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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 6177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6177 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7366/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Giudice rel. Dott. HI NT
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 25/02/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 08/10/1995 a EGITTO
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]5 MILANO con l'Avv. QUADRI ANTONELLA presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 07/07/1996 a EGITTO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 MILANO I con l'Avv. BIGHELLINI STEFANO presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte convenuta e con l'intervento di nata a Milano il [...] in [...] curatore speciale Controparte_2 avv. Alessandro Cerrato in proprio ex art 86 c.p.c.
E' presente personalmente in udienza l'avv Alessandro Cerrato curatore speciale "CP_4 in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' CP_3 PUBBLICO della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6 marzo 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 9 luglio 2025 la moglie ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande. ***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio il 20/08/2019 a KALYOBIYA (EGITTO) atto non trascritto in
Italia
Dall'unione è nata Controparte_2 nata a [...] il [...]
Parte 2Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/02/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, rappresentata la sua attuale collocazione unitamente alla figlia in comunità protetta con indirizzo segretato, ha chiesto al Tribunale di disporre la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, di regolamentare gli ncontri padre figlia nel modo meglio corrispondente all'interesse della bambina nonché di prevedere a carico del padre l'obbligo di contribuire per la minore nonché di riconoscere un assegno per il suo mantenimento ex art 156 c.c.
Con decreto 4 marzo 2025 il Giudice Delegato ha così provveduto,
Le allegazioni di violenza domestica e la complessa situazione del nucelo famigliare descritte in ricorso introduttivo impongono l'adozione dei seguenti provvedimenti ex art 473 bis. 2, 8 e 27 c.p.c.
a tutela della prole minorenne:
1) Nomina Curatore speciale di Controparte_2 nata il [...]
l'avv. Alessandro Cerrato a cui assegna il compito di dare voce processuale autonoma alla bambina previo coordinamento con i SS e verifica dell'attivazione a sua tutela della Procura della Repubblica presso il Tribuinale per i minorenni di Milano ed a cui assegna termine fino al 17 aprile 2025 per la costituzione in giudizio
2) Incarica i Servizi Sociali del Comune di MILANO (il nucleo è formalmente residente in
MILANO dell'immediata presa in carico del nucleo delegandoli sin d'ora di: effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente) avvalendosi di un mediatore
.
culturale effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione paterna e raccordarsi con gli operatori
•
della casa rifugio di cui la madre è ospite assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle ulteriori figure di riferimento per la minore (pediatra, eventuali insegnati asilo); attivare, previa verifica dell'impegno e della volontà paterna e della situazione psicofisica
•
della bambina, incontri tra la bambina ed il padre in spazio neutro con modalità osservata e protetta avendo cura di evitare ogni contatto tra i genitori trasmettere una seppur breve relazione preliminare conoscitiva del nucleo, che dia conto delle informazioni assunte dai soggetti sopra indicati e dell'esito dei colloqui con le parti e degli accessi domiciliari entro il 30 giugno 2025 segnalando eventuali ragioni di pregiudizio per la bambina immediatamente previo coordinamento con il curatore speciale
Il 15 aprile 2025 si è costituito in Giudizio il curatore speciale ed in data 9 giugno 2025 il marito convenuto si è costituito in giudizio e, contrario rispetto alla domanda di separazione, ha comunque articolato domande in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale Sovrapponibili a quelle avanzate dalla madre.
L'udienza ex articolo 473 bis 21 e 40 CC è stata celebrata mediante collegamento da remoto vista il collocamento protetto di madre e figlia alla presenza delle parti dei difensori e del curatore speciale. Dopo aver sottoposto alle parti la relazione depositata dai servizi sociali e d'aver dato atto che un pubblico ministero aveva trasmesso tutti gli atti del procedimento penale a carico del marito esitati in richiesta di archiviazione i procuratori delle parti ed il curatore speciale concordano che sull'esercizio della responsabilità genitoriale il Tribunale provveda come in dispositivo prevedendo l'affidamento all'ente della minore, l'attivazione degli interventi supportivi indicati nella relazione dei servizi con mandato ad accompagnare la madre verso un percorso di semiautonomia chiedono che in via assolutamente provvisoria visto l'attuale collocamento di madre e minore in comunità e nella necessaria rivalutazione delle condizioni al prosieguo e nell'aggiornamento delle posizioni economiche dei genitori il tribunale ponga a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore versando alla madre l'importo di 200 euro al mese con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 sostenendo il
100% delle spese extra assegno come da ultime linee guida con decorrenza della domanda e riconoscimento alla madre del 100% dell'assegno unico universale con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025; ponga a carico del marito l'obbligo di contribuire nel mantenimento della moglie versando le l'importo di 200 € al mese con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025
Rinunciano al deposito delle memorie ex art. 473 bis appunto 27 c.p.c.
