Sentenza 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/01/2022, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00062/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2021, proposto da
EL ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Nardò, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Nardò sull'istanza di permesso di costruire prot. 1290/17 del 14.11.2017, per come da ultimo integrata con elaborati progettuali aggiornati in data 25.06.2020;
nonché per la declaratoria dell'obbligo del Comune di Nardò di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e per la nomina, sin d'ora, di commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia del Comune.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- in data 31 maggio 2010 la sig.ra EL ON ha acquistato la proprietà di un antico fabbricato rurale sito nella frazione Santa Caterina del Comune di Nardò;
- con istanza del 14.11.2017 la ricorrente ha chiesto al comune il rilascio del p.d.c. per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione del fabbricato esiste e (ri)costruzione “di tre piccole unità immobiliari di tipo residenziale”, avvalendosi della volumetria premiale prevista dalla L.R. 14/09 (Piano casa);
- con nota del 18.01.2018 il Comune di Nardò ha preannunciato il rigetto della domanda;
- alle osservazioni formulate dal ricorrente in data 05.02.18 il comune non ha dato alcun riscontro;
- in data 25.06.2020 la ricorrente ha modificato il progetto, presentando un nuovo elaborato grafico, in sostituzione di quello precedente, che prevede la demolizione e la fedele ricostruzione del fabbricato esistente;
- sulla istanza di p.d.c. del 2017, così come integrata in data 26.06.2020, il Comune non ha assunto definitive determinazioni, nonostante il sollecito da ultimo formulato dalla sig.ra ON in data 17.11.2020;
Rilevato che, con l’odierno ricorso, la sig.ra ON ha lamentato che:
- il “Comune di Nardò si è sinora illegittimamente sottratto all’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente”;
- “non vi è dubbio che siano decorsi i termini legali per la conclusione del procedimento avviato con il deposito dell’ultimo progetto aggiornato del 25.06.2020”;
- non risulta “che il Comune abbia avviato il sub-procedimento paesaggistico ai sensi dell’art. 146, co. 7, d.lgs. 42/04”;
Considerato che:
- l’art. 2, co. 1, della l. 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso;
- nel caso di specie, l’inerzia del Comune di Nardò nel definire il procedimento di rilascio del p.d.c, nei termini di cui alla domanda integrativa presentata in data 25.06.2020 ed alla successiva diffida del 17.11.2020, appare priva di alcuna giustificazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto con la condanna del Comune di Nardò a provvedere espressamente sull'istanza del ricorrente nel termine di giorni 60 dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, decorsi i quali:
- si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno poste a carico della stessa Amministrazione;
- il Segretario Comunale dovrà comunicare il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, onde consentire a questo TAR la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per l’assunzione delle iniziative di sua competenza con riferimento a possibili profili di danno erariale;
Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Nardò al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nella misura complessiva di euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge, e rifusione del contributo unificato, se ed in quanto effettivamente versato.
Si comunichi alle parti, nonché al Segretario Comunale del Comune di Nardò.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO