TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/04/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7183/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7183/2018 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to FABIO MIELE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
GIÀ (C.F./P.IVA Controparte_1 Controparte_2
, con l'avv.to GORIO ROBERTO P.IVA_1
CONVENUTO
con l'avv.to GIRARDI ANDREA Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Conclusioni rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni
Per parte attrice Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione reiecta: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della già e/o della PA Controparte_4 Controparte_5 assicuratrice e per l'effetto condannare chi di giustizia alla restituzione CP_6 della complessiva somma di €. 9.398,18 a titolo di spese anticipate dal sig. Parte_1
per le causali di cui alle premesse od in quella diversa somma maggiore e/o minore che risulterà equa e provata al termine dell'istruttoria, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza contrattuale sino al giorno dell'effettivo pagamento
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per (già : “In via principale: Controparte_7 Controparte_8 dichiararsi l'improcedibilità delle domande formulate nei confronti della fallita, stante
pagina 1 di 8 l'intervenuto fallimento. In ogni caso: spese e compenso professionale rifusi a favore del
Brescia, 9 dicembre 2024” Controparte_7
Per “In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della CP_3
chiamata in causa di , essendo l'attore decaduto dal termine di cui agli artt. CP_3
269, comma 3, e 183, comma 5, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo, quindi per
l'effetto rigettare le domande formulate nei confronti di;
CP_3
In via principale, nel merito: rigettare le domande attoree nei confronti di , in CP_3
quanto infondate in fatto ed in diritto. - In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, limitare la condanna di CP_3
alla somma che dovesse risultare di giustizia, tenuto conto dei vari capi della
[...]
sentenza di soccombenza e di quelli effettivamente riconducibili alle condizioni generali di polizza e al rischio da questa coperto;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in data 27.04.2018 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la restituzione della complessiva somma di €. Controparte_9
Cont 9.398,18 deducendo di aver sottoscritto in data 24.04.2014 con “contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing con clausola gold”, al fine di verificare l'esistenza di un tasso usurario alla base di un contratto di mutuo sottoscritto dal con il CO LA (ex Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno); che detto Pt_1 contratto prevedeva, in caso di soccombenza nell'instaurando giudizio, il rimborso di tutte le Cont spese sostenute e comprendeva una appendice di garanzia assicurativa sottoscritta da
Cont con la PA;
che , sulla base della perizia contabile fornita da e con il CP_3
Cont patrocinio dell'avvocato ZI CE, indicato dalla stessa aveva convenuto in giudizio il CO LA dinanzi al Tribunale di Verona;
che in detto giudizio essendo risultato soccombente, aveva provveduto al pagamento delle spese legali della convenuta pari ad €. 4.815,10 (doc. 9) ed in data 20.06.2017 al pagamento delle spese della tassa di registro della sentenza civile n. 815/2017 pari ad euro 200,00 oltre ad euro 183,00 precedentemente corrisposti per il procedimento di mediazione;
di aver provveduto con mail
Cont del 08.05.2017 a richiedere il rimborso di tutte le somme anticipate a e Cont successivamente ad ma senza riscontro;
che nel silenzio della veniva CP_3
pagina 2 di 8 richiesta la procedura di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli
Avvocati di Massa Carrara;
che all'incontro del 12.02.2018 le parti invitate non si presentavano e veniva pertanto redatto verbale negativo e faceva pervenire CP_3
comunicazione PEC in data 30.01.2018 con la quale respingeva la richiesta di copertura
Cont assicurativa per colpa grave della propria assicurata
Con comparsa si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_8
deducendo la propria carenza di legittimazione passiva per non avere alcun obbligo di manleva in ragione dell'esistenza di un contratto di assicurazione per conto altrui stipulato con la e per l'inesistenza di obblighi di garanzia assicurativa. CP_3
A seguito delle difese della convenuta parte attrice, è stata autorizzata la chiamata di terzo
, la quale costituendosi ha eccepito l'inoperatività della polizza sul presupposto CP_3
Cont che la perizia non era certificata né asseverata e che la soccombenza non rientrava tra i rischi assicurati perché le domande proposte presso il Tribunale di Verona decise con sentenza 815/17, erano destituite ex ante di qualunque fondamento fattuale e normativo;
che, in ordine al quantum, non era stata fornita la prova dell'esborso delle spese di cui si chiedeva il rimborso.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione.
A seguito del fallimento di veniva dichiarata l'interruzione del processo;
Controparte_8
riassunto il giudizio, costituitosi, il ha contestato l'improcedibilità Controparte_7
della domanda nei confronti del sul presupposto che parte attrice non avrebbe CP_1
dovuto riproporre nei confronti della fallita le domande già formulate nei suoi confronti anteriormente al fallimento, ma avrebbe dovuto semmai fare riserva di proporre tali domande in sede concorsuale nelle forme della istanza di ammissione al passivo (fatto salvo ogni valutazione, in quella sede, da parte del Giudice Delegato).
CP Costituitasi la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
***
§. Quanto alla posizione del Controparte_7
Ai sensi dell'art. 24 della Legge Fallimentare, il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore;
ai sensi dell'art. 52 della Legge Fallimentare, se nelle more di un giudizio diretto all'accertamento di un credito e alla conseguente pronuncia di condanna, il debitore venga dichiarato fallito, la domanda diviene improcedibile e il creditore, se intende conseguire la realizzazione del suo credito nei confronti della procedura, deve chiedere di essere ammesso al passivo secondo le pagina 3 di 8 norme di cui al Capo V della Legge Fallimentare stessa;
la proposizione della domanda di ammissione al passivo non è necessaria se l'azione nei confronti del soggetto dichiarato fallito viene introdotta al fine di ottenere una pronuncia di mero accertamento che, in quanto tale, non sia destinata ad avere concrete ripercussioni nell'ambito della procedura esecutiva fallimentare, né a pregiudicare l'osservanza del principio della par conditio creditorum.
La giurisprudenza costante ritiene che: “La devoluzione della controversia al foro fallimentare discende direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto della L.
Fall., artt. 52 e 93 ss. (Cass. 2032/1987, 1893/1996, 11379/1998), teso a realizzare le peculiarità del sistema concorsuale ove l'accertamento del passivo è consegnato ad un particolare procedimento, “quale strumento di cognizione attribuito a un Giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di un determinato fallimento”; ne consegue che
“l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili” (e oggi anche immobili) “acquisiti all'attivo non discende, in altri termini, dal principio di cui all'art. 24 citato – il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del Tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito – ma
è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 citato, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo per quanti intendano far valere pretese verso il fallimento” (Cass. 2439/2006).
La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass.
15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè “sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di
pagina 4 di 8 condanna” (Cass. 2990/2000; Cass. 17279/2010; coni. Cass. 17388/2007; Cass.
7510/2002).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, dopo l'interruzione del processo a seguito del fallimento della (già , la causa è stata Controparte_4 Controparte_8
dall'attore riassunta nei confronti del Fallimento per l'accertamento del proprio credito risarcitorio e la conseguente condanna formulata nei seguenti termini “dichiarare
l'inadempimento contrattuale della Società (già Controparte_4 CP_5
) e per essa della Curatela del Fallimento “ ” e/o della
[...] Controparte_7 Controparte_4
PA assicuratrice e per l'effetto condannare chi di giustizia alla CP_6 restituzione della complessiva somma di €. 9.398,18 a titolo di spese anticipate dal sig.
[...]
per le causali di cui alle premesse od in quella diversa somma maggiore e/o Parte_1
minore che risulterà equa e provata”.
