Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1090
CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Erronea ritenuta non provata notifica avviso di accertamento 2014

    La Corte rileva che l'Agenzia ha prodotto documentazione solo per l'avviso di accertamento del 2014, ma non per quello del 2015, che è anch'esso presupposto della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Pertanto, permane la carenza probatoria relativa all'annualità 2015.

  • Rigettato
    Inammissibilità ricorso primo grado per tardività

    La Corte rileva che la contestazione della mancata notifica degli atti presupposti costituisce il presupposto che rende ammissibile il sindacato sull'atto consequenziale. Inoltre, rimane non provata la notifica dell'altro atto presupposto (avviso accertamento 2015).

  • Rigettato
    Inammissibilità delle nuove prove depositate in appello

    La Corte Costituzionale ha stabilito che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non si applica ai giudizi instaurati in secondo grado prima del 5 gennaio 2024. Pertanto, la produzione documentale da parte dell'Agenzia è ammissibile.

  • Accolto
    Nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte rileva che, anche a voler ritenere dimostrata la notifica dell'avviso 2014, l'Ufficio non ha dimostrato la rituale notifica dell'avviso 2015, che è parimenti atto presupposto della comunicazione impugnata. Pertanto, permane la carenza probatoria relativa all'annualità 2015.

  • Rigettato
    Violazione art. 77, comma 1-bis del D.P.R. n. 602/1973

    La Corte osserva che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell'espropriazione forzata e può essere effettuata anche senza la notifica dell'intimazione di pagamento, sebbene in questo caso la notifica dell'avviso di accertamento 2015 non sia stata provata.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'avviso di intimazione di pagamento

    La Corte rileva che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 DPR 602/73 non richiede la notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/73, salvo casi specifici non applicabili qui. Tuttavia, la carenza probatoria sull'avviso 2015 rende l'appello infondato.

  • Rigettato
    Decadenza dal potere impositivo

    Tale motivo resta assorbito dalle altre motivazioni.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale degli interessi

    Tale motivo resta assorbito dalle altre motivazioni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1090
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1090
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo