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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTISEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 10/02/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato- ex art. 429 cpc- la seguente
SENTENZA
al procedimento iscritto al n. 719/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ), residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Salvatore Vittorio Fiore (Cod. Fisc.
[...]
, fax: 0906011028, pec: , giusta C.F._2 Email_1
procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
1 con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. Controparte_1
, P.IVA (di seguito ” o la ”), in P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1 CP_2
persona del dott. , nella sua qualità di procuratore, giusta procura CP_3
per atto Notaio di Roma in data 20 giugno 2022, repertorio Persona_1
n. 55517, raccolta n. 16156, rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello
Giustiniani (C.F. , PEC C.F._3
, con domicilio eletto presso lo Email_2 studio dell'Avv. Francesca Piccolo ( – PEC: C.F._4
in Messina, Corso Cavour, 48, giusta Email_3
procura;
Resistente
OGGETTO: licenziamento individuale per giusta causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/3/2024, impugnava il Parte_1
licenziamento senza preavviso intimatole da in data Controparte_1
14.09.2023.
La ricorrente esponeva di essere stata assunta alle dipendenze della predetta società con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 5.5.1990 e sino al 13.8.2023, con la qualifica di operatore di sportello presso la sede di lavoro dell'Ufficio Postale di San Pietro Patti (Me) e di essere stata assegnata temporaneamente dall'1.6.2023 alla Struttura di Gestione Operativa di Messina
2; e ciò ai sensi dell'art. 56 punto I, vigente CCNL, per il tempo strettamente necessario ad effettuare accertamenti su fatti eventualmente addebitabili a titolo di azione disciplinare.
2 Rappresentava che, in data 9.8.2023, all'esito delle indagini effettuate dalla funzione Fraud Management & Security Intelligence, le CP_1
trasmetteva una nota contestandole i seguenti addebiti:
1) Segnalazione effettuata dal D.U.P dell'Ufficio Postale di San Piero Patti in data 4.5.2023 riguardante il reclamo presentato da Parte_2
relativo ad un presunto ammanco di € 490,00, riscontrato dopo
[...] che l'anziana zia aveva effettuato in data 04.05.2023 un prelievo di contanti dal proprio libretto;
2) Segnalazione effettuata dal DUP dell'U.P. di San Piero Patti in data
9.5.2023 riguardante un rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, eseguito all'insaputa della cliente di anni 86; Parte_3
3) Segnalazione di un potenziale episodio di frode in danno di _4
di anni 87 avvenuta nelle giornate del 6.2.23 e del 6.3.23 e
[...]
comunicato a seguito di indagini effettuate dalla funzione Fraud
Management & Security Intelligence;
4) Segnalazione di un altro potenziale episodio di frode in danno di di anni 82 avvenuto nella giornata del 26.5.2023 e Parte_5
comunicato a seguito di indagini effettuate dalla funzione Fraud
Management & Security Intelligence.
Riferiva che, nonostante le proprie osservazioni circa l'infondatezza degli addebiti ascrittile, inviate con nota del 19.08.2023, , in data CP_1
14.09.2023 le intimava il licenziamento senza preavviso a far data dal
14.08.2023, senza tener conto dei rilievi formulati.
Esponeva, pertanto, di aver chiesto la revoca del provvedimento disciplinare con nota del 24/10/2023.
3 Tanto premesso, rilevava l'illegittimità o l'inefficacia dell'anzidetto provvedimento espulsivo.
In primo luogo, sosteneva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 55 bis d.lgs. 165/2001 e 55 del CCNL, relativamente alla mancanza del requisito di immediatezza e di tempestività della contestazione disciplinare.
Deduceva, altresì, l'infondatezza degli addebiti, non essendovi la prova di una correlazione tra le operazioni asseritamente illecite ed eventuali versamenti effettuati dalla stessa in coincidenza di alcune giornate oggetto di segnalazione.
Sosteneva, inoltre, l'illegittimità della sanzione per assenza dei presupposti normativi dai richiamati artt. 55 e ss. del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 54 CCNL, deducendo che avrebbe erroneamente ricondotto le sue condotte CP_1
quali violazioni del Codice Etico e del Codice Deontologico in vigore in
Azienda, applicando la sanzione del licenziamento senza preavviso, prevista ex art. 54 del Codice Disciplinare al Titolo VI, invece di applicare correttamente la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni così come previsto dall'art. 54 Titolo IV per il compimento, in servizio, di atti dai quali sia derivato un vantaggio per sé e/o un danno per la
Società…o per l'uso dell'impiego al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.
Deduceva, infine, la violazione dell'art. 53 CCNL, per violazione del principio della proporzionalità della sanzione rispetto la gravità della condotta.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o l'illegittimità del provvedimento impugnato, con conseguente condanna di alla CP_1
reintegra nel posto di lavoro ed il versamento di tutti i contributi assistenziali e previdenziali.
