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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 20/02/2026, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2990/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12308/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07128202400003928000 IRPEF-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07128202400003928000 BOLLO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20164/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 e residente in [...], alla Indirizzo_1 n. 25 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Difensore_1 con ricorso iscritto al n. RG 12308/2025 ha impugnato la proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 07128202400003928000 notificata in data 27/01/2025, nonché le cartelle di pagamento sottese e gli atti connessi. Le parti resistenti non si costituivano in giudizio. Nel corso del processo la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 12308/2025 pendente dinanzi a questa Corte, per intervenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla udienza dell'11.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
Il ricorrente ha successivamente aderito alla compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n.
07128202400003928000 notificata in data 27/01/2025 e provveduto al relativo pagamento mediante rateizzo, al fine di poter riscuotere le somme spettanti dalla dichiarazione dei redditi modello 730 anno 2025. La parte ricorrente ha dedotto che la rinuncia è stata rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. La Corte deve prenderne atto, disponendo l'estinzione del giudizio per rinuncia. Le parti resistenti non risultano costituite in giudizio, sicché ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, nulla va disposto per le spese di lite, non avendo le stesse sostenuto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio.
- Nulla per le spese.
Così deciso alla udienza dell'11.11.2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12308/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07128202400003928000 IRPEF-ALTRO 2007
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07128202400003928000 BOLLO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20164/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1 e residente in [...], alla Indirizzo_1 n. 25 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Difensore_1 con ricorso iscritto al n. RG 12308/2025 ha impugnato la proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n. 07128202400003928000 notificata in data 27/01/2025, nonché le cartelle di pagamento sottese e gli atti connessi. Le parti resistenti non si costituivano in giudizio. Nel corso del processo la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. R.G. 12308/2025 pendente dinanzi a questa Corte, per intervenuto venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Alla udienza dell'11.11.2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
Il ricorrente ha successivamente aderito alla compensazione ex art. 28-ter DPR 602/73 n.
07128202400003928000 notificata in data 27/01/2025 e provveduto al relativo pagamento mediante rateizzo, al fine di poter riscuotere le somme spettanti dalla dichiarazione dei redditi modello 730 anno 2025. La parte ricorrente ha dedotto che la rinuncia è stata rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni. La Corte deve prenderne atto, disponendo l'estinzione del giudizio per rinuncia. Le parti resistenti non risultano costituite in giudizio, sicché ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992, nulla va disposto per le spese di lite, non avendo le stesse sostenuto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio.
- Nulla per le spese.
Così deciso alla udienza dell'11.11.2025
Il Giudice Monocratico