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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 200/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
LI e dell'avv. FEDERICA GARUTI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via S. Pellico n. 33, CARPI (MO).
APPELLANTE contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CALOGERO Controparte_1 P.IVA_1
LA e dell'avv. MATTEO GIARRATANA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via San Martino n. 19, MILANO (MI).
APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente per l'udienza di rimessione in decisione del 15 aprile 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, nella qualità Parte_1 di garante e coobbligato in solido, proponeva opposizione avverso il decreto n.
2466/2018, con cui il Tribunale di Modena, su ricorso della società Controparte_1 gli aveva ingiunto di pagare, in favore della ricorrente, la somma di euro 31.673,81, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di residuo debito derivante dal contratto di finanziamento stipulato, in data 20/07/2016, dalla di lui madre, deceduta in Per_1 data 23.02.2017.
A fondamento della promossa opposizione, l'attore deduceva la apocrifia delle firme apposte sul suddetto contratto di finanziamento, come da allegata perizia grafologica di parte attestante la non riferibilità alla propria grafia delle disconosciute sottoscrizioni.
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'ingiungente al risarcimento del danno ex art. 96 Controparte_1
c.p.c., da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale, contestando la fondatezza dell'opposizione ex adverso proposta, chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'opponente, con conseguente conferma del decreto monitorio.
La causa veniva istruita per mezzo di CTU grafologica e, all'esito, con sentenza n.
1100/2023, resa in data 30/06/2023, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, rigettava le domande proposte dall'attore, confermava l'opposto decreto ingiuntivo, condannando il al rimborso delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il Tribunale, ritenuto provato documentalmente il credito azionato in via monitoria da affermava l'autenticità delle disconosciute Controparte_1 sottoscrizioni sulla scorta delle risultanze peritali che, pur in presenza di elementi di pagina 2 di 10 dissimulazione volti ad occultarne la diretta riferibilità alla grafia dell'opponente, avevano ne avevano, comunque, confermato l'autenticità.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestata Corte, proponendo appello avverso Controparte_1 la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, lamentando, in particolare, l'acritica condivisione delle conclusioni rassegnate dal CTU.
Al riguardo, l'appellante assumeva che le firme apposte sul contratto di finanziamento oggetto di suo disconoscimento fossero da attribuirsi alla madre, all'epoca, affetta da una persistente forma di ludopatia.
Con il secondo motivo, articolato sotto quattro distinti profili, l'appellante deduceva: 1) la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere il primo giudice motivato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della CTU grafologica, alle quali si era riportato acriticamente;
2) la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per non avere il giudice di primo grado considerato che il giorno 20 luglio 2016, ossia il giorno indicato nel contratto di finanziamento come data di sottoscrizione, l'odierno appellante non si era recato, né avrebbe potuto recarsi a Soliera, sede della società ingiungente, per apporre la suddetta sottoscrizione, in quanto, quel giorno, impegnato a
Carpi presso il proprio luogo di lavoro;
3) la violazione dell'art. 360, primo comma, nn.
4 e 5, c.p.c., per non avere il Tribunale ammesso la prova orale ritualmente richiesta sul punto;
4) la violazione degli articoli 360, primo comma, nn. 4 e 5, e 115 c.p.c., in quanto il tentativo di dissimulazione delle firme ascrittogli dal C.T.U. non era mai stato oggetto di contraddittorio tra le parti.
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reictis, in accoglimento del presente appello e integrale riforma della impugnata sentenza n°8701/ 2023, resa dal tribunale di Modena: in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza impugnata;
In via istruttoria: si insiste per la ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova : Vero che il giorno 20 luglio 2016, come normalmente accadeva, il signor Pt_1 pagina 3 di 10 rientrava presso la propria abitazione famigliare/coniugale, sita in 41012 Carpi Pt_1
(MO), Frazione Fossoli, via Del Tiglio, n°26 verso le ore 12.20-12.30? - Vero che il giorno 20 luglio 2016, come normalmente accadeva, il signor ha trascorso Parte_1 dunque la pausa pranzo insieme a Lei nella propria casa famigliare/coniugale, sita in
41012 Carpi (MO), Frazione Fossoli, via Del Tiglio, n°26 ripartendo per il proprio lavoro verso le 14.10-14.15? - Vero che la defunta in vita ha tenuto sempre Per_1 nascosto ai propri figli la propria prodigalità ovvero vero che Lei nulla sapeva riguardo la prodigalità della mamma? - Vero che Lei ha scoperto che la mamma aveva accumulato vari debiti ed era solita spendere molto più di quanto guadagnasse;
Disporre una nuova perizia calligrafica avente ad oggetto la comparazione di tutte le firme apposte al contratto di finanziamento anche con riferimento alla possibilità che tutte siano riconducibili ad un'unica persona ovvero la debitrice principale Nel Per_1 merito, in via preliminare ed in ogni caso - Accertato e dichiarato, che la presente opposizione è fondata su prova scritta attestante l'insussistenza del diritto di credito, azionato nel caso di specie sulla base della falsità della sottoscrizione della scrittura privata e per l'effetto non concedere l'esecuzione provvisoria ex art.648 c.p.c. del decreto ingiuntivo telematico n°2466/2018 del 24.07.2018 (n°5684/2018 R.G.). Quindi, in via principale, accertato e dichiarato che non sussiste tra la società e CP_1 CP_1 il signor nessun rapporto fideiussorio relativo al contratto di finanziamento Parte_1
n°54910061 stipulato tra e la signora in data 20.07.2016 non CP_1 Per_1 avendo il signor apposto alcuna sottoscrizione di garanzia, per l'effetto Parte_1 revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto n°2466/2018 del 24.07.2018 (n°5684/2018 R.G.) emesso dal
Tribunale di Modena in persona della Dott.ssa Martina Grandi e che nulla è dovuto ad alcun titolo;
-In via riconvenzionale, condannare la società al Controparte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa per i motivi esposti in narrativa. Con condanna alle spese del presente giudizio. Con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie e/o produzioni, nonché di articolare mezzi di prova e indicare i testimoni sui quali gli stessi dovranno essere sentiti, nei concedenti termini di legge. Con condanna alle spese di entrambi i giudizi”.
pagina 4 di 10 L'appellata si è costituita in giudizio, e, contestando previamente Controparte_1
l'ammissibilità dei motivi di gravame ex adverso dedotti ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito in via principale: - rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra riportati, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal
Tribunale di Modena n. 1100/2023 nel Giudizio RG n. 8701/2018; - con vittoria delle spese di lite oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge del primo grado e del presente giudizio.”.
All'esito dell'udienza tenuta in data 15 aprile 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Asserita condivisione acritica delle risultanze della CTU da parte del primo
Giudice.
L'appellante, con entrambi i motivi di gravame, ha censurato la decisione di primo grado in quanto, a suo dire, basata esclusivamente sulle risultanze dell'espletata CTU che il Tribunale avrebbe recepito in maniera acritica.
Al riguardo, giova precisare che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni pagina 5 di 10 difensive” (ex multis, Cass. Civ. Sent. n. 31227/2024, Cass. Civ. Sent. n. 9529/2024,
Cass. Civ. Sent. n. 33742/2022).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi come la relazione redatta dal CTU nominato dal
Tribunale ha preso in esame, replicandovi compiutamente, le osservazioni rese dal consulente di parte opponente (pagg. 53 e ss.), sicchè può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione gravante sul Tribunale che, nell'aderire alle argomentate, coerenti ed esaustive conclusioni rassegnate dall'Ausiliario, ha indicato le fonti del proprio convincimento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, il CTU (v. pagg. 53 e seguenti della relazione tecnica in atti), ha scrupolosamente esaminato, sotto ogni profilo, le osservazioni formulate dal C.T.P. di parte opponente, replicandovi, in maniera esaustiva, con ampie e motivate argomentazioni prive di contraddizioni di natura logica e tecnica, nonché coerenti alle acquisite risultanze processuali.
In particolare, con riferimento alla differenza grafica ed espressiva, laddove il tecnico di parte ha osservato che la grafia del evidenziava uno stile contraddistinto da Pt_1 gestualità impulsiva e impaziente, il CTU ha mostrato come, nel saggio grafico, si riscontrasse, contrariamente a quanto asserito dal CTP, la capacità di di scrivere più Pt_1 lentamente.
Relativamente alla differenza del tono pressorio, il CTU ha posto in luce come il tono pressorio sia influenzato dal supporto sul quale si scrive e ha evidenziato la presenza, tra le firme autografe, di sottoscrizioni caratterizzate, al pari di quelle oggetto di verifica, da un solco meno intenso.
Quanto alla differenza di larghezza delle lettere, il CTU, a fronte della contestazione svolta dal CTP secondo cui, nelle firme comparative, il grado di larghezza era minore e diverso da quelle verificande, ha invece osservato che, esaminando gli occhielli (oggetto di osservazione tecnica di parte opponente in punto di larghezza), si notava la presenza di occhielli più larghi che alti, così come di occhielli più alti che larghi, sia nelle firme oggetto di verifica sia nella produzione autografa e, in quest'ultima, la presenza di diversi occhielli più larghi che alti.
pagina 6 di 10 In merito alla differenza dei rapporti diametrali, al cospetto dell'osservazione del consulente di parte secondo cui non si ravvisava “nelle comparative la maggiore altezza della maiuscola “F” sulla “M” osservabile in tutte le verificate”, il CTU ha dimostrato come tale fenomenologia si riscontrasse, in realtà, in diverse firme presenti nella produzione autografa.
Con riferimento alle oscillazioni assiali e alla osservazione del CTP relativa alla circostanza per cui la contorsione assiale tra la “M” e la “a” non si osservava mai nelle firme comparative, il C.T.U. (v. pag. 42 dell'elaborato) ha riscontrato come l'andamento degli assi, nelle firme in verifica, fosse irregolare con movimento flessuoso e, inoltre, a pagina 60 della relazione, ha evidenziato la compatibilità delle firme oggetto di verifica con la comparativa autografa presa a riferimento dal consulente di parte per l'osservazione de qua.
Quanto alle oscillazioni dimensionali del calibro, il CTU ne ha riscontrato la presenza anche nella produzione documentale autografa.
Relativamente alla differenza delle modalità di scrittura terminale, il Consulente ha osservato che, anche tra le firme comparative, era presente “il gesto morbido e flessuoso ad andamento convesso”, che, invece, il tecnico di parte sosteneva fosse assente.
Con riguardo, poi, alla differenza relativa alle asole inferiori della lettera “F”, il CTU ha sottolineato che il “movimento costante, morbido, ampio e fluido” che, secondo il perito di parte, non trovava riscontro in nessuna delle comparative di era, invece, presente Pt_1 in diversi momenti della gestualità grafica di (pag. 64). Pt_1
Infine, anche relativamente all'assunto svolto dall'opponente-appellante anche tramite il proprio CTP, secondo cui le firme avrebbero potuto ricondursi al rapporto di consanguineità, il CTU ha compiutamente risposto laddove ha precisato, a pagina 52 dell'elaborato, che “la corrispondenza delle caratteristiche grafiche e grafologiche, dei tratti individualizzanti e della dinamica formativa delle lettere, ma soprattutto il ritrovamento di caratteristiche altamente individualizzanti, sono elementi che, per numero e qualità, consentono di dichiarare che le sottoscrizioni in verifica a nome Pt_1 sono autografe e prodotte nel tentativo di dissimulazione, ossia nel tentativo di
[...] non assomigliare alla propria modalità abituale”.
pagina 7 di 10 Del pari, con riferimento all'asserita assenza nell'opponente di una capacità grafica elevata, in quanto solo diplomato (diversamente dalla madre, insegnante), il Consulente ha evidenziato che il era dotato di buone capacità grafomotorie, come dimostrato Pt_1 dalla circostanza che egli fosse in grado sia di “regredire il proprio livello grafico ad una forma più scolastica” sia di “rallentarne la velocità e alterarne gli attacchi e stacchi” (cfr. pag. 51).
Pertanto, le conclusioni rese dal Consulente tecnico, conseguenti a un esame critico e ampiamente approfondito di copiosa documentazione recante la scrittura e le firme di comparazione del (si vedano gli allegati alla CTU), sono immuni da censure in Pt_1 quanto argomentate e puntualmente suffragate da riferimenti anche e soprattutto ai documenti analizzati.
In ragione di ciò, anche in questa sede, vanno assolutamente condivise le motivazioni poste a fondamento dell'appellata sentenza in adesione agli esiti peritali sopra riportati.
- Sulle ulteriori argomentazioni sviluppate nell'atto di appello.
L'appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, censura la sentenza di primo grado sotto tre ulteriori profili: la mancata valutazione, da parte del Tribunale, della circostanza per cui il giorno 20 luglio 2016 (il giorno indicato nel contratto di Pt_1 finanziamento come data di sottoscrizione), aveva prestato attività lavorativa in Carpi, presso il proprio datore di lavoro;
il rigetto dell'istanza di ammissione della prova per testi;
il difetto di contraddittorio e contestazione circa la dissimulazione grafica rilevata dal CTU.
Orbene, quanto alla prova per testi e alla relativa circostanza di fatto oggetto di capitolato di prova, deve evidenziarsi l'irrilevanza della questione posta dall'appellante.
Infatti, la circostanza che fosse al lavoro in data 20 luglio 2016 non esclude, di per Pt_1 sé, sotto il profilo logistico e temporale, che egli abbia potuto raggiungere Soliera, distante circa 10 km da Carpi (luogo di lavoro di , prima o dopo lo svolgimento Pt_1 della suddetta prestazione lavorativa, anche in ragione della genericità e indeterminatezza della relativa allegazione circa l'asserita incompatibilità degli orari di lavoro con quelli dell'Istituto di credito. pagina 8 di 10 In secondo luogo, la prova per testi di cui, in questa sede, viene reiterata la richiesta di ammissione, è del tutto irrilevante : la circostanza che in data 20 luglio 2016, Pt_1 avesse trascorso la pausa-pranzo presso la propria abitazione familiare non esclude, oggettivamene temporalmente, che lo stesso avesse potuto comunque recarsi a Soliera per stipulare il contratto in altri orari.
Anche l'ulteriore circostanza relativa alla prodigalità della madre non è, di per sé, idonea a escludere la prestazione da parte del della garanzia per il finanziamento Pt_1 sottoscritto dalla madre, come, peraltro, già dallo stesso incontestatamente fatto in precedenza (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado).
Inoltre, occorre, in questa sede, evidenziare che, come si evince dall'esame degli allegati alla CTU, in calce al contratto di finanziamento vi è la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di Parte_1
Sul punto, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 5 della CP_1 comparsa), ha affermato che “la consegna di documenti personali determina l'inammissibilità del disconoscimento in forza del principio dell'apparenza”.
La consegna dei documenti personali, infatti, si pone in contrasto con la tesi sostenuta da secondo cui le firme al contratto di finanziamento sarebbero state apposte dalla Pt_1 madre, dovendosi ritenere che, proprio mediante la consegna dei documenti, avvenga il riconoscimento del soggetto presente alla stipula di un contratto.
Quanto, poi, alla dedotta circostanza di mancata contestazione della dissimulazione, che sarebbe stata “inventata ex novo dal grafologo”, va osservato come questa non dovesse costituire oggetto di apposita contestazione da parte di che già aveva dedotto CP_1
l'autenticità delle firme apposte da al contratto di finanziamento. Pt_1
Infatti, la dissimulazione è stata ritenuta dal Consulente nell'ambito, pur sempre, dell'autenticità delle firme apposte da Pt_1
Pertanto, nessun nuovo argomento è stato introdotto nel giudizio ad opera del CTU che non fosse già stato oggetto di contraddittorio tra le parti.
Alla luce, dunque, delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
pagina 9 di 10 Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico di parte appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. Parte_1
1100/2023, resa dal Tribunale di Modena in data in 30/06/2023.
CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, Parte_1 al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 30 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 200/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
LI e dell'avv. FEDERICA GARUTI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via S. Pellico n. 33, CARPI (MO).
APPELLANTE contro
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CALOGERO Controparte_1 P.IVA_1
LA e dell'avv. MATTEO GIARRATANA, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via San Martino n. 19, MILANO (MI).
APPELLATA
CONCLUSIONI pagina 1 di 10 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente per l'udienza di rimessione in decisione del 15 aprile 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, nella qualità Parte_1 di garante e coobbligato in solido, proponeva opposizione avverso il decreto n.
2466/2018, con cui il Tribunale di Modena, su ricorso della società Controparte_1 gli aveva ingiunto di pagare, in favore della ricorrente, la somma di euro 31.673,81, oltre interessi e spese di procedura, a titolo di residuo debito derivante dal contratto di finanziamento stipulato, in data 20/07/2016, dalla di lui madre, deceduta in Per_1 data 23.02.2017.
A fondamento della promossa opposizione, l'attore deduceva la apocrifia delle firme apposte sul suddetto contratto di finanziamento, come da allegata perizia grafologica di parte attestante la non riferibilità alla propria grafia delle disconosciute sottoscrizioni.
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'ingiungente al risarcimento del danno ex art. 96 Controparte_1
c.p.c., da determinarsi in via equitativa, con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva in giudizio in persona del proprio legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale, contestando la fondatezza dell'opposizione ex adverso proposta, chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'opponente, con conseguente conferma del decreto monitorio.
La causa veniva istruita per mezzo di CTU grafologica e, all'esito, con sentenza n.
1100/2023, resa in data 30/06/2023, l'adìto Tribunale, sulle conclusioni precisate dalle parti, rigettava le domande proposte dall'attore, confermava l'opposto decreto ingiuntivo, condannando il al rimborso delle spese di lite. Pt_1
In particolare, il Tribunale, ritenuto provato documentalmente il credito azionato in via monitoria da affermava l'autenticità delle disconosciute Controparte_1 sottoscrizioni sulla scorta delle risultanze peritali che, pur in presenza di elementi di pagina 2 di 10 dissimulazione volti ad occultarne la diretta riferibilità alla grafia dell'opponente, avevano ne avevano, comunque, confermato l'autenticità.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto Parte_1 in giudizio, innanzi all'intestata Corte, proponendo appello avverso Controparte_1 la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, lamentando, in particolare, l'acritica condivisione delle conclusioni rassegnate dal CTU.
Al riguardo, l'appellante assumeva che le firme apposte sul contratto di finanziamento oggetto di suo disconoscimento fossero da attribuirsi alla madre, all'epoca, affetta da una persistente forma di ludopatia.
Con il secondo motivo, articolato sotto quattro distinti profili, l'appellante deduceva: 1) la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per avere il primo giudice motivato la propria decisione esclusivamente sulle risultanze della CTU grafologica, alle quali si era riportato acriticamente;
2) la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per non avere il giudice di primo grado considerato che il giorno 20 luglio 2016, ossia il giorno indicato nel contratto di finanziamento come data di sottoscrizione, l'odierno appellante non si era recato, né avrebbe potuto recarsi a Soliera, sede della società ingiungente, per apporre la suddetta sottoscrizione, in quanto, quel giorno, impegnato a
Carpi presso il proprio luogo di lavoro;
3) la violazione dell'art. 360, primo comma, nn.
4 e 5, c.p.c., per non avere il Tribunale ammesso la prova orale ritualmente richiesta sul punto;
4) la violazione degli articoli 360, primo comma, nn. 4 e 5, e 115 c.p.c., in quanto il tentativo di dissimulazione delle firme ascrittogli dal C.T.U. non era mai stato oggetto di contraddittorio tra le parti.
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reictis, in accoglimento del presente appello e integrale riforma della impugnata sentenza n°8701/ 2023, resa dal tribunale di Modena: in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o esecuzione della sentenza impugnata;
In via istruttoria: si insiste per la ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova : Vero che il giorno 20 luglio 2016, come normalmente accadeva, il signor Pt_1 pagina 3 di 10 rientrava presso la propria abitazione famigliare/coniugale, sita in 41012 Carpi Pt_1
(MO), Frazione Fossoli, via Del Tiglio, n°26 verso le ore 12.20-12.30? - Vero che il giorno 20 luglio 2016, come normalmente accadeva, il signor ha trascorso Parte_1 dunque la pausa pranzo insieme a Lei nella propria casa famigliare/coniugale, sita in
41012 Carpi (MO), Frazione Fossoli, via Del Tiglio, n°26 ripartendo per il proprio lavoro verso le 14.10-14.15? - Vero che la defunta in vita ha tenuto sempre Per_1 nascosto ai propri figli la propria prodigalità ovvero vero che Lei nulla sapeva riguardo la prodigalità della mamma? - Vero che Lei ha scoperto che la mamma aveva accumulato vari debiti ed era solita spendere molto più di quanto guadagnasse;
Disporre una nuova perizia calligrafica avente ad oggetto la comparazione di tutte le firme apposte al contratto di finanziamento anche con riferimento alla possibilità che tutte siano riconducibili ad un'unica persona ovvero la debitrice principale Nel Per_1 merito, in via preliminare ed in ogni caso - Accertato e dichiarato, che la presente opposizione è fondata su prova scritta attestante l'insussistenza del diritto di credito, azionato nel caso di specie sulla base della falsità della sottoscrizione della scrittura privata e per l'effetto non concedere l'esecuzione provvisoria ex art.648 c.p.c. del decreto ingiuntivo telematico n°2466/2018 del 24.07.2018 (n°5684/2018 R.G.). Quindi, in via principale, accertato e dichiarato che non sussiste tra la società e CP_1 CP_1 il signor nessun rapporto fideiussorio relativo al contratto di finanziamento Parte_1
n°54910061 stipulato tra e la signora in data 20.07.2016 non CP_1 Per_1 avendo il signor apposto alcuna sottoscrizione di garanzia, per l'effetto Parte_1 revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto n°2466/2018 del 24.07.2018 (n°5684/2018 R.G.) emesso dal
Tribunale di Modena in persona della Dott.ssa Martina Grandi e che nulla è dovuto ad alcun titolo;
-In via riconvenzionale, condannare la società al Controparte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa per i motivi esposti in narrativa. Con condanna alle spese del presente giudizio. Con riserva di ulteriori deduzioni istruttorie e/o produzioni, nonché di articolare mezzi di prova e indicare i testimoni sui quali gli stessi dovranno essere sentiti, nei concedenti termini di legge. Con condanna alle spese di entrambi i giudizi”.
pagina 4 di 10 L'appellata si è costituita in giudizio, e, contestando previamente Controparte_1
l'ammissibilità dei motivi di gravame ex adverso dedotti ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito in via principale: - rigettare l'appello avversario, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra riportati, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal
Tribunale di Modena n. 1100/2023 nel Giudizio RG n. 8701/2018; - con vittoria delle spese di lite oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge del primo grado e del presente giudizio.”.
All'esito dell'udienza tenuta in data 15 aprile 2025, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Asserita condivisione acritica delle risultanze della CTU da parte del primo
Giudice.
L'appellante, con entrambi i motivi di gravame, ha censurato la decisione di primo grado in quanto, a suo dire, basata esclusivamente sulle risultanze dell'espletata CTU che il Tribunale avrebbe recepito in maniera acritica.
Al riguardo, giova precisare che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni pagina 5 di 10 difensive” (ex multis, Cass. Civ. Sent. n. 31227/2024, Cass. Civ. Sent. n. 9529/2024,
Cass. Civ. Sent. n. 33742/2022).
Nel caso di specie, deve evidenziarsi come la relazione redatta dal CTU nominato dal
Tribunale ha preso in esame, replicandovi compiutamente, le osservazioni rese dal consulente di parte opponente (pagg. 53 e ss.), sicchè può ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione gravante sul Tribunale che, nell'aderire alle argomentate, coerenti ed esaustive conclusioni rassegnate dall'Ausiliario, ha indicato le fonti del proprio convincimento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, il CTU (v. pagg. 53 e seguenti della relazione tecnica in atti), ha scrupolosamente esaminato, sotto ogni profilo, le osservazioni formulate dal C.T.P. di parte opponente, replicandovi, in maniera esaustiva, con ampie e motivate argomentazioni prive di contraddizioni di natura logica e tecnica, nonché coerenti alle acquisite risultanze processuali.
In particolare, con riferimento alla differenza grafica ed espressiva, laddove il tecnico di parte ha osservato che la grafia del evidenziava uno stile contraddistinto da Pt_1 gestualità impulsiva e impaziente, il CTU ha mostrato come, nel saggio grafico, si riscontrasse, contrariamente a quanto asserito dal CTP, la capacità di di scrivere più Pt_1 lentamente.
Relativamente alla differenza del tono pressorio, il CTU ha posto in luce come il tono pressorio sia influenzato dal supporto sul quale si scrive e ha evidenziato la presenza, tra le firme autografe, di sottoscrizioni caratterizzate, al pari di quelle oggetto di verifica, da un solco meno intenso.
Quanto alla differenza di larghezza delle lettere, il CTU, a fronte della contestazione svolta dal CTP secondo cui, nelle firme comparative, il grado di larghezza era minore e diverso da quelle verificande, ha invece osservato che, esaminando gli occhielli (oggetto di osservazione tecnica di parte opponente in punto di larghezza), si notava la presenza di occhielli più larghi che alti, così come di occhielli più alti che larghi, sia nelle firme oggetto di verifica sia nella produzione autografa e, in quest'ultima, la presenza di diversi occhielli più larghi che alti.
pagina 6 di 10 In merito alla differenza dei rapporti diametrali, al cospetto dell'osservazione del consulente di parte secondo cui non si ravvisava “nelle comparative la maggiore altezza della maiuscola “F” sulla “M” osservabile in tutte le verificate”, il CTU ha dimostrato come tale fenomenologia si riscontrasse, in realtà, in diverse firme presenti nella produzione autografa.
Con riferimento alle oscillazioni assiali e alla osservazione del CTP relativa alla circostanza per cui la contorsione assiale tra la “M” e la “a” non si osservava mai nelle firme comparative, il C.T.U. (v. pag. 42 dell'elaborato) ha riscontrato come l'andamento degli assi, nelle firme in verifica, fosse irregolare con movimento flessuoso e, inoltre, a pagina 60 della relazione, ha evidenziato la compatibilità delle firme oggetto di verifica con la comparativa autografa presa a riferimento dal consulente di parte per l'osservazione de qua.
Quanto alle oscillazioni dimensionali del calibro, il CTU ne ha riscontrato la presenza anche nella produzione documentale autografa.
Relativamente alla differenza delle modalità di scrittura terminale, il Consulente ha osservato che, anche tra le firme comparative, era presente “il gesto morbido e flessuoso ad andamento convesso”, che, invece, il tecnico di parte sosteneva fosse assente.
Con riguardo, poi, alla differenza relativa alle asole inferiori della lettera “F”, il CTU ha sottolineato che il “movimento costante, morbido, ampio e fluido” che, secondo il perito di parte, non trovava riscontro in nessuna delle comparative di era, invece, presente Pt_1 in diversi momenti della gestualità grafica di (pag. 64). Pt_1
Infine, anche relativamente all'assunto svolto dall'opponente-appellante anche tramite il proprio CTP, secondo cui le firme avrebbero potuto ricondursi al rapporto di consanguineità, il CTU ha compiutamente risposto laddove ha precisato, a pagina 52 dell'elaborato, che “la corrispondenza delle caratteristiche grafiche e grafologiche, dei tratti individualizzanti e della dinamica formativa delle lettere, ma soprattutto il ritrovamento di caratteristiche altamente individualizzanti, sono elementi che, per numero e qualità, consentono di dichiarare che le sottoscrizioni in verifica a nome Pt_1 sono autografe e prodotte nel tentativo di dissimulazione, ossia nel tentativo di
[...] non assomigliare alla propria modalità abituale”.
pagina 7 di 10 Del pari, con riferimento all'asserita assenza nell'opponente di una capacità grafica elevata, in quanto solo diplomato (diversamente dalla madre, insegnante), il Consulente ha evidenziato che il era dotato di buone capacità grafomotorie, come dimostrato Pt_1 dalla circostanza che egli fosse in grado sia di “regredire il proprio livello grafico ad una forma più scolastica” sia di “rallentarne la velocità e alterarne gli attacchi e stacchi” (cfr. pag. 51).