A seguito delle contestazioni della Curatela, l'attore ha precisato la propria intenzione di far valere il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis, ma tale precisazione non emerge né nel corpo dell'atto e neppure dalle conclusioni del ricorso;
vieppiù che in sede di precisazione delle conclusioni ha modificato la domanda limitandola nei soli confronti della Controparte_4
, così chiedendo di: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
Società già e/o della PA Controparte_4 Controparte_5 assicuratrice e per l'effetto condannare …”. CP_6
Al riguardo, si osserva che il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla Legge Fallimentare ed intenda invece proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del , ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere CP_1
appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la chiusura della procedura concorsuale.
(Cass Civ. n.4709/1987; cfr Trib Arezzo n.301/2018 già prodotta dalla Curatela).
Ciò in quanto, in primo luogo, il curatore del fallimento non assume la qualità di legale rappresentanze del fallito, ma resta un soggetto terzo rispetto ad esso ed anche perché “la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale” (Cass. n. 614/2016).
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato, le domande proposte dall'attore nei Pt_1
confronti della procedura fallimentare, nei confronti della quale ha riassunto il processo, non possono che esser ritenute improcedibili, mentre le domande svolte nei confronti della società in bonis sono inammissibili, poiché non è destinataria dell'atto di riassunzione.
§. Quanto alla posizione di CP_3
deduce che il sinistro non rientra tra quelli coperti dall'assicurazione perché gli
[...]
attori non avrebbero provato che la perizia depositata agli atti del giudizio innanzi al
Cont Tribunale di Verona fosse stata redatta e asseverata da e perché le sentenze di rigetto che danno diritto al rimborso delle spese legali sono solamente quelle motivate dall'adesione del giudicante ad un principio normativo o economico diverso da quello presentato nella
Cont perizia
Quanto al primo aspetto, si rileva che il contratto di assicurazione in nessuna parte prescrive
Cont che la perizia econometrica di cui al contratto con debba essere asseverata.
Gli art. 11 e 12, riportano rispettivamente: “Beneficiari della presente polizza sono gli
Cont assicurati che hanno stipulato contratto Gold con che prevede la redazione della perizia econometrica, il mandato per l'azione di tutela e/o recupero del danno e/o per la difesa di eventuali aggressioni da parte di istituti bancari” e “(…) “e l'assicurato abbia
Cont accertato con perizia commissionata ad ..)”, pertanto il riferimento è unicamente alle Cont perizie econometriche del professionista incaricato da e mai compare il riferimento all'asseverazione, che troviamo invece nell'art. 14) del contratto Gold sottoscritto da
[...]
Cont
e Pt_1
La perizia depositata, elaborata da un commercialista, è stata munita del “parere pro veritate” di un avvocato esperto in diritto bancario e da una “nota esplicativa sulla componente degli interessi moratori ai fini del calcolo del TAEG” a cura dell'avv. Riccio ed
Cont assolve alla funzione di accertamento tecnico di parte. E che nei propri scritti difensivi afferma che la perizia stragiudiziale è certificata e sottoscritta da esperti dal settore”
Ciò già rende l'eccezione inopponibile all'attore il quale si è limitato a firmare il contratto affidandosi ai professionisti non essendo in possesso, con tutta probabilità, delle cognizioni tecniche che gli avrebbero consentito di formare o esaminare l'elaborato e di comprendere se fosse o meno e in quali termini, asseverato.
L'eccezione di inoperatività della polizza, sotto il profilo della mancanza del requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza, è infondata.
pagina 6 di 8 Per poter escludere l'operatività della polizza, la motivazione e le conclusioni della sentenza
Trib. Verona 815/17, pure di rigetto della domanda attorea, avrebbero dovuto deporre per l'assoluta inadeguatezza della perizia econometrica, cosa che di fatto non è accaduta.
Piuttosto, si rileva che il rigetto della domanda è derivato dalla mancata condivisione da parte del Tribunale delle questioni giuridiche dedotte in giudizio;
ne ha cassato i principi normativi e il contenuto della perizia integrando le previsioni di polizza “sentenze di rigetto che danno diritto al rimborso delle spese legali sono solamente quelle motivate dall'adesione del giudicante ad un principio normativo o economico diverso da quello Cont presentato nella perizia ,
CP_
§. In conseguenza alle argomentazioni sino ad ora svolte, cade la tesi propugnata da circa l'applicabilità dell'art. 1900 c.c.
