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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 19/02/2026, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1090/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GALEOTA ANTONIO, Giudice RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4588/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200004259000 IRPEF-ALTRO 2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO di PESCARA impugna la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, n. 5311 del 19.04.2024 che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. I giudici di primo grado ritenevano fondato il ricorso a seguito della mancata notifica degli atti presupposti alla comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria. Con atto di appello, l'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara ha impugnato la sentenza di primo grado, affidando l'impugnazione ad un unico motivo. L'Ufficio lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la notifica dell'avviso di accertamento n. 250TJRM00266, relativo all'anno 2014 sostenendo che tale atto sarebbe stato notificato in data 18/03/2019 mediante raccomandata A/R con compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8, L. n. 890/1982. In particolare, l'appellante deduce che la notifica sarebbe stata eseguita tramite servizio postale con racc. A/R, deposito di racc. CAD e mancato ritiro del plico entro il 10° giorno di giacenza. Il perfezionamento della notifica sarebbe avvenuto in data 18/03/2019 per “compiuta giacenza”. Inoltre, il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile per violazione dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, essendo stato proposto oltre i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Il contribuente, costituitosi in giudizio, ha eccepito:
1. inammissibilità delle “nuove prove” depositate in appello;
2. nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 250TJRM00266;
3. riproposizione dei motivi assorbiti dalla Corte di primo grado: violazione dell'articolo 77, comma 1-bis del D.P.R. n. 602/1973; omessa notifica dell'avviso di intimazione di pagamento;
decadenza dal potere impositivo;
prescrizione quinquennale degli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1. Con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, la Corte Costituzionale, stabilisce che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Secondo la Corte costituzionale << la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà loro riconosciuta dal previgente articolo 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. Infatti, nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori – e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 – mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado >>. Devesi, pertanto, ritenere ammissibile la produzione documentale da parte dell'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
2. La documentazione prodotta, attestante la notifica dell'atto prodromico alla comunicazione di iscrizione apotecaria, riguarda il solo avviso di accertamento n. 250TJRM000266 per l'anno 2014. Nel caso di specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata risulta correlata a due avvisi di accertamento (a.i. 2014 e a.i. 2015).
2.1. L'appello dell'Ufficio, per come redatto, circostanzia la difesa e la pretesa tardività del ricorso solo con riferimento all'avviso 2014 (n. 250TJRM000266), indicando il perfezionamento per “compiuta giacenza” al 18/03/2019 e chiedendo la riforma della sentenza su tale presupposto.
2.2. Tuttavia, anche a voler ritenere dimostrata la notifica dell'avviso 2014 (profilo che, in ogni caso, incontra le contestazioni dell'appellato sulla residenza estera), l'Ufficio non allega né dimostra – e comunque non sviluppa uno specifico motivo sul punto – la rituale notifica dell'avviso 2015 n. 250TJRM001458, che è parimenti indicato dalla sentenza di primo grado come atto presupposto della comunicazione impugnata.
2.3. Ne discende che l'appellante non supera la ratio decidendi della sentenza impugnata: permane, quantomeno, la carenza probatoria relativa all'annualità 2015 (e, più in generale, agli atti presupposti della pretesa ipotecaria), sicché l'accoglimento in prime cure non risulta scalfito sul punto decisivo.
2.4. In tale contesto, la deduzione dell'Ufficio circa la pretesa definitività dell'avviso 2014 e l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto della riscossione se l'atto impositivo è divenuto definitivo non conduce alla riforma, poiché proprio la contestazione della mancata notifica degli atti presupposti costituisce il presupposto che rende ammissibile il sindacato sull'atto consequenziale;
e, comunque, resta non provata la notifica dell'altro atto presupposto (a.i. 2015).
3. Anche se le ulteriori questioni restano assorbite, va osservato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 DPR 602/73 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/73, la quale è prescritta solo per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. ord. n. 37347/2021). Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità e trova fondamento nella diversa natura giuridica dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione forzata. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente proceduto alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 senza necessità di preventiva intimazione ex art. 50, co. 2. 4. Tutti gli altri motivi restano assorbiti dalle suesposte motivazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese processuali a carico dell'appellante che si liquidano in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
UG IA TI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente e Relatore GALEOTA ANTONIO, Giudice RICCIO FRANCESCO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4588/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5311/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 7 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202200004259000 IRPEF-ALTRO 2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L' AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO di PESCARA impugna la sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Roma, n. 5311 del 19.04.2024 che ha accolto il ricorso proposto dal contribuente Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. I giudici di primo grado ritenevano fondato il ricorso a seguito della mancata notifica degli atti presupposti alla comunicazione di preventiva iscrizione ipotecaria. Con atto di appello, l'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara ha impugnato la sentenza di primo grado, affidando l'impugnazione ad un unico motivo. L'Ufficio lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata la notifica dell'avviso di accertamento n. 250TJRM00266, relativo all'anno 2014 sostenendo che tale atto sarebbe stato notificato in data 18/03/2019 mediante raccomandata A/R con compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8, L. n. 890/1982. In particolare, l'appellante deduce che la notifica sarebbe stata eseguita tramite servizio postale con racc. A/R, deposito di racc. CAD e mancato ritiro del plico entro il 10° giorno di giacenza. Il perfezionamento della notifica sarebbe avvenuto in data 18/03/2019 per “compiuta giacenza”. Inoltre, il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile per violazione dell'art. 21, D.Lgs. n. 546/1992, essendo stato proposto oltre i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Il contribuente, costituitosi in giudizio, ha eccepito:
1. inammissibilità delle “nuove prove” depositate in appello;
2. nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 250TJRM00266;
3. riproposizione dei motivi assorbiti dalla Corte di primo grado: violazione dell'articolo 77, comma 1-bis del D.P.R. n. 602/1973; omessa notifica dell'avviso di intimazione di pagamento;
decadenza dal potere impositivo;
prescrizione quinquennale degli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1. Con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, la Corte Costituzionale, stabilisce che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Secondo la Corte costituzionale << la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà loro riconosciuta dal previgente articolo 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. Infatti, nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori – e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 – mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado >>. Devesi, pertanto, ritenere ammissibile la produzione documentale da parte dell'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.
2. La documentazione prodotta, attestante la notifica dell'atto prodromico alla comunicazione di iscrizione apotecaria, riguarda il solo avviso di accertamento n. 250TJRM000266 per l'anno 2014. Nel caso di specie, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata risulta correlata a due avvisi di accertamento (a.i. 2014 e a.i. 2015).
2.1. L'appello dell'Ufficio, per come redatto, circostanzia la difesa e la pretesa tardività del ricorso solo con riferimento all'avviso 2014 (n. 250TJRM000266), indicando il perfezionamento per “compiuta giacenza” al 18/03/2019 e chiedendo la riforma della sentenza su tale presupposto.
2.2. Tuttavia, anche a voler ritenere dimostrata la notifica dell'avviso 2014 (profilo che, in ogni caso, incontra le contestazioni dell'appellato sulla residenza estera), l'Ufficio non allega né dimostra – e comunque non sviluppa uno specifico motivo sul punto – la rituale notifica dell'avviso 2015 n. 250TJRM001458, che è parimenti indicato dalla sentenza di primo grado come atto presupposto della comunicazione impugnata.
2.3. Ne discende che l'appellante non supera la ratio decidendi della sentenza impugnata: permane, quantomeno, la carenza probatoria relativa all'annualità 2015 (e, più in generale, agli atti presupposti della pretesa ipotecaria), sicché l'accoglimento in prime cure non risulta scalfito sul punto decisivo.
2.4. In tale contesto, la deduzione dell'Ufficio circa la pretesa definitività dell'avviso 2014 e l'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto della riscossione se l'atto impositivo è divenuto definitivo non conduce alla riforma, poiché proprio la contestazione della mancata notifica degli atti presupposti costituisce il presupposto che rende ammissibile il sindacato sull'atto consequenziale;
e, comunque, resta non provata la notifica dell'altro atto presupposto (a.i. 2015).
3. Anche se le ulteriori questioni restano assorbite, va osservato che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 DPR 602/73 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, DPR 602/73, la quale è prescritta solo per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. ord. n. 37347/2021). Tale principio è pacifico nella giurisprudenza di legittimità e trova fondamento nella diversa natura giuridica dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'espropriazione forzata. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha legittimamente proceduto alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 DPR 602/73 senza necessità di preventiva intimazione ex art. 50, co. 2. 4. Tutti gli altri motivi restano assorbiti dalle suesposte motivazioni.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese processuali a carico dell'appellante che si liquidano in euro 1.200,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 febbraio 2026 IL PRESIDENTE RELATORE
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