Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01867/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'atto di entrata -OMISSIS-adottato in data -OMISSIS-del Dirigente del Settore Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificato, con il quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dell'art. 4 bis dell'art. 31 del dpr n. 380/2001;
nonché della determinazione dirigenziale-OMISSIS-adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Servizio Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificata, con la quale è stata disposta l'acquisizione al patrimonio del comune del bene di proprietà della ricorrente, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. UC CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Asti ha notificato alla ricorrente l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, avente a oggetto 14 manufatti, realizzati in assenza di permesso di costruire e di denuncia strutturale e situati all’interno della fascia di rispetto del fiume -OMISSIS-.
Avverso tale provvedimento l’interessata è insorta con il ricorso n. 657/2023, respinto da questo TAR con sentenza n. 1704 del 1.12.2025.
Stante la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione il Comune, con provvedimento del -OMISSIS-, ha irrogato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001; a tale provvedimento ha fatto seguito la determina dirigenziale del -OMISSIS-, con la quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale del bene di proprietà della ricorrente.
Avverso quest’ultimi provvedimenti l’interessata è insorta col ricorso in epigrafe, deducendo:
1)illegittimità derivata dal presupposto ordine di demolizione;
2) violazione dell’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà e sviamento;
3) violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza o insufficienza di istruttoria e di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Asti.
All’udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima censura la ricorrente deduce l’illegittimità derivata dall’illegittimità dell’ordinanza di demolizione.
La doglianza è infondata.
Vale sul punto l’articolato giudizio di infondatezza del ricorso n. 657/2023, respinto da questo TAR con sentenza n. 1704 del 1.12.2025.
2. Con la prima parte del secondo motivo la ricorrente, premesso di avere realizzato le opere in questione prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014 (in tema di sanzione pecuniaria da inottemperanza all’ingiunzione a demolire), sostiene che l’impugnato atto che commina la sanzione pecuniaria colliderebbe col principio di irretroattività.
Il rilievo non può essere accolto.
Il comma 4 bis dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, inserito dalla legge n. 164 del 2014, prevede la sanzione pecuniaria a fronte dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire.
Orbene, l’ordinanza di demolizione assunta a presupposto degli atti impugnati è stata adottata e notificata nel 2023, ossia quando era già da tempo in vigore la legge n. 164/2014.
Pertanto non è configurabile alcuna applicazione retroattiva del citato comma 4 bis, trattandosi di illecito (costituito dalla condotta omissiva della ricorrente in punto di esecuzione dell’ordine di demolizione) successivo alla norma sanzionatoria.
3. Con la seconda parte del secondo motivo la parte istante contesta l’illegittimità dell’applicazione nella misura massima della sanzione pecuniaria.
La doglianza non ha pregio.
L’art. 31, comma 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001 prevede l’applicazione dell’importo massimo della sanzione in caso di abusi edilizi ricadenti in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità.
Orbene, le opere cui si riferiscono gli atti impugnati interessano una fascia di rispetto fluviale, talché sussiste la condizione, prevista dal legislatore, dell’irrogazione sanzionatoria massima, che non può essere in alcun modo derogata dall’amministrazione.
4. Con la terza parte del secondo motivo la ricorrente deduce, quale ulteriore ragione di illegittimità, la mancanza di un provvedimento accertativo dell’inottemperanza.
L’assunto non ha pregio.
Vale, quale valido accertamento dell’inottemperanza, il richiamato verbale del-OMISSIS-.
Infatti, i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l'atto di acquisizione della proprietà privata al patrimonio comunale, devono seguire la scansione procedimentale prevista dall’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, costituita: I) dal provvedimento di ingiunzione a demolire, con il quale viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; II) dall'accertamento della inottemperanza all'ordine di demolizione tramite un verbale che accerti la mancata riduzione in pristino; III) dall'atto di acquisizione al patrimonio comunale, che costituisce il titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione gratuita dell'acquisto della proprietà in capo al Comune (Cons. Stato, II, n. 714/2023; TAR Sardegna, I, 22.1.2024, n. 27).
Peraltro il fatto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non è contestato dalla ricorrente, talché l’adozione e la notificazione dell’atto provvedimentale accertativo, da lei invocato, non avrebbero comportato alcun vantaggio alle sue istanze difensive.
5. Con il terzo mezzo l’esponente lamenta il difetto della parentesi accertativa dell’inottemperanza, non essendo sufficiente il verbale di accertamento della polizia municipale.
La censura è infondata alla stregua delle considerazioni espresse dal Collegio nella trattazione della precedente doglianza.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune l’importo di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC CI, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.