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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/09/2025, n. 4055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4055 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 16718/2023 promossa da:
(Cf. ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo Parte_1 P.IVA_1 pec dell'avv. Francesco Ferroni , che la Email_1 rappresenta e difende per delega in atti;
attrice; contro
(Cf. , elettivamente domiciliato in Foggia, Controparte_1 C.F._1
Via Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco
( , che lo rappresenta e difende per delega in Email_2 atti;
convenuto;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
art. 119 c. 4 Tub.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “…in via preliminare, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 633 e 634 c.p.c., accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale, accertare e dichiarare che il Sig. , per tutti i motivi Controparte_1 dedotti nell'atto di citazione e provati in corso di causa, non ha diritto di ottenere da
[...] la consegna della documentazione relativa al contratto di finanziamento n. Parte_1
3298752, della polizza assicurativa con modello SECCI, nonché dell'estratto delle rate pagate e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
1 - in via riconvenzionale, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. condannare il Sig. Controparte_1 al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata per la somma di € =5.000,00, ovvero di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15%, cpa ed iva”;
Convenuto: “… a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”;
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4582/2023, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto all' di consegnare a Parte_1 [...]
“la documentazione descritta in ricorso” e cioè: il contratto di finanziamento n. CP_1
0X08059073146, la polizza assicurativa con il modulo Secci e l'estratto delle rate pagate
(cfr. ric. monitorio p. 1).
A sostegno del ricorso monitorio del 26/09/2023, ha allegato: Controparte_1
- di aver stipulato con l il contratto di finanziamento n. Parte_1
0X08059073146 di cui si dà evidenza nel doc. 1 fasc. monitorio (ove si legge: “codice rapporto da istituto: 000025870685; tipo di credito: prestito personale;
fase del credito: accordato;
data inizio:26.05.2022; data fine: 30.05.2027; periodicità rimborsi: mensile …”);
- di aver formulato all -per il tramite dell'Associazione Parte_1
A.DIFESA- una richiesta ex art. 119 c. 4 Tub, datata 14/09/2022 e inviata via pec il
14/11/2022, avente ad oggetto la consegna di una serie di documenti relativi al citato contratto di prestito personale (cfr. doc. 2 fasc. monitorio);
- di non aver ricevuto riscontro dall e che “gli inviti ad una Parte_1 bonaria consegna della detta documentazione … non hanno sortito effetti” (cfr. ric. monitorio p. 1).
Ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di Torino di ingiungere Controparte_1 all' di consegnarle copia del contratto di finanziamento n. Parte_1
0X08059073146, della polizza assicurativa con il modulo Secci e dell'estratto delle rate pagate.
2 In data 13/07/2023, il Tribunale di Torino ha emesso il richiesto decreto ingiuntivo, il quale è stato notificato all' in data 17/07/2023. Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 22/09/2023, l si è opposta Parte_1 al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente la nullità e/o irregolarità della procura alle liti rilasciata da In particolare, l'attrice, dopo aver riportato le Controparte_1 richieste di chiarimenti del Giudice del monitorio rispetto alla procura prodotta in data
10/05/2023 (ove la firma di era stata apposta con il sistema “certified by Controparte_1 yousign”), ha contestato anche la procura cartacea prodotta in data 13/06/2023, sostenendo che sussisterebbero “dubbi riguardo alla genuinità della sottoscrizione autografa del ricorrente … che, se comparata a quella in calce al contratto di finanziamento (cfr. doc. 2 pag. 11), si presenta icto oculi diversa” (cfr. cit. p. 4).
Nel merito, l ha negato qualsivoglia inadempimento, sia con Parte_1 riferimento agli artt. 117 e 119 c. 2 Tub, sia con riferimento all'art. 119 c. 4 Tub.
In particolare, l'attrice ha allegato:
- di aver già consegnato a al momento della conclusione del Controparte_1 finanziamento, il contratto e la polizza assicurativa con il modulo Secci, come risulta dagli stessi atti [nel contratto di finanziamento si legge che “il consumatore … prende atto che
l'attestazione di consegna di un esemplare del contratto concluso sarà rilasciata dal
Consumatore che sottoscriverà per ultimo il contratto” (cfr. doc. 2 fasc. att. p. 11); la polizza contiene una dichiarazione del cliente sulla ricezione del fascicolo informativo comprensivo di “Note Informative”, “Condizioni di Assicurazione”, “Glossario”, “facsimile”,
“Modulo di adesione” (cfr. doc. 10 fasc. att. p. 8); nel modulo Secci si legge “il
Consumatore dichiara di ricevere un esemplare di questo documento” (cfr. doc. 11 fasc. att. p. 6)];
- di avere altresì provveduto alle comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto (cfr. doc. 12-15 fasc. att.);
- che, “a fronte dell'avvenuta consegna al Sig. di copia del suddetto CP_1 contratto, come risulta dal contratto medesimo, era quindi onere del Cliente dimostrarne lo smarrimento” ed invece “non risulta allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e nemmeno pervenuta alla Banca alcuna denuncia di smarrimento del contratto di finanziamento n.
3298752” (cfr. cit. p. 5, 6);
- che non ha inoltrato alla banca un'idonea istanza ex art. 119 c. 4 Controparte_1
Tub, avendo inviato una pec all'indirizzo “ ”, Email_3
3 quando, invece, avrebbe dovuto rivolgersi alla filiale di riferimento ovvero alla sede legale dell' , inviando una raccomandata o una pec all'indirizzo risultante dai Parte_1 pubblici registri “ ”; peraltro, l ha Email_4 Parte_1 comunque “dato un tempestivo e celere riscontro, inviando pec il giorno successivo alla richiesta”, chiedendo al cliente “di rivolgersi direttamente alla filiale di MONTECASTRILLI che ha in gestione la posizione”; tuttavia, tale comunicazione non è stata consegnata in quanto la casella di posta elettronica certificata dell'Associazione A.DIFESA risultava piena
(cfr. cit. p. 8; doc. 3 fasc. att.).
Da ultimo, l ha sostenuto che la condotta di Parte_1 Controparte_1 integrerebbe gli estremi dell'abuso del processo, anche tenuto conto dell'avvio dell'azione monitoria senza la preventiva istaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Si è costituito chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto.
La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti ed è stata discussa dalle parti come da note scritte del 17/09/2025 -per parte attrice- e dell'8 e
15/09/2025 -per parte convenuta-.
Da ultimo, con ordinanza in data 18/09/2025, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult. co Cpc.
2. Con riguardo all'eccezione preliminare di nullità e/o irregolarità della procura alle liti rilasciata da è sufficiente osservare che i potenziali vizi della procura Controparte_1 alle liti prodotta in data 10/05/2023 (allegata al ricorso monitorio) sono stati sanati -a seguito della richiesta di chiarimento del Giudice del monitorio- dalla produzione, in data
13/06/2023, di nuova procura cartacea, datata e sottoscritta da la cui Controparte_1 autografia è stata certificata dal difensore (nell'esercizio dei poteri di natura pubblicistica a lui conferitigli ex art. 83 c. 3 Cpc) e non è stata contestata dall'attrice-opponente con il rimedio della querela di falso (unico rimedio che consente di contestare l'autografia attestata dal difensore ex art. 83 c. 3 Cpc), essendosi l limitata a Parte_1 sollevare generici “dubbi” sull'autenticità della sottoscrizione (cfr. cit. p. 4).
3. Nel merito, va osservato che l , con il proprio atto di citazione, Parte_1 ha prodotto il contratto di finanziamento con l'allegato piano di ammortamento (cfr. doc. 2 fasc. att.), la polizza assicurativa con il modulo Secci (cfr. doc. 10, 11 fasc. att.) e le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto (cfr. doc. 12-14 fasc. att.), soddisfacendo così la richiesta ex art. 119 c. 4 Tub inviata via pec il 14/11/2022 all'indirizzo
4 “assistenza. tesasanpaolo.it”, il che è stato confermato dallo stesso Email_5 convenuto che ha riconosciuto che l'attrice, nel presente giudizio, “ha consegnato i documenti” richiesti (cfr. comp. risp. p. 12).
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di consegna di documenti proposta da essendosi Controparte_1 verificata una situazione (intervenuta consegna documentale) che ha eliminato la necessità della pronuncia giudiziale in precedenza richiesta.
La cessazione della materia del contendere impone altresì la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 26922/2022).
4. Ai fini della regolazione delle spese, occorre vagliare la soccombenza virtuale.
4.1. Al riguardo, in punto di diritto, va rilevato che l'art. 119 c. 4 Tub riconosce al cliente il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta.
Quanto al grado di specificità della richiesta del cliente ex art. 119 c. 4 Cpc, la
Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui
è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte”, dovendosi interpretare la norma alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 Cc (cfr. Cass. 13277/2018; Cass. 11004/2006;
Trib. Torino 151/2023).
Quanto al perimetro oggettivo dell'art. 119 c. 4 Tub, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate “riguarda tutta la documentazione negoziale” (cfr. Cass. 18227/2024); pertanto, nonostante la norma non contenga un riferimento espresso al contratto
(contemplato all'art. 117 Tub, il quale statuisce che i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente) e all'estratto conto (contemplato al c. 2 dell'art. 119
Tub, che stabilisce l'obbligo della banca di recapitare periodicamente al cliente l'estratto conto), deve ritenersi che l'obbligo di consegna dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, trovi applicazione anche al contratto (cfr. Cass. 12178/2020) e agli estratti conto (cfr. Cass.
5 35039/2022; Cass. 24641/2021; Cass. 15669/2007; Cass. 12093/2001; Cass.
11733/1999).
In sintesi:
- ai sensi dell'art. 117 c. 1 Tub, i contratti bancari sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente e, ai sensi dell'art. 119 c. 2 Tub, nei rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto (definito al c. 1 quale "comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto") è inviato al cliente con una determinata periodicità; pertanto, almeno in caso di svolgimento fisiologico del rapporto, il cliente, al momento della stipula del contratto, ne riceve una copia e poi riceve periodicamente gli estratti conto, i quali, a meno di circostanze avverse (smarrimento, distruzione, ecc.), rimangono nella sua disponibilità;
- ai sensi dell'art. 119 c. 4 Tub, il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha
"diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" -formulazione normativa che la Suprema Corte di
Cassazione (alla luce dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale) ha riferito anche ai contratti e agli estratti conto-; pertanto, il cliente ha diritto di ottenere copia del contratto e degli estratti conto che pur la gli abbia già consegnato/trasmesso. CP_2
In sostanza, l'art. 119 c. 4 Tub, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire/distruggere la documentazione negoziale, per poi nuovamente richiederne copia, nei limiti del decennio anteriore, con il solo onere di pagare la relativa spesa.
La differenza tra la previsione di cui all'art. 119 c. 4 Tub e le previsioni di cui agli artt.
117 c. 1 Tub e 119 c. 2 Tub è lampante:
- le previsioni di cui agli artt. 117 c. 1 Tub e 119 c. 2 Tub stabiliscono a carico della banca un'obbligazione che sorge con la stipulazione del contratto;
se ne deriva che l'inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 117 c. 1 Tub si concretizza se, al momento della stipulazione del contratto, la banca omette di consegnarne copia al cliente, mentre, con riferimento alla consegna periodica degli estratti conti, l'inadempimento si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti;
- la previsione di cui all'art. 119 c. 4 Tub, invece, stabilisce a carico della banca un'obbligazione che “sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata,
6 attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale
l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico” (cfr. Cass. 24641/2021).
Se il cliente esercita il diritto di cui all'art. 119 c. 4 Tub e la banca non ottempera alla richiesta nel termine di 90 giorni, si configura un inadempimento della banca e il cliente può rivolgersi all'Autorità giudiziaria al fine di ottenere l'ostensione della documentazione negoziale (anche mediante ricorso monitorio).