Pertanto, le conclusioni rese dal Consulente tecnico, conseguenti a un esame critico e ampiamente approfondito di copiosa documentazione recante la scrittura e le firme di comparazione del (si vedano gli allegati alla CTU), sono immuni da censure in Pt_1 quanto argomentate e puntualmente suffragate da riferimenti anche e soprattutto ai documenti analizzati.
In ragione di ciò, anche in questa sede, vanno assolutamente condivise le motivazioni poste a fondamento dell'appellata sentenza in adesione agli esiti peritali sopra riportati.
- Sulle ulteriori argomentazioni sviluppate nell'atto di appello.
L'appellante, nell'atto introduttivo del presente giudizio, censura la sentenza di primo grado sotto tre ulteriori profili: la mancata valutazione, da parte del Tribunale, della circostanza per cui il giorno 20 luglio 2016 (il giorno indicato nel contratto di Pt_1 finanziamento come data di sottoscrizione), aveva prestato attività lavorativa in Carpi, presso il proprio datore di lavoro;
il rigetto dell'istanza di ammissione della prova per testi;
il difetto di contraddittorio e contestazione circa la dissimulazione grafica rilevata dal CTU.
Orbene, quanto alla prova per testi e alla relativa circostanza di fatto oggetto di capitolato di prova, deve evidenziarsi l'irrilevanza della questione posta dall'appellante.
Infatti, la circostanza che fosse al lavoro in data 20 luglio 2016 non esclude, di per Pt_1 sé, sotto il profilo logistico e temporale, che egli abbia potuto raggiungere Soliera, distante circa 10 km da Carpi (luogo di lavoro di , prima o dopo lo svolgimento Pt_1 della suddetta prestazione lavorativa, anche in ragione della genericità e indeterminatezza della relativa allegazione circa l'asserita incompatibilità degli orari di lavoro con quelli dell'Istituto di credito. pagina 8 di 10 In secondo luogo, la prova per testi di cui, in questa sede, viene reiterata la richiesta di ammissione, è del tutto irrilevante : la circostanza che in data 20 luglio 2016, Pt_1 avesse trascorso la pausa-pranzo presso la propria abitazione familiare non esclude, oggettivamene temporalmente, che lo stesso avesse potuto comunque recarsi a Soliera per stipulare il contratto in altri orari.
Anche l'ulteriore circostanza relativa alla prodigalità della madre non è, di per sé, idonea a escludere la prestazione da parte del della garanzia per il finanziamento Pt_1 sottoscritto dalla madre, come, peraltro, già dallo stesso incontestatamente fatto in precedenza (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione di primo grado).
Inoltre, occorre, in questa sede, evidenziare che, come si evince dall'esame degli allegati alla CTU, in calce al contratto di finanziamento vi è la fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di Parte_1
Sul punto, sin dalla comparsa di costituzione in primo grado (cfr. pag. 5 della CP_1 comparsa), ha affermato che “la consegna di documenti personali determina l'inammissibilità del disconoscimento in forza del principio dell'apparenza”.
La consegna dei documenti personali, infatti, si pone in contrasto con la tesi sostenuta da secondo cui le firme al contratto di finanziamento sarebbero state apposte dalla Pt_1 madre, dovendosi ritenere che, proprio mediante la consegna dei documenti, avvenga il riconoscimento del soggetto presente alla stipula di un contratto.
Quanto, poi, alla dedotta circostanza di mancata contestazione della dissimulazione, che sarebbe stata “inventata ex novo dal grafologo”, va osservato come questa non dovesse costituire oggetto di apposita contestazione da parte di che già aveva dedotto CP_1
l'autenticità delle firme apposte da al contratto di finanziamento. Pt_1
Infatti, la dissimulazione è stata ritenuta dal Consulente nell'ambito, pur sempre, dell'autenticità delle firme apposte da Pt_1
Pertanto, nessun nuovo argomento è stato introdotto nel giudizio ad opera del CTU che non fosse già stato oggetto di contraddittorio tra le parti.
Alla luce, dunque, delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
pagina 9 di 10 Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico di parte appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. Parte_1
1100/2023, resa dal Tribunale di Modena in data in 30/06/2023.
CONDANNA al rimborso, in favore di delle spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, liquidate in € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, Parte_1 al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 30 settembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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