Si rimettono sulle istanze istruttorie
L'avvocato Quadri chiede che venga pronunciata sentenza non definitiva sullo stato delle persone
Il Giudice Delegato dato atto di quanto sopra ha così provveduto:
ritenuto che
le istanze istruttorie avanzate dalle parti debbano essere allo stato respinte ferma la possibilità di attivazione d'ufficio soprattutto con riferimento alle lacune economiche ad oggi evidenti nella posizione reddituale paterna e attesi gli esiti (delle indagini e degli interventi delegate ai SS
n.d.r.) come concordemente richiesto da genitori e curatore in via assolutamente provvisoria sia necessario disporre la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi ed introdurre nella vita della minore un soggetto con poteri decisori ed indirizzo importanti capace di intervenire in sua tutela;
come da concorde richiesta delle parti in via temporanea nella L'attuale collocazione di madre minore in comunità protetta e secretata debbano essere recepiti dai concordi richieste economiche avanzate dai coniugi come sopra trascritte sia con riferimento al mantenimento della minore sia con con riferimento al riconoscimento e quantificazione di un assegno di mantenimento per la moglie
P.T.M.
Respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti ferma la possibile e successiva attivazione d'ufficio ex art 473 bis. 2 c.p.c;
Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei
1) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis 1. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore
[...] nata a [...] il [...]al Servizio Sociale del Comune di Controparte_2
Milano; 2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la bambina relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore;
3) Dispone che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
4) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre, l'Ente affidatario, tramite i Servizi
Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
5) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero; 6) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, la madre provveda al compimento dei relativi atti;
7) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
8) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST e lavorando di concerto con il curatore speciale provvedano a
Mantenere la minore collocata unitamente alla mamma in comunità protetta ad indirizzo secretato;
attivarsi per favorire la autonomia economica ed abitativa della madre;
Organizzare e gestire gli incontri del padre con la minore avendo cura di evitare ogni contatto tra i genitori secondo le modalità più rispondenti all'interesse della bambina. In una prima fase gli incontri, vista l'interruzione della relazione da circa un anno e le allegazioni di violenza domestica, dovranno essere realizzati in spazio neutro in modalità osservate protetta con possibilità di inserimento dell'educativa territoriale e graduale e progressiva liberalizzazione se e nei limiti in cui ciò sia conforme all'interesse della bambina;
procedere ad incontri conoscitivi con i nonni paterni al fine di verificarne l'eventuale ruolo di vicariante e di supporto nella gestione e nella cura della bambina;
Procedere a valutazione di aggiornamento con gli insegnanti nella scuola frequentata dalla minore;
attivare nell'interesse della madre gli interventi supportivi che si rendessero necessari alla presenza di un mediatore culturale;
attivare nell'interesse del padre gli interventi supportivi funzionali alla ripresa dell relazione con la madre;
Depositare una relazione di aggiornamento entro la data del 27 Marzo 2025 o
-
immediatamente in caso di pregiudizio per la minore previo coordinamento con il curatore speciale
9) pone a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 di versare la madre entro il 5 di ogni mese l'importo di 200 €per il mantenimento della figlia minore oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione luglio 2026;
10) pone a carico del padre l'obbligo di sostenere nella misura del 100% Con decorrenza dalla domanda le spese extra assegno per la minore individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte(...)
11) Dispone che con decorrenza da luglio 2025 la madre percepisca l'intero assegno unico universale per la bambina;
12) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie entro il 5 di ogni mese e con decorrenza da luglio 2025 un assegno di mantenimento per sé di importo pari a 200 € al mese oltre a rivalutazione di legge prima rivalutazione luglio 2026;
13) Dà atto che le parti hanno rinunciato al deposito di memorie ex art quattro bis 27 cpc;
14) Rinvia il procedimento per la prosecuzione all'udienza dell8 Aprile 2025 ore 9 e 30 che verrà celebrata ex articolo 127 bis c pc al link già comunicato
Su richiesta della moglie, la causa è stata trattenuta in indecisione sulla domanda relativa allo stato delle persone e riserva di riferire al collegio per la decisione
********
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Si sottolinea, comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto¹
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.7366/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e che hanno contratto matrimonio in Egitto il Controparte_2
20/08/2019, atto non trascritto in Italia;
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
HI NT;
3) Spese di lite al definitivo;
1. Manda alla Cancelleria per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici
4) Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Anna Cattaneo Dott. HI NT 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Giudice rel. Dott. HI NT
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 25/02/2025 promossa da
1) Parte_1
Data e luogo di nascita: il 08/10/1995 a EGITTO
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]5 MILANO con l'Avv. QUADRI ANTONELLA presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 07/07/1996 a EGITTO
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 MILANO I con l'Avv. BIGHELLINI STEFANO presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte convenuta e con l'intervento di nata a Milano il [...] in [...] curatore speciale Controparte_2 avv. Alessandro Cerrato in proprio ex art 86 c.p.c.
E' presente personalmente in udienza l'avv Alessandro Cerrato curatore speciale "CP_4 in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' CP_3 PUBBLICO della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6 marzo 2025
OGGETTO: SEPARAZIONE
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 9 luglio 2025 la moglie ha chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande. ***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio il 20/08/2019 a KALYOBIYA (EGITTO) atto non trascritto in
Italia
Dall'unione è nata Controparte_2 nata a [...] il [...]
Parte 2Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/02/2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, rappresentata la sua attuale collocazione unitamente alla figlia in comunità protetta con indirizzo segretato, ha chiesto al Tribunale di disporre la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, di regolamentare gli ncontri padre figlia nel modo meglio corrispondente all'interesse della bambina nonché di prevedere a carico del padre l'obbligo di contribuire per la minore nonché di riconoscere un assegno per il suo mantenimento ex art 156 c.c.
Con decreto 4 marzo 2025 il Giudice Delegato ha così provveduto,
Le allegazioni di violenza domestica e la complessa situazione del nucelo famigliare descritte in ricorso introduttivo impongono l'adozione dei seguenti provvedimenti ex art 473 bis. 2, 8 e 27 c.p.c.
a tutela della prole minorenne:
1) Nomina Curatore speciale di Controparte_2 nata il [...]
l'avv. Alessandro Cerrato a cui assegna il compito di dare voce processuale autonoma alla bambina previo coordinamento con i SS e verifica dell'attivazione a sua tutela della Procura della Repubblica presso il Tribuinale per i minorenni di Milano ed a cui assegna termine fino al 17 aprile 2025 per la costituzione in giudizio
2) Incarica i Servizi Sociali del Comune di MILANO (il nucleo è formalmente residente in
MILANO dell'immediata presa in carico del nucleo delegandoli sin d'ora di: effettuare colloqui conoscitivi con le parti (separatamente) avvalendosi di un mediatore
.
culturale effettuare accessi domiciliari presso l'abitazione paterna e raccordarsi con gli operatori
•
della casa rifugio di cui la madre è ospite assumere informazioni, anche per le vie brevi, dalle ulteriori figure di riferimento per la minore (pediatra, eventuali insegnati asilo); attivare, previa verifica dell'impegno e della volontà paterna e della situazione psicofisica
•
della bambina, incontri tra la bambina ed il padre in spazio neutro con modalità osservata e protetta avendo cura di evitare ogni contatto tra i genitori trasmettere una seppur breve relazione preliminare conoscitiva del nucleo, che dia conto delle informazioni assunte dai soggetti sopra indicati e dell'esito dei colloqui con le parti e degli accessi domiciliari entro il 30 giugno 2025 segnalando eventuali ragioni di pregiudizio per la bambina immediatamente previo coordinamento con il curatore speciale
Il 15 aprile 2025 si è costituito in Giudizio il curatore speciale ed in data 9 giugno 2025 il marito convenuto si è costituito in giudizio e, contrario rispetto alla domanda di separazione, ha comunque articolato domande in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale Sovrapponibili a quelle avanzate dalla madre.
L'udienza ex articolo 473 bis 21 e 40 CC è stata celebrata mediante collegamento da remoto vista il collocamento protetto di madre e figlia alla presenza delle parti dei difensori e del curatore speciale. Dopo aver sottoposto alle parti la relazione depositata dai servizi sociali e d'aver dato atto che un pubblico ministero aveva trasmesso tutti gli atti del procedimento penale a carico del marito esitati in richiesta di archiviazione i procuratori delle parti ed il curatore speciale concordano che sull'esercizio della responsabilità genitoriale il Tribunale provveda come in dispositivo prevedendo l'affidamento all'ente della minore, l'attivazione degli interventi supportivi indicati nella relazione dei servizi con mandato ad accompagnare la madre verso un percorso di semiautonomia chiedono che in via assolutamente provvisoria visto l'attuale collocamento di madre e minore in comunità e nella necessaria rivalutazione delle condizioni al prosieguo e nell'aggiornamento delle posizioni economiche dei genitori il tribunale ponga a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della figlia minore versando alla madre l'importo di 200 euro al mese con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 sostenendo il
100% delle spese extra assegno come da ultime linee guida con decorrenza della domanda e riconoscimento alla madre del 100% dell'assegno unico universale con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025; ponga a carico del marito l'obbligo di contribuire nel mantenimento della moglie versando le l'importo di 200 € al mese con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025
Rinunciano al deposito delle memorie ex art. 473 bis appunto 27 c.p.c.
Si rimettono sulle istanze istruttorie
L'avvocato Quadri chiede che venga pronunciata sentenza non definitiva sullo stato delle persone
Il Giudice Delegato dato atto di quanto sopra ha così provveduto:
ritenuto che
le istanze istruttorie avanzate dalle parti debbano essere allo stato respinte ferma la possibilità di attivazione d'ufficio soprattutto con riferimento alle lacune economiche ad oggi evidenti nella posizione reddituale paterna e attesi gli esiti (delle indagini e degli interventi delegate ai SS
n.d.r.) come concordemente richiesto da genitori e curatore in via assolutamente provvisoria sia necessario disporre la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi ed introdurre nella vita della minore un soggetto con poteri decisori ed indirizzo importanti capace di intervenire in sua tutela;
come da concorde richiesta delle parti in via temporanea nella L'attuale collocazione di madre minore in comunità protetta e secretata debbano essere recepiti dai concordi richieste economiche avanzate dai coniugi come sopra trascritte sia con riferimento al mantenimento della minore sia con con riferimento al riconoscimento e quantificazione di un assegno di mantenimento per la moglie
P.T.M.
Respinte le istanze istruttorie avanzate dalle parti ferma la possibile e successiva attivazione d'ufficio ex art 473 bis. 2 c.p.c;
Autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei
1) Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis 1. n. 184/83 l'affidamento della figlia minore
[...] nata a [...] il [...]al Servizio Sociale del Comune di Controparte_2
Milano; 2) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per la bambina relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la minore;
3) Dispone che la madre, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano
Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
4) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto della madre, l'Ente affidatario, tramite i Servizi
Sociali, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
5) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse della minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero; 6) Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, la madre provveda al compimento dei relativi atti;
7) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
8) Incarica l'Ente Affidatario, per il tramite dei Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi
Specialistici della ASST e lavorando di concerto con il curatore speciale provvedano a
Mantenere la minore collocata unitamente alla mamma in comunità protetta ad indirizzo secretato;
attivarsi per favorire la autonomia economica ed abitativa della madre;
Organizzare e gestire gli incontri del padre con la minore avendo cura di evitare ogni contatto tra i genitori secondo le modalità più rispondenti all'interesse della bambina. In una prima fase gli incontri, vista l'interruzione della relazione da circa un anno e le allegazioni di violenza domestica, dovranno essere realizzati in spazio neutro in modalità osservate protetta con possibilità di inserimento dell'educativa territoriale e graduale e progressiva liberalizzazione se e nei limiti in cui ciò sia conforme all'interesse della bambina;
procedere ad incontri conoscitivi con i nonni paterni al fine di verificarne l'eventuale ruolo di vicariante e di supporto nella gestione e nella cura della bambina;
Procedere a valutazione di aggiornamento con gli insegnanti nella scuola frequentata dalla minore;
attivare nell'interesse della madre gli interventi supportivi che si rendessero necessari alla presenza di un mediatore culturale;
attivare nell'interesse del padre gli interventi supportivi funzionali alla ripresa dell relazione con la madre;
Depositare una relazione di aggiornamento entro la data del 27 Marzo 2025 o
-
immediatamente in caso di pregiudizio per la minore previo coordinamento con il curatore speciale
9) pone a carico del padre con decorrenza dalla mensilità di luglio 2025 di versare la madre entro il 5 di ogni mese l'importo di 200 €per il mantenimento della figlia minore oltre rivalutazione di legge prima rivalutazione luglio 2026;
10) pone a carico del padre l'obbligo di sostenere nella misura del 100% Con decorrenza dalla domanda le spese extra assegno per la minore individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte(...)
11) Dispone che con decorrenza da luglio 2025 la madre percepisca l'intero assegno unico universale per la bambina;
12) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie entro il 5 di ogni mese e con decorrenza da luglio 2025 un assegno di mantenimento per sé di importo pari a 200 € al mese oltre a rivalutazione di legge prima rivalutazione luglio 2026;
13) Dà atto che le parti hanno rinunciato al deposito di memorie ex art quattro bis 27 cpc;
14) Rinvia il procedimento per la prosecuzione all'udienza dell8 Aprile 2025 ore 9 e 30 che verrà celebrata ex articolo 127 bis c pc al link già comunicato
Su richiesta della moglie, la causa è stata trattenuta in indecisione sulla domanda relativa allo stato delle persone e riserva di riferire al collegio per la decisione
********
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Si sottolinea, comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto¹
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite
La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.7366/2025 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 e che hanno contratto matrimonio in Egitto il Controparte_2
20/08/2019, atto non trascritto in Italia;
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.
HI NT;
3) Spese di lite al definitivo;
1. Manda alla Cancelleria per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici
4) Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2025 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Anna Cattaneo Dott. HI NT 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.