TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/10/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Minutella GIUDICE REL.
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8855/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
IZ LB, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. POLI Controparte_1
ANTONELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. del 26/09/2025”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Bluff Point – AUSTRALIA il 12/04/2011. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MINTURNO
(Latina) (atto n. 20 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata UN WY (AUS) il 26.02.2008. Per_2
Con ricorso depositato il 04/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 519/2014 del giorno 8/11/2024, pubblicata in data 13/11/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MINTURNO di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la minore sia affidata in maniera condivisa ad entrambi Persona_3
i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di loro competenza.
DÀ ATTO che il figlio è maggiorenne ma non autonomo Persona_4 economicamente, oggi residente in 12 Orana Way - Roleystone 6111, Western Australia, Australia per ragioni di studio.
DISPONE che la figlia mantenga residenza anagrafica presso il padre Persona_3 oggi in Chieri (TO), via Giuseppe Verdi n. 8, con il quale vivrà abitualmente.
DISPONE che la madre Sig.ra possa tenere con sé la figlia con tempistiche Controparte_1 paritetiche al padre ed in ogni caso nei mesi in cui la madre si trova in Italia, presso la propria abitazione in Torino, Via Gattinara n. 1/A, salvo diverso accordo, tenendo prioritariamente conto delle esigenze della minore, a settimane alterne con il padre, dal lunedì alla domenica inclusi, garantendo colloqui telefonici con l'altro genitore;
- nei mesi in cui la sig.ra si trova all'estero, in periodo da concordare con il padre, CP_1 compatibilmente con le esigenze in primo luogo scolastiche della figlia, potrà trascorrere con Per_3 la madre quattro settimane anche non consecutive presso la casa materna, garantendo colloqui telefonici con l'altro genitore, facendosi ella carico dei costi di trasporto aereo della figlia da/per il luogo di permanenza della madre all'estero;
- il periodo di vacanza estiva verrà equamente ripartito tra i due genitori, previo accordo fra i medesimi, con comunicazione entro il giorno 31 maggio di ogni anno del periodo e luogo;
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con un genitore il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 06 gennaio, iniziando con il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre 2024 presso la madre ed il periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio presso il padre;
- le vacanze pasquali e quelle di Carnevale, salvo diverso accordo, ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore, iniziando con la Pasqua 2024 al padre e il alla madre. Per_5
DISPONE che eventuali ulteriori viaggi e soggiorni all'estero siano effettuati nell'interesse della minore previo consenso espresso di entrambi i genitori (da documentarsi in forma scritta), con preventiva determinazione della destinazione e della data di partenza e ritorno, garantendo ciascuno all'altro genitore regolari contatti telefonici. DÀ ATTO che i genitori si impegnano a non negare il consenso se corrispondente all'interesse della minore.
DÀ ATTO che i coniugi reciprocamente esprimono il proprio consenso al rilascio e rinnovo di passaporto ed ogni altro documento di viaggio, impegnandosi a concedere le eventuali autorizzazioni richieste in presenza del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo.
DISPONE che i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza con ciascuno di loro e in ogni caso il padre provvederà al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne per i periodi in cui non sarà con i genitori fino al Persona_4 raggiungimento della sua indipendenza economica;
DÀ ATTO che i genitori dichiarano che allo stato attuale non vi sono i presupposti per il versamento di un assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che i genitori concordano che i figli continueranno ad essere fiscalmente a carico al 100% in capo al Sig. , il quale, ricorrendone i presupposti, continuerà a Parte_1 percepire l'assegno unico per l'intero ed ogni altro beneficio accordato dalla legge.
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative ai figli con le modalità stabilite dal Protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Torino del 15.03.2016, di cui le parti hanno preso visione dichiarando di accettarne i contenuti.
DÀ ATTO che è facoltà delle parti provvedere ciascuno con spese a proprio carico, nell'interesse delle minori, ad ulteriori spese straordinarie facoltative.
DÀ ATTO che i coniugi riconoscono di essere entrambi attualmente economicamente autosufficienti;
pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere assegni per il rispettivo mantenimento.
DÀ ATTO che i sig.ri e reciprocamente dichiarano e riconoscono che Pt_1 CP_1 ciascuna parte rimarrà titolare e godrà in via esclusiva di ogni “superannuation” o “superannuation interest” registrata in Australia a proprio nome, così come di ogni altro strumento previdenziale comunque denominato di diritto australiano, rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa e/o azione, sia in
Italia che in Australia, ad essi relativa.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Minutella GIUDICE REL.
