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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/10/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
- AN MA Presidente
- Silvia Codispoti giudice
- CA DI giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 2625/2024 R.G.A.C.C. avente ad oggetto
“Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)”, promosso da
(C.F. ), in giudizio con gli avv.ti Laura Ciminà e Parte_1 C.F._1
AN NI
-ricorrente- contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
-interventore ex lege-
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “voglia Parte_1
l'Onorevole Tribunale adito disattesa ogni contraria istanza, disporre in modifica della sentenza n, 1214/2021 emessa dal Tribunale di Teramo secondo quanto di seguito precisato:
1. affidare in via esclusiva rafforzata la figlia
di minore età, alla madre sig.ra che eserciterà in via esclusiva Persona_1 Parte_1 ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale della figlia e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la figlia, compresi i documenti di identità della stessa validi anche per l'espatrio, il tutto in modifica al regime di affido condiviso previsto nella sentenza n.1214/2021 emessa dal Tribunale di Teramo;
2.Disporre il collocamento esclusivo della minore Persona_1 presso la madre, in modifica al collocamento prevalente presso la resistente per come stabilito nella sentenza n.
1214/2021 emessa dal Tribunale di Teramo 3. Revocare e/o sospendere il diritto di visita e pernotto in capo al sig. demandando alla madre i modi ed i tempi di reintroduzione della figura paterna nella vita Controparte_1 della minore sempre e qualora il padre intendesse riprendere i rapporti con la Persona_1 propria figlia o in alternativa, qualora l'On.le Tribunale ritenesse diversamente opportuno, nell'interesse della minore, valutare una eventuale ripresa degli incontri con modalità osservate e protette ed in ogni caso tenuto conto della volontà della minore, della condizione psicofisica della stessa valutando ovviamente la condotta assunta da parte resistente nei confronti della propria figlia che non vede da oltre 3 anni 4.In punto di mantenimento economico e riparto delle spese straordinarie riferite alla minore confermare le Persona_1 condizioni economiche già pattuite e recepite con sentenza n. 1214 del 2021 emessa dal Tribunale di Teramo. In subordine e nella denegata ipotesi:
1. Disporre in luogo dell'attuale regime di affido condiviso della minore
[...]
affido esclusivo della figlia in favore della madre;
2. Disporre il collocamento esclusivo Persona_1 della minore presso la madre, in modifica al collocamento prevalente presso la Persona_1 resistente per come stabilito nella sentenza n. 1214/2021 emessa dal Tribunale di Teramo;
3. Revocare e/o sospendere il diritto di visita e pernotto in capo al sig. demandando alla madre i modi ed i tempi Controparte_1 di reintroduzione della figura paterna nella vita della minore sempre e qualora il Persona_1 padre intendesse riprendere i rapporti con la propria figlia o in alternativa, qualora l'On.le Tribunale ritenesse diversamente opportuno, nell'interesse della minore, valutare una eventuale ripresa degli incontri con modalità osservate e protette ed in ogni caso tenuto conto della volontà della minore, della condizione psicofisica della stessa valutando ovviamente la condotta assunta da parte resistente nei confronti della propria figlia che non vede da oltre
3 anni.
4. In punto di mantenimento economico e riparto delle spese straordinarie riferite alla minore
[...]
confermare le condizioni economiche già pattuite e recepite con sentenza n. 1214 del 2021 Persona_1 emessa dal Tribunale di Teramo. In ogni caso con vittoria di spese di lite del presente giudizio”.