4.2. Dall'applicazione di tali principi di diritto al caso di specie discende, innanzitutto,
l'infondatezza della tesi attorea fondata sull'intervenuta consegna documentale in pendenza di rapporto, tenuto conto che l'art. 119 c. 4 Tub non subordina il diritto del cliente alla mancata consegna precedente (in senso conforme, cfr. Trib. Torino 156/2025; Trib.
Torino 2434/2024; Trib. Torino 1132/2024).
Quanto all'istanza ex art. 119 c. 4 Tub di cui al doc. 2 fasc. monitorio -ritenuta inidonea dall'attrice stante l'erroneo canale di comunicazione prescelto-, va innanzitutto osservato che dai documenti prodotti dall'attrice non risulta alcuna pattuizione contrattuale sul punto. Non vi è ragione, pertanto, per escludere la possibilità del cliente di utilizzare lo strumento della comunicazione via pec, inoltrata a un indirizzo ufficiale messo a disposizione dall'istituto bancario. Sull'esistenza e ufficialità dell'indirizzo
“ ”, non vi è, infatti, contestazione da parte Email_3 dell'attrice, la quale si è limitata ad osservare che l'indirizzo pec risultante dai pubblici registri e dal sito web è un altro (e cioè ”), senza tuttavia Email_4 negare la pubblicizzazione anche dell'ulteriore indirizzo
“ ”. Email_3
Del resto, come già affermato in alcuni precedenti specifici di questo Tribunale, “una volta che il cliente abbia rivolto la richiesta in modo formale ad uno dei canali bancari è compito della indirizzare la richiesta all'ufficio interno tenuto a soddisfarla”, non CP_2 potendosi ritenere vincolanti per il cliente le modalità di organizzazione interna della banca
(cfr. Trib. Torino 156/2025; Trib. Torino 5854/2024; Trib. Torino 2434/2024; Trib. Torino
1132/2024). Inoltre, occorre considerare che “ogni ritardo nell'ottenere la documentazione
a cui ha diritto integra per il cliente il rischio di perdere possibilità di tutela nei confronti
7 della banca in relazione ad eventuali contestazioni sui rapporti contrattuali in essere o esauriti: ne consegue che anche sotto questo profilo appare contrario a buona fede il comportamento della banca che respinga richieste di documentazione del cliente, invitandolo a rivolgersi ad altri canali della stessa banca, anziché provvedervi direttamente”
(cfr. Trib. Torino 5854/2024).
Alcun comportamento scorretto può, dunque, essere addebitato al cliente in ordine all'istanza ex art. 119 c. 4 Tub di cui al doc. 2 fasc. monitorio.
Né può configurarsi un comportamento abusivo a fronte del mancato esperimento del procedimento di mediazione prima del deposito del ricorso monitorio, atteso che l'art. 5, c.
4, lett. a), D.lgs. 28/2010 esclude l'obbligatorietà del procedimento di mediazione “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.
In conclusione, in ragione dell'infondatezza dei motivi di opposizione, le spese vanno poste a carico della parte opponente, virtualmente soccombente.
4.3. Le spese di lite -comprensive della fase monitoria- vengono liquidate ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione valore indeterminato- complessità bassa), tenuto conto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta, nelle seguenti voci analitiche:
per la fase monitoria € 1.656,00, di cui € 286,00 per esborsi;
per la fase studio € 851,00 (valore minimo);
per la fase introduttiva € 602,00 (valore minimo);
per la fase di trattazione € 903,00 (valore minimo);
per la fase decisionale € 1.453,00 (valore minimo);
per complessivi € 5.465,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Andrea Ruocco.
La domanda del convenuto ex art. 96 Cpc deve essere rigettata non ravvisandosi il carattere temerario dell'opposizione, anche tenuto conto delle diverse posizioni giurisprudenziali nella materia di cui è causa.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
8 dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda monitoria di
[...]
CP_1 revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 4582/2023); condanna l a rimborsare a le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 5.465,00 (di cui € 286,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore del procuratore antistatario avv. Andrea Ruocco.
Torino, 18/09/2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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