CASS
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2024, n. 28464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28464 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TH RD RN UL, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 02/04/2024 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 28464 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Presidente della competente sezione della Corte di appello di Brescia ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., di RN UL TH RD e applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'arrestato deducendo con unico motivo violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per omessa traduzione della ordinanza in lingua nota all'arrestato e dei provvedimenti consequenziali. Come è risultato sin dall'atto dell'arresto il ricorrente non parla e non comprende la lingua italiana, essendo le operazioni svolte in lingua inglese, lingua che il predetto parla in modo piuttosto stentato, essendo la sua lingua madre lo spagnolo (v. verbale di arresto). Anche nel verbale di identificazione delle ore 00.30 veniva ribadito che il soggetto non parla la lingua italiana e, in sede di convalida dell'arresto e applicazione della custodia in carcere, non veniva fatta menzione dell'idioma conosciuto dal soggetto arrestato e veniva fissata per l'audizione la data del 4 aprile. Nel frattempo, era depositata dichiarazione di nomina ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. sottoscritta dalla moglie con traduzione in spagnolo e anche in inglese e il 4 aprile, in sede di audizione, il ricorrente ribadiva di non comprendere la nostra lingua, onde veniva assistito da un interprete in lingua inglese e nulla veniva spiegato in ordine alla misura applicata due giorni prima. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Nelle more della trattazione del procedimento è pervenuto il provvedimento in data 2/5/2024 con il quale - a seguito di richiesta del Ministro - è stata revocata la misura cautelare al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della sopravvenuta revoca della misura cautelare applicata al ricorrente. 2 2. La sopravvenuta causa di inammissibilità esenta il ricorrente dal pagamento delle spese processuali e dall'ammenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 19/06/2024.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 6 Num. 28464 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Presidente della competente sezione della Corte di appello di Brescia ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., di RN UL TH RD e applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'arrestato deducendo con unico motivo violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per omessa traduzione della ordinanza in lingua nota all'arrestato e dei provvedimenti consequenziali. Come è risultato sin dall'atto dell'arresto il ricorrente non parla e non comprende la lingua italiana, essendo le operazioni svolte in lingua inglese, lingua che il predetto parla in modo piuttosto stentato, essendo la sua lingua madre lo spagnolo (v. verbale di arresto). Anche nel verbale di identificazione delle ore 00.30 veniva ribadito che il soggetto non parla la lingua italiana e, in sede di convalida dell'arresto e applicazione della custodia in carcere, non veniva fatta menzione dell'idioma conosciuto dal soggetto arrestato e veniva fissata per l'audizione la data del 4 aprile. Nel frattempo, era depositata dichiarazione di nomina ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. sottoscritta dalla moglie con traduzione in spagnolo e anche in inglese e il 4 aprile, in sede di audizione, il ricorrente ribadiva di non comprendere la nostra lingua, onde veniva assistito da un interprete in lingua inglese e nulla veniva spiegato in ordine alla misura applicata due giorni prima. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Nelle more della trattazione del procedimento è pervenuto il provvedimento in data 2/5/2024 con il quale - a seguito di richiesta del Ministro - è stata revocata la misura cautelare al ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva la Corte che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della sopravvenuta revoca della misura cautelare applicata al ricorrente. 2 2. La sopravvenuta causa di inammissibilità esenta il ricorrente dal pagamento delle spese processuali e dall'ammenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 19/06/2024.