CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1743/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11400/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma, 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202500009595000 IRPEF-ALTRO 2005
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma, 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080246381671000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080246381671000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080246381671000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080246381671000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100188344074000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100188344074000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100188344074000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100188344074000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110159097577000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120141313536000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140052792256000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140052792256000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140052792256000 IVA-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160059586575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma, 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160098002552000 IVA-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160098002552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068549839000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma, 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170127343328000 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170206551529000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma, 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008568963000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008568963000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008568963000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistenti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26 giugno 2025, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate SS ( di seguito DE), all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 ed alla Regione Lazio, il contribuente Ricorrente_1 impugnava innanzi a questa Corte – chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria e distrazione di spese – la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76202500009595 000, notificatagli il 30 aprile 2025, per un importo complessivo di € 34.262,60, nonché le dodici cartelle di pagamento, sottese e presupposte, di seguito elencate:
1)cartella di pagamento n. 097 2008 0246381671 000, asseritamente notificata in data 8 novembre 2008, relativa all'IRAP dell'esercizio 2008 (ente impositore: Agenzia delle Entrate- Ufficio di Roma 8) dall'importo di complessivo di € 5.173,32;
2) cartella di pagamento n. 097 2010 00188344074 000, asseritamente notificata il 10 agosto 2010, in materia di IRAP, addizionali regionali e comunali, IVA dell'anno 2006 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di Roma DP2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di € 10.983,27;
3)cartella di pagamento n. 097 2011 0159097577 000, asseritamente notificata il 23 agosto 2011, relativa all'IVA dell'esercizio 2007 (ente impositore. Agenzia delle Entrate di Roma DP2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di euro 7.783,86;
4)cartella di pagamento n. 097 2012 0141313536 000, asseritamente notificata il 31 maggio 2012, relativa all'IVA, sanzioni ed interessi di mora dell'anno 2008 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di Roma DP 2-
Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di euro 1.593,86;
5) cartella di pagamento n. 097 2014 0052792256 000, asseritamente notificata il 7 novembre 2014, in materia di addizionale regionale comunale, IVA dell'anno 2010 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di
Roma DP 2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di € 936,74;
6)cartella di pagamento n.097 2016 0059586575 000, asseritamente notificata il 12 settembre 2016, relativa a tassa automobilistica dell'anno 2013 (ente impositore: Regione Lazio) dall' importo complessivo di € 101,65;
7)cartella di pagamento n. 097 2016 0098002552 000, asseritamente notificata il 30 dicembre 2016, relativa a IVA dell'anno 2012 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di Roma DP 2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di € 4.122,17;
8)cartella di pagamento n.097 2016 0098002552 000, asseritamente notificata in data 30 dicembre 2016, relativa a tassa automobilistica dell'anno 2013 (ente impositore: Regione Lazio) dall'importo complessivo di € 88,37;
9)cartella di pagamento n. 097 2017 0068549839 000, asseritamente notificata il 6 aprile 2017, relativa a tassa automobilistica dell'anno 2014 (ente impositore: Regione Lazio) dall'importo complessivo di euro
160,40;
10)cartella di pagamento n. 097 2017 0127343328 000, asseritamente notificata il 26 luglio 2017, relativa ad IRPEF- imposta art. 36 ter dell'anno 2012 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di Roma DP 2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di euro 146,53 ;
11)cartella di pagamento n. 097 2017 0206551529 000, asseritamente notificata il 30 novembre 2017, relativa a tassa automobilistica dell'anno 2015 (ente impositore: Regione Lazio) dall'importo complessivo di euro 105,27;
12) cartella di pagamento n. 097 2018 0008568963 000, asseritamente notificata il 5 marzo 2018, relativa ad addizionali regionali e comunali, IVA dell'anno 2017 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di Roma DP
2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di euro 2.534,10.
In particolare, il contribuente eccepiva in primis la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sopra indicata e delle relative richieste di pagamento, per violazione dell'art. 77, comma 2 bis
DPR 602/1973 e per conseguente inammissibile duplicazione delle misure cautelari ed esecutive, per lesione del principio del “ne bis in idem” esecutivo;
deduceva, quindi, la violazione dell'art. 19, lett. E-ter del d.lgs.
n. 546/1992, per avere l'DE già promosso avanti al Tribunale civile di Velletri – con atto notificato ad esso contribuente il 13 febbraio 2025 – procedura di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto il medesimo debito di euro 34.205,36 e fondato sulle medesime cartelle di pagamento di cui al presente giudizio, con conseguente rischio di doppia sovrapposizione giurisdizionale (ordinaria e tributaria) e con connesso pregiudizio del diritto di difesa, derivanti dal cumulo di misure cautelari ed esecutive, applicate in violazione del principio di proporzionalità; lamentava, inoltre, sotto diversi profili, il vizio di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
eccepiva la nullità/annullabilità di quest'ultimo atto e delle cartelle di pagamento collegate, per intervenuta prescrizione triennale dei bolli- auto sottesi e sopra indicati;
eccepiva, poi, la prescrizione e/o decadenza della potestà impositiva in relazione alle cartelle esattoriali richiedenti tributi anteriori all'anno 2010, nonché la mancata esibizione degli estratti e delle corrispondenti relate della cartelle da parte di DE;
negava la rilevanza della mancata impugnazione dell'intimazione tardiva, notificata da DE al contribuente il 30 gennaio 2025, quale atto interruttivo della prescrizione dei ruoli 2014/2018; insisteva nell'eccepire la inesistenza di preclusioni processuali e nell'invocare gli effetti sul regime delle spese processuali, derivanti dalla eventuale produzione documentale tardiva da parte di DE;
chiedeva in subordine la compensazione delle spese e, in via istruttoria, l'esibizione, in originale o in copia autentica, degli estratti – ruolo integrali, delle relate di notifica delle cartelle impugnate, di ogni atto interruttivo della prescrizione, nonchè delle comunicazioni inviate al contribuente ex art.26 DPR 602/1973.
Si costituivano e resistevano in giudizio - con distinte difese e controdeduzioni- tutti i soggetti evocati in giudizio dal ricorrente i quali chiedevano, per quanto di rispettiva ragione, il rigetto della sospensiva e, a vario titolo, del ricorso avversario con vittoria di spese .
In particolare, l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2- costituitasi in data 4 settembre 2025 - insisteva sulla giurisdizione di questa Corte, competente a conoscere la presente controversia, in relazione a fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi prima della notifica delle cartelle o dell'intimazione di pagamento;
eccepiva la mancanza di legittimazione passiva dell'Ufficio con riferimento a tutte le attività di notifica e di riscossione di esclusiva competenza dell'DE con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio;
eccepiva la mancata impugnazione degli atti prodromici da parte del contribuente e la conseguente inammissibilità dell'opposizione di quest'ultimo all'atto di intimazione (rectius, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); contestava l'asserita prescrizione e decadenza dei crediti di sua competenza oggetto di imposizione tributaria;
per l'effetto eccepiva la inammissibilità del ricorso avversario di cui, in ogni caso, chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
A sua volta l'DE – con controdeduzioni depositate in data 25 settembre 2025 - eccepiva la nullità/ inesistenza del ricorso per assenza dei requisiti formali di redazione telematica e il difetto di procura ad litem, nonché la inammissibilità per tardività del ricorso di cui, comunque, sollecitava il rigetto nel merito;
negava, inoltre, la sussistenza del divieto di cumulo di misure cautelari ed esecutive;
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a tutte le contestazioni ed eccezioni relative all'operato degli enti impositori;
per l'effetto chiedeva il rigetto della sospensiva e del ricorso con vittoria di spese.
Quanto alla Regione Lazio, costituita in data 24 novembre 2025, questa, in relazione alle tasse automobilistiche degli anni 2013,2014 e 2105 ed alle relative cartelle esattoriali, riferiva di avere svolto per tempo tutte le attività di iscrizione a ruolo e di trasmissione degli atti dell'DE, contestava la fondatezza dell'eccezione avversaria di prescrizione dei bolli- auto, anche per la sospensione dei termini di notifica del periodo COVID e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile e/o infondato con vittoria di spese.
In data 10 dicembre 2025 il ricorrente depositava memoria illustrativa contestando le controdeduzioni avversarie.
Con ordinanza del 16 dicembre 2025 la Corte, in composizione collegiale, rigettava l'istanza di sospensiva.
In data 19 gennaio 2026 il ricorrente depositava tardiva memoria conclusiva di replica di cui va disposto lo stralcio, con conseguente inutilizzabilità, per inosservanza dei termini perentori ex art. 32, co.2, d.lgs n.
546/1992 .
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ( della cui regolarità formale telematica anche con riferimento alla validità della procura ad litem non si può dubitare) è fondato in parte e deve essere accolto limitatamente alla cancellazione dei debiti fiscali di importo inferiore ad euro 1.000,00.
Resta, peraltro, confermata, per la residua somma, la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, emessa da DE ed impugnata dal contribuente (sul potere di riduzione d'ufficio dell'importo da iscrivere ad ipoteca, da parte del giudice tributario di merito, a fronte di crediti annullati in sede di autotutela,
v. Cass. 29364/2020) .
***
Preliminarmente va dato atto che questa Corte di giustizia tributaria ha piena ed autonoma cognizione dell'impugnazione (facoltativa ma ammissibile ex art. 19 dlgs n. 546/1992) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto endoprocedimentale avente una funzione non già cautelare, ma meramente informativa e sollecitatoria per il debitore, rendendolo edotto che in mancanza di pagamento entro trenta giorni sarà iscritta ipoteca ( Cass. 25456/2025). Non si dimentichi, poi, che per ammissione del ricorrente tutte le cartelle esattoriali qui opposte ed elencate nell'apposito “dettaglio delle somme da pagare” erano già state oggetto di intimazione di pagamento notificata all'interessato il 30 gennaio 2025 e non impugnata, sicchè la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria è venuta a presentare il carattere di una mera nota accessoria di preavviso di esecuzione e di riscossione esattoriale.
Tutt'altra natura ha, invece, la procedura di pignoramento presso terzi (INPS), promossa da DE nei confronti del sig. TI e pendente presso il Tribunale civile di Velletri (della quale, peraltro, si ignora l'esito dell'udienza del 10.11.2025) per lo stesso importo e per le medesime cartelle di cui qui si discute.
Il pignoramento presso terzi, promosso dall'agente della riscossione avanti al G.E. del Tribunale ordinario, ha, infatti, natura strettamente esecutiva, del tutto compatibile con il preavviso (informativo) di ipoteca impugnato avanti a questa Corte e senza che tale “doppio binario” comporti una forma abusiva di esercizio del potere di riscossione da parte di DE.
In altre parole, nel contenzioso riguardante il sig. Ricorrente_1, si configura una duplice ed autonoma giurisdizione, parallela e concorrente (ordinaria e tributaria) vista la diversa funzione di garanzia degli strumenti adottati da DE (ma senza che tale opzione implichi la duplicazione delle tutele del credito fiscale e la violazione del principio di proporzionalità) e non già la sovrapposizione di giurisdizione, lamentata dal ricorrente con i primi due motivi di opposizione.
Le pronunzie di Cassazione (sentenze n. 16348/2015 e n. 22238/2022) - menzionate dal ricorrente, per argomentare l'asserito divieto di cumulo e l'insorgere duplicato di misure cautelari ed esecutive a carico del contribuente - si riferiscono, in realtà, alla fattispecie diversa di iscrizione ipotecaria aggiuntasi ex post ad una procedura esecutiva promossa sul medesimo credito, mentre in questo caso si è in presenza di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a carattere informativo, emessa nel rispetto dell'art.77, comma 2 bis del DPR 602/1973 e non di una misura cautelare già posta in essere, come, invece, lasciato intendere dal contribuente.
Stando così le cose, le due misure concorrenti (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed il pignoramento presso terzi ) – anche se derivate dal medesimo debito fiscale -possono coesistere senza pregiudizio alcuno per il diritto di difesa del contribuente e, per l'effetto, il primo ed il secondo motivo di ricorso, tra loro strettamente connessi, devono essere respinti, non sussistendo l'ipotizzata violazione dell'art. 77, comma 2 bis del DPR 602/1973.
***
Con il terzo complesso motivo il ricorrente ha, poi, eccepito la "macroscopica carenza di motivazione" della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Nel caso in esame, a dire del ricorrente, la comunicazione ipotecaria non conteneva alcuna esplicita istruttoria e/o riferimenti individualizzati alla situazione del contribuente medesimo, limitandosi a riportare in modo generico e cumulativo l'importo complessivo e le cartelle esattoriali associate, senza distinguere tra carichi effettivamente esigibili e quelli nel frattempo prescritti.
La censura è priva di pregio.
Per Cass. 25456/25 cit., infatti, trattandosi di mera comunicazione, l'onere di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria è assolto con l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente della riscossione intende procedere ad iscrizione e che nella fattispecie sono stati puntualmente esplicitati.
Non sussiste, quindi, in concreto alcuna violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti ammnistrativi, previsto dall'art. 3 l. n. 241/1990. Anche il terzo motivo di opposizione, per l'effetto, deve essere rigettato.
***
Con il quarto motivo il ricorrente ha, poi, eccepito la prescrizione triennale ex art. 5 DL 953/1982 ( e successive modifiche) delle tasse automobilistiche di cui alle cartelle di pagamento indicate sub 6, 8, 9 e 11 in narrativa.
La Corte ritiene di dovere risolvere la controversia sul punto, facendo applicazione del principio della motivazione più liquida.
Più precisamente, nel caso di specie occorre procedere all'annullamento - automatico e d'ufficio- delle cartelle di pagamento presupposte, aventi il n.097 2016 0098002552 000 , il n.097 2016 0098002552 000, il n. 097 2017 0068549839 000 ed il n. 097 2017 0206551529 000, sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria gravata ed aventi ad oggetto- come sopra ricordato – debiti erariali, riferiti a bolli auto degli anni 2013, 2014 e 2015, di importo inferiore, ognuno, ad euro 1.000,00.
Nella fattispecie trova, invero, applicazione l'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis , co.1, lett. d) del DL 18/2022, convertito dalla l. n. 14/2023 che così recita: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145”.
I debiti erariali relativi a tasse automobilistiche dovevano, quindi, per entità ed esercizio di imposta, essere cancellati d'ufficio e non potevano essere elencati e fatti valere da DE con il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui trattasi.
Tale pronunzia d'ufficio- con parziale estinzione del giudizio - è assorbente ed esime il Collegio dall'esaminare l'eccezione di prescrizione triennale dei bolli- auto, sollevata da parte ricorrente.
***
Con il quinto motivo ed il sesto motivo - tra loro strettamente connessi e che possono essere esaminati congiuntamente - il ricorrente ha, quindi, eccepito la prescrizione decennale e/o decadenza dei crediti IRPEF,
IVA ed IRAP oggetto di imposizione tributaria e l'irrilevanza dell'intimazione a suo tempo tardivamente notificata quale atto interruttivo della prescrizione già maturata.
Prima di ogni altra considerazione occorre procedere, come già per i bolli- auto, all'annullamento - automatico e d'ufficio- ed allo stralcio delle cartelle di pagamento presupposte, aventi il n.097 2014 0052792256 000
(IRAP 2010 per euro 936,749) e n.097 2017 0127343328 000 (IRPEF- imposta art. 36 ter, anno 2012 , per euro 146,53) sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria gravata ed aventi ad oggetto debiti erariali, riferiti agli anni 2010 e 2012, di importo inferiore, ognuno, ad euro 1.000,00.
Nella fattispecie trova, invero, nuovamente applicazione l'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis , co.1, lett. d) del DL 18/2022, convertito dalla l. n. 14/2023 che così recita: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre
2018, n.145”.
Anche in questo caso, come già per i bolli- auto, i debiti erariali relativi a IRAP e IRPEF dovevano, quindi, per entità ed esercizio di imposta, essere cancellati d'ufficio e non potevano essere elencati e fatti valere da DE con il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui trattasi.
Tale pronunzia d'ufficio- con parziale estinzione del giudizio - è assorbente ed esime il Collegio dall'esaminare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata in parte qua dal ricorrente.
Per tutte le altre cartelle di importo superiore ad euro 1.000,00, elencate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'eccezione di prescrizione è inammissibile, essendo stati detti atti notificati in una con l'atto di intimazione del 30 gennaio 2025: dette cartelle, tutte regolarmente notificate da DE, non state, infatti, impugnate dal sig. Ricorrente_1, per fare valere l'eventuale prescrizione sino ad allora maturata, con la conseguenza che i crediti sottostanti si sono cristallizzati, diventando definitivi, senza possibilità di fare valere ex post la relativa eccezione.
Ferma restando la parziale estinzione del giudizio per le due cartelle sopra menzionate, di importo inferiore ad euro 1.000,00, per il resto il quinto ed il sesto motivo di ricorso, devono essere, quindi, rigettati.
***
Con il settimo ed ottavo motivo, tra loro strettamente connessi, il ricorrente ha sostanzialmente invocato, in subordine, la compensazione delle spese per l'inesistenza di preclusioni processuali e per l'asserita (ma non dimostrata) produzione documentale tardiva di DE che, viceversa, ha correttamente assolto l'onere probatorio di allegazione di atti decisivi su di essa gravante nel presente giudizio.
I motivi sono infondati, non ravvisandosi valide argomentazioni giustificatrici per procedere alla compensazione delle spese di lite per le vaghe ragioni addotte dal ricorrente.
***
In conclusione va dichiarata la parziale estinzione del giudizio per le cartelle di pagamento di importo inferiore ad euro 1.000,00 e relative a esercizi di imposta compresi fino all'anno 2015.
Per il resto il ricorso va respinto - senza necessità di provvedere sulle connesse istanze istruttorie - perché in parte inammissibile ed in parte infondato nel merito, con conseguente conferma della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per i residui crediti fiscali fatti valere da DE al netto dei crediti stralciati.
Rimane da statuire sul regime delle spese processuali.
Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifonderle ex art. 15 d.lgs. n.
546/1992 all'DE ed all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2.
La declaratoria di estinzione del giudizio – relativamente al contenzioso sui bolli- auto - giustifica la compensazione delle spese tra ricorrente e Regione Lazio.
P.Q.M.
1) dichiara in parte estinto il giudizio limitatamente alle cartelle di importo inferiore ad € 1.000,00 e relative ad esercizi di imposta fino all'anno 2015;
2) respinge per il resto il ricorso perché in parte inammissibile ed in parte infondato;
3) condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate, rispettivamente:
a) in favore dell'Agenzia delle Entrate- SS (DE) nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) per compensi oltre accessori di legge;
b) in favore dell'Agenzia delle Entrate di Roma DP2 nella stessa misura indicata sub 3a);
4) distrae le somme indicate sub 3a) in favore dell'Avv. Difensore_2 che ne ha chiesto l'attribuzione;
5) spese compensate tra il ricorrente e la Regione Lazio.
