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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4802 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17103/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE GI dott. FA DE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
cod. fisc. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Torino, in Via Chanoux 12/24 , presso lo studio dell'avv. Pierluigi Fiumano', cod. fisc.
che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2
ATTORE
contro
, cod. fisc. , residente in [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Dante Fiore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio in Torino, Via Lamarmora 39 CONVENUTO
OGGETTO: vendita di cosa mobile usata, consumatore, onere della prova.
CONCLUSIONI Parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso o di legge: Respingere ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nel merito e principalmente istruttoria formulate da controparte anche in sede di precisazione conclusioni, in quanto infondate, proditorie, ovvero, dichiarate a gran voce da parte attorea assolutamente false e tendenziose, e da codesta difesa inammissibili, tardive e/o non conferenti, ammettendo in ogni caso prova contraria in caso di insperata loro ammissione, In via principale:
- accertare / dichiarare giudizialmente per le causali e doglianze tutte articolate e provate in atto introduttivo e nelle memorie istruttorie la difformità al contratto ed alla legge, secondo la disciplina legale del codice del Consumo, id est i vizi di conformità tutti denunciati della vettura Mini Countryman targata EV486CN venduta alla Sig.ra dalla , CP_2 Controparte_1
pagina 1 di 7 e per l'effetto
- condannare la concessionaria , in persona del medesimo rappresentante Controparte_1 legale identificato in atti, al pagamento all' odierna attrice dell'importo di € 7600,00, a Parte_1 titolo di riduzione del prezzo di vendita del bene in causa pari alle somme che ha dovuto versare per le riparazioni dell'autovettura stessa per ripristinarne il regolare funzionamento ed uso, o, sempre ex art. 130 D. Lgs. 206/2005 e/o in ogni caso a causa e per effetto della normativa vigente in materia o allo stesso titolo, della somma di almeno 1.000 euro pagata dall' attrice e non contestata per la sostituzione della turbina (assertivamente riconosciuta da controparte ed avvenuta “solo con contributo “della e con accollo della residua spesa all' attrice) e per il carro attrezzi, o CP_1 della somma maggiore o minore, quantificata anche in via equitativa, che sarà ritenuta di Giustizia.; In via subordinata:
- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la stessa alla restituzione del prezzo di € 10.200,00, oltre CP_1 interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato alla attrice in ragione di € 7.600,00, ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Giudizio ed inoltre delle spese legali di negoziazione assistita nella misura rimessa al giudizio dell'Ill.mo GI procedente.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo GI adito, adversis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione In via istruttoria: ammettere i capi di prova e disporre l'escussione per interrogatorio formale di parte attrice e per testi relativamente ai capi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10,11, 12,13 14,15 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26,27 28 e 29 di cui alle premesse della comparsa del 15.04.2024 con testi i Signori:
• , in qualità di legale rappresentante dell'officina Autoriparazioni VE MA, con sede in Testimone_1
Torino, relativamente al capo n. 4;
• , C.F. ( ), residente a [...]relativamente ai capi n. 1, 2, 3, 4, Parte_2 C.F._5
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28;
• C.F. ( ), in qualità di legale rappresentante dell'officina Testimone_2 C.F._6 [...]
, sedente in Torino, relativamente ai capi n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 27, 28, 29; CP_3
• residente a [...]in qualità di meccanico presso l'officina di Testimone_3 CP_3
relativamente ai capi n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 27, 28, 29; Testimone_2
• residente a [...], C.F. ( ), in qualità di legale rappresentante Testimone_4 C.F._7 dell'officina Dears Auto, relativamente ai capi n. 21, 22, 23, 25, 26
• Nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale dedotta dalla controparte ammettersi la prova contraria con i testi sopra indicati. Nel merito:
• Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa, contenendo (in subordine) le somme dovute dal convenuto nei limiti del giusto e del provato e tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato.