In subordine, chiedeva il pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di euro 1.895,81, per un totale di euro 45.499,44 e, in ulteriore subordine, il pagamento dell'indennità
4 risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, per un totale di euro 22.749,72.
costituitasi in giudizio con memoria del 12.04.2024, Controparte_1
sosteneva la legittimità del provvedimento espulsivo impugnato, rilevando che lo stesso era stato adottato in presenza di una giusta causa di recesso, nel rispetto del principio di immediatezza, e che, pertanto, il licenziamento doveva ritenersi legittimo in quanto erano stati ampiamente provati e documentati i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chiedeva, quindi il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.02.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Anzitutto, non coglie nel segno primo motivo di ricorso sollevato dalla Pt_1
circa la violazione del principio di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare, ricevuta il 14.8.2023, su cui si basa il provvedimento espulsivo impugnato.
Secondo la ricorrente la mancanza di immediatezza emergerebbe, quanto alla prima delle quattro operazioni oggetto delle contestazioni, dal fatto che il DUP dell'U.P. di San Piero Patti avrebbe segnalato un rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, eseguito all'insaputa della cliente di anni 86, Parte_3
soltanto il 9.5.2023, nonostante egli ne fosse già a conoscenza sin dalla fine del mese di agosto del 2022.
Invece, la segnalazione del 4.5.2023 attinente al reclamo presentato dal IG.
è avvenuta lo stesso giorno in cui il direttore lo ha ricevuto. Parte_2
Infine, i fatti relativi ai danni subiti da di anni 87, e Parte_4 Parte_5
di anni 82 sono stati riscontrati solo a seguito di ulteriori verifiche,
[...]
5 eseguite dalla funzione per la gestione delle frodi, sulle operazioni effettuate dalla ricorrente il 6. 2..2023, il 6.3.2023 ed il 26.5.2023.
Giova rammentare che l'anzidetta contestazione riguarda i seguenti fatti:
1. Segnalazione effettuata dal D.U.P dell'Ufficio Postale di San Piero Patti in data 4.5.2023 riguardante il reclamo presentato da Parte_2
relativo ad un presunto ammanco di € 490,00, riscontrato dopo
[...] che l'anziana zia aveva effettuato in data 04.05.2023 un prelievo di contanti dal proprio libretto;
2. Segnalazione effettuata dal DUP dell'U.P. di San Piero Patti in data
9.5.2023 riguardante un rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, eseguito all'insaputa della cliente di anni 86; Parte_3
3. Segnalazione di un potenziale episodio di frode in danno di _4
di anni 87 avvenuta nelle giornate del 6.2.23 e del 6.3.23 e
[...]
comunicato a seguito di indagini effettuate dalla funzione Fraud
Management & Security Intelligence;
4. Segnalazione di un altro potenziale episodio di frode in danno di di anni 82 avvenuto nella giornata del 26.5.2023 e Parte_5
comunicato a seguito di indagini effettuate dalla funzione Fraud
Management & Security Intelligence.
In primo luogo, secondo la ricorrente, sarebbe evidente la tardività della contestazione in riferimento all'operazione di cui al n. 2, atteso che il DUP dell'U.P. di San Piero Patti avrebbe segnalato un rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, eseguito all'insaputa della cliente di anni 86, Parte_3
soltanto il 9.5.2023, nonostante egli ne fosse già a conoscenza sin dalla fine del mese di agosto del 2022 ed avesse ritenuto allora di non inviare allora alcuna
6 comunicazione, ritenendo verosimilmente infondate le lamentele dei congiunti della cliente.
In ogni caso, sarebbe comunque tardiva la contestazione di tutti e quattro gli episodi, atteso che i fatti riguardanti il primo ed il secondo episodio sono state segnalati dal DUP dell' di San Piero Patti rispettivamente con note del CP_4
4.5.2023 e del 9.5.2023; mentre i fatti riguardanti gli episodi di cui ai punti 3 e 4 sarebbero stati riscontrati dalla società datrice di lavoro in data antecedente al
9.6.2023, atteso che la cliente in tale data si sarebbe recata presso Parte_5
l'ufficio postale per chiedere le lista movimenti del proprio conto, a seguito di telefonata di personale della funzione Fraud Management e Security Intelligence che le aveva segnalato la possibilità di operazioni illecite su tale conto, per cui in data antecedente aveva già ben chiari eventuali elementi sulla CP_1
dedotta illiceità delle operazioni effettuate dalla ricorrente il 6.2..2023, il
6.3.2023 ed il 26.5.2023, successivamente oggetto di contestazione.
Preliminarmente, giova chiarire il quadro normativo applicabile, rammentando che non trova applicazione la disciplina del pubblico impiego di cui al D.lgs.
165/2001, erroneamente richiamata dalla difesa della ricorrente.
Infatti, tenuto conto della pacifica natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di nonché dell'altrettanto pacifica personalità Controparte_1
giuridica privatistica della società per azioni datrice di lavoro, è indubbio che il rapporto di lavoro oggetto di scrutinio sia esclusivamente regolato dalle disposizioni pattizie del CCNL applicabile e dalla disciplina normativa applicabile al rapporto di lavoro di diritto privato.
