Sentenza breve 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 11/07/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01605/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2025, proposto da
William West 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Comune di Licata, Comune di Butera, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e/o dell’inerzia serbata per aver omesso, la conclusione del procedimento di VIA entro i termini perentori previsti dagli artt. 23 e s.s. del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., relativamente all’istanza del 29.06.2023 per il progetto “Impianto agri-voltaico con accumulo di potenza nominale pari a 9.400 kW e potenza di accumulo pari a 8.600 kW da realizzare nel Comune di Licata (AG), contrada Costa di Cavolo, denominato “Costa di Cavolo”, ed opere connesse – parti in MT/BT Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Codice procedura: 2548”;
E PER LA CONDANNA
- dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente a riattivare il procedimento e concluderlo, entro un termine non superiore a 30 giorni anche mediante la nomina di un Commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione inadempiente in caso di ulteriore inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società William West 3 S.r.l. ha adito codesto Tribunale per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa in data 29.06.2023, a mezzo della quale è stato chiesto il rilascio del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito, il “PAUR”) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 riguardante un progetto per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agri-voltaico con accumulo di potenza nominale pari a 9.400 kW e potenza di accumulo pari a 8.600 kW da realizzare nel Comune di Licata (AG), contrada Costa di Cavolo, denominato “Costa di Cavolo”, ed opere connesse.
Nello specifico, la ricorrente precisa in punto di fatto quanto segue.
In data 08/05/2023 l’odierna ricorrente ha presentato:
- istanza di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, con contestuale attivazione, ai sensi dell’art. 27-bis del medesimo decreto, del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la costruzione ed esercizio dell’impianto agrivoltaico in oggetto e delle opere connesse, comprensive della linea elettrica di collegamento alla RTN;
- istanza all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di Autorizzazione Unica energetica (AU) ai sensi dell’art. 12 comma 3 del D.lgs. 387/2003 e ss.mm.ii. e del Decreto Presidenziale n. 48/2012, per la costruzione ed esercizio dell’impianto agrivoltaico in oggetto e delle opere connesse, comprensive della linea elettrica di collegamento alla RTN.
In data 29/06/2023, come richiesto dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (nota prot. 0048744 del 28/06/2023), per la sopraggiunta variazione normativa in merito all’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha presentato nuovamente:
- all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, “Istanza di attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 47 della legge 21 aprile, 2023, n. 41, al comma 4 dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
- all’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. 387/2003 e ss.mm.ii., adeguata al nuovo quadro normativo”.
In data 28/09/2023, con nota prot. n. 71481, è pervenuto il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 61/2023, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica (CTS) in data 21/09/2023.
In data 17/10/2023 la società William West 3 s.r.l. ha richiesto all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa (richiesta dalla CTS) ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In data 02/11/2023 con nota prot n. 0080049 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha comunicato la concessione della suddetta sospensione con scadenza dei termini posticipati dal 18/10/2023 al 17/12/2023.
In data 15/12/2023 la società William West 3 ha trasmesso con nota prot. WW3-LICCOSU-026-051/2023, tramite pec di pari data, le integrazioni richieste con nota prot. n. 71.
In data 19/02/2024, con nota prot n. 10507, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente ha comunicato adempimenti di cui al comma 5 dell’art. 24 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Pubblicazione di avviso al pubblico della durata di 30 giorni per l’avvio di una nuova consultazione relativa alle modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione”).
In data 03/06/2024, con nota prot. n. 38823, il Servizio DRA ha comunicato la richiesta, per la procedura in oggetto, di ulteriori integrazioni relative ai titoli di disponibilità dei terreni ed altri documenti non sostanziali. In data 01/07/2024 la società ha comunicato all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente la trasmissione sul Portale Valutazioni Ambientali delle suddette integrazioni non sostanziali e non modificative del progetto.
Pertanto, la Società ha proposto il presente ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di VIA e la conseguente condanna dell’ARTA ad adottare il provvedimento richiesto.
Con i motivi di ricorso la ricorrente lamenta essenzialmente la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, L. 241/1990 e degli artt. 24, comma 5 e 25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, in relazione ai termini di conclusione del procedimento amministrativo.
L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con atto di pura forma e senza produrre documentazione.
All’udienza camerale del giorno 9 gennaio 2025, il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Venendo in considerazione nella fattispecie una VIA di competenza regionale, i passaggi procedimentali e i termini di conclusione del procedimento sono quelli indicati dall’art. 27-bis, D.lgs. 152/2006.
In particolare, risulta dagli atti la violazione del termine procedimentale di cui all’art. 27-bis, comma 7, D.lgs. 152/2006, il quale prevede che “ Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione esplicita ”.
Nel caso di specie, la fase preliminare di verifica della completezza della documentazione risulta essersi esaurita con la trasmissione, da parte dell’istante, dell’ultima integrazione documentale dell’1/07/24, e ciò nonostante non si rileva dagli atti di causa né l’avvenuta convocazione entro dieci giorni della conferenza di servizi prevista dall’art. 27-bis, comma 7, D.Lgs. 152/2006 né tantomeno la sua conclusione nel termine di novanta giorni stabilito dalla normativa di riferimento mediante l’adozione della determinazione conclusiva costituente il P.A.U.R. e comprensiva del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi occorrenti per la realizzazione e l'esercizio del progetto (termine scaduto il 9 ottobre 2024).
Sussiste, perciò, l’obbligo dell’Assessorato resistente, in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della legge 241/1990 e s.m.i., di definire il procedimento avviato dalla parte ricorrente con la suddetta istanza del 29.06.2023, mediante l’adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di diniego) conclusivo della procedura di VIA.
Va, di conseguenza, dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente-Dipartimento dell’Ambiente sulla predetta istanza della ricorrente, con correlata declaratoria dell’obbligo del medesimo ente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza di che trattasi. A tal fine appare congruo assegnare, per l’adempimento, il termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza della ricorrente, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti, con spese a carico dell’Assessorato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente nella misura quantificata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 in ragione del valore della causa (indeterminabile), della non particolare complessità del contenzioso e della concentrazione del rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie l’azione avverso il silenzio e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio impugnato e ordina all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente di adottare una determinazione esplicita e conclusiva sull’istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore;
- per l’ipotesi di persistente inerzia alla scadenza del termine predetto, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, il quale provvederà, su richiesta dell’interessato e previa verifica della perdurante inottemperanza, in via sostitutiva, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti;
- condanna l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per compensi, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e refusione del contributo unificato versato;
- pone a carico dello stesso Assessorato l’eventuale spesa per il commissario ad acta , da liquidarsi con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO