Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1743
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 77, comma 2 bis DPR 602/1973 e principio del ne bis in idem esecutivo

    La Corte ritiene che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria abbia natura meramente informativa e sollecitatoria, mentre il pignoramento presso terzi ha natura esecutiva. Le due misure possono coesistere senza violare il principio di proporzionalità o il diritto di difesa, configurandosi due giurisdizioni autonome e concorrenti (ordinaria e tributaria).

  • Rigettato
    Violazione art. 19, lett. E-ter del d.lgs. n. 546/1992 per rischio di doppia sovrapposizione giurisdizionale

    La Corte ritiene che le due giurisdizioni (ordinaria e tributaria) siano autonome e concorrenti, data la diversa funzione degli strumenti adottati dall'agente della riscossione (comunicazione preventiva di ipoteca e pignoramento presso terzi), senza che ciò implichi duplicazione delle tutele del credito fiscale o violazione del principio di proporzionalità.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

    La censura è priva di pregio. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avendo natura meramente informativa, assolve all'onere di motivazione con l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente della riscossione intende procedere, come avvenuto nel caso di specie.

  • Accolto
    Prescrizione triennale tasse automobilistiche

    La Corte dichiara l'annullamento d'ufficio delle cartelle di pagamento relative a bolli auto degli anni 2013, 2014 e 2015, di importo inferiore ad euro 1.000,00 ciascuna, in applicazione dell'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022. Tale pronuncia d'ufficio assorbe l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.

  • Accolto
    Prescrizione decennale/decadenza crediti IRPEF, IVA ed IRAP

    La Corte dichiara l'annullamento d'ufficio delle cartelle di pagamento relative a debiti erariali per IRAP (anno 2010) e IRPEF (anno 2012), di importo inferiore ad euro 1.000,00 ciascuna, in applicazione dell'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022. Tale pronuncia d'ufficio assorbe l'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente. Per le altre cartelle di importo superiore ad euro 1.000,00, l'eccezione di prescrizione è inammissibile in quanto gli atti erano stati notificati con intimazione di pagamento non impugnata.

  • Rigettato
    Inesistenza di preclusioni processuali e produzione documentale tardiva

    I motivi sono infondati, non ravvisandosi valide argomentazioni giustificatrici per procedere alla compensazione delle spese di lite per le vaghe ragioni addotte dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1743
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1743
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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