Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 26429/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli XII SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 26429/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 07/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., Dott. Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_2 opposizione, dall'avv. Giuseppe Cristallino (C.F. ed C.F._1 elett.te dom.ta presso il suo studio sito in Pozzuoli (NA) alla Via Celle n. 2 (PEC: Fax 081-3650764; Email_1
OPPONENTE IN RICONVENZIONALE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Dott . C. CP_1 Email_2
F.: Partita Iva sede in Via Napoli 246 CodiceFiscale_2 P.IVA_2
Mugnano (Napoli) ed elett.te dom.to in Napoli, alla Via Dei Mille 40 presso lo studio dell'Avv. Fabio Musto , giusta procura in C.F._3 calce al ricorso ex art 633 cpc , il quale dichiara ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax 081-761.79.43 e all' indirizzo e-mail: Email_3
OPPOSTA
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni: all'udienza del 7 ottobre 2024 le parti rassegnavano le conclusioni: l'avv. Giulia Testa per delega dell'avvocato Fabio Musto per il laboratorio di analisi cliniche , la quale si riporta ai propri scritti CP_1 difensive in particolare alle memorie 183 primo secondo e terzo termine e a tutta la documentazione allegata. Chiede il rigetto dell'opposizione formulata dalla con conferma del decreto ingiuntivo opposto anche per le CP_2
L'Avv Michela Franzese per delega dell'Giuseppe Cristallino, si riporta a tutte le sue difese e ne chiede l' integrale accoglimento con la vittoria delle spese con attribuzione. Impugna ancora una volta tutto quanto ex avverso eccepito richiesto dedotto e prodotto in quanto infondato in fatto ed in diritto. Chiede che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di cui all' art. 190 cpc
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Va premesso che la presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in applicazione del nuovo testo dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17°, L. n. 69/2009, sicché i riferimenti specifici alla vicenda processuale in questione saranno limitati ai soli profili rilevanti ai fini della presente decisione.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno effettuare una breve digressione relativa alle vicende sostanziali, e all'andamento processuale, che hanno condotto all'instaurazione del giudizio de quo tenendo conto dei fatti che, ciascuna parte, pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 6936/22 concesso dal
Tribunale di Napoli, sez XII, nella persona del dott.ssa Barbara Gargia, notificato il 05/10/2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 72.739,11, oltre interessi moratori ex art. 1284 dalla scadenza convenuta delle fatture sino al soddisfo, nonché le spese di procedimento liquidate in € 1750,00 per compenso ed € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. A fondamento dell'opposizione, parte attrice contestava la determinazione nel quantum della pretesa creditoria consacrata nel provvedimento monitorio e nella specie rappresentava che l'importo di € 17.621,08, riferito all'esercizio 2020, così come indicato nello schema riepilogativo contenuto a pag. 3 del ricorso monitorio, risultava generico ovvero privo di causale e non sorretto da apposita fattura, pertanto, chiedeva di sottrarlo dall'eventuale residuo credito oggetto di accertamento. Veniva, altresì, spiegata domanda riconvenzionale per l'accertamento, e la conseguente compensazione parziale, ex art. 1241 c.c., di un presunto credito vantato dall'opponente nei confronti del Laboratorio di Analisi Cliniche GLUKUS sas, portate dalle fatture nn. 59, 80, 144, 9, 129, 37 e 16 del 2021, di importo complessivo di € 3.613,07, stante la detrazione della somma di € 1.231,80 cui alla nota di credito n. 1 del 20/07/2021; asseriva, inoltre, che sull'importo ingiunto di complessivi € 72.739,11, risultavano assolutamente non dovuti € 21.234,15, per una differenza di € 51.504,96. Sulla scorta di quanto argomentato, venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “1. In via preliminare, disattendere l'eventuale richiesta di
- 2 - controparte di concessione di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., non sussistendone i presupposti di legge;
2. Nel merito accogliere integralmente la presente opposizione e, per l'effetto:
3. Revocare il D.I. n. 6936/2022 del Tribunale di Napoli;
4. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale accertare il credito vantato dall'odierno opponente nei confronti della opposta nella misura di € 3.613,07 e, per l'effetto, compensare ex art. 1241 c.c. detto importo con la parte corrispondente a quello ingiunto;
5. Con vittoria di spese e competenze di lite, con attribuzione al sottoscritto avvocato”. Si costituiva parte opposta, contestava quanto ex adverso dedotto ed eccepito ed in particolare rappresentava in fatto e in diritto che, in ottemperanza al decreto Commissariale (DCA) 109/2013 della Regione
Campania, che aveva imposto una riorganizzazione dei laboratori di analisi cliniche privati in forza del quale le strutture accreditate che effettuavano meno di 200.000 prestazioni all'anno dovevano aggregarsi in entità più grandi chiamate HUB, lasciando alle strutture più piccole un ruolo di Spoke
(centri prelievi) al fine di ottimizzare risorse e servizi, riducendo i costi, la si era aggregata alla che aveva assunto il ruolo di CP_1 Parte_1
HUB. In questo sistema, la riceveva dai centri prelievo (Spoke) Parte_1 le impegnative dei pazienti (prescrizioni mediche per analisi) e i dati delle prestazioni espletate e, successivamente, emetteva una fattura riepilogativa Cont Cont all competente ( A seguito del rimborso dell' , Controparte_4
i centri Spoke, come la maturavano crediti verso l'HUB ( ) CP_1 Pt_1 sulla base delle prestazioni effettuate e inviate detratti eventuali spese o costi interni secondo il tariffario concordato. Pertanto, l'assetto di interessi tra soggetti in causa comportava periodicamente l'insorgere ogni mese di rapporti di credito e debito. Tuttavia, si affermava che la aveva Pt_1 inopinatamente disatteso le richieste di pagamento dei servizi fatturati. In particolare, in relazione alle contestazioni sollevata da parte opponente, si argomentava che la svolgeva le sue attività operative e Pt_1 amministrative presso i locali della usufruendo delle utenze e dei CP_1 servizi intestati alla e che era prassi che la anticipasse i costi CP_1 CP_1
e, successivamente, presentasse fatture alla per ottenere il Pt_1 rimborso. Pertanto, la somma di €17.621,08, documentata dalle fatture nn. 73
- 133 del 2020 e 146 del 2021, era dovuta per le utenze e i servizi (ad esempio: elettricità, telefono, smaltimento rifiuti, pulizia locali) che Pt_1 aveva utilizzato in quell'arco temporale. A suffragio della fondatezza del credito, si evidenziava che le suddette fatture erano state correttamente trasmesse e recepite tramite il Sistema di
Interscambio Fatture (SDI), e che, inoltre, la non le aveva contestate Pt_1 formalmente né disconosciuto i relativi importi per oltre 20 mesi fino alla presente opposizione.
- 3 - Quanto alla spiegata domanda riconvenzionale di compensazione, si contestava l'assenza di documentazione idonea a provare il presunto credito azionato.
Nella specie, in relazione alle presunte decurtazioni applicate dall' Pt_3
si censurava la mancata allegazione di documentazione valida nonché
[...] l'assenza di atti ufficiali dell'ente che disponevano le decurtazioni.
Per quanto attiene, invece, alla somma richiesta per gli esami di patologia clinica eseguiti in service, si contestava che: “non vi erano accordi scritti tra le parti per l'attivazione del regime di Service;
la non Pt_1 aveva fornito documentazione che dimostrava l'effettiva esecuzione di tali esami (es. dettagli dei pazienti, tipologia di esami, corrispettivi richiesti), non era stato depositato in giudizio alcun libro giornale che provasse la registrazione contabile di queste attività”.
Infine, si evidenziava che non era stata mossa alcuna contestazione sulla parte del credito ammontante ad € 51.504,96.
Pertanto, sulla base di quanto esposto si chiedeva al Tribunale adito di:
“Preliminarmente non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, si chiede concedersi, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto , ai sensi dell'art. 648 C.p.c. , sia pur nella limitata somma di euro 51.504,96, somma non contestata In via subordinata, stante il riconoscimento del debito dell'opponente , si chiede ex art 186 bis disporre Ordinanza di pagamento limitatamente alle somme non contestate pari ad euro 51.504,96 oltre interessi ex 1284 cc 1 e 4 comma;
Nel merito: Rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto oltre che non provata: -Confermare l'efficacia del Decreto Ingiuntivo n 6936-2022; -Rigettare la domanda riconvenzionale in quanta infondata e priva di qualsivoglia supporto probatorio. -Dichiarare la temerarietà dell'azione proposta, previa condanna al risarcimento dei danni determinati dal Giudice con equità , il tutto con le consequenziali di Legge;
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre il rimborso forfetario ex art. 14 L.P. con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Instaurato il giudizio, il giudice – dott.ssa Barbara Gargia – alla luce della contestazione solo parziale del credito dell'opposta concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei limiti della somma di € 51.504,96 e rinviava all'udienza del 11/01/2024 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Nelle more veniva scardinato il fascicolo dal ruolo Gargia ed assegnato a questo Giudice che, all'udienza del 07/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la introitava a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova rammentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la
- 4 - sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697
c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis, Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta.
Infatti, trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti anche parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Ordunque, sulla base del compendio cognitorio acquisito si ritiene da un lato che l'opposizione sia parzialmente meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito riportate;
d'altra parte, che la domanda spiegata in via riconvenzionale sia da disattendere.
In via preliminare, si evidenzia che il tema decisionale controverso concerne esclusivamente una parte della sorte capitale del credito consacrato nel provvedimento monitorio impugnato.
Infatti, fin dall'atto introduttivo di opposizione, parte opponente non ha contestato la debenza della somma dovuta pari ad € 51.504,96, tant'è vero che è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo in relazione alla suddetta somma oltre interessi ex D.lgs. 231/2002.
Pertanto, sulla scorta del compendio cognitorio prodotto da parte opposta in qualità di creditore sostanziale nonché del contegno processuale di parte opponente, alla luce del principio di non contestazione cristallizzato ex
- 5 - art. 115, si ritiene provato il fatto costituivo della pretesa creditoria di € 51.504,96.
Passando all'esame dell'ulteriore richiesta di pagamento della somma di € 17.612,08, portata dalle fatture: 73 del 05-08-2020 per complessivi euro 5.576,54, n 133 del 30-12-2020 per complessivi euro 5.807,20 e n 146 del 22.10.2021 di complessivi euro 5.809,81, asseritamente dovuta a titolo di rimborso per spese sostenute per le utenze e servizi prestati dalla a CP_1 negli anni 2020.2021, si evidenzia che la stessa è rimasta priva di Parte_1 adeguato riscontro probatorio.
Invero, la narrazione prospettata da parte opposta, secondo la quale la stessa avrebbe soddisfatto obbligazioni aventi ad oggetto spese di utenza nell'esclusivo interesse della , che si avvaleva per l'esercizio Pt_1 dell'attività dei locali della è rimasta apodittica, non tanto in ordine al CP_1 presupposto sostanziale, corroborato dalla visura storica della che Pt_1 attesta come la sede operativa e legale era la stessa della quanto in CP_1 ordine al quantum della pretesa creditoria.
Infatti, l'opposta per assolvere all'onere probandi sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c. si è sostanzialmente limitata a depositare le suddette fatture, le quali riportano rispettivamente in causale “utenze fornite fornite fino a febbraio 2020; utenze fornite nel 2020; e utenze e servizi forniti nel 2020- 2021”.
Tuttavia, a fronte di tale documentazione di formazione unilaterale, vengono dedotte fatture e bonifici, afferenti all'arco temporale considerato, relativi al consumo di energia elettrica, per il servizio idrico ed una richiesta di pagamento TARI, il tutto per complessivi € 4.802,28, importo dunque di gran lunga inferiore a quello di cui alle fatture nn. 73, 133 e 146.
Inoltre, se da un lato non è contestato da parte opponente che la stessa, in qualità di locataria, si avvaleva per l'esercizio della propria attività dell'immobile di Via Napoli n. 246, d'altra parte è altrettanto indubbio che nei medesimi locali la continuasse ad avere la sua sede legale ed CP_1 operativa.
Pertanto, le obbligazioni aventi ad oggetto i costi delle utenze per un importo complessivo di € 4.802,28 devono considerarsi obbligazioni solidali tra le parti in causa, essendo comune l'interesse sostanziale all'adempimento del debito. Ne consegue che, in mancanza di prova di diversa regolamentazione relativa ai rapporti interni, le parti di ciascun condebitore si presumono eguali ex art. 1298 c.c., ragion per cui la pretesa creditoria azionata da parte opposta sul punto si considera fondata nei limiti della metà di quanto risulta dalle fatture emesse dai soggetti somministranti o eroganti altri servizi ossia nella misura di € 2.401,14.
Anche la domanda riconvenzionale, volta all'accertamento della debenza della somma di € 3.613,07 deve essere rigettata non è essendo stato provato il fatto costituivo del diritto di credito azionato.
- 6 - Infatti, da un lato, sulla base del compendio cognitorio prodotto dalla non è possibile ritenere che gli importi rivendicati, siano Pt_1 effettivamente riferibili a prestazioni richieste per conto della CP_1 d'altra parte, non si rinviene prova né dell'invio delle fatture (le quali tra l'altro recano la dicitura “Documento privo di valenza fiscal “) né dell'annotazione delle stesse nel libro dei corrispettivi.
Invero, in ordine alle prestazioni effettuate in regime di service, parte opponente, oltre le fatture, ha depositato tre tabulati prodotti dal Laboratorio
PA sas che si limitano a elencare una serie di prestazioni, con indicazione analitica di pazienti che non appaiono riconducibili alla CP_1
[... il cui importo, peraltro, non corrisponde alle fatture emesse a fondamento della domanda riconvenzionale.
Inoltre, al fine di consentire una chiara riconducibilità delle prestazioni rese nei confronti della o dei suoi pazienti, parte opponente CP_1 avrebbe dovuto fornire prova della tipologia del rapporto sottostante con il suddetto Laboratorio PA attraverso allegazione del contratto di service.
Per quanto riguarda poi le decurtazioni per superamento tetto di spesa, si osserva che, da un esame degli stessi, si è accertato che gli importi indicati nei tabulati allegati, sono del tutto diversi da quelli oggetto della fattura emessa.
Pertanto, a fronte di tale discrasia non si ritiene raggiunta la prova sul punto.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356).
Quanto alle spese di lite, stante la reciproca soccombenza, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, nella persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente la domanda di parte opponente e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n° 6936/22, concesso dal Tribunale di Napoli, sez XII, nella persona del dott. ssa Barbara;
- per le ragioni esposte in parte motiva, condanna parte opponente al pagamento della somma di € 53.906,10;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente;
- compensa le spese di lite.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 23.01.2025
- 7 - Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informa-tico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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