pagina 2 di 7 Con vittoria di spese e competenze professionali, comprese quella della mediazione e della negoziazione assistita.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 02.10.2023, ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in Parte_1 giudizio rappresentando che: CP_1
- il giorno 11.10.2021, con il coniuge , acquistava presso la concessionaria Persona_1 CP_1 di una autovettura usata Mini Countryman targata EV486CN con 117.000 km;
CP_1
- il prezzo è stato convenuto in € 9.700, oltre 500 euro per la voltura, ed il pagamento è avvenuto con tre vaglia postali da 2.000 euro ciascuno e con 4.200 euro in contanti;
- l'auto è stata venduta come “tagliandata e revisionata dal rivenditore prima della consegna ed in perfette condizioni di uso”;
- essa in realtà presentava gravi vizi di conformità che la rendevano inidonea all' uso convenuto e che ne diminuivano il valore, come dimostrato dal fatto che il giorno 27.10.21, solamente dopo 15 giorni di impiego e 1000 km di percorrenza, si è accesa la spia olio motore e si è manifestato un aumento della rumorosità meccanica del motore;
- essa ha subito avvertito la concessionaria venditrice del grave malfunzionamento;
- il marito della ricorrente ha provveduto a ripristinare immediatamente il livello dell'olio presso tale
“Nico”, meccanico indicatogli dalla stessa la quale ultima però ha minimizzato l'accaduto CP_1 qualificandolo come un normale consumo di olio;
- il 04.11.2021, l'autovettura ha richiesto anche la sostituzione della batteria, per la quale l'attrice ha speso 200 euro;
- dopo ulteriori 1000 km, è stato necessario procedere a ulteriore rabbocco dell'olio motore presso l'officina Autoriparazioni Mattia di di Corso Brunelleschi a Torino 11; Per_2 CP_4
- il 24.11.21 si è accesa la spia avaria filtro particolato, con una drastica riduzione delle prestazioni del motore che diveniva sempre più rumoroso;
- il titolare della concessionaria, avvertito del guasto, ha continuato a minimizzare l'accaduto, invitando l'attrice a recarsi sempre presso il proprio meccanico di fiducia ”; Per_3
- quest'ultimo, informato anche dell'ulteriore consumo di olio del motore, ha ripristinato il regolare funzionamento dell'auto;
- a distanza di un mese e mezzo, a gennaio 2022, si è manifestata nuovamente l'accensione della spia avaria del filtro particolato, e ha inviato ancora alla stessa autofficina, che questa volta ha CP_1 imputato i malfunzionamenti alla eccessiva usura del turbocompressore;
Per_
- pertanto, alla fine di gennaio 2022, l'attrice ha corrisposto alla medesima autofficina di “ ” euro 800 per la sostituzione della turbina, intervento che il meccanico aveva detto essere risolutore dei problemi di malfunzionamento manifestati dall'autovettura sino a quel momento;
- in seguito, però il veicolo ha continuato a presentare gli stessi vizi già ricordati, ovvero l'eccessivo rumore meccanico del motore e un elevato consumo di olio lubrificante;
- il 13.05.2022, si è accesa spia irregolarità motore, con contestuale calo di potenza dello stesso;
pagina 3 di 7 - nel giugno 2022, il marito dell'attrice ha condotto l'auto presso l'officina per un CP_3 aggravarsi della rumorosità meccanica del motore, e in quella sede gli è stato detto che questo era dovuto allo stato di usura grave del motore, definito “praticamente fuso”, e che la causa era a lui imputabile, avendo omesso la manutenzione ordinaria;
- per questo, ha trasferito l'auto con il motore completamente smontato presso un'officina di sua fiducia, “l'Autoriparazione Mattia” di a Torino, pagando ulteriori 200 euro per il Persona_4 trasporto a mezzo carroattrezzi;
- in quella sede, il meccanico ha accertato che i difetti manifestatisi nell'auto sin dal momento della consegna derivavano dallo stato di usura eccessivo del monoblocco e delle altre componenti, evidentemente preesistenti alla vendita, posto che le componenti del motore non avrebbero potuto usurarsi in quel modo in soli 4.000 km di percorrenza chilometrica;
- essa ha pagato la somma di 5.600 euro per la riparazione integrale del blocco motore.
Per questi motivi
, l'attrice chiede in via principale la riduzione del prezzo in misura corrispondente alle somme che ha dovuto pagare per le varie riparazioni, in via subordinata la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
2. si è costituito tardivamente, nei termini per il deposito della seconda memoria 171ter CP_1
c.p.c., contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, egli deduce che:
- l'automobile è stata immatricolata nel 2014 e al momento della vendita aveva una percorrenza superiore ai 117.000 km, ed è stata venduta a soli € 6.000, tutte circostanze che rendono plausibile la necessità di piccole manutenzioni, quali ad esempio il rabbocco dell'olio o la sostituzione della batteria;
- prima di mettere in vendita il veicolo, sono stati effettuati il tagliando e la revisione, come da documentazione allegata, e in tale condizione è stata consegnata all'acquirente;
- egli ha fornito ai clienti la più ampia assistenza, indicando di volta in volta le operazioni da svolgere e mettendo a disposizione non solo la propria professionalità, ma anche la propria rete di collaboratori specializzati del settore meccanico-automobilistico;
- egli ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni di vendita e garanzia;
- al contrario, l'attrice si è dimostrata non collaborativa nella risoluzione dei problemi riscontrati, disattendendo più volte le istruzioni ricevute dai meccanici ed utilizzando il veicolo in condizioni non idonee alla sua circolazione, così provocando ella stessa i danni di cui si lamenta.
3. Alla prima udienza, parte attrice ha rappresentato che la vettura, dopo l'instaurazione del giudizio, ha subito un incendio che l'ha distrutta, ed è stata rottamata. Quindi, esperito senza successo il tentativo di trovare una soluzione conciliativa, sono state respinte tutte le istanze istruttorie ed è stata fissata udienza cartolare per il trattenimento in decisione alla data del 30.10.2025.
4. L'impossibilità, ad oggi, di effettuare qualsiasi accertamento tecnico su natura e origine dei danni lamentati dall'attrice rende necessaria una breve premessa teorica sulla distribuzione dell'onere della pagina 4 di 7 prova in tema di acquisto di beni mobili usati da parte di soggetto qualificabile come consumatore (come pacificamente è l'attrice). La disciplina applicabile è prima di tutto quella consumeristica, essendo stato già chiarito che
“nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d.lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto” (cfr. Cass. Civ. 30/06/2020, n. 13148). Per quanto qui interessa, in tema di distribuzione dell'onere della prova, la norma di riferimento è l'art. 132 co. 3, nel testo vigente fino al 10.12.2021 applicabile ratione temporis al contratto in esame, che disponeva che “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. La norma deve essere interpretata nel senso che:
“…Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
1.11. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
1.12. Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013).
1.13. Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze
pagina 5 di 7 tecnicoscientifiche (Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828; Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828)” (cfr. sempre Cass. Civ. 30/06/2020, n. 13148). Inoltre, la disciplina in esame deve applicarsi anche alla vendita di beni usati, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 128, che sul punto precisa come debba però tenersi conto “del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”. Pertanto, in sintesi, si può affermare che: a) nel caso di difetti che si manifestino nei 6 mesi dall'acquisto il consumatore deve dimostrare l'esistenza del vizio e la causazione del danno, mentre il venditore deve dimostrare di aver venduto un bene conforme e che il vizio non sia stato preesistente;
b) nel caso di difetti che si manifestino oltre i 6 mesi dall'acquisto, il consumatore deve dimostrare anche che questi siano stati preesistenti. Ultima precisazione è, infine, che il consumatore deve provare anche che il vizio si è manifestato nei 6 mesi e non oltre, trattandosi di un presupposto del regime probatorio agevolato previsto nel suo interesse.
5. Date queste premesse, si può anticipare che la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente. Più precisamente, essa allega prima una serie di vizi consistenti essenzialmente in eccessivo consumo di olio, accensione di spie, avarie del turbocompressore ed eccessiva rumorosità, manifestatisi tutti entro i 6 mesi dall'acquisto. Sul punto, però, l'unica prova che offre è la stampa di messaggi whatsapp, alcuni con lo stesso CP_1 Per_ ed altri con il meccanico , dai quali effettivamente sembrerebbe che la vettura abbia manifestato le suddette anomalie (cfr. docc. da 2 a 10 attrice). Questo però non è sufficiente per l'accoglimento della domanda, per due ragioni. Primo, a bene vedere si tratta ancora di problemi che – in assenza di maggiori indicazioni - appaiono compatibili con la natura del bene, che era pur sempre un veicolo usato con chilometraggio importante. Secondo, e in termini decisivi, nessuna prova è offerta del fatto i suddetti problemi abbiano cagionato un qualche danno all'attrice, perché non è prodotto alcun documento attestante il fatto che ella abbia pagato delle riparazioni o comunque degli interventi meccanici. Unica prova offerta al riguardo è la testimonianza del marito dell'attrice, , che però non è stata ammessa perché dal Testimone_5 libretto del mezzo risulta che egli ne è comproprietario (cfr. doc. 3 convenuta), circostanza che lo rende incompatibile a testimoniare perché portatore di un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione al giudizio. Oltre a questo, essa allega poi la completa usura del blocco motore, ma questo vizio, per quanto emerge dagli atti, si è manifestato nel giugno 2022, quando l'auto è stata condotta presso l'officina
[...] Par
per un aggravarsi della rumorosità meccanica del motore. La posizione della che si CP_3 tratti di un aggravamento delle problematiche emerse in precedenza, ma di questo non vi è ovviamente alcuna prova, non essendo possibile procedere ad analisi tecnica del mezzo. Pertanto, il vizio deve essere trattato come un problema nuovo e autonomo, e come tale si è manifestato ben oltre i 6 mesi dall'acquisto. Competerebbe quindi all'attrice la prova del fatto che si tratti di problema riconducibile alle condizioni in cui il mezzo è stato venduto, ma tale prova non è assolta, né può esserlo considerate, ancora una pagina 6 di 7 volta, sia l'avvenuta demolizione del veicolo e l'impossibilità di indagini tecnici sia l'inammissibilità di prove testimoniali valutative quali quelle dedotte sul tema.