Ciò posto, al fine di inquadrare correttamente la portata del requisito di immediatezza della contestazione disciplinare, deve rammentarsi esso è espressione del principio generale di buona fede e correttezza dei rapporti contrattuali (artt. 1175 e 1375 C.C.), declinato nelle disposizioni dell'art. 7,
7 comma 2, dello Statuto dei lavoratori (L. n.300/70), secondo cui “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare senza aver preventivamente contestato l'addebito al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa”.
Duque, la lettura di tale disposizione alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede, determina che il datore di lavoro non possa procrastinare la contestazione disciplinare in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto.
Si tratta, infatti, di un principio sicuramente posto a tutela del diritto di difesa del lavoratore, affinché un celere procedimento disciplinare ne consenta un esercizio effettivo e che, sotto altro profilo, pone fine all'incertezza del rapporto lavorativo ingenerando nel lavoratore un affidamento sul mancato esercizio del potere repressivo datoriale per disinteresse o irrilevanza della condotta lavorativa (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 13/09/2024, n. 2460).
Tuttavia, l'immediatezza della contestazione disciplinare va intesa in senso relativo, dovendosi necessariamente tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, avendo come riferimento il momento in cui il datore di lavoro ha preso conoscenza dei fatti e non la data del loro compimento.
Infatti, la “conoscenza” datoriale, con particolare riferimento alle caratteristiche oggettive della natura, gravità, qualità e quantità dell'addebito, non può che ritenersi pienamente formata quando il datore di lavoro ha l'effettiva e piena conoscenza della violazione.
Tale prospettiva, peraltro, è consolidata anche nella giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha avuto modo di riaffermare il principio secondo cui “in tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il
8 ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa)” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
25/11/2024, n. 30314).
Quindi, è pacifico che tra l'inadempimento del lavoratore e la contestazione, può sussistere un intervallo di tempo non classificabile aprioristicamente come tempestivo, perché l'accertamento della condotta inadempiente e, quindi, la sua venuta a conoscenza da parte del datore di lavoro, a causa della complessità dell'organizzazione o dei fatti stessi, può richiedere tempi di elaborazione più lunghi, specie se sia necessario esaminare la condotta nel suo complesso perché costituita di più fatti posti in violazione di differenti obblighi oppure da più fatti che convergono in un'unica condotta.
Nel caso di specie, pertanto, la ponderata valutazione della tempestività della contestazione notificata alla ricorrente il 14.8.2023, non può prescindere dalla valutazione di alcuni elementi fondamentali: la complessità della contestazione, composta di quattro distinti episodi, la necessità di condurre adeguati accertamenti a riscontro delle segnalazioni ricevute, la dimensione articolata della struttura operativa e decisionale di un'azienda come Controparte_1
in cui la funzione operativa, quella ispettiva e quella decisionale devono essere tra loro coordinate.
Ciò detto, può ritenersi che gli organi di preposti alla Controparte_1
valutazione delle condotte accertate a carico della abbiano avuto Pt_1
effettiva conoscenza dei fatti solo al termine di tutte le complesse e doverose indagini, svolte dalla funzione aziendale Fraud Management e Security
Intelligence e riassunte nel report del 07.07.2023.
Dunque, il lasso temporale intercorso tra la conoscenza dei fatti e la notifica della contestazione è poco più di un mese che, avuto riguardo alla delicatezza della vicenda ed alla natura dei fatti da valutare, non può ritenersi eccessivo e
9 incompatibile con i doveri di correttezza e buona fede che gravano sul datore di lavoro.
Peraltro, occorre pure considerare che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione disciplinare anche nell'interesse dello stesso prestatore di lavoro, il quale sarebbe altrimenti colpito da incolpazioni avventate. (Cass. 16 novembre
2018 n. 29627).
Ed a riprova di ciò, nel corso delle indagini e nel tempo necessario per la valutazione dei risultati, ha immediatamente preso provvedimenti CP_1 il 1.6.2023, allontanando la dipendente dall'ufficio in cui si erano verificati i fatti.
Nel merito, la lettura della lunga e articolata contestazione del 9.8.23, notificata il successivo 14.8.23, rivela che l'attività ispettiva si è articolata nell'acquisizione e valutazione di numerosi documenti, nonché nell'audizione dei clienti e delle altre persone informate sui fatti, rendendo evidente che la mole delle attività da compiere e degli elementi da compendiare nella relazione finale era tale da ritenere assolutamente ragionevole un tempo di lavorazione di circa due mesi.
Ciò detto, non vi sono nemmeno elementi per ritenere che il lasso temporale intercorso tra la consegna del rapporto ispettivo e la notifica delle contestazioni abbia avuto una durata tale da incidere in maniera rilevante e irragionevole sulla certezza della sorte del rapporto di lavoro, incidendo in maniera negativa sul corretto esercizio di difesa della lavoratrice.
Pertanto, si ritiene tempestiva la contestazione del 14.8.2023, con la quale sono stati portati a conoscenza della dipendente i risultati dell'attività ispettiva in un tempo congruo rispetto all'evolversi degli accertamenti e in maniera tale da
10 contemperare, da un lato l'esigenza di una attenta ponderazione dei fatti e dall'altro di consentire al dipendente un'adeguata difesa.
Nel merito, gli elementi di prova posti a fondamento delle contestazioni formulate a carico della , ne rivelano la fondatezza e la gravità. Pt_1
In particolare, il provvedimento di licenziamento per giusta causa del 14.9.2023, intimato ai sensi dell'art. 54 comma VI lettere a, c, e k e 80 lett. E CCNL vigente, si fonda sulle articolate contestazioni formulate con la nota datata
9.8.2023, notificata il 14.8.23.
Si tratta, come si è visto di una serie di condotte, qualificate quali reiterate appropriazioni di somme di denaro in danno di una pluralità di clienti, perlopiù anziani, commesse con abuso del rapporto fiduciario instaurato con la clientela dell'Ufficio Postale di San Piero Patti.
Si tratta, in particolare, di diversi episodi che sarebbero stati commessi con le seguenti modalità:
- Doppi prelevamenti a distanza di pochi minuti, utilizzando il modus operandi legato alla doppia digitazione del pin;
- Rimborsi di buoni fruttiferi postali in frode ed eseguiti all'insaputa dei clienti, anche mediante verosimile falsificazione di firme;
- Concomitanza di versamenti di denaro sui suoi rapporti di importi analoghi a quelli oggetto di disconoscimento
A sostegno di tali addebiti, la società resistente ha addotto i seguenti elementi diffusamente esposti nella citata nota di contestazione.
Si è già detto che con due distinte note del 4 e del 9 maggio 2023, il direttore dell'ufficio postale di San Piero Patti, ha segnalato alla filiale Testimone_1
di Messina due operazioni eseguite dalla , atteso che secondo le Pt_1
doglianze dei clienti le stesse potevano rivelare il compimento di condotte fraudolente da parte della dipendente.
11 La prima segnalazione riguardava le doglianze della cliente Parte_6
(87 anni di età), la quale ha esposto di aver richiesto allo
[...] sportello, in data 4.5.2023, il prelievo di € 500 dal proprio libretto postale, mentre dalle scritture del libretto risultava effettuato un prelievo di 990 euro. In particolare, tale discrepanza era stata notata dal nipote della cliente, Parte_2
il quale, notata la differenza tra la somma consegnata e i dati riportati
[...] sul libretto, aveva immediatamente avvisato il direttore dell'ufficio, presentando un reclamo verbale.
A fronte di ciò, il giornale di fondo della giornata contabile del 4.5.2023 della postazione di lavoro della ricorrente ha evidenziato che l'operazione era stata effettivamente eseguita dalla alle ore 9,27, con un prelievo di € 990 sul Pt_1
libretto della NA , mentre alle successive ore 9,48 Parte_6 risulta che la stessa aveva effettuato un versamento di € 400 sul proprio Pt_1
conto corrente cointestato con il marito.
A fronte di ciò, , nipote della correntista, ha dichiarato al Parte_2
personale Fraud Management e Security Intelligence di che CP_1
intorno alle ore 10:30 del 4.5.2023, recatosi a casa della zia, aveva appreso che la stessa si era recata presso l'ufficio postale per prelevare la somma di € 500 dal libretto postale n. 49128812 a lei intestato. Tuttavia, a seguito di un controllo delle registrazioni riportate sul libretto aveva riscontrato che il prelievo appena effettuato era di € 990, sebbene la zia gli avesse confermato di aver prelevato soltanto € 500.
Contattato il direttore, e la Parte_2 Parte_6 si sono recati presso l'ufficio postale intorno alle ore 11:00, al fine di
[...]
verificare quello che ritenevano un possibile errore, ma la affermava pertanto che la somma consegnata alla cliente era Pt_1
quella registrata sul libretto, cioè 990 euro. Ciononostante, la Parte_6
12 continuava a ribadire con certezza di aver ricevuto soltanto la Parte_6 somma di 500 euro e chiedeva il rimborso della somma di € 490.
Inoltre, ha riferito di un analogo episodio verificatosi alcuni Parte_2
mesi prima, precisamente il 19 luglio 2022, sempre presso lo stesso ufficio postale. In tale occasione, la zia si era nuovamente recata da sola Pt_2
presso l'ufficio postale per effettuare un prelievo che risultava contabilizzato sul libretto per la somma di € 600, ricevendo tuttavia una somma inferiore, poiché mancavano circa 200 euro rispetto a quanto risultava prelevato. Aggiungeva di aver appreso di tale episodio soltanto alcuni giorni dopo e che, visto il tempo trascorso, aveva deciso di non formulare alcuna contestazione.
Ciò posto, va rilevato che le verifiche della funzione Fraud Management e
Security Intelligence hanno consentito di accertare che dal giornale di fondo del
19 luglio 2022 risulta la conferma del prelievo di € 600 sul libretto della e, anche in questo caso, pochi minuti dopo il prelievo contestato, Pt_2
risultava un versamento di 250 Euro effettuato dalla stessa operatrice a favore di una carta Postepay, utilizzata anche in occasione del successivo episodio del 4 maggio 2023 (cfr. p. 4 contestazione del 9.8.23).
La seconda segnalazione del D.U.P. di San Piero Patti riguardava un episodio accaduto nell'agosto 2022: i clienti (86 anni) e suo figlio Parte_3 CP_5
avevano affidato 29 buoni fruttiferi postali alla per un controllo;
[...] Pt_1
tuttavia, al momento della restituzione, i clienti si erano accorti che mancavano quattro buoni.
A fronte di ciò, le verifiche sui buoni fruttiferi postali dei clienti e Pt_3
hanno consentito, anzitutto di individuare i 4 buoni fruttiferi postali CP_5
oggetto di contestazione, come pure che gli stessi risultavano essere stati rimborsati con operazioni tutte eseguite dalla ricorrente, tenuto conto di quanto risultante dall'analisi dei giornali di fondo.
13 In particolare, è risultato che si trattava di 4 buoni, emessi tra il 1993 e il 1995, con un “importo facciale” di 500 mila lire il primo e di un milione di lire ciascuno per gli altri tre, per un totale di 3 milioni e 500 mila Lire e che gli stessi sono stati oggetto di operazioni di rimborso eseguite nel giro di pochissimi giorni ad opera della : il 19, 20, 24 e 27 maggio 2022. Pt_1
Anche in tal caso, proprio negli stessi giorni delle anzidette operazioni e a pochi minuti di distanza dalle stesse, risultava che la ricorrente avesse effettuato sul conto corrente intestato a lei con il marito (n. 27383918) e sul conto corrente intestato a sua figlia (n. 1030584237), versamenti in contanti per importi analoghi a quelli di cui al controvalore in euro dei buoni rimborsati.
Ecco il dettaglio delle anzidette operazioni:
- il 19 maggio 2022, il rimborso del BFP 261 è stato effettuato dalla ricorrente (per un controvalore in euro di 2.318,50) alle ore 10:05, mentre il versamento in contanti verso il conto corrente cointestato con il marito (per euro
2.000) alle ore 10:31;
- il 20 maggio 2022, il rimborso del BFP 1618738 è stato effettuato dalla ricorrente (per un controvalore in euro di 4.826,37) alle ore 9:52, mentre il versamento in contanti verso il conto corrente cointestato con il marito (per euro
4.500) alle ore 10:29;
- il 24 maggio 2022, il rimborso del BFP 398 è stato effettuato dalla ricorrente (per un controvalore in euro di 5.347,16) alle ore 8:44. Pochi minuti dopo, alle ore 8:50, la ricorrente ha effettuato un primo versamento in contanti verso il conto corrente cointestato con il marito (per euro 2.000) e, alle ore 8:52, un secondo versamento in contanti (sempre per euro 2.000) verso il conto intestato alla figlia Peraltro, nei minuti immediatamente Controparte_6
successivi ai versamenti, la ricorrente ha effettuato anche due verifiche
14 anagrafiche proprio relative ai clienti intestatari dei BFP ( – NDG Parte_3
22650531; e – NDG 22650600) Controparte_7
- il 27 maggio 2022, il rimborso del BFP 1618737 è stato effettuato dalla ricorrente (per un controvalore in euro di 4.826,37) alle ore 12:40, mentre il versamento in contanti verso il conto corrente cointestato con il marito (per euro
4.800) alle ore 12:50. Peraltro, la ricorrente ha effettuato il suddetto versamento da una postazione diversa dalla sua, ossia accedendo alla postazione di lavoro
(PDL 2) di altro operatore allo sportello (con user-id MORELLOI).
Riscontrate tali circostanze, sono stati acquisiti anche i 4 buoni posti all'incasso dalla ricorrente, nonché i corrispondenti “moduli di ricevuta rimborso buoni”.
L'esame di tali documenti ha consentito di riscontrare la difformità grafica tra le firme apparentemente apposte dalla cliente sui buoni e sui moduli Pt_3
rispetto a quelle certamente autografe apposte dalla medesima cliente sul modulo di richiesta di emissione dei buoni, nonché sul suo documento di identità.
Sulla base di tale evidenza documentale, la funzione Fraud Management e
Security Intelligence di ha raccolto le dichiarazioni dei clienti CP_1
coinvolti, e suo figlio i quali hanno confermato Parte_3 Controparte_5
di aver consegnato alla il 18 maggio 2022 29 buoni fruttiferi postali Pt_1
cartacei, riposti in una busta gialla, affinché ne effettuasse la verifica, avendo con la stessa un lungo rapporto di fiducia.
I dichiaranti hanno precisato che i buoni vennero restituiti dalla lo stesso Pt_1
giorno, ma soltanto il giorno successivo, a seguito di una verifica, accorsero della mancanza di quattro dei ventinove buoni inizialmente consegnati.
A seguito di ciò, inviò un messaggio alla alle ore 11:03 dello CP_5 Pt_1
stesso 19 maggio 2022, segnalando chiaramente la discrepanza numerica, ma la rispose pochi minuti dopo, affermando di aver chiarito telefonicamente Pt_1
15 con la madre e sostenendo che non vi fosse alcun problema, attribuendo la questione ad una errata memoria della cliente . Pt_3
Certi del numero di buoni consegnati all'impiegata postale, i clienti hanno riferito di essersi incontrati con il direttore a fine agosto 2022, il Tes_1
quale consigliò loro una ricerca dei titoli, da cui emerse che i quattro buoni mancanti erano stati indebitamente rimborsati proprio nei giorni immediatamente successivi alla loro consegna alla IG.ra (19, 20, 24 e 27 maggio 2022). Pt_1
Disconosciuto tale rimborso e visto il persistente diniego della di Pt_1
qualsiasi responsabilità, i clienti e decisero di presentare una Pt_3 CP_5 denuncia alle Forze dell'Ordine, formalizzata nell'ottobre del 2022.
Successivamente, la stessa funzione aziendale approfondì ulteriormente la vicenda riferita dai clienti e riguardo a un episodio verificatosi il Pt_3 CP_5
7 luglio 2022. Quel giorno, su avviso telefonico della circa l'imminente Pt_1 scadenza di un buono postale, si recò all'ufficio postale per consegnare il CP_5
buono e richiederne il rimborso, con accredito di parte della somma sul libretto e consegna in contanti di euro 3.273,62. La IG.ra dichiarò al cliente che Pt_1
avrebbe provveduto autonomamente a completare l'operazione. Nel pomeriggio,
restituì un nuovo libretto postale, dal quale risultava il prelievo Pt_1
dell'importo richiesto;
tuttavia, sospettando irregolarità, i clienti richiesero il libretto originale sostituito e scoprirono che era stato precedentemente eseguito un prelievo di 2.500 euro, operazione mai autorizzata né concordata.
Le verifiche sui giornali di fondo della giornata del 7 luglio 2022 confermarono effettivamente quanto riferito dai clienti, ovvero che alle ore 13:30 era stato effettuato dalla il rimborso del buono postale per un totale di 5.536,54 Pt_1
euro. Poco dopo, alle ore 14:47, risultava un prelievo non autorizzato di 2.500 euro dal libretto dei clienti, seguito dalla sostituzione del libretto stesso alle ore
14:53, con un successivo prelievo, questa volta autorizzato, di euro 3.273,62.
16 Infine, gli ulteriori approfondimenti della funzione Fraud Management hanno evidenziato ulteriori episodi anomali anche nei confronti delle clienti _4
e , rispettivamente di 87 e 82 anni, caratterizzati da
[...] Parte_5
doppi prelievi effettuati dalla con immediati versamenti sul suo conto Pt_1
personale, giustificati con presunti malfunzionamenti della carta postamat o della linea.
In particolare, la consultazione dei giornali di fondo ha rivelato che il giorno 6 febbraio 2023 la ha effettuato due distinti prelievi di denaro, entrambi di Pt_1
importo pari a 900 euro, dal libretto di risparmio intestato alla cliente _4
, con un intervallo temporale molto breve, rispettivamente alle ore 10:16
[...]
e alle ore 10:21, per un totale complessivo di 1.800 euro.
Anche in tal caso, risulta che la dipendente, a pochi minuti di distanza data tali operazioni, abbia poi effettuato un versamento di 900 euro sul conto corrente cointestato con il marito, servendosi però di una postazione diversa dalla propria, precisamente quella del collega (PDL 2). Persona_2
Una dinamica identica si è verificata nuovamente il 6 marzo 2023. Anche in questa circostanza, la ha eseguito due prelievi di 900 euro ciascuno dal Pt_1
libretto della medesima cliente, a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro
(ore 9:59 e 10:01). Successivamente, alle ore 10:12, la stessa si è Pt_1
spostata alla postazione del collega effettuando da tale Persona_2
postazione un versamento, nuovamente di 900 euro, sul proprio conto corrente cointestato con il marito.
A fronte di tali circostanze documentali, la cliente , sentita Parte_4
direttamente dalla funzione aziendale per la gestione delle frodi, ha dichiarato con certezza assoluta di non aver mai avuto alcun motivo per effettuare due prelievi dello stesso importo a distanza di pochi minuti, ribadendo che, se avesse avuto bisogno di una somma maggiore, avrebbe naturalmente proceduto a un
17 unico prelievo per l'intero importo. La cliente ha pure categoricamente escluso la possibilità di essersi sbagliata o di aver cambiato idea immediatamente dopo un primo prelievo, ribadendo decisamente di aver ricevuto dalla , nelle date Pt_1
indicate, solo un importo di 900 euro.
Inoltre, la ha rammentato che, in entrambe le occasioni, la IG.ra _4 Pt_1 le aveva fatto inserire due volte la carta, sostenendo che c'erano problemi tecnici con la linea o con il riconoscimento del PIN.
La medesima modalità operativa (prelievi multipli e contestuale versamento sul proprio conto personale di somme corrispondenti ai prelievi non autorizzati) è stata riscontrata anche nei confronti di un'altra cliente: , di Parte_5
anni 82. Anche in tal caso, le verifiche svolte sul giornale di fondo hanno rivelato che il 26 maggio 2023 la ha effettuato due prelievi consecutivi Pt_1
di 600 euro ciascuno, il primo effettuato alle ore 10:05 direttamente allo sportello interno dell'ufficio postale e il secondo, pochi minuti dopo (alle ore
10:07), presso lo sportello ATM esterno.
Solo quattro minuti dopo, precisamente alle ore 10:11, la IG.ra si è Pt_1
spostata presso la postazione di lavoro del collega e ha Persona_2
effettuato da lì un versamento di 600 euro sul proprio conto corrente cointestato con il marito.
Dal canto suo, la cliente , sentita dal personale ispettivo di Parte_5 [...]
, ha disconosciuto categoricamente il prelievo effettuato presso lo CP_1 sportello interno dell'ufficio postale, confermando invece esclusivamente quello effettuato all'esterno tramite sportello ATM.
In definitiva, gli anzidetti elementi documentali, in uno con le circostanze riferite dai clienti dell'ufficio postale ove prestava servizio la ricorrente, hanno consentito di individuare ben nove operazioni di prelievo di denaro, tutte totalmente o parzialmente disconosciute dai clienti, alle quali sono singolarmente
18 seguiti altrettanti accrediti di somme di denaro sostanzialmente coincidenti su rapporti di conto riconducibili alla stessa dipendente. Ulteriore, e non trascurabile, dato è che tali operazioni hanno riguardato tutte clienti molto avanti con gli anni.
Tali operazioni sono riepilogate nella seguente tabella:
Si tratta di un compendio articolato di elementi probatori che, rispetto alle contestazioni elevate da alla dipendente, vanno Controparte_1
correttamente valutati in maniera globale.
Infatti, solo una visione d'insieme degli episodi consente di cogliere la circostanza fondamentale che non può trovare alcuna logica spiegazione alternativa lecita il fatto che in poco meno di un anno in un piccolo ufficio come quello di San Piero Patti si siano verificate un numero così elevato di operazioni anomale, tutte disconosciute dai clienti e tutte operate dalla medesima dipendente.
19 D'altra parte, assume un decisivo valore corroborante l'ulteriore elemento probatorio, anch'esso privo di logica spiegazione alternativa lecita, rappresentato dal fatto che a ciascuno dei prelievi di denaro disconosciuti dai clienti hanno fatto seguito altrettante operazioni di versamento di somme in contanti su conti riconducibili alla ricorrente e per importi del tutto compatibili con le anzidette operazioni di prelievo.
A fronte di ciò, non colgono nel segno le generiche difese della ricorrente.
Anzitutto, la non ha in alcun modo contestato le evidenze documentali, Pt_1
limitandosi a ribadire genericamente la correttezza del proprio operato e di aver regolarmente corrisposto le somme di cui ai nove prelievi agli aventi diritto, sottolineando che i clienti, proprio per la loro età avanzata potevano andare incontro a cattivi o inesatti ricordi.
Sotto altro profilo, ha giustificato i versamenti in contanti, sostenendo che si sarebbe trattato di alcuni dei numerosi versamenti in denaro contante proveniente dall'attività del figlio, titolare di una palestra, e da un contratto di affitto di un'abitazione sita nel Comune di San Piero Patti. In particolare, la ricorrente ha sottolineato che, soltanto tra settembre e dicembre 2022, avrebbe versato quasi
9.000 euro in contanti con una media di circa 3.000 euro al mese.
Tanto premesso, deve ancora una volta sottolinearsi che si tratta di giustificazioni del tutto generiche che non offrono alcuna logica spiegazione al dato indiziario fondamentale: la singolare convergenza di un numero così elevato di prelevamenti avvenuti in circostanze anomale e tutti disconosciuti dai clienti interessati. Non è plausibile ipotizzare che ben quattro clienti abbiano denunciato tutti prelievi anomali ai loro danni, eseguiti con modalità omogenee in un piccolo ufficio postale e in un lasso di tempo relativamente breve.
20 D'altro canto, anche a voler ritenere veritiero il fatto che la ricorrente abbia avuto l'abitudine di depositare sui propri conti delle somme provenienti dalle attività economiche del figlio e dalla locazione di un immobile.
Infatti, a prescindere dal fatto che non è stata offerto alcun riscontro documentale delle attività del figlio della ricorrente e dalla circostanza che il contratto di locazione prodotto prevede un affitto di appena 200 euro mensili da versarsi mediante bonifico, rimane l'impressionante valore probatorio della singolare coincidenza temporale dei versamenti eseguiti appena pochi minuti dopo le operazioni disconosciute dai clienti e la sostanziale corrispondenza degli importi prelevati e di quelli versati sui conti riconducibili alla ricorrente.
In definitiva, non è credibile una serie così rilevante di oggettive circostanze indiziarie sia frutto di fortuite coincidenze. Di contro, tali elementi concorrono tutti a corroborare le precise dichiarazioni rese dai clienti e che di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti: in tutte le occasioni oggetto di indagine i clienti dell'ufficio postale hanno disconosciuto totalmente o parzialmente la paternità delle operazioni eseguite dalla ed hanno decisamente negato di avere Pt_1
incassato i relativi importi.
