Versione
2 settembre 1990
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Versione
31 maggio 1995
31 maggio 1995
Art. 6. 1. I ((soggetti di cui all'articolo 4)) sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, in relazione ad un volume di investimenti complessivo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno 1989, di lire 250 miliardi per l'anno 1990, di lire 100 miliardi per l'anno 1991 e di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Le quote di mutuo non contratte in ciascun anno possono esserlo negli anni successivi.
2. A favore dei ((soggetti di cui all'articolo 4)) , il Ministro dei trasporti puo' concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. A favore dei ((soggetti di cui all'articolo 4)) , il Ministro dei trasporti puo' concedere un contributo in misura pari al 5 per cento, per ogni semestre, e per la durata di quindici anni, della spesa per investimenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del tesoro, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato, con la seguente modulazione: 5 miliardi di lire per il 1989, 25 miliardi di lire per il 1990, 10 miliardi di lire per il 1991, 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Commentari • 2
- 1. Parere sulla Normativa del 26/09/2013 - rif. AG 30/13Autorità nazionale anticorruzione · 26 settembre 2013 · 1.9919243
[…]
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Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza breve 02/07/2020, n. 960Provvedimento: […] In tale ambito, quindi, il procedimento di verifica dei requisiti da parte dei Responsabili comunali è configurabile come una fase del procedimento, rispetto alla definitiva concessione del contributo. È, dunque, consentita la verifica di congruità da parte dell'Amministrazione regionale procedente, su tutte le domande di contributo ed è legittimo, da parte del Dirigente della Sezione sismica, controllare la documentazione acquisita o reperita dai R.U.P. comunali nonché escludere le dichiarazioni rese dai beneficiari in sede di domanda, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, lett. e), della legge n. 240/1990.Leggi di più...
- principio di giusto procedimento·
- deliberazioni regionali·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- verifica dei requisiti·
- esclusione da graduatoria·
- principio di proporzionalità·
- art. 84 D.L. 18/2020·
- art. 71-bis c.p.a.·
- trasparenza amministrativa·
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà·
- requisiti per accesso ai contributi·
- art. 97 Costituzione·
- graduatorie pubbliche·
- O.P.C.M. 2012·
- eccesso di potere