6. In conclusione,
per questi motivi
la domanda deve essere respinta.
6. Le spese del presente giudizio e della fase di introduzione della negoziazione assisitita sono a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti dallo scaglione di valore di riferimento, per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità della lite e della ridotta attività difensiva svolta da parte convenuta, conseguente alla sua tardiva costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge integralmente le domande. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 2.600 Parte_1 CP_1 per il giudizio ed in € 250 per la fase di negoziazione, oltre spese generali, IVA e CPA. Torino, 7 novembre 2025
Il GI FA DE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE GI dott. FA DE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
cod. fisc. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Torino, in Via Chanoux 12/24 , presso lo studio dell'avv. Pierluigi Fiumano', cod. fisc.
che la rappresenta e difende CodiceFiscale_2
ATTORE
contro
, cod. fisc. , residente in [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Dante Fiore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._4 presso il suo studio in Torino, Via Lamarmora 39 CONVENUTO
OGGETTO: vendita di cosa mobile usata, consumatore, onere della prova.
CONCLUSIONI Parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso o di legge: Respingere ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, nel merito e principalmente istruttoria formulate da controparte anche in sede di precisazione conclusioni, in quanto infondate, proditorie, ovvero, dichiarate a gran voce da parte attorea assolutamente false e tendenziose, e da codesta difesa inammissibili, tardive e/o non conferenti, ammettendo in ogni caso prova contraria in caso di insperata loro ammissione, In via principale:
- accertare / dichiarare giudizialmente per le causali e doglianze tutte articolate e provate in atto introduttivo e nelle memorie istruttorie la difformità al contratto ed alla legge, secondo la disciplina legale del codice del Consumo, id est i vizi di conformità tutti denunciati della vettura Mini Countryman targata EV486CN venduta alla Sig.ra dalla , CP_2 Controparte_1
pagina 1 di 7 e per l'effetto
- condannare la concessionaria , in persona del medesimo rappresentante Controparte_1 legale identificato in atti, al pagamento all' odierna attrice dell'importo di € 7600,00, a Parte_1 titolo di riduzione del prezzo di vendita del bene in causa pari alle somme che ha dovuto versare per le riparazioni dell'autovettura stessa per ripristinarne il regolare funzionamento ed uso, o, sempre ex art. 130 D. Lgs. 206/2005 e/o in ogni caso a causa e per effetto della normativa vigente in materia o allo stesso titolo, della somma di almeno 1.000 euro pagata dall' attrice e non contestata per la sostituzione della turbina (assertivamente riconosciuta da controparte ed avvenuta “solo con contributo “della e con accollo della residua spesa all' attrice) e per il carro attrezzi, o CP_1 della somma maggiore o minore, quantificata anche in via equitativa, che sarà ritenuta di Giustizia.; In via subordinata:
- dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento della convenuta e, conseguentemente, condannare la stessa alla restituzione del prezzo di € 10.200,00, oltre CP_1 interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre al risarcimento del danno cagionato alla attrice in ragione di € 7.600,00, ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Giudizio ed inoltre delle spese legali di negoziazione assistita nella misura rimessa al giudizio dell'Ill.mo GI procedente.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo GI adito, adversis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione In via istruttoria: ammettere i capi di prova e disporre l'escussione per interrogatorio formale di parte attrice e per testi relativamente ai capi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10,11, 12,13 14,15 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26,27 28 e 29 di cui alle premesse della comparsa del 15.04.2024 con testi i Signori:
• , in qualità di legale rappresentante dell'officina Autoriparazioni VE MA, con sede in Testimone_1
Torino, relativamente al capo n. 4;
• , C.F. ( ), residente a [...]relativamente ai capi n. 1, 2, 3, 4, Parte_2 C.F._5
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28;
• C.F. ( ), in qualità di legale rappresentante dell'officina Testimone_2 C.F._6 [...]
, sedente in Torino, relativamente ai capi n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 27, 28, 29; CP_3
• residente a [...]in qualità di meccanico presso l'officina di Testimone_3 CP_3
relativamente ai capi n. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 27, 28, 29; Testimone_2
• residente a [...], C.F. ( ), in qualità di legale rappresentante Testimone_4 C.F._7 dell'officina Dears Auto, relativamente ai capi n. 21, 22, 23, 25, 26
• Nella denegata ipotesi di ammissione della prova orale dedotta dalla controparte ammettersi la prova contraria con i testi sopra indicati. Nel merito:
• Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, mandando assolto il convenuto da ogni avversa pretesa, contenendo (in subordine) le somme dovute dal convenuto nei limiti del giusto e del provato e tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato.
pagina 2 di 7 Con vittoria di spese e competenze professionali, comprese quella della mediazione e della negoziazione assistita.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 02.10.2023, ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in Parte_1 giudizio rappresentando che: CP_1
- il giorno 11.10.2021, con il coniuge , acquistava presso la concessionaria Persona_1 CP_1 di una autovettura usata Mini Countryman targata EV486CN con 117.000 km;
CP_1
- il prezzo è stato convenuto in € 9.700, oltre 500 euro per la voltura, ed il pagamento è avvenuto con tre vaglia postali da 2.000 euro ciascuno e con 4.200 euro in contanti;
- l'auto è stata venduta come “tagliandata e revisionata dal rivenditore prima della consegna ed in perfette condizioni di uso”;
- essa in realtà presentava gravi vizi di conformità che la rendevano inidonea all' uso convenuto e che ne diminuivano il valore, come dimostrato dal fatto che il giorno 27.10.21, solamente dopo 15 giorni di impiego e 1000 km di percorrenza, si è accesa la spia olio motore e si è manifestato un aumento della rumorosità meccanica del motore;
- essa ha subito avvertito la concessionaria venditrice del grave malfunzionamento;
- il marito della ricorrente ha provveduto a ripristinare immediatamente il livello dell'olio presso tale
“Nico”, meccanico indicatogli dalla stessa la quale ultima però ha minimizzato l'accaduto CP_1 qualificandolo come un normale consumo di olio;
- il 04.11.2021, l'autovettura ha richiesto anche la sostituzione della batteria, per la quale l'attrice ha speso 200 euro;
- dopo ulteriori 1000 km, è stato necessario procedere a ulteriore rabbocco dell'olio motore presso l'officina Autoriparazioni Mattia di di Corso Brunelleschi a Torino 11; Per_2 CP_4
- il 24.11.21 si è accesa la spia avaria filtro particolato, con una drastica riduzione delle prestazioni del motore che diveniva sempre più rumoroso;
- il titolare della concessionaria, avvertito del guasto, ha continuato a minimizzare l'accaduto, invitando l'attrice a recarsi sempre presso il proprio meccanico di fiducia ”; Per_3
- quest'ultimo, informato anche dell'ulteriore consumo di olio del motore, ha ripristinato il regolare funzionamento dell'auto;
- a distanza di un mese e mezzo, a gennaio 2022, si è manifestata nuovamente l'accensione della spia avaria del filtro particolato, e ha inviato ancora alla stessa autofficina, che questa volta ha CP_1 imputato i malfunzionamenti alla eccessiva usura del turbocompressore;
Per_
- pertanto, alla fine di gennaio 2022, l'attrice ha corrisposto alla medesima autofficina di “ ” euro 800 per la sostituzione della turbina, intervento che il meccanico aveva detto essere risolutore dei problemi di malfunzionamento manifestati dall'autovettura sino a quel momento;
- in seguito, però il veicolo ha continuato a presentare gli stessi vizi già ricordati, ovvero l'eccessivo rumore meccanico del motore e un elevato consumo di olio lubrificante;
- il 13.05.2022, si è accesa spia irregolarità motore, con contestuale calo di potenza dello stesso;
pagina 3 di 7 - nel giugno 2022, il marito dell'attrice ha condotto l'auto presso l'officina per un CP_3 aggravarsi della rumorosità meccanica del motore, e in quella sede gli è stato detto che questo era dovuto allo stato di usura grave del motore, definito “praticamente fuso”, e che la causa era a lui imputabile, avendo omesso la manutenzione ordinaria;
