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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3321/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3321/2019 tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv.
LAZZARO Serena, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente - contro
(C.F. : – Controparte_1 P.IVA_1
P.I.: ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e CP_1
rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv. ti GALEANO Manlio,
MARCEDONE Ivano e TESTA Antonella, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio rep. n. 80974/21569; Persona_1
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 31.10.2019, sponeva: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della con sede in Controparte_2
Paterno', via V. Emanuele n. 424, con la qualifica di impiegato, dal 04.02.2008 fino al mese di dicembre 2012, quando aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, non avendo percepito la retribuzione maturata dal mese di luglio 2010;
1 - che con sentenza n. 432/2013 del 29.05.2013, depositata in data 30.5.2013, il Tribunale di
Catania – sez. fallimentare aveva dichiarato il fallimento della società Controparte_2
- di aver proposto istanza di insinuazione al passivo fallimentare per la somma di €
122.960,00 , che veniva accolta soltanto per il minore importo di € 4.802,25, maturato a titolo di TFR fino al 31.12.2006 (riconducibile al diverso rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 17.03.2005 al 10.01.2008); mentre il credito per le retribuzioni ed indennità richieste era, invece, stato rigettato in quanto l'albergo gestito dalla società fallita risultava chiuso per ristrutturazione dal 2010;
- di aver promosso ricorso in opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale di Catania che, disposta CTU contabile (nel giudizio iscritto al n. 16594/2013) con ordinanza del
20.05.2017, ammetteva il ricorrente al passivo del fallimento per l'importo complessivo di €
98.871,16 al privilegio, oltre interessi, accertando il mancato pagamento del TFR per l'importo di € 11.727,94 e delle ultime tre mensilità del 2012; CP_
- di aver avanzato, in data 18.09.2018, istanza al Fondo di Garanzia per la liquidazione sia del TFR per l'importo di € 11.727,94 che delle ultime tre mensilità dell'anno 2012, come da calcoli effettuati dal CTU in sede di opposizione allo stato passivo e che l'istanza era rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso, non avendo ottenuto la liquidazione delle somme richieste in via amministrativa, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, l' CP_1
formulando le seguenti conclusioni “ RICORRE al Tribunale si Siracusa Sezione Lavoro chiedendo che l' di Siracusa in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della CP_1 somma spettante al ricorrente a titolo di retribuzione del mese di settembre 2012 (€ 2.509,80), del mese di ottobre 2012 (€ 2.502,41), del mese di novembre 2012 (€ 2.818,59) e del mese di dicembre 2012( € 1.080,12) oltre al TFR al 13.12.2012 pari ad € 11.727,94 come da domanda inoltrata, attraverso il Fondo di Garanzia - per la liquidazione dei crediti di lavoro – ai sensi del
d.lgs. 80/92. E tutto ciò oltre la condanna dell' al pagamento degli interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dalla domanda di maturazione al soddisfo”.
Con memoria depositata in data 23.10.2020, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi CP_1 la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla somma di € 4.802,25, in quanto già erogata al ricorrente dall' convenuto a titolo di TFR;
in particolare, deduceva che il CP_1
ricorrente, con domanda inoltrata telematicamente in data 18.09.2018, aveva chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione della somma spettantegli a titolo di TFR, pari ad €
4.802,25, imputandola al rapporto di lavoro intrattenuto con la dal 4.02.2008 al CP_2
13.12.2012; specificava, poi, che tale importo, in realtà, corrispondeva a quello ammesso al
2 passivo fallimentare a titolo di TFR (maturato fino al 31.12.2006 e, pertanto, riferito al rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti nel periodo 17.03.2005 - 10.01.2008), prima della proposizione dell'opposizione allo stato passivo della società fallita. Evidenziava che con provvedimento del
27.04.2020, l' aveva dapprima respinto la domanda con la motivazione “non ci sono somme CP_1 ammesse al passivo a titolo di TFR per il rapporto di lavoro richiesto. L'importo ammesso è riconducibile al rapporto di lavoro iniziato il 17.03.2005 e cessato il 10.01.2008”, atteso che nel verbale di ammissione al passivo fallimentare alla domanda n. 26, allegato in atti, veniva precisato che l'importo ammesso a titolo di TFR era quello maturato fino al 31.12.2006, relativamente quindi al rapporto di lavoro con la società fallita nel periodo 17.03.2005 - 10.01.2008; successivamente, in via di autotutela, in data 28.09.2020, (a seguito di ricorso amministrativo da parte del ricorrente del 03.08.2020) l'Istituto aveva accolto la domanda liquidando la somma di €
4.802,25, corrispondente all'importo richiesto. Precisava, quindi, che le differenze vantate dal ricorrente a titolo di TFR e le somme richieste quali 3 ultime mensilità non venivano riconosciute
“per assenza totale sia di domanda amministrativa in tal senso che di attestazioni ufficiali provenienti dalla procedura concorsuale”
Concludeva, pertanto, per l'improponibilità del ricorso, in assenza di domanda amministrativa avente ad oggetto le differenze asseritamente dovute a titolo di TFR nonché le ultime tre mensilità relative all'anno 2012, in relazione al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti nel periodo
4.02.2018 – 13.12.2012.