Roma 20 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente e Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11400/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma, 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202500009595000 IRPEF-ALTRO 2005
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma, 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080246381671000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080246381671000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080246381671000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080246381671000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100188344074000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100188344074000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100188344074000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100188344074000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110159097577000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120141313536000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140052792256000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140052792256000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140052792256000 IVA-ALTRO 2010
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160059586575000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma, 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160098002552000 IVA-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160098002552000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170068549839000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma, 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170127343328000 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170206551529000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Carlo Poma, 7a 00071 Pomezia RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008568963000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008568963000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008568963000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistenti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26 giugno 2025, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate SS ( di seguito DE), all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2 ed alla Regione Lazio, il contribuente Ricorrente_1 impugnava innanzi a questa Corte – chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento con vittoria e distrazione di spese – la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76202500009595 000, notificatagli il 30 aprile 2025, per un importo complessivo di € 34.262,60, nonché le dodici cartelle di pagamento, sottese e presupposte, di seguito elencate:
1)cartella di pagamento n. 097 2008 0246381671 000, asseritamente notificata in data 8 novembre 2008, relativa all'IRAP dell'esercizio 2008 (ente impositore: Agenzia delle Entrate- Ufficio di Roma 8) dall'importo di complessivo di € 5.173,32;
2) cartella di pagamento n. 097 2010 00188344074 000, asseritamente notificata il 10 agosto 2010, in materia di IRAP, addizionali regionali e comunali, IVA dell'anno 2006 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di Roma DP2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di € 10.983,27;
3)cartella di pagamento n. 097 2011 0159097577 000, asseritamente notificata il 23 agosto 2011, relativa all'IVA dell'esercizio 2007 (ente impositore. Agenzia delle Entrate di Roma DP2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di euro 7.783,86;
4)cartella di pagamento n. 097 2012 0141313536 000, asseritamente notificata il 31 maggio 2012, relativa all'IVA, sanzioni ed interessi di mora dell'anno 2008 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di Roma DP 2-
Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di euro 1.593,86;
5) cartella di pagamento n. 097 2014 0052792256 000, asseritamente notificata il 7 novembre 2014, in materia di addizionale regionale comunale, IVA dell'anno 2010 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di
Roma DP 2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di € 936,74;
6)cartella di pagamento n.097 2016 0059586575 000, asseritamente notificata il 12 settembre 2016, relativa a tassa automobilistica dell'anno 2013 (ente impositore: Regione Lazio) dall' importo complessivo di € 101,65;
7)cartella di pagamento n. 097 2016 0098002552 000, asseritamente notificata il 30 dicembre 2016, relativa a IVA dell'anno 2012 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di Roma DP 2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di € 4.122,17;
8)cartella di pagamento n.097 2016 0098002552 000, asseritamente notificata in data 30 dicembre 2016, relativa a tassa automobilistica dell'anno 2013 (ente impositore: Regione Lazio) dall'importo complessivo di € 88,37;
9)cartella di pagamento n. 097 2017 0068549839 000, asseritamente notificata il 6 aprile 2017, relativa a tassa automobilistica dell'anno 2014 (ente impositore: Regione Lazio) dall'importo complessivo di euro
160,40;
10)cartella di pagamento n. 097 2017 0127343328 000, asseritamente notificata il 26 luglio 2017, relativa ad IRPEF- imposta art. 36 ter dell'anno 2012 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di Roma DP 2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di euro 146,53 ;
11)cartella di pagamento n. 097 2017 0206551529 000, asseritamente notificata il 30 novembre 2017, relativa a tassa automobilistica dell'anno 2015 (ente impositore: Regione Lazio) dall'importo complessivo di euro 105,27;
12) cartella di pagamento n. 097 2018 0008568963 000, asseritamente notificata il 5 marzo 2018, relativa ad addizionali regionali e comunali, IVA dell'anno 2017 (ente impositore: Agenzia delle Entrate di Roma DP
2- Ufficio territoriale di Pomezia) dall'importo complessivo di euro 2.534,10.
In particolare, il contribuente eccepiva in primis la illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sopra indicata e delle relative richieste di pagamento, per violazione dell'art. 77, comma 2 bis
DPR 602/1973 e per conseguente inammissibile duplicazione delle misure cautelari ed esecutive, per lesione del principio del “ne bis in idem” esecutivo;
deduceva, quindi, la violazione dell'art. 19, lett. E-ter del d.lgs.
n. 546/1992, per avere l'DE già promosso avanti al Tribunale civile di Velletri – con atto notificato ad esso contribuente il 13 febbraio 2025 – procedura di pignoramento presso terzi, avente ad oggetto il medesimo debito di euro 34.205,36 e fondato sulle medesime cartelle di pagamento di cui al presente giudizio, con conseguente rischio di doppia sovrapposizione giurisdizionale (ordinaria e tributaria) e con connesso pregiudizio del diritto di difesa, derivanti dal cumulo di misure cautelari ed esecutive, applicate in violazione del principio di proporzionalità; lamentava, inoltre, sotto diversi profili, il vizio di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
eccepiva la nullità/annullabilità di quest'ultimo atto e delle cartelle di pagamento collegate, per intervenuta prescrizione triennale dei bolli- auto sottesi e sopra indicati;
eccepiva, poi, la prescrizione e/o decadenza della potestà impositiva in relazione alle cartelle esattoriali richiedenti tributi anteriori all'anno 2010, nonché la mancata esibizione degli estratti e delle corrispondenti relate della cartelle da parte di DE;
negava la rilevanza della mancata impugnazione dell'intimazione tardiva, notificata da DE al contribuente il 30 gennaio 2025, quale atto interruttivo della prescrizione dei ruoli 2014/2018; insisteva nell'eccepire la inesistenza di preclusioni processuali e nell'invocare gli effetti sul regime delle spese processuali, derivanti dalla eventuale produzione documentale tardiva da parte di DE;
chiedeva in subordine la compensazione delle spese e, in via istruttoria, l'esibizione, in originale o in copia autentica, degli estratti – ruolo integrali, delle relate di notifica delle cartelle impugnate, di ogni atto interruttivo della prescrizione, nonchè delle comunicazioni inviate al contribuente ex art.26 DPR 602/1973.
Si costituivano e resistevano in giudizio - con distinte difese e controdeduzioni- tutti i soggetti evocati in giudizio dal ricorrente i quali chiedevano, per quanto di rispettiva ragione, il rigetto della sospensiva e, a vario titolo, del ricorso avversario con vittoria di spese .
In particolare, l'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2- costituitasi in data 4 settembre 2025 - insisteva sulla giurisdizione di questa Corte, competente a conoscere la presente controversia, in relazione a fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi prima della notifica delle cartelle o dell'intimazione di pagamento;
eccepiva la mancanza di legittimazione passiva dell'Ufficio con riferimento a tutte le attività di notifica e di riscossione di esclusiva competenza dell'DE con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio;
eccepiva la mancata impugnazione degli atti prodromici da parte del contribuente e la conseguente inammissibilità dell'opposizione di quest'ultimo all'atto di intimazione (rectius, alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria); contestava l'asserita prescrizione e decadenza dei crediti di sua competenza oggetto di imposizione tributaria;
per l'effetto eccepiva la inammissibilità del ricorso avversario di cui, in ogni caso, chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
A sua volta l'DE – con controdeduzioni depositate in data 25 settembre 2025 - eccepiva la nullità/ inesistenza del ricorso per assenza dei requisiti formali di redazione telematica e il difetto di procura ad litem, nonché la inammissibilità per tardività del ricorso di cui, comunque, sollecitava il rigetto nel merito;
negava, inoltre, la sussistenza del divieto di cumulo di misure cautelari ed esecutive;
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in relazione a tutte le contestazioni ed eccezioni relative all'operato degli enti impositori;
per l'effetto chiedeva il rigetto della sospensiva e del ricorso con vittoria di spese.
Quanto alla Regione Lazio, costituita in data 24 novembre 2025, questa, in relazione alle tasse automobilistiche degli anni 2013,2014 e 2105 ed alle relative cartelle esattoriali, riferiva di avere svolto per tempo tutte le attività di iscrizione a ruolo e di trasmissione degli atti dell'DE, contestava la fondatezza dell'eccezione avversaria di prescrizione dei bolli- auto, anche per la sospensione dei termini di notifica del periodo COVID e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile e/o infondato con vittoria di spese.
In data 10 dicembre 2025 il ricorrente depositava memoria illustrativa contestando le controdeduzioni avversarie.
Con ordinanza del 16 dicembre 2025 la Corte, in composizione collegiale, rigettava l'istanza di sospensiva.
In data 19 gennaio 2026 il ricorrente depositava tardiva memoria conclusiva di replica di cui va disposto lo stralcio, con conseguente inutilizzabilità, per inosservanza dei termini perentori ex art. 32, co.2, d.lgs n.
546/1992 .
All'esito dell'udienza del 20 gennaio 2026, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso ( della cui regolarità formale telematica anche con riferimento alla validità della procura ad litem non si può dubitare) è fondato in parte e deve essere accolto limitatamente alla cancellazione dei debiti fiscali di importo inferiore ad euro 1.000,00.
Resta, peraltro, confermata, per la residua somma, la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, emessa da DE ed impugnata dal contribuente (sul potere di riduzione d'ufficio dell'importo da iscrivere ad ipoteca, da parte del giudice tributario di merito, a fronte di crediti annullati in sede di autotutela,
v. Cass. 29364/2020) .
***
Preliminarmente va dato atto che questa Corte di giustizia tributaria ha piena ed autonoma cognizione dell'impugnazione (facoltativa ma ammissibile ex art. 19 dlgs n. 546/1992) della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, atto endoprocedimentale avente una funzione non già cautelare, ma meramente informativa e sollecitatoria per il debitore, rendendolo edotto che in mancanza di pagamento entro trenta giorni sarà iscritta ipoteca ( Cass. 25456/2025). Non si dimentichi, poi, che per ammissione del ricorrente tutte le cartelle esattoriali qui opposte ed elencate nell'apposito “dettaglio delle somme da pagare” erano già state oggetto di intimazione di pagamento notificata all'interessato il 30 gennaio 2025 e non impugnata, sicchè la successiva comunicazione di iscrizione ipotecaria è venuta a presentare il carattere di una mera nota accessoria di preavviso di esecuzione e di riscossione esattoriale.
Tutt'altra natura ha, invece, la procedura di pignoramento presso terzi (INPS), promossa da DE nei confronti del sig. TI e pendente presso il Tribunale civile di Velletri (della quale, peraltro, si ignora l'esito dell'udienza del 10.11.2025) per lo stesso importo e per le medesime cartelle di cui qui si discute.
Il pignoramento presso terzi, promosso dall'agente della riscossione avanti al G.E. del Tribunale ordinario, ha, infatti, natura strettamente esecutiva, del tutto compatibile con il preavviso (informativo) di ipoteca impugnato avanti a questa Corte e senza che tale “doppio binario” comporti una forma abusiva di esercizio del potere di riscossione da parte di DE.
In altre parole, nel contenzioso riguardante il sig. Ricorrente_1, si configura una duplice ed autonoma giurisdizione, parallela e concorrente (ordinaria e tributaria) vista la diversa funzione di garanzia degli strumenti adottati da DE (ma senza che tale opzione implichi la duplicazione delle tutele del credito fiscale e la violazione del principio di proporzionalità) e non già la sovrapposizione di giurisdizione, lamentata dal ricorrente con i primi due motivi di opposizione.
Le pronunzie di Cassazione (sentenze n. 16348/2015 e n. 22238/2022) - menzionate dal ricorrente, per argomentare l'asserito divieto di cumulo e l'insorgere duplicato di misure cautelari ed esecutive a carico del contribuente - si riferiscono, in realtà, alla fattispecie diversa di iscrizione ipotecaria aggiuntasi ex post ad una procedura esecutiva promossa sul medesimo credito, mentre in questo caso si è in presenza di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a carattere informativo, emessa nel rispetto dell'art.77, comma 2 bis del DPR 602/1973 e non di una misura cautelare già posta in essere, come, invece, lasciato intendere dal contribuente.
Stando così le cose, le due misure concorrenti (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ed il pignoramento presso terzi ) – anche se derivate dal medesimo debito fiscale -possono coesistere senza pregiudizio alcuno per il diritto di difesa del contribuente e, per l'effetto, il primo ed il secondo motivo di ricorso, tra loro strettamente connessi, devono essere respinti, non sussistendo l'ipotizzata violazione dell'art. 77, comma 2 bis del DPR 602/1973.
***
Con il terzo complesso motivo il ricorrente ha, poi, eccepito la "macroscopica carenza di motivazione" della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Nel caso in esame, a dire del ricorrente, la comunicazione ipotecaria non conteneva alcuna esplicita istruttoria e/o riferimenti individualizzati alla situazione del contribuente medesimo, limitandosi a riportare in modo generico e cumulativo l'importo complessivo e le cartelle esattoriali associate, senza distinguere tra carichi effettivamente esigibili e quelli nel frattempo prescritti.
La censura è priva di pregio.
Per Cass. 25456/25 cit., infatti, trattandosi di mera comunicazione, l'onere di motivazione del preavviso di iscrizione ipotecaria è assolto con l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente della riscossione intende procedere ad iscrizione e che nella fattispecie sono stati puntualmente esplicitati.
Non sussiste, quindi, in concreto alcuna violazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti ammnistrativi, previsto dall'art. 3 l. n. 241/1990. Anche il terzo motivo di opposizione, per l'effetto, deve essere rigettato.
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Con il quarto motivo il ricorrente ha, poi, eccepito la prescrizione triennale ex art. 5 DL 953/1982 ( e successive modifiche) delle tasse automobilistiche di cui alle cartelle di pagamento indicate sub 6, 8, 9 e 11 in narrativa.
La Corte ritiene di dovere risolvere la controversia sul punto, facendo applicazione del principio della motivazione più liquida.
Più precisamente, nel caso di specie occorre procedere all'annullamento - automatico e d'ufficio- delle cartelle di pagamento presupposte, aventi il n.097 2016 0098002552 000 , il n.097 2016 0098002552 000, il n. 097 2017 0068549839 000 ed il n. 097 2017 0206551529 000, sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria gravata ed aventi ad oggetto- come sopra ricordato – debiti erariali, riferiti a bolli auto degli anni 2013, 2014 e 2015, di importo inferiore, ognuno, ad euro 1.000,00.
Nella fattispecie trova, invero, applicazione l'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis , co.1, lett. d) del DL 18/2022, convertito dalla l. n. 14/2023 che così recita: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.145”.
I debiti erariali relativi a tasse automobilistiche dovevano, quindi, per entità ed esercizio di imposta, essere cancellati d'ufficio e non potevano essere elencati e fatti valere da DE con il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui trattasi.
