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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6549/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI data di Parte_1 C.F._1 C.F._2 nascita 03/04/2003, Paese di provenienza: GUINEA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
LACERENZA MARIA RAFFAELA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 01/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 03/06/2024 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale (C/3 del giorno
[...]
Pag. 1 di 10 29/03/2023). Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 17/07/2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
14/01/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 15/12/2023 il ricorrente ha dichiarato di essere nato a Kamsar, in [...]è, ma di aver lasciato la Guinea nel 2007 e di aver vissuto in Senegal, in Mali e in Algeria, lavorando come pittore, agricoltore e musicista. Ha aggiunto di aver frequentato la scuola per nove anni, di essere musulmano e di appartenere all'etnia malinkè.
In merito alle ragioni che l'hanno spinto ad abbandonare il Paese d'origine ha spiegato di aver subito un trauma dopo la morte dei genitori e della sorellia minore a causa di un incidente stradale, avvenuto mentre si recavano a Boffa per il matrimonio del fratello. Il ricorrente ha dichiarato di essere impazzito dal dolore e di essere partito all'improvviso lasciando in Guinea moglie e figli. Ha concluso l'intervista sostenendo che il suo timore in caso di rimpatrio sarebbe quello di non riuscire a trovare una stabilità mentale, non avendo peraltro neanche una casa dove abitare dato che il Governo si è impossessato della sua.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in
Pag. 2 di 10 aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
31/05/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che “la narrazione della vicenda esposta a fondamento della domanda di protezione internazionale fornita dal richiedente nel corso dell'audizione non è credibile, neppure applicando il beneficio dell'onere agevolato della prova, essendo inficiata da uno scarso livello di dettaglio, insanabili contraddizioni
e taluni profili di inverosimiglianza”; ha concluso ritenendo che “ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
Lo status di rifugiato politico. Non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs.
251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso
Per_ 2 , 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020).
Pag. 3 di 10 di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese5.
In sostanza il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza
(o dove domicilia, se apolide); d) il fatto che la persona, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato6, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e non in grado di proteggere il richiedente.
Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili.
Dall'esame delle dichiarazioni rese in sede amministrativa è emersa una vicenda personale generica e contraddittoria, pertanto non credibile. Interrogato sulle ragioni che l'hanno spinto ad abbandonare il Paese d'origine, in un primo momento il ricorrente ha dichiarato di essere impazzito a seguito di un grave lutto in famiglia e poi invece ha concluso l'intervista 5 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 4 di 10 sostenendo di non poter tornare in Guinea perché degli individui, forse appartenenti al
Governo, avrebbero occupato abusivamente la casa di suo padre. Tuttavia, non ha fornito alcun dettaglio su tali soggetti, né sulla ragione, sulle modalità e sulle tempistiche di quanto accaduto. Ebbene, alla luce di una narrazione così lacunosa, che non permette neanche di comprendere le ragioni posta a base dell'espatrio, il timore di persecuzione nel Paese
d'origine così come rappresentato dal ricorrente appare infondato e conseguentemente non possono dirsi integrati i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il richiedente è stato quindi evasivo nella descrizione dei fatti, raccontando il proprio vissuto in modo generico e non circostanziato da un punto di vista spazio-temporale. Alla stregua della complessiva vaghezza della ricostruzione degli accadimenti e delle numerose incongruenze e contraddizioni suesposte, che inficiano il racconto offerto nella sua attendibilità, rendendo il ricorso lacunoso sul piano della corretta e completa allegazione dei fatti, non può riconoscersi al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 comma 5, D.lgs. 251/2007 ss.mm.7.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente nemmeno la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs.
251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e nemmeno in sede giudiziale;
in ogni caso, valgono le stesse Controparte_1 considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»8. 7 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 5 di 10 (Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”9.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia10 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
Com'è noto, in Guinea partiti politici e gruppi etnici sono storicamente legati. I due principali partiti, sono il Rassemblement Populaire Guinéen (RPG), leale all'etnia e CP_3
CP_ l' (UFDG), leale all'etnia Il primo partito si trova Controparte_4
CP_ al governo dal 2009, nonostante l'etnia – che connota il partito politico rivale – sia la più presente nel Paese: l'etnia gode dell'appoggio delle altri gruppi etnici minoritari CP_3 che, ricompattandosi attorno al fronte dell'RPG, sottraggono ogni possibilità di vittoria al partito supportato dai L'impossibilità di dar luogo ad un vero e proprio dibattito Per_2 politico accresce così le tensioni in prossimità delle elezioni presidenziali.
La transizione verso un governo eletto democraticamente appare ancora lontana. Infatti, sebbene l' abbia fissato ufficialmente al generale-presidente il termine del 25 CP_6 aprile 2022 per indicare una roadmap per la transizione12, tale richiesta non è stata accolta
chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 9 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 10 Sentenza Diakité del 30.1.2014. Controparte_ 11 : Corruzione: ecologia umana lacerata. Popoli in cerca di speranza, migrare è una via d'uscita. Dossier con dati e testimonianze. N. 47, maggio 2019, p. 16, disponibile in https://www.caritas.it/materiali/Mondo/Africa/Guinea/ddt47_guinea2019.pdf, 12 ECOWAS –Extraordinary summit of the authority of heads of state and government on the situation in CP_6 Malii, Guinea and Burkina Faso, 25 Ma ttps://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/03/Eng-Final- Communique%CC%81-Extra-Summit-25-mars-a%CC%80-23h.pdf
Pag. 6 di 10 dalle forze di governo, che, il 1° maggio 2022, hanno indicato un periodo di 39 mesi necessario per restituire il potere ai civili13.
Nel 2023, oltre al persistere della situazione di tensione con l' persistono anche CP_6 le vessazioni nei confronti dell'opposizione14.
L'associazione formata da gruppi di opposizione e della società civile "Forces vives" ha invitato a protestare pacificamente il 05.09.23, due anni dopo la presa del potere da parte della giunta militare.
Quanto all'impatto sulla popolazione civile nel 2023 si sono registrati 32 eventi totali (di cui
7 rivolte e 25 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 24 decessi15.
Nel 2024 sono cresciute le preoccupazioni per i potenziali ritardi nel ritorno al governo civile dopo che il presidente alla fine di marzo, ha licenziato i membri dei Per_3 consigli comunali e, il 9 aprile, ha nominato delegati per ricoprire gli stessi incarichi per sei mesi, anche dopo che il governo non è riuscito a pubblicare la bozza della nuova costituzione entro la data promessa di marzo.
In risposta, la coalizione di partiti politici di opposizione e gruppi della società civile
[...] il 2 aprile ha chiesto "il ripristino delle libertà pubbliche e il ritorno Controparte_8 all'ordine costituzionale prima del 31 dicembre 2024", minacciando di non riconoscere più la giunta come governo legittimo dopo questa data. Nel frattempo, diversi partiti politici e gruppi della società civile il 22 aprile si sono uniti al partito di opposizione Unione delle
Forze Democratiche della Guinea (UFDG) per formare la coalizione Union Sacrée, che ha anche chiesto elezioni prima del 2025 nella sua prima dichiarazione16.
Per quanto riguarda il 2024 (dati aggiornati al 20/12/2024), ACLED ha segnalato in Guinea
Conakry 26 eventi (22 episodi di violenza contro i civili, 2 battaglie e 2 esplosioni), che hanno causato 13 decessi17. 13 ANSA – Guinea: leader Giunta annuncia transizione in 39 mesi, 1 maggio 2022 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2022/05/01/guinea-leader-giunta-annuncia-transizione-in-39- mesi_48982a24-ca94-4dbb-af2c-518be8beaf16.html 14 International Crisis Group, Guinea, Febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23 15 ACLED Dashboard, Country: Guinea, period: 01/01/2023 – 31/12/2023, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 16 CrisisWatch: tendenze di aprile e allerte di maggio 2024 (crisisgroup.org) https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april-trends-and-may-alerts-2024#guinea 17 ACLED Explorer, Country: Guinea, period: 01/01/2024 – 20/12/2024, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians https://acleddata.com/explorer/
Pag. 7 di 10 Alla luce delle informazioni ottenute, seppur si riscontri nel paese una situazione di instabilità politica, non si ritiene esistente in Guinea un conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007 e né si ravvia il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani
e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria18.
