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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9245/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
Pt_1 P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Giovanna Corrao;
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 19 luglio 2023 l' ha Pt_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5665/2022 r.g.l. con cui veniva accertata la sussistenza dei requisiti sanitari di per i benefici ex art. 3, comma CP_1
1, L. 104/1992 e per l'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., evidenziando anche l'illegittimità dell'accertamento relativo all'handicap grave non richiesto dalla controparte
(cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 4 settembre 2024 l ha chiesto il rigetto Pt_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Con separati ricorsi riuniti giusta ordinanza del 27 dicembre 2022 ha CP_1
chiesto l'accertamento, da un lato (proc. n. 5665/2022 r.g.l.), dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e per la pensione di inabilità (o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza) e, dall'altro lato (proc. n. 8935/2022 r.g.l.), dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3 o 1, della L. 104/1992.
La c.t.u. nominata nella prima fase del procedimento ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza e per i benefici ex art. 3, comma 1, L.
104/1992.
L' ha proposto opposizione, da un lato, contestando la sussistenza dei requisiti Pt_1
sanitari per l'assegno mensile di assistenza e, dall'altro lato, eccependo l'illegittimità dell'accertamento, asseritamente compiuto dalla c.t.u., dei benefici ex art. 3, comma 3, L.
104/1992 perché asseritamente mai richiesto dalla controparte.
Ora, come già evidenziato la c.t.u. nominata nella prima fase non riconosceva la sussistenza della condizione ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, cosicché la doglianza dell' va certamente disattesa e, in mancanza di opposizione relativa al primo comma Pt_1 del medesimo articolo, va ritenuta e dichiarata la sussistenza dei requisiti ex art. 3, comma
1, L. 104/1992.
Per quanto concerne la percentuale d'invalidità, invece, va senz'altro condivisa la valutazione del secondo c.t.u., nominato nella fase di opposizione, non soltanto per la sua specializzazione in psichiatria, ma soprattutto per il rigore del ragionamento esposto nella relazione.
In definitiva, dunque, l'opposizione va parzialmente accolta e, in definitiva, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per l'indennità di CP_1
2 accompagnamento, né per la pensione di inabilità, né per l'assegno mensile di assistenza, mentre versa nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992.
Visto il complessivo esito della lite, le spese di giudiziali meritano di essere integralmente compensate.
Le spese delle due c.t.u. liquidate con separati decreti, invece, vanno poste definitivamente a carico dell' già soltanto in conseguenza della dichiarazione ex art. Pt_1
152 disp. att. c.p.c. resa dalla Akter.
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti,
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i CP_1
requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, né per la pensione di inabilità, né per l'assegno mensile di assistenza, mentre versa nella condizione di cui all'art. 3, comma
1, L. 104/1992;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. Pt_1
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9245/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
Pt_1 P.IVA_1
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._1
Giovanna Corrao;
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 19 luglio 2023 l' ha Pt_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 5665/2022 r.g.l. con cui veniva accertata la sussistenza dei requisiti sanitari di per i benefici ex art. 3, comma CP_1
1, L. 104/1992 e per l'assegno mensile di assistenza. A sostegno dell'opposizione parte ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., evidenziando anche l'illegittimità dell'accertamento relativo all'handicap grave non richiesto dalla controparte
(cfr. ricorso).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 4 settembre 2024 l ha chiesto il rigetto Pt_1
dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Con separati ricorsi riuniti giusta ordinanza del 27 dicembre 2022 ha CP_1
chiesto l'accertamento, da un lato (proc. n. 5665/2022 r.g.l.), dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento e per la pensione di inabilità (o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza) e, dall'altro lato (proc. n. 8935/2022 r.g.l.), dei requisiti sanitari per i benefici ex art. 3, comma 3 o 1, della L. 104/1992.
La c.t.u. nominata nella prima fase del procedimento ha accertato la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di assistenza e per i benefici ex art. 3, comma 1, L.
104/1992.
L' ha proposto opposizione, da un lato, contestando la sussistenza dei requisiti Pt_1
sanitari per l'assegno mensile di assistenza e, dall'altro lato, eccependo l'illegittimità dell'accertamento, asseritamente compiuto dalla c.t.u., dei benefici ex art. 3, comma 3, L.
104/1992 perché asseritamente mai richiesto dalla controparte.
Ora, come già evidenziato la c.t.u. nominata nella prima fase non riconosceva la sussistenza della condizione ex art. 3, comma 3, della L. 104/1992, cosicché la doglianza dell' va certamente disattesa e, in mancanza di opposizione relativa al primo comma Pt_1 del medesimo articolo, va ritenuta e dichiarata la sussistenza dei requisiti ex art. 3, comma
1, L. 104/1992.
Per quanto concerne la percentuale d'invalidità, invece, va senz'altro condivisa la valutazione del secondo c.t.u., nominato nella fase di opposizione, non soltanto per la sua specializzazione in psichiatria, ma soprattutto per il rigore del ragionamento esposto nella relazione.
In definitiva, dunque, l'opposizione va parzialmente accolta e, in definitiva, va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per l'indennità di CP_1
2 accompagnamento, né per la pensione di inabilità, né per l'assegno mensile di assistenza, mentre versa nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/1992.
Visto il complessivo esito della lite, le spese di giudiziali meritano di essere integralmente compensate.
Le spese delle due c.t.u. liquidate con separati decreti, invece, vanno poste definitivamente a carico dell' già soltanto in conseguenza della dichiarazione ex art. Pt_1
152 disp. att. c.p.c. resa dalla Akter.
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti,
accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i CP_1
requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, né per la pensione di inabilità, né per l'assegno mensile di assistenza, mentre versa nella condizione di cui all'art. 3, comma
1, L. 104/1992;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. Pt_1
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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