Nel merito, eccepiva la prescrizione annuale del diritto al pagamento delle ultime tre mensilità, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Dlgs. N. 80/1992 essendo decorso il termine superiore ad un anno tra la data di definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo (20.5.2017) e quella di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (31.10.2019).
Con note di trattazione scritta depositate in data 19.02.2025, il ricorrente insisteva nella condanna dell' al pagamento della complessiva somma di € 6.925,69 a titolo di TFR (pari alla CP_1 differenza tra l'importo di € 11.727,94 accertato ed ammesso al passivo e l'importo di € 4.802,25 già liquidato dal Fondo di Garanzia), oltre al pagamento della somma dovuta per le ultime tre mensilità dell'anno 2012, come specificate dal CTU in seno al giudizio di opposizione allo stato passivo.
Assegnato il procedimento allo scrivente magistrato, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., prodotte dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2. La proponibilità della domanda
3 Preliminarmente, ritiene il Tribunale che l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa, sia con riferimento a somme pretese a titolo di TFR
e ulteriori rispetto a quelle riconosciute, pari ad € 4.802,25, sia con riferimento al pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione, sia infondata e non meriti accoglimento.
Deve evidenziarsi, in punto di diritto, che “in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali a carico del fondo di garanzia il sistema di condizionamento della proponibilità dell'azione CP_1
giudiziale alla previa domanda amministrativa - definito dal combinato disposto dell'art. 443
c.p.c. e dell'art. 7l. 533/1973 è finalizzato ad assicurare l'interesse pubblico ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie - non può dunque essere esteso in via interpretativa a elementi ulteriori non previsti dalla legge, quale il deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti della prestazione richiesta. Ai fini del perfezionamento della condizione è sufficiente che la domanda amministrativa sia determinata nell'oggetto, tale cioè da
CP_ consentire l'individuazione della prestazione richiesta e l'attivazione dell'iter da parte dell'
L'omessa o insufficiente documentazione, se può giustificare il rigetto della prestazione da parte dell'ente, non può tuttavia precludere la presentazione del ricorso giudiziale, essendo evidente che una siffatta interpretazione è destinata a svuotare l'effettività della tutela giurisdizionale subordinandola ad un adempimento incerto e rimesso alla valutazione dell'organo amministrativo” (Corte appello Genova sez. lav., 22/09/2020, n.165).
Applicando tali principi al caso di specie, osserva il giudicante che è documentato che parte ricorrente, in data 18.9.2018, ha presentato in via telematica, attraverso l'apposito modello, domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto e/o dei crediti di lavoro diversi dal TFR (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo). Nelle more del giudizio, poi, parte ricorrente ha promosso ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
per l'annullamento del provvedimento di liquidazione parziale del TFR adottato dall' CP_1 CP_1
in data 2.10.2020. Tanto basta per assolvere la condizione di proponibilità della domanda giudiziale, non rilevando, ai fini che interessano in questa sede, la dedotta mancanza della “copia dello stato passivo rettificato ed il modello SR52 compilato dal curatore”, trattandosi di documentazione che condiziona esclusivamente l'accoglimento dell'istanza e non anche la proponibilità della domanda giudiziaria.
3. L'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2 , comma 5, del d. lgs. n. 80/1992
Appare fondata, invece, l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento delle ultime tre mensilità, tempestivamente sollevata dall' convenuto. CP_1
Sul punto, sia sufficiente evidenziare che l'art. 2 del d. lgs. n. 80/1992, nel disciplinare, al comma
1, l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei “crediti di lavoro, diversi da quelli
4 spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1” prevede espressamente, al comma 5, che “il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno”.
Con riferimento a tale disposizione la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “Secondo i principi generali (art. 2935 c.c.), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. A tal fine, occorre ponderare le peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle ultime tre CP_1
retribuzioni. Si tratta di un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Il diritto in esame non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del CP_1
Fondo di garanzia (Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183, con riguardo alle ultime tre retribuzioni;
negli stessi termini, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e 17 dicembre 2005, n.
27917, con riguardo al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia). La prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' (Cass., sez. lav., 3 gennaio CP_1
2020, n. 32, punto 11). ( Cassazione civile sez. lav., 20/01/2023, n.1771 e, nella giurisprudenza di merito, v. Tribunale Roma sez. lav., 12/01/2023, n.184).
Ne deriva che, nel caso di specie, il dies a quo del termine prescrizionale di un anno deve essere individuato nella data di pubblicazione dell'ordinanza n. 3508/2017 del 20.5.2017 resa dal
Tribunale di Catania nel giudizio di opposizione allo stato passivo (n.r.g. 16594/2013) che ha ammesso l'odierno ricorrente al passivo del fallimento per la CP_2 Controparte_3
somma di € 98.871,16, dovuta, tra l'altro, a titolo di retribuzione (come specificamente indicato nella CTU depositata in atti), dovendosi individuare nella data del 20.5.2017 il giorno in cui il diritto azionato nella presente sede poteva essere fatto valere nei confronti dell' . CP_1
Ebbene, alla data di presentazione della domanda amministrativa di intervento del Fondo di
Garanzia del 18.9.2018, il termine annuale di prescrizione era già decorso.
Conseguentemente, deve essere dichiarato prescritto il diritto di al Parte_1
pagamento da parte del Fondo di Garanzia delle retribuzioni dovute dal datore di lavoro insolvente per le ultime tre mensilità del rapporto lavorativo .
5 4. Il TFR dovuto dal Fondo di Garanzia
Quanto alla domanda di intervento dell' per il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, CP_1
delle somme dovute al lavoratore a titolo di TFR ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297/1982, osserva il Tribunale che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, il Fondo di Garanzia, nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve assicurare “il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati” identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano CP_ (Corte Cass. sentenza del 3 settembre 2007 n. 18481). In sostanza, secondo la Corte, l' si deve accollare, tramite tale Fondo di garanzia appositamente costituito, i debiti del datore di lavoro fallito ed insolvente del Tfr dei dipendenti e, comunque, deve assumersi le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico dello stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il TFR.
Il Fondo di garanzia "si sostituisce" al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto. Ne risulta, quindi, che il Fondo di garanzia, in virtù dell'accollo ex lege, assume - in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) - la medesima obbligazione del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo ed ammessa al passivo. La procedura per l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia a titolo di TFR si articola, infatti, nella insinuazione dello stesso credito e degli accessori relativi nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro (reso esecutivo o, comunque, divenuto definitivo a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) e nella successiva presentazione al Fondo della domanda di pagamento
(dopo che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio di quindici giorni). Il TFR che il
Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente si identifica con l'oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 17079/2004, 7604,
6808/2003, 294/2000).
Posto che per l'intervento del fondo il datore di lavoro deve essere soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) l'apertura di una procedura concorsuale;
c) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Sempre secondo la Cassazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del tfr da
CP_ parte del Fondo di Garanzia istituito presso l' richiede, secondo la disciplina di cui all'art. 2 della Legge 29. 05.1982 n. 297, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo.
6 La giurisprudenza ha poi affermato che “il diritto dei lavoratori alla prestazione sorge, ove il credito sia tato accertato nell'ambito di una procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza che sia necessaria una preventiva informazione all'istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito” (Tribunale di Palermo, sez. lav.
3.10.2023 n. 3283)
Ebbene, con riferimento al caso di specie, osserva il Tribunale che non è in contestazione la sussistenza del diritto alla corresponsione, da parte del Fondo di Garanzia, del TFR dovuto dal datore di lavoro insolvente, ma è in contestazione il quantum dovuto, posto che, ad avviso dell' resistente, le somme da riconoscere al lavoratore sono unicamente quelle risultanti CP_1
dalla domanda amministrativa, come documentate dal modello appositamente predisposto e compilato dal Curatore del Fallimento e non “rettificato” a seguito dell'accoglimento del ricorso di opposizione allo stato passivo.
Tali deduzioni, ad avviso del Tribunale, non appaiono meritevoli di accoglimento.
Come sopra evidenziato, infatti, i presupposti e la misura dell'intervento del Fondo di Garanzia sono individuati nella a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) apertura di una procedura concorsuale;
c) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto, come accertato nell'ambito della procedura concorsuale.
Ebbene, nel caso di specie è incontestato che il rapporto di lavoro del alle Parte_1
dipendenze della società è cessato a dicembre 2012; che la società è stata Controparte_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Catania con sentenza n. 432/2013 ed è documentato che il credito vantato dall'odierno ricorrente risulta ammesso allo stato passivo per l'importo di €
11.727,94 a titolo di TFR (come accertato nel giudizio di opposizione allo stato passivo e, in particolare, € 4.802,25 già ammessi, oltre € 6.925,69 riconosciuti nel giudizio di opposizione ).
Ne consegue, che non potendosi limitare la pretesa del ricorrente alle somme richieste all'atto della presentazione della domanda amministrativa (peraltro sulla base dello stato passivo non definitivo), deve dichiararsi il diritto di l pagamento, a carico del Fondo Parte_1 di Garanzia dell' , del TFR maturato, pari alla somma di € 11.727,94, come accertata in sede CP_1
fallimentare.
Alla luce delle considerazioni suesposte la domanda merita accoglimento e, essendo stata già corrisposta al ricorrente la somma di € 4.802,25, l' deve essere condannato in quanto Ente CP_1
che gestisce il Fondo di garanzia si cui alla legge 297/1982 al pagamento in favore di della somma di € 6.925,69 oltre interessi legati dall'insorgenza del diritto Parte_1
al soddisfo.
7 5. Le spese di lite
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande proposte, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.3321/2019 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' in persona del Presidente pro CP_1
tempore in quanto Ente che gestisce il Fondo di garanzia si cui alla legge 297/1982 al pagamento in favore di della somma di 6.925,69, oltre interessi legali dall'insorgenza Parte_1
del diritto sino al soddisfo;
- dichiara prescritto il diritto di al pagamento delle ultime tre Parte_1
retribuzioni ex art. 2 d. lgs . 80/1992;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 19/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3321/2019 tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv.
LAZZARO Serena, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- ricorrente - contro
(C.F. : – Controparte_1 P.IVA_1
P.I.: ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e CP_1
rappresentato e difeso, sia unitamente che disgiuntamente, dagli avv. ti GALEANO Manlio,
MARCEDONE Ivano e TESTA Antonella, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio rep. n. 80974/21569; Persona_1
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Processo
Con ricorso depositato in data 31.10.2019, sponeva: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della con sede in Controparte_2
Paterno', via V. Emanuele n. 424, con la qualifica di impiegato, dal 04.02.2008 fino al mese di dicembre 2012, quando aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, non avendo percepito la retribuzione maturata dal mese di luglio 2010;
1 - che con sentenza n. 432/2013 del 29.05.2013, depositata in data 30.5.2013, il Tribunale di
Catania – sez. fallimentare aveva dichiarato il fallimento della società Controparte_2
- di aver proposto istanza di insinuazione al passivo fallimentare per la somma di €
122.960,00 , che veniva accolta soltanto per il minore importo di € 4.802,25, maturato a titolo di TFR fino al 31.12.2006 (riconducibile al diverso rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 17.03.2005 al 10.01.2008); mentre il credito per le retribuzioni ed indennità richieste era, invece, stato rigettato in quanto l'albergo gestito dalla società fallita risultava chiuso per ristrutturazione dal 2010;
- di aver promosso ricorso in opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale di Catania che, disposta CTU contabile (nel giudizio iscritto al n. 16594/2013) con ordinanza del
20.05.2017, ammetteva il ricorrente al passivo del fallimento per l'importo complessivo di €
98.871,16 al privilegio, oltre interessi, accertando il mancato pagamento del TFR per l'importo di € 11.727,94 e delle ultime tre mensilità del 2012; CP_
- di aver avanzato, in data 18.09.2018, istanza al Fondo di Garanzia per la liquidazione sia del TFR per l'importo di € 11.727,94 che delle ultime tre mensilità dell'anno 2012, come da calcoli effettuati dal CTU in sede di opposizione allo stato passivo e che l'istanza era rimasta priva di riscontro.
Tanto premesso, non avendo ottenuto la liquidazione delle somme richieste in via amministrativa, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, l' CP_1
formulando le seguenti conclusioni “ RICORRE al Tribunale si Siracusa Sezione Lavoro chiedendo che l' di Siracusa in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della CP_1 somma spettante al ricorrente a titolo di retribuzione del mese di settembre 2012 (€ 2.509,80), del mese di ottobre 2012 (€ 2.502,41), del mese di novembre 2012 (€ 2.818,59) e del mese di dicembre 2012( € 1.080,12) oltre al TFR al 13.12.2012 pari ad € 11.727,94 come da domanda inoltrata, attraverso il Fondo di Garanzia - per la liquidazione dei crediti di lavoro – ai sensi del
d.lgs. 80/92. E tutto ciò oltre la condanna dell' al pagamento degli interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria dalla domanda di maturazione al soddisfo”.
Con memoria depositata in data 23.10.2020, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi CP_1 la parziale cessazione della materia del contendere in ordine alla somma di € 4.802,25, in quanto già erogata al ricorrente dall' convenuto a titolo di TFR;
in particolare, deduceva che il CP_1
ricorrente, con domanda inoltrata telematicamente in data 18.09.2018, aveva chiesto l'intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione della somma spettantegli a titolo di TFR, pari ad €
4.802,25, imputandola al rapporto di lavoro intrattenuto con la dal 4.02.2008 al CP_2
13.12.2012; specificava, poi, che tale importo, in realtà, corrispondeva a quello ammesso al
2 passivo fallimentare a titolo di TFR (maturato fino al 31.12.2006 e, pertanto, riferito al rapporto di lavoro intrattenuto tra le parti nel periodo 17.03.2005 - 10.01.2008), prima della proposizione dell'opposizione allo stato passivo della società fallita. Evidenziava che con provvedimento del
27.04.2020, l' aveva dapprima respinto la domanda con la motivazione “non ci sono somme CP_1 ammesse al passivo a titolo di TFR per il rapporto di lavoro richiesto. L'importo ammesso è riconducibile al rapporto di lavoro iniziato il 17.03.2005 e cessato il 10.01.2008”, atteso che nel verbale di ammissione al passivo fallimentare alla domanda n. 26, allegato in atti, veniva precisato che l'importo ammesso a titolo di TFR era quello maturato fino al 31.12.2006, relativamente quindi al rapporto di lavoro con la società fallita nel periodo 17.03.2005 - 10.01.2008; successivamente, in via di autotutela, in data 28.09.2020, (a seguito di ricorso amministrativo da parte del ricorrente del 03.08.2020) l'Istituto aveva accolto la domanda liquidando la somma di €
4.802,25, corrispondente all'importo richiesto. Precisava, quindi, che le differenze vantate dal ricorrente a titolo di TFR e le somme richieste quali 3 ultime mensilità non venivano riconosciute
“per assenza totale sia di domanda amministrativa in tal senso che di attestazioni ufficiali provenienti dalla procedura concorsuale”
Concludeva, pertanto, per l'improponibilità del ricorso, in assenza di domanda amministrativa avente ad oggetto le differenze asseritamente dovute a titolo di TFR nonché le ultime tre mensilità relative all'anno 2012, in relazione al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti nel periodo
4.02.2018 – 13.12.2012.
Nel merito, eccepiva la prescrizione annuale del diritto al pagamento delle ultime tre mensilità, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Dlgs. N. 80/1992 essendo decorso il termine superiore ad un anno tra la data di definizione del giudizio di opposizione allo stato passivo (20.5.2017) e quella di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (31.10.2019).
Con note di trattazione scritta depositate in data 19.02.2025, il ricorrente insisteva nella condanna dell' al pagamento della complessiva somma di € 6.925,69 a titolo di TFR (pari alla CP_1 differenza tra l'importo di € 11.727,94 accertato ed ammesso al passivo e l'importo di € 4.802,25 già liquidato dal Fondo di Garanzia), oltre al pagamento della somma dovuta per le ultime tre mensilità dell'anno 2012, come specificate dal CTU in seno al giudizio di opposizione allo stato passivo.
Assegnato il procedimento allo scrivente magistrato, all'esito dell'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., prodotte dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
2. La proponibilità della domanda
3 Preliminarmente, ritiene il Tribunale che l'eccezione di improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda amministrativa, sia con riferimento a somme pretese a titolo di TFR
e ulteriori rispetto a quelle riconosciute, pari ad € 4.802,25, sia con riferimento al pagamento delle ultime tre mensilità della retribuzione, sia infondata e non meriti accoglimento.
Deve evidenziarsi, in punto di diritto, che “in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali a carico del fondo di garanzia il sistema di condizionamento della proponibilità dell'azione CP_1
giudiziale alla previa domanda amministrativa - definito dal combinato disposto dell'art. 443
c.p.c. e dell'art. 7l. 533/1973 è finalizzato ad assicurare l'interesse pubblico ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie - non può dunque essere esteso in via interpretativa a elementi ulteriori non previsti dalla legge, quale il deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti della prestazione richiesta. Ai fini del perfezionamento della condizione è sufficiente che la domanda amministrativa sia determinata nell'oggetto, tale cioè da
CP_ consentire l'individuazione della prestazione richiesta e l'attivazione dell'iter da parte dell'
L'omessa o insufficiente documentazione, se può giustificare il rigetto della prestazione da parte dell'ente, non può tuttavia precludere la presentazione del ricorso giudiziale, essendo evidente che una siffatta interpretazione è destinata a svuotare l'effettività della tutela giurisdizionale subordinandola ad un adempimento incerto e rimesso alla valutazione dell'organo amministrativo” (Corte appello Genova sez. lav., 22/09/2020, n.165).
Applicando tali principi al caso di specie, osserva il giudicante che è documentato che parte ricorrente, in data 18.9.2018, ha presentato in via telematica, attraverso l'apposito modello, domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del trattamento di fine rapporto e/o dei crediti di lavoro diversi dal TFR (cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo). Nelle more del giudizio, poi, parte ricorrente ha promosso ricorso amministrativo al Comitato Provinciale
per l'annullamento del provvedimento di liquidazione parziale del TFR adottato dall' CP_1 CP_1
in data 2.10.2020. Tanto basta per assolvere la condizione di proponibilità della domanda giudiziale, non rilevando, ai fini che interessano in questa sede, la dedotta mancanza della “copia dello stato passivo rettificato ed il modello SR52 compilato dal curatore”, trattandosi di documentazione che condiziona esclusivamente l'accoglimento dell'istanza e non anche la proponibilità della domanda giudiziaria.
