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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 13/02/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 862/2019 R.G. promossa da
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. Giulia Di Parte_2
Paola
contro
, con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Caruso, Controparte_1
Serena Blundo e Gianluca Di Barca
avente ad oggetto: azione di accertamento negativo avverso diffida
accertativa dell Controparte_2
premesso che
- l'ente di formazione professionale “ ”, attinto da atto di Parte_1
precetto per l'importo di € 24.507,70 - credito vantato da
[...]
[... [...]
a titolo di retribuzioni e TFR e fondato sulla diffida Parte_3
accertativa n. 378/2015 dell' - ha Controparte_3
proposto azione di accertamento negativo di detto credito, eccependo:
a) la decadenza di cui all'art 14 della L. 689/1981, essendo la diffida stata notificata oltre il termine di 90 giorni dalla contestazione della violazione;
b) la carenza motivazionale della diffida, non comprendendosi quali gli accertamenti eseguiti dagli ispettori e quali gli elementi acquisiti posti a fondamento del credito vantato dal lavoratore;
c) l'incostituzionalità dell'art. 12 del d.lgs. 124/2004, nella parte in cui prevede la possibilità che la diffida accertativa della DTL
acquisiti efficacia di titolo esecutivo;
d) l'infondatezza del credito accertato, essendo con il ID intercorso un rapporto di collaborazione autonoma, e non già di lavoro subordinato;
- il convenuto, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso,
giacché inteso a sindacare il merito di un titolo ormai definitivamente esecutivo;
quindi ha contestato le eccezioni dell'opponente e, nel merito del credito azionato, si è integralmente riportato alla diffida dell' ed agli accertamenti eseguiti ivi Controparte_2
compendiati;
rilevato che
- l'azione di accertamento negativo promossa dall'EFP è ammissibile,
atteso che la diffida accertativa della DTL, ancorché abbia acquisito valore di titolo esecutivo, non impedisce al destinatario di promuovere un'azione giudiziale volta a contestare il credito sul piano sostanziale;
invero, trattasi di titolo esecutivo non giudiziale, che non determina il passaggio in giudicato dell'accertamento in esso contenuto, che
2 dunque può essere contestato dal destinatario nel contraddittorio con la controparte (cfr., sul punto, Cass. Civ. ord. n. 23744/2022);
- l'opposizione va accolta nel merito, in tale pronuncia rimanendo assorbite le ulteriori questioni: il convenuto - attore sul piano sostanziale e sul quale gravava l'onere di provare la fondatezza del credito vantato e, a monte, la natura subordinata del rapporto intercorso con l ha dimostrato, trascurando persino di CP_4
dedurre i caratteri sintomatici della presunta subordinazione e di articolare istanze istruttorie in proposito;
- egli, difatti, si è limitato ad eccepire l'insindacabilità nel merito della diffida della DTL ed a riportarsi integralmente agli accertamenti eseguiti dagli ispettori;
tuttavia, per consolidato orientamento, i verbali ispettivi fanno fede sino a querela di falso limitatamente alle attività
compiute dagli accertatori o avvenute in sua presenza, rimanendo comunque liberamente valutabili dal giudice unitamente agli altri elementi probatori raccolti nel giudizio;
- ora, dalla diffida accertativa (all. 4 ricorso) non è evincibile alcuno degli indici sintomatici della subordinazione che valgono a distinguere il lavoro subordinato dall'autonoma collaborazione (soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, continuità della prestazione, obbligo dell'osservanza di un orario di lavoro prestabilito,
cadenza fissa della retribuzione);
- del resto, come già argomentato dal Tribunale di Enna nell'ambito dei giudizi di opposizione (R.G. nn. 16272017, 1584/2017 e 1587/2017)
Parte promossi dall' avverso ordinanze-ingiunzione fondate sui medesimi accertamenti ispettivi, “nessun elemento significativo emerge dalla dichiarazioni prodotte dall che faccia ritenere CP_2
3 esistente in concreto il requisito della subordinazione, il quale postula
la sussistenza di un vincolo gerarchico, in base al quale il lavoratore
resta assoggettato agli ordini ed alle disposizioni impartite dal datore di
lavoro, non risultando con certezza che le prestazioni rese dai soggetti
ascoltati dagli ispettori fossero effettivamente predeterminate nelle
relative modalità di esecuzione, imposte negli orari ed etero-
organizzate proprio da […]; “le dichiarazioni raccolte Parte_2
dagli ispettori sono comunque alquanto generiche e persino da quelle
più circostanziate, rese da e da , Parte_4 Controparte_1
non emergono inequivocabilmente tali indici rilevatori della
subordinazione, considerato, altresì, che nello stesso periodo per il
quale si assume l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze
della società cooperativa La Cultura, il prestava attività di CP_1
“collaborazione amministrativa” anche ad Avola […]”; “Nel caso di
specie, non risulta accertato se i docenti utilizzassero esclusivamente
le dotazioni della società cooperativa La Cultura ovvero materiale
didattico di loro proprietà, né emergono con sufficiente consistenza gli
elementi indiziari surriferiti. In definitiva, non può ritenersi conseguita la
prova della natura subordinata del rapporto di lavoro […]”;
- peraltro, nel caso di specie, l'attività lavorativa in discussione non può
apoditticamente essere qualificata come di natura subordinata,
essendo astrattamente suscettibile di svolgimento in forma occasionale ed autonoma, sia pure mediante coordinamento con le
Parte direttive generali provenienti dall' ;
- in definitiva, gli ispettori non hanno valorizzato elementi decisivi per la qualificazione del lavoro subordinato, ipotizzando la subordinazione
4 sulla scorta di un esame incompleto e carente di verifiche, né il lavoratore si è curato di offrire detti elementi nel presente giudizio;
- di talché, difetta prova adeguata in ordina alla fondatezza del credito accertato con la diffida, ragion per cui il ricorso deve essere accolto;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo,
tenuto conto del valore e della elementarità della causa e della contenuta attività processuale concretamente svolta;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara insussistente il credito accertato con la diffida di cui in premessa;
2) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 2.200,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ragusa, 13.2.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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