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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2362 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2362/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 18554/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TJP01361772377 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1485/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: atto annullato in autotutela Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 18.11.2024 e depositato in data 13.12.2024 la sig.ra Ricorrente_1 (nel prosieguo anche “parte” e “contribuente”) impugnava l'avviso di liquidazione n. TJP01361772377 notificato in data 19.09.2024 avente ad oggetto la richiesta di imposta di successione dovuta in qualità di erede per la devoluzione ereditaria della sig.ra Nominativo_1 per la quale è stata presentata la dichiarazione di successione n. 349304 del 07.08.2024.
Nel ricorso la contribuente esponeva che con atto del 15.11.2024, registrato in data 18.11.2024, aveva rinunciato all'eredità, circostanza quest'ultima rappresentata all'Ufficio con istanza di riesame in autotutela.
Si costituiva l'Ufficio e dava atto di aver annullato l'accertamento in autotutela, chiedendo la compensazione delle spese atteso che la rinuncia era stata successiva all'avviso di accertamento impugnato.
Dato atto, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio e disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Roma 9.2.2026
Il giudice rel dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
DI STAZIO ANTONIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 18554/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TJP01361772377 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1485/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: atto annullato in autotutela Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato in data 18.11.2024 e depositato in data 13.12.2024 la sig.ra Ricorrente_1 (nel prosieguo anche “parte” e “contribuente”) impugnava l'avviso di liquidazione n. TJP01361772377 notificato in data 19.09.2024 avente ad oggetto la richiesta di imposta di successione dovuta in qualità di erede per la devoluzione ereditaria della sig.ra Nominativo_1 per la quale è stata presentata la dichiarazione di successione n. 349304 del 07.08.2024.
Nel ricorso la contribuente esponeva che con atto del 15.11.2024, registrato in data 18.11.2024, aveva rinunciato all'eredità, circostanza quest'ultima rappresentata all'Ufficio con istanza di riesame in autotutela.
Si costituiva l'Ufficio e dava atto di aver annullato l'accertamento in autotutela, chiedendo la compensazione delle spese atteso che la rinuncia era stata successiva all'avviso di accertamento impugnato.
Dato atto, deve pertanto dichiararsi l'estinzione del giudizio e disporsi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Roma 9.2.2026
Il giudice rel dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli