Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00651/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02313/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2025, proposto da Mel Power S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Saitta, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Comune di Melilli, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio serbato sulle reiterate richieste della ricorrente di comunicazione della procedibilità dell’istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 relativa al progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 110,03 MWp e di tutte le attinenti opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel territorio del Comune di Melilli (SR), in località “Fontanazzi”, “Tremola”, “La Piccola” e “Pantana”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- la società ricorrente ha proposto la domanda ex art. 31 e 117 c.p.a. indicata in oggetto;
- l’Assessorato regionale intimato si è costituito in giudizio con memoria di mera forma;
- con memorie depositate il 6 e il 9 febbraio 2026, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo l’Assessorato resistente superato la denunciata inerzia procedimentale, con compensazione delle spese di lite;
Considerato che, alla luce delle superiori indicazioni, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EP SS SI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Consigliere, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | EP SS SI |
IL SEGRETARIO