- per questo, ha trasferito l'auto con il motore completamente smontato presso un'officina di sua fiducia, “l'Autoriparazione Mattia” di a Torino, pagando ulteriori 200 euro per il Persona_4 trasporto a mezzo carroattrezzi;
- in quella sede, il meccanico ha accertato che i difetti manifestatisi nell'auto sin dal momento della consegna derivavano dallo stato di usura eccessivo del monoblocco e delle altre componenti, evidentemente preesistenti alla vendita, posto che le componenti del motore non avrebbero potuto usurarsi in quel modo in soli 4.000 km di percorrenza chilometrica;
- essa ha pagato la somma di 5.600 euro per la riparazione integrale del blocco motore.
Per questi motivi
, l'attrice chiede in via principale la riduzione del prezzo in misura corrispondente alle somme che ha dovuto pagare per le varie riparazioni, in via subordinata la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
2. si è costituito tardivamente, nei termini per il deposito della seconda memoria 171ter CP_1
c.p.c., contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, egli deduce che:
- l'automobile è stata immatricolata nel 2014 e al momento della vendita aveva una percorrenza superiore ai 117.000 km, ed è stata venduta a soli € 6.000, tutte circostanze che rendono plausibile la necessità di piccole manutenzioni, quali ad esempio il rabbocco dell'olio o la sostituzione della batteria;
- prima di mettere in vendita il veicolo, sono stati effettuati il tagliando e la revisione, come da documentazione allegata, e in tale condizione è stata consegnata all'acquirente;
- egli ha fornito ai clienti la più ampia assistenza, indicando di volta in volta le operazioni da svolgere e mettendo a disposizione non solo la propria professionalità, ma anche la propria rete di collaboratori specializzati del settore meccanico-automobilistico;
- egli ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni di vendita e garanzia;
- al contrario, l'attrice si è dimostrata non collaborativa nella risoluzione dei problemi riscontrati, disattendendo più volte le istruzioni ricevute dai meccanici ed utilizzando il veicolo in condizioni non idonee alla sua circolazione, così provocando ella stessa i danni di cui si lamenta.
3. Alla prima udienza, parte attrice ha rappresentato che la vettura, dopo l'instaurazione del giudizio, ha subito un incendio che l'ha distrutta, ed è stata rottamata. Quindi, esperito senza successo il tentativo di trovare una soluzione conciliativa, sono state respinte tutte le istanze istruttorie ed è stata fissata udienza cartolare per il trattenimento in decisione alla data del 30.10.2025.
4. L'impossibilità, ad oggi, di effettuare qualsiasi accertamento tecnico su natura e origine dei danni lamentati dall'attrice rende necessaria una breve premessa teorica sulla distribuzione dell'onere della pagina 4 di 7 prova in tema di acquisto di beni mobili usati da parte di soggetto qualificabile come consumatore (come pacificamente è l'attrice). La disciplina applicabile è prima di tutto quella consumeristica, essendo stato già chiarito che
“nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d.lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto” (cfr. Cass. Civ. 30/06/2020, n. 13148). Per quanto qui interessa, in tema di distribuzione dell'onere della prova, la norma di riferimento è l'art. 132 co. 3, nel testo vigente fino al 10.12.2021 applicabile ratione temporis al contratto in esame, che disponeva che “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. La norma deve essere interpretata nel senso che:
“…Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
1.11. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poiché il vizio ben potrebbe qualificarsi come sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
1.12. Corollario di questo principio è che il consumatore deve provare l'inesatto adempimento mentre è onere del venditore provare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene;
solo ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore ( Sez. 3 - , Ordinanza n. 21927 del 21/09/2017, Sez. 2, Sentenza n. 20110 del 02/09/2013).
