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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa AU Cantore presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al nr. 1900/ 2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Luigi Laraia, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Trani, C.so Vittorio Emanuele II n. 109, giusta procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Giancarlo Falco, ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Trani, Lungomare Cristoforo Colombo n. 140, giusta procura in atti;
-RESISTENTE -
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI Conclusioni come da verbali di udienza, comparse conclusionali, memorie di replica e note sostitutive di udienza depositate rispettivamente il 17.01.2025 e il 22.01.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'01.06.2024, ha proposto domanda per la parziale Parte_1
modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza di divorzio n. 1007/2022, emessa dal
Tribunale di Trani il 16.06.2022, chiedendo la revoca del contributo al mantenimento posto a suo carico in favore delle due figlie, AU ed , oltre che dell'obbligo di contribuire al pagamento Per_1
delle spese straordinarie.
A tal fine ha dedotto che tale sentenza, pronunciando definitivamente sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con recependo l'accordo delle Controparte_1
parti, ha posto a suo carico l'obbligo di versare alla resistente la somma complessiva di € 1.500,00 di cui € 700,00 a titolo di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, €400,00 mensili per il figlio
, affetto da patologie, € 300,00 mensili per la figlia ed € 200,00 mensili per la figlia Per_2 Per_1
AU; che quest' ultima, di anni 31, dopo essersi diplomata all' accademia delle Belle Arti di Bari,
si è trasferita nel 2019 a Milano dove ha esercitato diverse attività lavorative, prima da Zara, poi da
AR, per poi recarsi a Varese ove ha svolto attività lavorativa fino al 31.12.2023 presso la
“Società Guess Europe Sagl”; che, invece, la figlia , di anni 27, è iscritta alla facoltà di agraria Per_1
presso l' università degli studi di Foggia dal 2019, senza, tuttavia, aver sostenuto alcun esame universitario;
che successivamente è stata assunta presso “l' EVD Evolution S.r.l.” con contratto Per_1
di tirocinio formativo.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, in data 13.09.2024, si è costituita , la Controparte_1
quale, nelle sue difese, ha contestato le avverse deduzioni, dichiarando che, contrariamente a quanto rappresentato dal ricorrente, la figlia AU è attualmente inoccupata dopo aver lavorato presso la
Società Guess Europe Sagl HR Dept, dal novembre 2021 al dicembre 2023; che anche la figlia , Per_1
dopo aver svolto un tirocinio formativo presso “l' EVD Evolution s.r.l.”, è attualmente inoccupata, in quanto affetta da problemi psicologici che le rendono difficoltosa la ricerca di un' occupazione. Per tali ragioni, la resistente ha chiesto rigettarsi la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie AU ed non avendo il ricorrente provato il raggiungimento Per_1
dell'indipendenza economica da parte di queste ultime.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento in data 04.06.2024, come da attestazione di Cancelleria.
All' udienza del 16.10.2024, a seguito della comparizione personale delle parti, il giudice relatore si
è riservato e con ordinanza del 18.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 22.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.473 bis.28 c.p.c.
Depositate le note di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, conseguentemente, all'udienza del 22.01.2025, il Giudice relatore ha trattenuto la causa in decisione.
Sulla domanda di modifica della sentenza di divorzio con revoca dell'assegno di mantenimento
in favore delle figlie maggiorenni AU ed . Per_1
In ordine alla domanda proposta dal ricorrente di modifica della sentenza di divorzio, con revoca del contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni, AU ed , la stessa è fondata e va, pertanto, Per_1
accolta per le ragioni che di seguito si esporranno.
Al fine di esaminare la domanda nel merito, è bene precisare che, secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il compimento della sua maggiore età e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato, bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica.
A tale riguardo deve rilevarsi che l'art. 337 septies, comma uno, cod. civ., introdotto dalla l. n.
219/2012, riproduce, in sostanza, il testo dell'abrogato art.155 quinquies cod. civ. e rappresenta la norma di riferimento in tema di obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni. Invero, l'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione, quale effetto immediato del rapporto di filiazione, si protrae finché il figlio non raggiunga un'autonomia reddituale, sempre che non versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, ovvero, per averla ingiustificatamente rifiutata
(ex multis, Cass. 4534/2014).
In sostanza, l'autosufficienza economica consiste nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
infatti, il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno "de quo" risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio, nonché nelle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una propria autonomia economica: dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa (Cass.
18974/2013).
Richiamando i principi sopra enunciati, la S.C. ha costantemente affermato come non sia possibile fissare un termine all'obbligo di mantenimento in parola, dal momento che, una volta stabilito il criterio secondo cui l'obbligo stesso può protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età sia per consentire il completamento degli studi, sia per le note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, occorre, poi, determinare il limite di persistenza del medesimo sulla base non già di un termine astratto, rappresentato dal raggiungimento di una particolare età, bensì esclusivamente del concreto apprezzamento circa il fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta, dalle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa (in termini: Cass., n° 1773 del 2012, in una fattispecie in cui il figlio aveva compiuto i 35 anni). In definitiva, il giudice di merito non può prefissare un termine finale dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto, in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha evidenziato che l'autonomia economica del figlio maggiorenne può essere dedotta anche in via presuntiva, attraverso l'allegazione di circostanze di fatto dalle quali desumere il venir meno dell'obbligazione in questione.
Detta valutazione, inoltre, deve essere effettuata “caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”
(Cass. 18076/2014; Cass. 12952/16).
Dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale delineato, condiviso da questo Collegio, deve ritenersi che “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà
di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole….ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto”.( Cass. 12952/2016).
Venendo al caso di specie, rispetto a AU nata il [...] e nata il [...], sono stati Per_1
acquisiti elementi tali da legittimare l'eliminazione del contributo paterno al loro mantenimento.
Ed invero per AU, di anni 32, alla luce di quanto sopra, il percorso formativo può dirsi ampiamente concluso, essendo ella anagraficamente adulta, né dal canto suo la resistente ha fornito prova, come era suo onere fare, di ragioni individuali specifiche che hanno reso per lei difficile il reperimento di un'occupazione lavorativa.
In particolare, diplomata presso “Accademia delle Belle Arti” , ha da tempo fatto Persona_3
ingresso nel mercato del lavoro, avendo svolto prima lavori saltuari, come anche dichiarato dalla madre all'udienza di comparizione ex art.473bis.21 c.p.c., per poi acquisire esperienze e competenze attraverso la frequenza di un master professionale (doc.1 e 2 della comparsa di costituzione e risposta), ed avendo infine ottenuto diversi contratti di lavoro nel settore dell'abbigliamento, prima presso la poi presso la AR e in ultimo presso la società Guess Controparte_2 CP_3
Europe Sagl HR Dept, rapporto durato circa un anno e mezzo, cessato il 31.12.2023, esperienze che possono essere messe a frutto anche in futuro, ma soprattutto è ormai prossima al compimento di trentatré anni, età che lascia presuntivamente ritenere il completamento del percorso di maturità e formazione, idoneo a consentirle il raggiungimento di un' autonomia di vita economica, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. A ciò si aggiunga che l'assegno di mantenimento corrispostole dal padre negli anni, da ultimo nella misura di €200,00, ha rappresentato di certo un supporto idoneo a fornirle le condizioni per raggiungere l'autonomia economica dai genitori.
Tutti questi aspetti inducono il Collegio a ritenere che la sua situazione soggettiva integri una colpevole inerzia nella ricerca di una stabile attività lavorativa, in relazione al dato obiettivo dell'età
e alla mancata prova di ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, profili determinanti il venir meno dell'obbligo genitoriale in capo all' di Parte_1
provvedere al suo mantenimento.
Per quanto riguarda invece , quest'ultima, diplomata presso l'IISS “Sergio Cosmai” di Trani, è Per_1
stata iscritta alla facoltà di Agraria presso l'Università degli Studi di Foggia, senza, tuttavia, sostenere alcun esame e/o frequentare altri corsi di studi universitari;
come riferito dalla stessa resistente negli atti del giudizio, ella ha poi frequentato un tirocinio formativo di sei mesi presso l'EVD Evolution
s.r.l., e attualmente non svolge alcuna attività, in quanto affetta, secondo la prospettazione della convenuta, da problemi psicologici, per i quali segue un percorso psicoterapeutico individuale ad orientamento cognitivo, iniziato nel 2015.
Orbene, anche rispetto ad , prossima al compimento di 29 anni di età, gli elementi acquisiti al Per_1
giudizio sono tali da far ritenere che quest'ultima versi in una situazione di inerzia colpevole nella ricerca di una stabile attività lavorativa, in relazione al dato obiettivo dell'età e alla mancata prova di ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, profili determinanti il venir meno dell'obbligo genitoriale in capo all' di provvedere al suo mantenimento. Parte_1
I documenti depositati dalla resistente, infatti, dimostrano che ella segue un percorso psicoterapeutico individuale ad orientamento cognitivo comportamentale dal 2015 (doc.5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), non vi è invece alcuna prova di una patologia tale da giustificare l'inerzia di nella ricerca di un'occupazione o nel mancato proseguimento degli studi. A tal riguardo, giova Per_1
ricordare che per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. 26875/2023).
Se il riconoscimento del diritto al mantenimento dipende dal fatto che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivato nella ricerca di un lavoro, allora la presenza di una patologia (a meno che la stessa non integri la condizione di grave handicap, che comporterebbe automaticamente l'obbligo di mantenimento), influisce sul diritto al mantenimento se e nella misura in cui incide sulle capacità di impegno nella preparazione professionale o tecnica e nella ricerca lavorativa.
Nel caso di specie, la resistente non ha neppure provato come era suo onere fare la sussistenza di patologie psicologiche in capo ad . Va precisato che, peraltro, la sussistenza in capo al figlio Per_1
ultramaggiorenne di qualche patologia, ma non tale da integrare la condizione di grave handicap, può
consentire la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti, di un sussidio di ausilio sociale, oppure il riconoscimento degli alimenti, che rappresentano un minus rispetto all'assegno di mantenimento
(Cass.5177/2024). Da ultimo, in ordine alla doglianza della resistente in merito all'assenza di sopravvenienze rispetto all'epoca di pubblicazione della sentenza di divorzio, vale considerare che il decorso di oltre due anni dall'emissione della sentenza, nonché il raggiungimento di un'età in cui tanto AU quanto Per_1
possono considerarsi adulte è sufficiente ad integrare le sopravvenienze legittimanti il ricorso al giudizio di modifica.
Per tali ragioni, ritiene il Collegio che, a parziale modifica della sentenza di questo Tribunale
n.1007/2022, pubblicata il 16.6.2022, l'assegno di mantenimento a carico dell' in favore Parte_1
delle figlie AU e vada revocato con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza. Per_1
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della resistente, in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6, del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria e non avendo le parti depositato memorie successive agli atti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 01.06.2024 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
a) a parziale modifica della sentenza n.1007/2022 del Tribunale di Trani del 16.06.2022 revoca il contributo al mantenimento ordinario delle figlie AU ed posto a carico del ricorrente, nonché Per_1
quello al pagamento delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite, Controparte_1 Parte_1
liquidando il dovuto in €2.905,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge, oltre €125,00 per spese borsuali. Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 4.2.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Emanuela Gallo dr.ssa AU Cantore