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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
BRACONI GIOVANNI, Giudice
MODENA MARCO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1022/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiesole - Piazza Mino N. 24 50014 Fiesole FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2512021 IMU 2021 - sul ricorso n. 1023/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiesole - Piazza Mino N. 24 50014 Fiesole FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4982019 IMU 2019
- sul ricorso n. 1024/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiesole - Piazza Mino N. 24 50014 Fiesole FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 353-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorso iscritto al n. 1022/2024 del Registro Generale dei Ricorsi, proposto da:
Ricorrente_1 S.r.l. (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Difensore_2Indirizzo_1 pec: Email_1
contro
Comune di Fiesole (C.F./P. IVA P.IVA_2), in persona del Sindaco pro tempore Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_3, domiciliato presso la sede comunale in Fiesole, Indirizzo_2
OGGETTO:
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU n. 251/2021, notificato in data 09/05/2024, relativo all'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo di € 12.103,00, nr. 353-2020 IMU 2020 per
€ 6.446,00, nr. 4982019 IMU 2019 per € 8.819,00, concernente l'immobile sito in Fiesole, Indirizzo_3 Indirizzo_3.
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4982019 - IMU 2019 € 8.819,00
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 353-2020 - IMU 2020 € 6.446,00
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2512021 - IMU 2021 € 6.355,00
Richieste
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 251/2021 emesso dal Comune di Fiesole per l'anno 2021, relativo a parziale pagamento dell'IMU su un immobile di sua proprietà, adducendo l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 1, commi 747 e 751, L. 160/2019.
La ricorrente ha sostenuto che l'immobile, in corso di ristrutturazione e destinato alla vendita, doveva essere qualificato come “bene merce” ed esente da IMU ai sensi del comma 751 citato, ovvero, in subordine, che spettasse la riduzione del 50% della base imponibile per inagibilità/inabitabilità ai sensi del comma 747 citato.
Il Comune di Fiesole si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, discussa all'udienza pubblica del 18 settembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che la controversia riguardi l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. 251/2021 per l'anno 2021 emesso dal Comune di Fiesole nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l. in relazione a un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione e destinato alla vendita. Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni: la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per violazione della normativa in materia di esenzione IMU per “beni merce” e, in subordine, la spettanza della riduzione per inagibilità/inabitabilità; il Comune ha replicato sostenendo la correttezza dell'operato e la mancanza dei presupposti per le agevolazioni richieste. Dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'immobile era oggetto di lavori di ristrutturazione nell'anno d'imposta contestato e destinato alla vendita, circostanza desumibile dai bilanci, dallo statuto sociale e dalla documentazione tecnica allegata.
La controversia attiene all'applicabilità dell'esenzione IMU prevista dall'art. 1, comma 751, L. 160/2019 per i cosiddetti “beni merce”, nonché, in via subordinata, della riduzione prevista dal comma 747 della medesima legge. La Corte, esaminati gli atti e le difese delle parti, ritiene che il ricorso non sia fondato, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione IMU per “beni merce” in assenza della dichiarazione IMU e non risultando provato lo stato di inagibilità/inabitabilità secondo le prescrizioni di legge e regolamento. La motivazione dell'avviso impugnato risulta altresì sufficiente in relazione alle doglianze sollevate dalla ricorrente.
Alla luce di quanto appena detto il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite in considerazione della particolarità della materia trattata, possono essere compensate.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Compensa le spese di lite.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente e Relatore
BRACONI GIOVANNI, Giudice
MODENA MARCO, Giudice
in data 18/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1022/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiesole - Piazza Mino N. 24 50014 Fiesole FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2512021 IMU 2021 - sul ricorso n. 1023/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiesole - Piazza Mino N. 24 50014 Fiesole FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4982019 IMU 2019
- sul ricorso n. 1024/2024 depositato il 07/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiesole - Piazza Mino N. 24 50014 Fiesole FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 353-2020 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2025 depositato il
19/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorso iscritto al n. 1022/2024 del Registro Generale dei Ricorsi, proposto da:
Ricorrente_1 S.r.l. (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Rappresentante_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Difensore_2Indirizzo_1 pec: Email_1
contro
Comune di Fiesole (C.F./P. IVA P.IVA_2), in persona del Sindaco pro tempore Nominativo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_3, domiciliato presso la sede comunale in Fiesole, Indirizzo_2
OGGETTO:
Impugnazione degli avvisi di accertamento IMU n. 251/2021, notificato in data 09/05/2024, relativo all'anno d'imposta 2021, per un importo complessivo di € 12.103,00, nr. 353-2020 IMU 2020 per
€ 6.446,00, nr. 4982019 IMU 2019 per € 8.819,00, concernente l'immobile sito in Fiesole, Indirizzo_3 Indirizzo_3.
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4982019 - IMU 2019 € 8.819,00
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 353-2020 - IMU 2020 € 6.446,00
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2512021 - IMU 2021 € 6.355,00
Richieste
Ricorrente/ come in atti.
Resistente/ come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 251/2021 emesso dal Comune di Fiesole per l'anno 2021, relativo a parziale pagamento dell'IMU su un immobile di sua proprietà, adducendo l'illegittimità dell'atto per violazione dell'art. 1, commi 747 e 751, L. 160/2019.
La ricorrente ha sostenuto che l'immobile, in corso di ristrutturazione e destinato alla vendita, doveva essere qualificato come “bene merce” ed esente da IMU ai sensi del comma 751 citato, ovvero, in subordine, che spettasse la riduzione del 50% della base imponibile per inagibilità/inabitabilità ai sensi del comma 747 citato.
Il Comune di Fiesole si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, discussa all'udienza pubblica del 18 settembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che la controversia riguardi l'impugnazione dell'avviso di accertamento IMU n. 251/2021 per l'anno 2021 emesso dal Comune di Fiesole nei confronti di Ricorrente_1 S.r.l. in relazione a un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione e destinato alla vendita. Le parti hanno illustrato le rispettive posizioni: la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto per violazione della normativa in materia di esenzione IMU per “beni merce” e, in subordine, la spettanza della riduzione per inagibilità/inabitabilità; il Comune ha replicato sostenendo la correttezza dell'operato e la mancanza dei presupposti per le agevolazioni richieste. Dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'immobile era oggetto di lavori di ristrutturazione nell'anno d'imposta contestato e destinato alla vendita, circostanza desumibile dai bilanci, dallo statuto sociale e dalla documentazione tecnica allegata.
La controversia attiene all'applicabilità dell'esenzione IMU prevista dall'art. 1, comma 751, L. 160/2019 per i cosiddetti “beni merce”, nonché, in via subordinata, della riduzione prevista dal comma 747 della medesima legge. La Corte, esaminati gli atti e le difese delle parti, ritiene che il ricorso non sia fondato, non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione IMU per “beni merce” in assenza della dichiarazione IMU e non risultando provato lo stato di inagibilità/inabitabilità secondo le prescrizioni di legge e regolamento. La motivazione dell'avviso impugnato risulta altresì sufficiente in relazione alle doglianze sollevate dalla ricorrente.
Alla luce di quanto appena detto il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite in considerazione della particolarità della materia trattata, possono essere compensate.
Pertanto,
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Compensa le spese di lite.