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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13432/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nata a [...] il [...] ( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Rosso
CONTRO
[...]
Controparte_1
, difeso da sé stesso a mezzo di proprio funzionario.
[...]
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
Le opposizioni alle ordinanze ingiunzione di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio (portanti i nn. da 21/121 a 21/126) sono fondate e vanno accolte.
Gli illeciti amministrativi sanzionati si fondano tutti sul comune presupposto dell'impiego della SI.ra quale lavoratrice subordinata presso la ditta dell'opponente, in esito ad un Controparte_2
accertamento cui ha dato impulso la stessa SI.ra , la quale, tuttavia, a distanza di qualche CP_2 tempo, in sede di conciliazione sindacale, “… addivenendo ad un più corretto ricordo e alla effettiva comprensione dei fatti …”, ha riconosciuto apertis verbis di avere svolto in favore della SI.ra
[...]
soltanto prestazioni occasionali e saltuarie, prive di qualsivoglia elemento capace di connotare Pt_1
il rapporto quale subordinato.
Tale dichiarazione è evidentemente in contrasto con quanto inizialmente dichiarato agli Ispettori dalla stessa SI.ra ; né consta prova che le prime dichiarazioni siano quelle rispondenti al vero CP_2 piuttosto che l'ultima; anzi, quanto da ultimo dichiarato dalla SI.ra è corroborato CP_2
probatoriamente da quanto dichiarato dai testi escussi (i quali escludono una presenza assidua della nei luoghi di lavoro). CP_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate avendo la P. A. emesso i provvedimenti su impulso di una dichiarazione poi ritrattata dalla sua stessa autrice.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta iscritta al n. in epigrafe, annulla le ordinanze di cui al ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Catania, 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nata a [...] il [...] ( ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Rosso
CONTRO
[...]
Controparte_1
, difeso da sé stesso a mezzo di proprio funzionario.
[...]
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
***
Le opposizioni alle ordinanze ingiunzione di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio (portanti i nn. da 21/121 a 21/126) sono fondate e vanno accolte.
Gli illeciti amministrativi sanzionati si fondano tutti sul comune presupposto dell'impiego della SI.ra quale lavoratrice subordinata presso la ditta dell'opponente, in esito ad un Controparte_2
accertamento cui ha dato impulso la stessa SI.ra , la quale, tuttavia, a distanza di qualche CP_2 tempo, in sede di conciliazione sindacale, “… addivenendo ad un più corretto ricordo e alla effettiva comprensione dei fatti …”, ha riconosciuto apertis verbis di avere svolto in favore della SI.ra
[...]
soltanto prestazioni occasionali e saltuarie, prive di qualsivoglia elemento capace di connotare Pt_1
il rapporto quale subordinato.
Tale dichiarazione è evidentemente in contrasto con quanto inizialmente dichiarato agli Ispettori dalla stessa SI.ra ; né consta prova che le prime dichiarazioni siano quelle rispondenti al vero CP_2 piuttosto che l'ultima; anzi, quanto da ultimo dichiarato dalla SI.ra è corroborato CP_2
probatoriamente da quanto dichiarato dai testi escussi (i quali escludono una presenza assidua della nei luoghi di lavoro). CP_2
Le spese di lite vanno integralmente compensate avendo la P. A. emesso i provvedimenti su impulso di una dichiarazione poi ritrattata dalla sua stessa autrice.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta iscritta al n. in epigrafe, annulla le ordinanze di cui al ricorso;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Catania, 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.