Tale pronunzia d'ufficio- con parziale estinzione del giudizio - è assorbente ed esime il Collegio dall'esaminare l'eccezione di prescrizione triennale dei bolli- auto, sollevata da parte ricorrente.
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Con il quinto motivo ed il sesto motivo - tra loro strettamente connessi e che possono essere esaminati congiuntamente - il ricorrente ha, quindi, eccepito la prescrizione decennale e/o decadenza dei crediti IRPEF,
IVA ed IRAP oggetto di imposizione tributaria e l'irrilevanza dell'intimazione a suo tempo tardivamente notificata quale atto interruttivo della prescrizione già maturata.
Prima di ogni altra considerazione occorre procedere, come già per i bolli- auto, all'annullamento - automatico e d'ufficio- ed allo stralcio delle cartelle di pagamento presupposte, aventi il n.097 2014 0052792256 000
(IRAP 2010 per euro 936,749) e n.097 2017 0127343328 000 (IRPEF- imposta art. 36 ter, anno 2012 , per euro 146,53) sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria gravata ed aventi ad oggetto debiti erariali, riferiti agli anni 2010 e 2012, di importo inferiore, ognuno, ad euro 1.000,00.
Nella fattispecie trova, invero, nuovamente applicazione l'art. 1, co. 222, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 3 bis , co.1, lett. d) del DL 18/2022, convertito dalla l. n. 14/2023 che così recita: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'art. 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'art. 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre
2018, n.145”.
Anche in questo caso, come già per i bolli- auto, i debiti erariali relativi a IRAP e IRPEF dovevano, quindi, per entità ed esercizio di imposta, essere cancellati d'ufficio e non potevano essere elencati e fatti valere da DE con il preavviso di iscrizione ipotecaria di cui trattasi.
Tale pronunzia d'ufficio- con parziale estinzione del giudizio - è assorbente ed esime il Collegio dall'esaminare l'eccezione di prescrizione decennale sollevata in parte qua dal ricorrente.
Per tutte le altre cartelle di importo superiore ad euro 1.000,00, elencate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'eccezione di prescrizione è inammissibile, essendo stati detti atti notificati in una con l'atto di intimazione del 30 gennaio 2025: dette cartelle, tutte regolarmente notificate da DE, non state, infatti, impugnate dal sig. Ricorrente_1, per fare valere l'eventuale prescrizione sino ad allora maturata, con la conseguenza che i crediti sottostanti si sono cristallizzati, diventando definitivi, senza possibilità di fare valere ex post la relativa eccezione.
Ferma restando la parziale estinzione del giudizio per le due cartelle sopra menzionate, di importo inferiore ad euro 1.000,00, per il resto il quinto ed il sesto motivo di ricorso, devono essere, quindi, rigettati.
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Con il settimo ed ottavo motivo, tra loro strettamente connessi, il ricorrente ha sostanzialmente invocato, in subordine, la compensazione delle spese per l'inesistenza di preclusioni processuali e per l'asserita (ma non dimostrata) produzione documentale tardiva di DE che, viceversa, ha correttamente assolto l'onere probatorio di allegazione di atti decisivi su di essa gravante nel presente giudizio.
I motivi sono infondati, non ravvisandosi valide argomentazioni giustificatrici per procedere alla compensazione delle spese di lite per le vaghe ragioni addotte dal ricorrente.
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In conclusione va dichiarata la parziale estinzione del giudizio per le cartelle di pagamento di importo inferiore ad euro 1.000,00 e relative a esercizi di imposta compresi fino all'anno 2015.
Per il resto il ricorso va respinto - senza necessità di provvedere sulle connesse istanze istruttorie - perché in parte inammissibile ed in parte infondato nel merito, con conseguente conferma della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per i residui crediti fiscali fatti valere da DE al netto dei crediti stralciati.
Rimane da statuire sul regime delle spese processuali.
Per il principio della soccombenza il ricorrente deve essere condannato a rifonderle ex art. 15 d.lgs. n.
546/1992 all'DE ed all'Agenzia delle Entrate di Roma DP 2.
La declaratoria di estinzione del giudizio – relativamente al contenzioso sui bolli- auto - giustifica la compensazione delle spese tra ricorrente e Regione Lazio.
P.Q.M.
1) dichiara in parte estinto il giudizio limitatamente alle cartelle di importo inferiore ad € 1.000,00 e relative ad esercizi di imposta fino all'anno 2015;
2) respinge per il resto il ricorso perché in parte inammissibile ed in parte infondato;
3) condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate, rispettivamente:
a) in favore dell'Agenzia delle Entrate- SS (DE) nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) per compensi oltre accessori di legge;
b) in favore dell'Agenzia delle Entrate di Roma DP2 nella stessa misura indicata sub 3a);
4) distrae le somme indicate sub 3a) in favore dell'Avv. Difensore_2 che ne ha chiesto l'attribuzione;
5) spese compensate tra il ricorrente e la Regione Lazio.
Roma 20 gennaio 2026 Il Presidente relatore dott. Corrado Maffei