[...]
Ritenendo gli attori responsabili per non avere vagliato, usando la diligenza minima,
l'infondatezza delle proprie doglianze o per essersi indotti, pur nella consapevolezza dell'assenza dei presupposti per l'azione giudiziaria, di incardinarla e coltivarla, CP_3
mira a far valere l'inoperatività della polizza. Cont Invero l'eventuale colpa grave del contraente ( , peraltro non provata, non può essere fatta ricadere sull'assicurato o beneficiario ( ), il quale, dal canto suo, non aveva Pt_1 certo i mezzi e le capacità per valutare l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale, come già ampiamente illustrato o la bontà delle azioni da intraprendere, di esclusiva competenza di
Cont
Cont Stipulando la polizza collettiva, si è affidata a stabilendo che la perizia CP_3
econometrica provenisse da essa. Alla luce di tanto non si comprende perché si dovrebbe far ricadere la responsabilità sull'assicurato o beneficiario, il quale ha pagato il premio, per una responsabilità non sua, e per giunta nemmeno dimostrata, per la consegna di elaborati peritali non dichiarati inattendibili.
Quanto all'an, richiamati gli artt. 11 e 13 e l'appendice n. 001 (Incasso rimborso con precisazione alla polizza) di polizza, accertato che il sinistro si è verificato poiché il Pt_1
ha instaurato una causa nei confronti di CO LA società cooperativa, ed è risultato soccombente, possono ritenersi integrati i presupposti per la liquidazione del sinistro.
In punto di quantum, la richiesta di rimborso delle seguenti somme: - a) spese perizia €
2.400=; b) spese del difensore ZI CE € 1800=; c) spese della mediazione, €
183,00=; d) spese legali di controparte € 4.815,10=; e) spese tassa registro sentenza € 200=; spese della perizia econometrica, € 2.040,00=, può ritenersi debitamente provata in quanto pagina 7 di 8 fornita mediante la produzione dei bonifici (all.ti 3, 4, 6, 7, 9) effettuati e/o riconducibili al e alla pratica SDL/CO LA. Pt_1
Alla somma di euro 9.398,18 vanno aggiunti gli interessi legali (con decorrenza dalla domanda al saldo), ma non la rivalutazione monetaria (trattandosi di un debito di valuta e non di valore).
§. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono e vengono liquidate in euro 4.237,00
(tariffe medie tranne per la fase istruttoria, ai minimi, dello scaglione di riferimento da
5.201,00 a 26.000,00) oltre accessori di legge, da versarsi dall'attore nei confronti del
Fallimento e dalla terza chiamata nei confronti dell'attore al quale dovrà essere corrisposto altresì l'importo del contributo unificato di euro 237,00
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore nei confronti del
[...]
e lo condanna al pagamento delle spese legali, come liquidate in parte Controparte_7
motiva, in favore del Fallimento.
Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti Controparte_4
già
[...] Controparte_5
accoglie la domanda dell'attore nei confronti di e la condanna al pagamento CP_3
della somma di euro 9.398,18 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese legali, come liquidate in parte motiva, in favore primo.
Spese compensate tra convenuto e terza chiamata.
Così deciso in Brescia il 23/04/2025.
Il giudice onorario
Vincenza Tucci Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario Vincenza Tucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7183/2018 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con l'avv.to FABIO MIELE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
GIÀ (C.F./P.IVA Controparte_1 Controparte_2
, con l'avv.to GORIO ROBERTO P.IVA_1
CONVENUTO
con l'avv.to GIRARDI ANDREA Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Conclusioni rassegnate nei fogli di precisazione delle conclusioni
Per parte attrice Per parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Brescia, ogni contraria istanza ed eccezione reiecta: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della già e/o della PA Controparte_4 Controparte_5 assicuratrice e per l'effetto condannare chi di giustizia alla restituzione CP_6 della complessiva somma di €. 9.398,18 a titolo di spese anticipate dal sig. Parte_1
per le causali di cui alle premesse od in quella diversa somma maggiore e/o minore che risulterà equa e provata al termine dell'istruttoria, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno della scadenza contrattuale sino al giorno dell'effettivo pagamento
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per (già : “In via principale: Controparte_7 Controparte_8 dichiararsi l'improcedibilità delle domande formulate nei confronti della fallita, stante
pagina 1 di 8 l'intervenuto fallimento. In ogni caso: spese e compenso professionale rifusi a favore del
Brescia, 9 dicembre 2024” Controparte_7
Per “In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della CP_3
chiamata in causa di , essendo l'attore decaduto dal termine di cui agli artt. CP_3
269, comma 3, e 183, comma 5, c.p.c. per la chiamata in causa del terzo, quindi per
l'effetto rigettare le domande formulate nei confronti di;
CP_3
In via principale, nel merito: rigettare le domande attoree nei confronti di , in CP_3
quanto infondate in fatto ed in diritto. - In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande attoree, limitare la condanna di CP_3
alla somma che dovesse risultare di giustizia, tenuto conto dei vari capi della
[...]
sentenza di soccombenza e di quelli effettivamente riconducibili alle condizioni generali di polizza e al rischio da questa coperto;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in data 27.04.2018 il sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere la restituzione della complessiva somma di €. Controparte_9
Cont 9.398,18 deducendo di aver sottoscritto in data 24.04.2014 con “contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate per rilevazione tasso interesse usurario contrattualizzato relativa alla regolarità dei mutui e/o leasing con clausola gold”, al fine di verificare l'esistenza di un tasso usurario alla base di un contratto di mutuo sottoscritto dal con il CO LA (ex Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno); che detto Pt_1 contratto prevedeva, in caso di soccombenza nell'instaurando giudizio, il rimborso di tutte le Cont spese sostenute e comprendeva una appendice di garanzia assicurativa sottoscritta da
Cont con la PA;
che , sulla base della perizia contabile fornita da e con il CP_3
Cont patrocinio dell'avvocato ZI CE, indicato dalla stessa aveva convenuto in giudizio il CO LA dinanzi al Tribunale di Verona;
che in detto giudizio essendo risultato soccombente, aveva provveduto al pagamento delle spese legali della convenuta pari ad €. 4.815,10 (doc. 9) ed in data 20.06.2017 al pagamento delle spese della tassa di registro della sentenza civile n. 815/2017 pari ad euro 200,00 oltre ad euro 183,00 precedentemente corrisposti per il procedimento di mediazione;
di aver provveduto con mail
Cont del 08.05.2017 a richiedere il rimborso di tutte le somme anticipate a e Cont successivamente ad ma senza riscontro;
che nel silenzio della veniva CP_3
pagina 2 di 8 richiesta la procedura di mediazione presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli
Avvocati di Massa Carrara;
che all'incontro del 12.02.2018 le parti invitate non si presentavano e veniva pertanto redatto verbale negativo e faceva pervenire CP_3
comunicazione PEC in data 30.01.2018 con la quale respingeva la richiesta di copertura
Cont assicurativa per colpa grave della propria assicurata
Con comparsa si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_8
deducendo la propria carenza di legittimazione passiva per non avere alcun obbligo di manleva in ragione dell'esistenza di un contratto di assicurazione per conto altrui stipulato con la e per l'inesistenza di obblighi di garanzia assicurativa. CP_3
A seguito delle difese della convenuta parte attrice, è stata autorizzata la chiamata di terzo
, la quale costituendosi ha eccepito l'inoperatività della polizza sul presupposto CP_3
Cont che la perizia non era certificata né asseverata e che la soccombenza non rientrava tra i rischi assicurati perché le domande proposte presso il Tribunale di Verona decise con sentenza 815/17, erano destituite ex ante di qualunque fondamento fattuale e normativo;
che, in ordine al quantum, non era stata fornita la prova dell'esborso delle spese di cui si chiedeva il rimborso.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione.
A seguito del fallimento di veniva dichiarata l'interruzione del processo;
Controparte_8
riassunto il giudizio, costituitosi, il ha contestato l'improcedibilità Controparte_7
della domanda nei confronti del sul presupposto che parte attrice non avrebbe CP_1
dovuto riproporre nei confronti della fallita le domande già formulate nei suoi confronti anteriormente al fallimento, ma avrebbe dovuto semmai fare riserva di proporre tali domande in sede concorsuale nelle forme della istanza di ammissione al passivo (fatto salvo ogni valutazione, in quella sede, da parte del Giudice Delegato).
CP Costituitasi la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
***
§. Quanto alla posizione del Controparte_7
Ai sensi dell'art. 24 della Legge Fallimentare, il Tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore;
ai sensi dell'art. 52 della Legge Fallimentare, se nelle more di un giudizio diretto all'accertamento di un credito e alla conseguente pronuncia di condanna, il debitore venga dichiarato fallito, la domanda diviene improcedibile e il creditore, se intende conseguire la realizzazione del suo credito nei confronti della procedura, deve chiedere di essere ammesso al passivo secondo le pagina 3 di 8 norme di cui al Capo V della Legge Fallimentare stessa;
la proposizione della domanda di ammissione al passivo non è necessaria se l'azione nei confronti del soggetto dichiarato fallito viene introdotta al fine di ottenere una pronuncia di mero accertamento che, in quanto tale, non sia destinata ad avere concrete ripercussioni nell'ambito della procedura esecutiva fallimentare, né a pregiudicare l'osservanza del principio della par conditio creditorum.
La giurisprudenza costante ritiene che: “La devoluzione della controversia al foro fallimentare discende direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto della L.
Fall., artt. 52 e 93 ss. (Cass. 2032/1987, 1893/1996, 11379/1998), teso a realizzare le peculiarità del sistema concorsuale ove l'accertamento del passivo è consegnato ad un particolare procedimento, “quale strumento di cognizione attribuito a un Giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di un determinato fallimento”; ne consegue che
“l'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili” (e oggi anche immobili) “acquisiti all'attivo non discende, in altri termini, dal principio di cui all'art. 24 citato – il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del Tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito – ma
è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 citato, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo per quanti intendano far valere pretese verso il fallimento” (Cass. 2439/2006).
La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel ritenere che “in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass.
15982/2018; Cass. 20350/2005), sicchè “sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 24, quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di
pagina 4 di 8 condanna” (Cass. 2990/2000; Cass. 17279/2010; coni. Cass. 17388/2007; Cass.
7510/2002).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, dopo l'interruzione del processo a seguito del fallimento della (già , la causa è stata Controparte_4 Controparte_8
dall'attore riassunta nei confronti del Fallimento per l'accertamento del proprio credito risarcitorio e la conseguente condanna formulata nei seguenti termini “dichiarare
l'inadempimento contrattuale della Società (già Controparte_4 CP_5
) e per essa della Curatela del Fallimento “ ” e/o della
[...] Controparte_7 Controparte_4
PA assicuratrice e per l'effetto condannare chi di giustizia alla CP_6 restituzione della complessiva somma di €. 9.398,18 a titolo di spese anticipate dal sig.
[...]
per le causali di cui alle premesse od in quella diversa somma maggiore e/o Parte_1
minore che risulterà equa e provata”.
A seguito delle contestazioni della Curatela, l'attore ha precisato la propria intenzione di far valere il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in bonis, ma tale precisazione non emerge né nel corpo dell'atto e neppure dalle conclusioni del ricorso;
vieppiù che in sede di precisazione delle conclusioni ha modificato la domanda limitandola nei soli confronti della Controparte_4
, così chiedendo di: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della
[...]
Società già e/o della PA Controparte_4 Controparte_5 assicuratrice e per l'effetto condannare …”. CP_6
Al riguardo, si osserva che il creditore che non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla Legge Fallimentare ed intenda invece proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis, ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del , ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere CP_1
appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la chiusura della procedura concorsuale.
(Cass Civ. n.4709/1987; cfr Trib Arezzo n.301/2018 già prodotta dalla Curatela).
Ciò in quanto, in primo luogo, il curatore del fallimento non assume la qualità di legale rappresentanze del fallito, ma resta un soggetto terzo rispetto ad esso ed anche perché “la perdita della capacità processuale del fallito, a seguito della dichiarazione di fallimento, non è assoluta, ma relativa alla massa dei creditori, alla quale soltanto è consentito eccepirla, sicché, se il curatore rimane inerte, il processo continua validamente tra le parti originarie, tra le quali soltanto avrà efficacia la sentenza finale” (Cass. n. 614/2016).
pagina 5 di 8 Alla luce di quanto sopra esposto e richiamato, le domande proposte dall'attore nei Pt_1
confronti della procedura fallimentare, nei confronti della quale ha riassunto il processo, non possono che esser ritenute improcedibili, mentre le domande svolte nei confronti della società in bonis sono inammissibili, poiché non è destinataria dell'atto di riassunzione.
§. Quanto alla posizione di CP_3
deduce che il sinistro non rientra tra quelli coperti dall'assicurazione perché gli
[...]
attori non avrebbero provato che la perizia depositata agli atti del giudizio innanzi al
Cont Tribunale di Verona fosse stata redatta e asseverata da e perché le sentenze di rigetto che danno diritto al rimborso delle spese legali sono solamente quelle motivate dall'adesione del giudicante ad un principio normativo o economico diverso da quello presentato nella
Cont perizia
Quanto al primo aspetto, si rileva che il contratto di assicurazione in nessuna parte prescrive
Cont che la perizia econometrica di cui al contratto con debba essere asseverata.
Gli art. 11 e 12, riportano rispettivamente: “Beneficiari della presente polizza sono gli
Cont assicurati che hanno stipulato contratto Gold con che prevede la redazione della perizia econometrica, il mandato per l'azione di tutela e/o recupero del danno e/o per la difesa di eventuali aggressioni da parte di istituti bancari” e “(…) “e l'assicurato abbia
Cont accertato con perizia commissionata ad ..)”, pertanto il riferimento è unicamente alle Cont perizie econometriche del professionista incaricato da e mai compare il riferimento all'asseverazione, che troviamo invece nell'art. 14) del contratto Gold sottoscritto da
[...]
Cont
e Pt_1
La perizia depositata, elaborata da un commercialista, è stata munita del “parere pro veritate” di un avvocato esperto in diritto bancario e da una “nota esplicativa sulla componente degli interessi moratori ai fini del calcolo del TAEG” a cura dell'avv. Riccio ed
Cont assolve alla funzione di accertamento tecnico di parte. E che nei propri scritti difensivi afferma che la perizia stragiudiziale è certificata e sottoscritta da esperti dal settore”
Ciò già rende l'eccezione inopponibile all'attore il quale si è limitato a firmare il contratto affidandosi ai professionisti non essendo in possesso, con tutta probabilità, delle cognizioni tecniche che gli avrebbero consentito di formare o esaminare l'elaborato e di comprendere se fosse o meno e in quali termini, asseverato.
L'eccezione di inoperatività della polizza, sotto il profilo della mancanza del requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza, è infondata.
pagina 6 di 8 Per poter escludere l'operatività della polizza, la motivazione e le conclusioni della sentenza
Trib. Verona 815/17, pure di rigetto della domanda attorea, avrebbero dovuto deporre per l'assoluta inadeguatezza della perizia econometrica, cosa che di fatto non è accaduta.
