Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1985, n. 567
Versione
9 novembre 1985
Art. 1. Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 , come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1973, n. 479 , e' modificato come segue:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti almeno cinque recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un numero di rappresentanti pari al numero dei recinti istituiti e regolarmente funzionanti, diminuito di due unita'".

NOTE

Nota all' art. 1:
Il R.D.L. 7 marzo 1925, n. 222 , concerne il "Riordinamento delle borse". Il testo dell'art. 7, primo comma, di detto R.D.L., come sostituito dalla legge 30 luglio 1973, n. 479 , era il seguente:
"Ogni agente di cambio puo' valersi dell'opera di non piu' di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti piu' di tre recinti per le grida, possono valersi della opera di un terzo rappresentante".
Entrata in vigore il 9 novembre 1985