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8855/2024
promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
IZ LB, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. POLI Controparte_1
ANTONELLA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. del 26/09/2025”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Bluff Point – AUSTRALIA il 12/04/2011. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MINTURNO
(Latina) (atto n. 20 parte II serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata UN WY (AUS) il 26.02.2008. Per_2
Con ricorso depositato il 04/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 519/2014 del giorno 8/11/2024, pubblicata in data 13/11/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al
Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori Parte_1
e iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] Controparte_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MINTURNO di provvedere alle incombenze di legge;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la minore sia affidata in maniera condivisa ad entrambi Persona_3
i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di loro competenza.
DÀ ATTO che il figlio è maggiorenne ma non autonomo Persona_4 economicamente, oggi residente in 12 Orana Way - Roleystone 6111, Western Australia, Australia per ragioni di studio.
DISPONE che la figlia mantenga residenza anagrafica presso il padre Persona_3 oggi in Chieri (TO), via Giuseppe Verdi n. 8, con il quale vivrà abitualmente.
DISPONE che la madre Sig.ra possa tenere con sé la figlia con tempistiche Controparte_1 paritetiche al padre ed in ogni caso nei mesi in cui la madre si trova in Italia, presso la propria abitazione in Torino, Via Gattinara n. 1/A, salvo diverso accordo, tenendo prioritariamente conto delle esigenze della minore, a settimane alterne con il padre, dal lunedì alla domenica inclusi, garantendo colloqui telefonici con l'altro genitore;
- nei mesi in cui la sig.ra si trova all'estero, in periodo da concordare con il padre, CP_1 compatibilmente con le esigenze in primo luogo scolastiche della figlia, potrà trascorrere con Per_3 la madre quattro settimane anche non consecutive presso la casa materna, garantendo colloqui telefonici con l'altro genitore, facendosi ella carico dei costi di trasporto aereo della figlia da/per il luogo di permanenza della madre all'estero;
- il periodo di vacanza estiva verrà equamente ripartito tra i due genitori, previo accordo fra i medesimi, con comunicazione entro il giorno 31 maggio di ogni anno del periodo e luogo;
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, salvo diverso accordo, ad anni alterni, la figlia trascorrerà con un genitore il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 06 gennaio, iniziando con il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre 2024 presso la madre ed il periodo dal 31 dicembre al 06 gennaio presso il padre;
- le vacanze pasquali e quelle di Carnevale, salvo diverso accordo, ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore, iniziando con la Pasqua 2024 al padre e il alla madre. Per_5
DISPONE che eventuali ulteriori viaggi e soggiorni all'estero siano effettuati nell'interesse della minore previo consenso espresso di entrambi i genitori (da documentarsi in forma scritta), con preventiva determinazione della destinazione e della data di partenza e ritorno, garantendo ciascuno all'altro genitore regolari contatti telefonici. DÀ ATTO che i genitori si impegnano a non negare il consenso se corrispondente all'interesse della minore.
DÀ ATTO che i coniugi reciprocamente esprimono il proprio consenso al rilascio e rinnovo di passaporto ed ogni altro documento di viaggio, impegnandosi a concedere le eventuali autorizzazioni richieste in presenza del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo.
DISPONE che i coniugi provvederanno al mantenimento diretto dei figli nei periodi di permanenza con ciascuno di loro e in ogni caso il padre provvederà al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne per i periodi in cui non sarà con i genitori fino al Persona_4 raggiungimento della sua indipendenza economica;
DÀ ATTO che i genitori dichiarano che allo stato attuale non vi sono i presupposti per il versamento di un assegno di mantenimento.
DÀ ATTO che i genitori concordano che i figli continueranno ad essere fiscalmente a carico al 100% in capo al Sig. , il quale, ricorrendone i presupposti, continuerà a Parte_1 percepire l'assegno unico per l'intero ed ogni altro beneficio accordato dalla legge.
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico nella misura del 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e ricreative relative ai figli con le modalità stabilite dal Protocollo d'intesa siglato dal Tribunale di Torino del 15.03.2016, di cui le parti hanno preso visione dichiarando di accettarne i contenuti.
DÀ ATTO che è facoltà delle parti provvedere ciascuno con spese a proprio carico, nell'interesse delle minori, ad ulteriori spese straordinarie facoltative.
DÀ ATTO che i coniugi riconoscono di essere entrambi attualmente economicamente autosufficienti;
pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedere assegni per il rispettivo mantenimento.
DÀ ATTO che i sig.ri e reciprocamente dichiarano e riconoscono che Pt_1 CP_1 ciascuna parte rimarrà titolare e godrà in via esclusiva di ogni “superannuation” o “superannuation interest” registrata in Australia a proprio nome, così come di ogni altro strumento previdenziale comunque denominato di diritto australiano, rinunciando sin d'ora ad ogni pretesa e/o azione, sia in
Italia che in Australia, ad essi relativa.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
24/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.