Conseguentemente, l'unica spiegazione plausibile della lettura complessiva delle dichiarazioni dei clienti e degli elementi documentali è che la abbia Pt_1
fraudolentemente eseguito le nove operazioni riportate nella tabella che precede, indebitamente appropriandosi delle relative somme di denaro.
Emerge, pertanto, un quadro probatorio chiaro e più che sufficiente per ritenere sussistenti i fatti disciplinarmente rilevanti contestati alla ricorrente e posti a fondamento del provvedimento espulsivo adottato nei suoi confronti.
Quanto al trattamento sanzionatorio, non colgono nel segno le doglianze avanzate dalla negli ulteriori motivi di ricorso. Pt_1
21 Ed infatti, ha licenziato per giusta causa la dipendente sulla base di CP_1 quanto previsto dall'artt. 54 VI comma, lettere a), c) e k), e 80 lettera e) del
CCNL applicabile.
In particolare, l'anzidetta disposizione pattizia prevede che “Si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso (…): a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati;
…..c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
…..k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro” ; mentre,
l'art. 80 lett. e) prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro possa avvenire, oltre che nei casi previsti dal CCNL anche “per giusta causa ai sensi dell'art.
2119 c.c. e per giustificato motivo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”.
Ciò posto, risulta di immediata evidenza la riconducibilità dei fatti specificamente contestati alla alla specifica ipotesi prevista dall'art. 45 Pt_1
comma VI lett. a) del CCNL richiamato, atteso che la valutazione congiunta delle dichiarazioni dei clienti e delle evidenze documentali appena esaminate rivela che la ricorrente ha commesso ripetuti episodi di sottrazione di rilevanti somme di denaro affidate dai clienti alla società datrice di lavoro;
come risulta pure integrata l'ipotesi di cui alla lettera c), se si considera che la realizzazione delle condotte in questione appare una palese violazione dei doveri d'ufficio gravanti sulla dipendente, sia ai sensi dell'art. 52 del CCNL (già richiamato in sede di contestazione disciplinare), sia in ragione dei doveri scaturenti dalle generali previsioni degli artt. 2104 e 2105 del c.c., da cui discende che il dipendente è tenuto a svolgere la propria prestazione lavorativa usando la dovuta
22 diligenza richiesta dalla natura dell'incarico svolto, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.
D'altro canto, è altrettanto evidente che l'indebita e reiterata appropriazione di somme di denaro e valori affidati da terzi a abbia determinato un CP_1
forte pregiudizio sia per , sia per i clienti raggirati: da un lato, la CP_1 società datrice di lavoro ha certamente subito un rilevante danno d'immagine, posto che la plurima commissione di prelievi abusivi e di liquidazione non autorizzata di buoni fruttiferi incide certamente in maniera negativa sulla reputazione della società quale affidabile istituto di credito e di gestione del risparmio;
dall'altro, è concreto, diretto e rilevante il danno economico subito dai clienti a seguito della sottrazione di rilevanti somme di denaro.
Inoltre, la valutazione della struttura oggettiva delle condotte poste in essere da dalla rivela in maniera certa anche la sussistenza del dolo che le Pt_1
sorregge dal punto di vista soggettivo.
Se si tiene conto del fatto che si tratta di condotte poste in essere da una dipendente con una specifica esperienza lavorativa pluriennale, nonché della natura reiterata delle condotte e delle omogenee modalità operative, appare fuori discussione che le stesse possano essere state commesse per leggerezza o disattenzione, atteso che le modalità operative e la reiterata commissione di fatti aventi caratteristiche analoghe, sono indice di una consapevole e cosciente attuazione di plurime condotte finalizzate all'indebita appropriazione di somme di denaro ai danni di clienti avanti negli anni e, pertanto, in verosimile condizione di minorata difesa.
Conseguentemente, risulta corretta la qualificazione dei fatti effettuata dalla resistente. CP_2
Peraltro, le considerazioni appena svolte gravità oggettiva delle condotte e sull'intensità dell'elemento soggettivo contribuiscono a rafforzare il giudizio
23 complessivo sulla estrema e concreta serietà degli illeciti disciplinari commessi dalla ricorrente, aventi caratteristiche tali da elidere in maniera definitiva il rapporto di fiducia instaurato tra la dipendente e Controparte_1
Infatti, le caratteristiche delle condotte illecite poste in essere dalla sono Pt_1
tali da rivelare la sua palese inidoneità a ricoprire mansioni che richiedono maneggio di denaro e contatto con i terzi, per cui appare ragionevole, anche dal punto di vista del requisito della proporzionalità tra la sanzione applicata e la condotta tenuta dalla , il provvedimento di licenziamento per giusta Pt_1
causa, per cui, come si è visto, il CCNL prevede quale unica sanzione adeguata il licenziamento senza preavviso.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex
D.M. n.147/22, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria, con parametro prossimo al minimo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
, con ricorso depositato in data 8.3.2024 nei confronti di
[...] Controparte_1
uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed
[...]
eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in € 3.800 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Patti, 20.3.2025
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata
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