Piuttosto, si rileva che il rigetto della domanda è derivato dalla mancata condivisione da parte del Tribunale delle questioni giuridiche dedotte in giudizio;
ne ha cassato i principi normativi e il contenuto della perizia integrando le previsioni di polizza “sentenze di rigetto che danno diritto al rimborso delle spese legali sono solamente quelle motivate dall'adesione del giudicante ad un principio normativo o economico diverso da quello Cont presentato nella perizia ,
CP_
§. In conseguenza alle argomentazioni sino ad ora svolte, cade la tesi propugnata da circa l'applicabilità dell'art. 1900 c.c.
[...]
Ritenendo gli attori responsabili per non avere vagliato, usando la diligenza minima,
l'infondatezza delle proprie doglianze o per essersi indotti, pur nella consapevolezza dell'assenza dei presupposti per l'azione giudiziaria, di incardinarla e coltivarla, CP_3
mira a far valere l'inoperatività della polizza. Cont Invero l'eventuale colpa grave del contraente ( , peraltro non provata, non può essere fatta ricadere sull'assicurato o beneficiario ( ), il quale, dal canto suo, non aveva Pt_1 certo i mezzi e le capacità per valutare l'affidabilità o meno dell'elaborato peritale, come già ampiamente illustrato o la bontà delle azioni da intraprendere, di esclusiva competenza di
Cont
Cont Stipulando la polizza collettiva, si è affidata a stabilendo che la perizia CP_3
econometrica provenisse da essa. Alla luce di tanto non si comprende perché si dovrebbe far ricadere la responsabilità sull'assicurato o beneficiario, il quale ha pagato il premio, per una responsabilità non sua, e per giunta nemmeno dimostrata, per la consegna di elaborati peritali non dichiarati inattendibili.
Quanto all'an, richiamati gli artt. 11 e 13 e l'appendice n. 001 (Incasso rimborso con precisazione alla polizza) di polizza, accertato che il sinistro si è verificato poiché il Pt_1
ha instaurato una causa nei confronti di CO LA società cooperativa, ed è risultato soccombente, possono ritenersi integrati i presupposti per la liquidazione del sinistro.
In punto di quantum, la richiesta di rimborso delle seguenti somme: - a) spese perizia €
2.400=; b) spese del difensore ZI CE € 1800=; c) spese della mediazione, €
183,00=; d) spese legali di controparte € 4.815,10=; e) spese tassa registro sentenza € 200=; spese della perizia econometrica, € 2.040,00=, può ritenersi debitamente provata in quanto pagina 7 di 8 fornita mediante la produzione dei bonifici (all.ti 3, 4, 6, 7, 9) effettuati e/o riconducibili al e alla pratica SDL/CO LA. Pt_1
Alla somma di euro 9.398,18 vanno aggiunti gli interessi legali (con decorrenza dalla domanda al saldo), ma non la rivalutazione monetaria (trattandosi di un debito di valuta e non di valore).
§. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono e vengono liquidate in euro 4.237,00
(tariffe medie tranne per la fase istruttoria, ai minimi, dello scaglione di riferimento da
5.201,00 a 26.000,00) oltre accessori di legge, da versarsi dall'attore nei confronti del
Fallimento e dalla terza chiamata nei confronti dell'attore al quale dovrà essere corrisposto altresì l'importo del contributo unificato di euro 237,00
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara l'improcedibilità della domanda proposta dall'attore nei confronti del
[...]
e lo condanna al pagamento delle spese legali, come liquidate in parte Controparte_7
motiva, in favore del Fallimento.
Dichiara l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti Controparte_4
già
[...] Controparte_5
accoglie la domanda dell'attore nei confronti di e la condanna al pagamento CP_3
della somma di euro 9.398,18 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese legali, come liquidate in parte motiva, in favore primo.
Spese compensate tra convenuto e terza chiamata.
Così deciso in Brescia il 23/04/2025.
Il giudice onorario
Vincenza Tucci Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 8 di 8