I-1.1. Ella ha, a tal fine, allegato e dedotto:
- che con sentenza n. 1214/2021, emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 2134/2018, instauratosi a seguito della domanda giudiziale di riconoscimento della paternità proposta da il Tribunale ordinario di Teramo aveva integralmente recepito le Controparte_1 condizioni di affido della figlia minore, concordate dalle Persona_1 parti, prevedendo nello specifico che: “(…) le modalità di affidamento, visita e mantenimento della minore siano quelle indicate nella scrittura privata del 10.7.2019, da ritenersi qui integralmente trascritte;
dà atto dell'impegno del formalizzato nel richiamato accordo del 10.7.2019, al Per_1 versamento in favore della resistente delle somme ivi indicate a copertura di tutti gli impegni concordati, nonché delle somma ivi indicate a copertura di tutti gli impegni concordati, nonché delle somme a titolo di mantenimento e rimborso già maturate”;
- che il aveva sempre intrattenuto rapporti sporadici con la figlia e ciò fino al 2021, Per_1 anno in cui erano completamente cessati tutti i rapporti, anche telefonici;
- che tutte le comunicazioni riguardanti la minore erano state tramesse al padre Per_1 tramite raccomanda a/r, tutte rimaste prive di riscontro;
- che il completo disinteresse del padre alla partecipazione della gestione della vita della figlia minore si ripercuote negativamente sulla stessa, stante l'impossibilità per la madre – alla luce dell'affidamento condiviso della minore – di assumere le decisioni di Per_1 maggior interesse per la gestione delle esigenze, sia scolastiche che extrascolastiche, della minore stessa;
- che il non aveva mai contribuito al mantenimento della figlia, omettendo Per_1 completamente di versare il mantenimento;
- che medesimo disinteresse era emerso con riferimento alla famiglia di origine del Per_1
I-2. Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione, la ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; notifica che si è ritualmente perfezionata in data 12/12/2024, con la consegna, nelle mani della signora Persona_2
– madre del resistente –, degli atti oggetto di notifica.
I-3. All'esito dell'udienza del 20/03/2025, con ordinanza resa in pari data, previa dichiarazione di contumacia di il giudice relatore ha assunto i provvedimenti ex art. 473-bis.22 Controparte_1
c.p.c., disponendo in via temporanea e urgente l'affidamento esclusivo della minore alla Per_1 madre, con collocamento presso la stessa;
la sospensione del diritto di visita paterno con l'incarico, rivolto ai Servizi Sociali di Teramo, di gestire l'eventuale successiva ripresa del rapporto padre-figlia. Al contempo, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato disposto il rinvio ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c. all'udienza del 25/09/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Con ordinanza del 07/10/2025 il giudice relatore ha riservato la decisione al
Collegio nei termini di legge.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La domanda di affidamento esclusivo va accolta, potendosi in questa sede recepire quanto già statuito con l'ordinanza del giudice relatore del 20/03/2025.
In ordine al regime di affidamento va infatti richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore”
(Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4056 del 09/02/2023, Rv. 666872-02).
La deroga all'affidamento condiviso comporta una duplice verifica: da un lato quella sulla idoneità del genitore affidatario;
dall'altro la verifica della inidoneità educativa dell'altro.
Deve infatti riconoscersi alla bi-genitorialità il valore di principio, con la conseguenza che l'affidamento condiviso deve rappresentare la regola.
L'approccio eminentemente casistico dovuto al rapporto regola/eccezione sussistente tra affidamento condiviso e affidamento esclusivo ha consentito l'emerge nel diritto vivente di ipotesi prototipiche in cui la misura derogatoria risulta rispondente al superiore interesse del minore. Tra tali ipotesi possono essere ricomprese, in via esemplificativa: l'irreperibilità di uno dei genitori;
l'avversione del figlio verso uno dei genitori;
la compromissione dei rapporti genitore- figlio;
l'aver diradato, da parte di uno dei genitori, ormai da anni, i rapporti con il figlio con cui non si convive più o, addirittura, l'essere latitante;
l'aver dimostrato incapacità educativa, rendendosi inadempiente agli obblighi di mantenimento di carattere economico o l'aver esercitato in modo discontinuo il diritto di visita.
Nell'ambito della disciplina dell'affidamento esclusivo, sussiste una particolare ipotesi di affidamento esclusivo definito “affidamento super esclusivo” o “affidamento rafforzato”.
L'affido c.d. “super esclusivo” è una forma di esercizio della responsabilità genitoriale che trova riscontro nell'art. 337-quater, comma 3, c.c. Invero, nel modello di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, il regime di affidamento esclusivo lascia, comunque, in capo al genitore non affidatario la possibilità di adottare, insieme a quello affidatario, le decisioni di maggior interesse per i figli. L'art. 337-quater c.c., tuttavia, stabilisce che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti per la prole, possa trovare una deroga giudiziale, atteso che la norma prevede espressamente la possibilità di stabilire diversamente. Qualora si acceda a detta deroga, pertanto, si permette al genitore affidatario
“rafforzato” di adottare tutte le decisioni inerenti ai minori, senza la consultazione, né, tantomeno, il consenso, dell'altro genitore. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Come anticipato, il giudice nella valutazione relativa alla regolamentazione del regime di affidamento dei figli minori, quando tra i genitori sussiste conflittualità tale da non consentire il raggiungimento di accordi in ordine alla corretta gestione dei minori, può e deve tener conto di elementi dirimenti in tal senso, tra i quali rileva la compromissione dei rapporti genitore – figlio fino ad arrivare ad uno stato di completo abbandono.
Nell'individuare la modalità di affidamento più idonea rispetto al best interest della prole deve rilevarsi che “il genitore che sostanzialmente abbandona i figli senza più minimamente curarsi di loro, che non ha instaurato alcun rapporto significativo con la prole, al punto da non conoscerne le effettive esigenze, rivela carenze genitoriali evidenti, tali da rendere l'affidamento condiviso contrario all'interesse del figlio, giacché impedisce all'altro genitore l'assunzione tempestiva delle decisioni più importanti per la sua educazione, istruzione, salute e cura” (Trib. Bari, Sez. I, n. 1089 del 27/03/2023; ma si v. anche Trib. Vibo Valentia, n. 330 del
20/07/2023; Trib. Rovigo n. 384 del 04/05/2023; Trib. Bari, Sez. I, n. 1471 del 20/04/2023).
II-4.1. Rapportando simili coordinate ermeneutiche al caso che qui occupa, deve rilevarsi che la ricorrente ha allegato con sufficiente specificità una condizione di sostanziale abbandono e disinteresse da parte del resistente, il quale si è reso inadempiente agli oneri di mantenimento su di lui gravanti, oltre a non esercitare il diritto-dovere di frequentazione, così divenendo un estraneo agli occhi della prole.
Gli elementi offerti dalle allegazioni della ricorrente risultano assai rafforzati dal contegno processuale del resistente che, nonostante abbia ricevuto notizia del presente procedimento, ha scientemente deciso di non costituirsi e rimanere contumace. Il contegno processuale, dunque, è disvelatore di un marcato disinteresse all'esercizio del diritto-dovere alla bi-genitorialità.
II-4.2. Risulta nel superiore interesse della minore l'adozione della misura Per_1 dell'affidamento esclusivo, nella forma dell'affido esclusivo rafforzato in favore della madre, la quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, per la figlia, come già stabilito con l'ordinanza del 20/03/2025.
II-5. Quanto all'esercizio del diritto di frequentazione del genitore non affidatario si ritiene, che tale diritto deve essere esercitato, esclusivamente su richiesta di secondo le Controparte_1 disposizioni che verranno impartite dai competenti Servizi Sociali già incaricati, individuati in base alla dimora della prole, i quali, previa richiesta alla madre e valutata la serietà delle intenzioni del nel riprendere i rapporti con la figlia, se del caso anche per il tramite di un supporto Per_1 alla genitorialità, dovranno provvedere a preparare psicologicamente la minore e, ove ciò non sia manifestamente in contrasto con l'interesse del medesimo, ad organizzare un calendario di incontri in ambiente protetto.
II-6. Sono nel resto confermate le statuizioni – anche di carattere economico – di cui alla sentenza n. 1214/2021 di questo Tribunale.
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita. III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia indeterminato con conseguente applicazione dello scaglione da euro 5.200,01 a euro
26.000,00 ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.m. cit., tenuto conto dei parametri ivi indicati;
riduzione del 50% per tutte le fasi ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., in considerazione dell'attività in concreto svolta, della semplicità dell'affare e del carattere contumaciale della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2625/2024, introdotto con ricorso del 26/11/2024 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
- DISPONE che la minore (n. il 29/04/2017) sia affidata in via Persona_1 esclusiva alla madre , presso la quale sarà collocata in via esclusiva, la Parte_1 quale potrà adottare tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse, per la prole;
- DISPONE che il diritto di frequentazione del genitore non affidatario sia regolato nei termini di cui al § II-5. della motivazione;
- CONDANNA alla refusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 2.538,50 per compensi e in euro 27,00 per esborsi, oltre alle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 20/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE LA PRESIDENTE
CA DI AN MA