1.13. Il quadro normativo, come illustrato, ha portato la giurisprudenza di questa Corte a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze
pagina 5 di 7 tecnicoscientifiche (Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828; Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n.29828)” (cfr. sempre Cass. Civ. 30/06/2020, n. 13148). Inoltre, la disciplina in esame deve applicarsi anche alla vendita di beni usati, secondo la previsione dell'ultimo comma dell'art. 128, che sul punto precisa come debba però tenersi conto “del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”. Pertanto, in sintesi, si può affermare che: a) nel caso di difetti che si manifestino nei 6 mesi dall'acquisto il consumatore deve dimostrare l'esistenza del vizio e la causazione del danno, mentre il venditore deve dimostrare di aver venduto un bene conforme e che il vizio non sia stato preesistente;
b) nel caso di difetti che si manifestino oltre i 6 mesi dall'acquisto, il consumatore deve dimostrare anche che questi siano stati preesistenti. Ultima precisazione è, infine, che il consumatore deve provare anche che il vizio si è manifestato nei 6 mesi e non oltre, trattandosi di un presupposto del regime probatorio agevolato previsto nel suo interesse.
5. Date queste premesse, si può anticipare che la parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente. Più precisamente, essa allega prima una serie di vizi consistenti essenzialmente in eccessivo consumo di olio, accensione di spie, avarie del turbocompressore ed eccessiva rumorosità, manifestatisi tutti entro i 6 mesi dall'acquisto. Sul punto, però, l'unica prova che offre è la stampa di messaggi whatsapp, alcuni con lo stesso CP_1 Per_ ed altri con il meccanico , dai quali effettivamente sembrerebbe che la vettura abbia manifestato le suddette anomalie (cfr. docc. da 2 a 10 attrice). Questo però non è sufficiente per l'accoglimento della domanda, per due ragioni. Primo, a bene vedere si tratta ancora di problemi che – in assenza di maggiori indicazioni - appaiono compatibili con la natura del bene, che era pur sempre un veicolo usato con chilometraggio importante. Secondo, e in termini decisivi, nessuna prova è offerta del fatto i suddetti problemi abbiano cagionato un qualche danno all'attrice, perché non è prodotto alcun documento attestante il fatto che ella abbia pagato delle riparazioni o comunque degli interventi meccanici. Unica prova offerta al riguardo è la testimonianza del marito dell'attrice, , che però non è stata ammessa perché dal Testimone_5 libretto del mezzo risulta che egli ne è comproprietario (cfr. doc. 3 convenuta), circostanza che lo rende incompatibile a testimoniare perché portatore di un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione al giudizio. Oltre a questo, essa allega poi la completa usura del blocco motore, ma questo vizio, per quanto emerge dagli atti, si è manifestato nel giugno 2022, quando l'auto è stata condotta presso l'officina
[...] Par
per un aggravarsi della rumorosità meccanica del motore. La posizione della che si CP_3 tratti di un aggravamento delle problematiche emerse in precedenza, ma di questo non vi è ovviamente alcuna prova, non essendo possibile procedere ad analisi tecnica del mezzo. Pertanto, il vizio deve essere trattato come un problema nuovo e autonomo, e come tale si è manifestato ben oltre i 6 mesi dall'acquisto. Competerebbe quindi all'attrice la prova del fatto che si tratti di problema riconducibile alle condizioni in cui il mezzo è stato venduto, ma tale prova non è assolta, né può esserlo considerate, ancora una pagina 6 di 7 volta, sia l'avvenuta demolizione del veicolo e l'impossibilità di indagini tecnici sia l'inammissibilità di prove testimoniali valutative quali quelle dedotte sul tema.
6. In conclusione,
per questi motivi
la domanda deve essere respinta.
6. Le spese del presente giudizio e della fase di introduzione della negoziazione assisitita sono a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti dallo scaglione di valore di riferimento, per tutte le fasi, tenuto conto della semplicità della lite e della ridotta attività difensiva svolta da parte convenuta, conseguente alla sua tardiva costituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge integralmente le domande. Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che liquida in € 2.600 Parte_1 CP_1 per il giudizio ed in € 250 per la fase di negoziazione, oltre spese generali, IVA e CPA. Torino, 7 novembre 2025
Il GI FA DE
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