3. L'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2 , comma 5, del d. lgs. n. 80/1992
Appare fondata, invece, l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento delle ultime tre mensilità, tempestivamente sollevata dall' convenuto. CP_1
Sul punto, sia sufficiente evidenziare che l'art. 2 del d. lgs. n. 80/1992, nel disciplinare, al comma
1, l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei “crediti di lavoro, diversi da quelli
4 spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1” prevede espressamente, al comma 5, che “il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno”.
Con riferimento a tale disposizione la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “Secondo i principi generali (art. 2935 c.c.), la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. A tal fine, occorre ponderare le peculiarità del diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle ultime tre CP_1
retribuzioni. Si tratta di un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Il diritto in esame non si perfeziona con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, che li individua nell'insolvenza del datore di lavoro, nella verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva. Ne consegue che, prima del verificarsi di tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del CP_1
Fondo di garanzia (Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4183, con riguardo alle ultime tre retribuzioni;
negli stessi termini, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e 17 dicembre 2005, n.
27917, con riguardo al pagamento del TFR a carico del Fondo di garanzia). La prescrizione decorre, dunque, dal momento in cui si perfeziona in tutti i suoi elementi costitutivi la fattispecie descritta, che condiziona la proponibilità della domanda all' (Cass., sez. lav., 3 gennaio CP_1
2020, n. 32, punto 11). ( Cassazione civile sez. lav., 20/01/2023, n.1771 e, nella giurisprudenza di merito, v. Tribunale Roma sez. lav., 12/01/2023, n.184).
Ne deriva che, nel caso di specie, il dies a quo del termine prescrizionale di un anno deve essere individuato nella data di pubblicazione dell'ordinanza n. 3508/2017 del 20.5.2017 resa dal
Tribunale di Catania nel giudizio di opposizione allo stato passivo (n.r.g. 16594/2013) che ha ammesso l'odierno ricorrente al passivo del fallimento per la CP_2 Controparte_3
somma di € 98.871,16, dovuta, tra l'altro, a titolo di retribuzione (come specificamente indicato nella CTU depositata in atti), dovendosi individuare nella data del 20.5.2017 il giorno in cui il diritto azionato nella presente sede poteva essere fatto valere nei confronti dell' . CP_1
Ebbene, alla data di presentazione della domanda amministrativa di intervento del Fondo di
Garanzia del 18.9.2018, il termine annuale di prescrizione era già decorso.
Conseguentemente, deve essere dichiarato prescritto il diritto di al Parte_1
pagamento da parte del Fondo di Garanzia delle retribuzioni dovute dal datore di lavoro insolvente per le ultime tre mensilità del rapporto lavorativo .
5 4. Il TFR dovuto dal Fondo di Garanzia
Quanto alla domanda di intervento dell' per il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia, CP_1
delle somme dovute al lavoratore a titolo di TFR ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297/1982, osserva il Tribunale che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza, il Fondo di Garanzia, nelle ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, deve assicurare “il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati” identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano CP_ (Corte Cass. sentenza del 3 settembre 2007 n. 18481). In sostanza, secondo la Corte, l' si deve accollare, tramite tale Fondo di garanzia appositamente costituito, i debiti del datore di lavoro fallito ed insolvente del Tfr dei dipendenti e, comunque, deve assumersi le stesse obbligazioni definitivamente accertate a carico dello stesso datore in sede di fallimento o di altra procedura concorsuale, ivi compreso il TFR.
Il Fondo di garanzia "si sostituisce" al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento del trattamento di fine rapporto. Ne risulta, quindi, che il Fondo di garanzia, in virtù dell'accollo ex lege, assume - in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria (dovendosi preventivamente agire nei confronti del debitore principale) - la medesima obbligazione del datore di lavoro, rimasta inadempiuta per insolvenza del medesimo ed ammessa al passivo. La procedura per l'accertamento ed il conseguimento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia a titolo di TFR si articola, infatti, nella insinuazione dello stesso credito e degli accessori relativi nello stato passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale) del datore di lavoro (reso esecutivo o, comunque, divenuto definitivo a seguito della sentenza di rigetto delle eventuali opposizioni od impugnazioni, riguardanti quel credito) e nella successiva presentazione al Fondo della domanda di pagamento
(dopo che sia trascorso inutilmente il previsto termine dilatorio di quindici giorni). Il TFR che il
Fondo di garanzia è tenuto a pagare ai lavoratori, in sostituzione del datore di lavoro insolvente si identifica con l'oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento o di altra procedura concorsuale (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 17079/2004, 7604,
6808/2003, 294/2000).
Posto che per l'intervento del fondo il datore di lavoro deve essere soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti dell'intervento del Fondo di garanzia sono: a) la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) l'apertura di una procedura concorsuale;
c) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto.
Sempre secondo la Cassazione, in caso di fallimento del datore di lavoro, il pagamento del tfr da
CP_ parte del Fondo di Garanzia istituito presso l' richiede, secondo la disciplina di cui all'art. 2 della Legge 29. 05.1982 n. 297, che il lavoratore assolva all'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e che il suo credito è stato ammesso allo stato passivo.
6 La giurisprudenza ha poi affermato che “il diritto dei lavoratori alla prestazione sorge, ove il credito sia tato accertato nell'ambito di una procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza che sia necessaria una preventiva informazione all'istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito” (Tribunale di Palermo, sez. lav.
3.10.2023 n. 3283)
Ebbene, con riferimento al caso di specie, osserva il Tribunale che non è in contestazione la sussistenza del diritto alla corresponsione, da parte del Fondo di Garanzia, del TFR dovuto dal datore di lavoro insolvente, ma è in contestazione il quantum dovuto, posto che, ad avviso dell' resistente, le somme da riconoscere al lavoratore sono unicamente quelle risultanti CP_1
dalla domanda amministrativa, come documentate dal modello appositamente predisposto e compilato dal Curatore del Fallimento e non “rettificato” a seguito dell'accoglimento del ricorso di opposizione allo stato passivo.
Tali deduzioni, ad avviso del Tribunale, non appaiono meritevoli di accoglimento.
Come sopra evidenziato, infatti, i presupposti e la misura dell'intervento del Fondo di Garanzia sono individuati nella a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
b) apertura di una procedura concorsuale;
c) l'esistenza del credito per TFR rimasto insoluto, come accertato nell'ambito della procedura concorsuale.
Ebbene, nel caso di specie è incontestato che il rapporto di lavoro del alle Parte_1
dipendenze della società è cessato a dicembre 2012; che la società è stata Controparte_2
dichiarata fallita dal Tribunale di Catania con sentenza n. 432/2013 ed è documentato che il credito vantato dall'odierno ricorrente risulta ammesso allo stato passivo per l'importo di €
11.727,94 a titolo di TFR (come accertato nel giudizio di opposizione allo stato passivo e, in particolare, € 4.802,25 già ammessi, oltre € 6.925,69 riconosciuti nel giudizio di opposizione ).
Ne consegue, che non potendosi limitare la pretesa del ricorrente alle somme richieste all'atto della presentazione della domanda amministrativa (peraltro sulla base dello stato passivo non definitivo), deve dichiararsi il diritto di l pagamento, a carico del Fondo Parte_1 di Garanzia dell' , del TFR maturato, pari alla somma di € 11.727,94, come accertata in sede CP_1
fallimentare.
Alla luce delle considerazioni suesposte la domanda merita accoglimento e, essendo stata già corrisposta al ricorrente la somma di € 4.802,25, l' deve essere condannato in quanto Ente CP_1
che gestisce il Fondo di garanzia si cui alla legge 297/1982 al pagamento in favore di della somma di € 6.925,69 oltre interessi legati dall'insorgenza del diritto Parte_1
al soddisfo.
7 5. Le spese di lite
Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande proposte, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.3321/2019 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' in persona del Presidente pro CP_1
tempore in quanto Ente che gestisce il Fondo di garanzia si cui alla legge 297/1982 al pagamento in favore di della somma di 6.925,69, oltre interessi legali dall'insorgenza Parte_1
del diritto sino al soddisfo;
- dichiara prescritto il diritto di al pagamento delle ultime tre Parte_1
retribuzioni ex art. 2 d. lgs . 80/1992;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 19/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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