e precisamente la quota di 1/2 della piena proprietà della casa familiare sita in Mogliano Vento (TV),
via Monte Pelmo 5 (così catastalmente censita Comune di
Mogliano Veneto (TV), Catasto Fabbricati, Sezione D, Foglio
4, cat. A/2, cl. 2, vani 8 - sup. cat. mq. 207 – escluse aree scoperte mq. 189 – rendita euro 805,67) al sig.
[...]
che si impegna ad acquistare la quota di proprietà Pt_1
pari ad 1/2 della sig.ra Controparte_1
I coniugi pattuiscono altresì che il suddetto trasferimento avvenga con contestuale versamento da parte del sig.
[...]
nei confronti della sig.ra di un Pt_1 Controparte_1
corrispettivo pari al prezzo di mercato della quota della medesima diminuito del 5%-7%.
Le parti dichiarano che tale accordo patrimoniale è
elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dichiarano pertanto di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa per i trasferimenti immobiliari intervenuti nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali in sede di separazione;
- la sig.ra dichiara di riconoscere, così Controparte_1
come riconosce, che il sig. ha anticipato la Parte_1
somma pari ad euro 70.000,00 per l'acquisto della casa coniugale e, conseguentemente, dichiara di riconoscere,
così come riconosce, che la suddetta somma venga detratta –
a favore del sig. – dal ricavato della vendita Parte_1
Pag. 12 di 18 o dal prezzo che il sig. dovrà pagare per Parte_1
l'acquisto della quota della sig.ra Controparte_1
seguendo la seguente operazione: con il prezzo di vendita andrà estinto il mutuo residuo, dalla cifra rimanente andranno corrisposti € 70.000,00 al sig. e Pt_1
l'eventuale residuo verrà diviso a metà tra le parti;
- i coniugi in relazione ai beni mobili registrati a ciascuno intestati danno atto che:
o il sig. si impegna a trasferire entro 30 Parte_1
giorni dalla sentenza di separazione alla sig.ra CP
ogni diritto alla medesima spettante, e
[...]
precisamente la quota di ½ della proprietà dell'autovettura
Audi A3 targata FC323HN, intestata alla sig.ra CP
;
[...]
o la sig.ra si impegna a trasferire entro Controparte_1
30 giorni dalla sentenza di separazione al sig.
[...]
ogni diritto alla medesima spettante, e Pt_1
precisamente la quota di ½ della proprietà dell'autovettura
Volkswagen UP targata FA229KA, intestata al sig.
[...]
; Pt_1
- i coniugi provvederanno ad estinguere il conto corrente n. 00001006700153408 accesso presso CA EU (su cui confluiscono le rate mensili del mutuo) nonché il deposito titoli a custodia n. 0000190000315348 presso CA EU
– entrambi cointestati tra i medesimi – entro il 31.12.2025
Pag. 13 di 18 e le somme depositate su detto conto corrente verranno suddivise tra loro pro quota.
Frattanto i coniugi continueranno a versare mensilmente l'importo pari ad euro 370,00 (trecentosettanta/00)
cadauno;
- le somme di danaro depositate sui rispettivi conti correnti intestati a ciascuna delle parti rimangono in proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari;
4) il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori che provvederanno insieme alla sua istruzione ed educazione ed assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti per la sua vita, in particolare quelle relative all'istruzione, educazione e salute,
tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni personali del medesimo;
5) il collocamento del figlio sarà stabilito in modo paritario tra i genitori, con residenza presso la madre,
secondo il calendario che – compatibilmente con i rispettivi turni di lavoro – i genitori dovranno concordare, adoperandosi per il suo rispetto.
In particolare:
- settimana (A): il figlio starà con la madre dal Per_1
lunedì all'uscita da scuola al mercoledì quando andrà a
Pag. 14 di 18 scuola. Nella stessa settimana starà con la madre Per_1
il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì successivo quando andrà a scuola;
settimana (B): il figlio starà con il padre dal Per_1
lunedì all'uscita da scuola al mercoledì quando andrà a scuola. Nella stessa settimana starà con il padre Per_1
il fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì successivo quando andrà a scuola;
- entrambi i genitori trascorreranno con il figlio quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive nonché altri sette giorni consecutivi in un altro periodo dell'anno senza il figlio, impegnandosi a concordare tali periodi con anticipo di tre mesi;
- durante le vacanze natalizie il figlio trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e l'ultimo dell'anno con l'altro ad anni alternati (per l'anno corrente la prima settimana spetterà alla madre), nonché ad anni alterni le vacanze pasquali e di carnevale (per l'anno 2025 le vacanze di carnevale saranno di spettanza paterna e quelle pasquali di spettanza materna);
- i coniugi, considerato di aver visibilità dei rispettivi turni di lavoro fino a tre mesi prima, si impegnano a concordare il calendario di frequentazione del figlio almeno due mesi prima. Nei mesi di giugno e dicembre, i
Pag. 15 di 18 coniugi si impegnano a concordare il calendario non appena ricevuta la visibilità dei turni ed entro due giorni;
6) ciascun genitore potrà, per le questioni di ordinaria amministrazione, esercitare disgiuntamente dall'altro la potestà sul figlio minore nei periodi di permanenza del figlio presso di sé;
7) i genitori si impegnano a garantire al figlio il mantenimento dei rapporti significativi con i parenti di entrambi;
8) i genitori si impegnano a garantire la reperibilità
telefonica all'altro genitore nei periodi di affidamento del figlio minore, nell'ottica di una sana ed equilibrata gestione della relazione genitoriale;
9) i genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno,
il pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio che, salvo urgenza ed obbligatorietà, saranno previamente concordate e documentate, secondo quanto disposto nel protocollo del Tribunale di Treviso. Le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate immediatamente all'atto della presentazione di idonea giustificazione;
10) l'assegno unico per il figlio verrà percepito interamente dalla madre fino alla vendita della casa familiare;
dopo la vendita della stessa l'assegno unico
Pag. 16 di 18 verrà diviso al 50% tra i genitori purché il sig.
[...]
si sia trasferito in una abitazione autonoma. Le Pt_1
detrazioni fiscali verranno richieste dai genitori ai sensi della vigente normativa, così come gli oneri/spese detraibili e deducibili. Il genitore che avrà provveduto al pagamento di una spesa detraibile sarà tenuto, laddove trattenga l'originale, a fornirne una copia all'altro.
Laddove fosse necessaria l'esibizione dell'originale all'atto della dichiarazione dei redditi, il genitore che ne è in possesso si impegna a metterlo a disposizione dell'altro per la stretta necessità;
11) i coniugi condividono che il figlio stante Per_1
l'esito positivo del percorso appena conclusosi con la dott.ssa , non necessiti allo stato di continuare Per_2
un percorso di psicoterapia. I coniugi, invece, intendono proseguire per almeno altri tre incontri il percorso di sostegno alla genitorialità con la dott.ssa Biasin di
Treviso.
12) poiché sono entrambi economicamente autosufficienti, i coniugi si danno reciprocamente atto di non avere istanza di sorta da inoltrarsi sotto il profilo del mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, e viceversa, e di voler definire i reciproci rapporti economici così come indicato al punto 3);
Pag. 17 di 18 13) i coniugi si concedono sin d'ora, e concedono al figlio
, il permesso per l'espatrio autorizzando il Per_1
rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento necessario.
14) le parti dichiarano di rinunciare ad ogni diversa domanda e/o eccezione formulata e/o diversa conclusione;
15) spese del presente giudizio compensate”;
b. ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di
Mogliano Veneto di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Treviso, 21/1/2025
Il presidente relatore
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
Pag. 18 di 18