Art. 12. 1. Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , e' ridotto a tre anni.
Nota all' art. 12 :
- L' art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle
carriere degli impiegati civili dello Stato) e' cosi'
formulato:
"Art. 33 (Trasferimento di sede). - Il personale
nominato all'impiego a seguito dei concorsi
circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere
trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in
circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso
prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio,
salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da
comunicare all'interessato".
Nota all' art. 12 :
- L' art. 33 del D.P.R. n. 1077/1970 (Riordinamento delle
carriere degli impiegati civili dello Stato) e' cosi'
formulato:
"Art. 33 (Trasferimento di sede). - Il personale
nominato all'impiego a seguito dei concorsi
circoscrizionali di cui all'art. 6 non puo' essere
trasferito ne' distaccato ad uffici aventi sedi in
circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso
prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio,
salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilita' da
comunicare all'interessato".