La norma impone una valutazione a parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo19.
Pag. 8 di 10 (Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”20, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione utile a comprovare l'avvenuta (o il tentativo di) integrazione lavorativa nel Paese ospitante. Di conseguenza il Tribunale, pur essendosi attivato d'ufficio, deve prendere atto che non vi sono elementi, nemmeno indiziari, dell'inserimento del ricorrente nel tessuto economico e lavorativo, presupposto necessario per il riconoscimento della protezione speciale invocata.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana21, lo svolgimento di attività volontariato22, i legami sociali e familiari23; non è, invece, necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né il giudizio comparativo.
Pag. 9 di 10 Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel
Paese ospitante, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute24.
Anche sul punto, il ricorrente mpm ha depositato alcunché.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati deve ritenersi che non sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Nulla va disposto con riferimento alle spese di giudizio, considerato che la non si è costituita. CP_1
Nessuna chance presentava il ricorso al momento in cui è stato proposto, in considerazione dell'incongruenza delle dichiarazioni in ordine alla richiesta di protezione internazionale e dell'assenza di elementi (allegati e provati) in ordine alla protezione speciale, domanda che
è stata infatti integralmente rigettata. Da ciò discende l'insussistenza dei presupposti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente revoca, ove disposta in via provvisoria dal locale COA.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria Contr dal in data 09/07/2024;
3. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
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1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 8 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo 18 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 19 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 20 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 21 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 22 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 23 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 24 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati: dott. Sergio Di Paola Presidente dott.ssa Marisa Attollino Giudice relatore dott. Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 ss.mm. proposto da:
(C.F. , Codice CUI data di Parte_1 C.F._1 C.F._2 nascita 03/04/2003, Paese di provenienza: GUINEA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
LACERENZA MARIA RAFFAELA;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 01/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 03/06/2024 e adottato dalla Controparte_1
con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale (C/3 del giorno
[...]
Pag. 1 di 10 29/03/2023). Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, al pari del CP_2
che non ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
[...]
Con decreto del 17/07/2024, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato avanzata unitamente al ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
14/01/2025, all'esito il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 15/12/2023 il ricorrente ha dichiarato di essere nato a Kamsar, in [...]è, ma di aver lasciato la Guinea nel 2007 e di aver vissuto in Senegal, in Mali e in Algeria, lavorando come pittore, agricoltore e musicista. Ha aggiunto di aver frequentato la scuola per nove anni, di essere musulmano e di appartenere all'etnia malinkè.
In merito alle ragioni che l'hanno spinto ad abbandonare il Paese d'origine ha spiegato di aver subito un trauma dopo la morte dei genitori e della sorellia minore a causa di un incidente stradale, avvenuto mentre si recavano a Boffa per il matrimonio del fratello. Il ricorrente ha dichiarato di essere impazzito dal dolore e di essere partito all'improvviso lasciando in Guinea moglie e figli. Ha concluso l'intervista sostenendo che il suo timore in caso di rimpatrio sarebbe quello di non riuscire a trovare una stabilità mentale, non avendo peraltro neanche una casa dove abitare dato che il Governo si è impossessato della sua.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista il bene della vita al quale il ricorrente anela. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata, non soltanto, attraverso il prisma dell'atto amministrativo, ma attraverso ogni altro elemento idoneo ad accertare il diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in
Pag. 2 di 10 aderenza a quanto statuito dalla Corte di Giustizia2 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un “rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea3.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando i fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento. Ad ogni modo, la stessa non appare nemmeno necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda personale, che emergono dal verbale dell'audizione e come affrontati nel prosieguo del provvedimento4.
Il provvedimento impugnato. La con provvedimento del Controparte_1
31/05/2024 ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente, rilevando che “la narrazione della vicenda esposta a fondamento della domanda di protezione internazionale fornita dal richiedente nel corso dell'audizione non è credibile, neppure applicando il beneficio dell'onere agevolato della prova, essendo inficiata da uno scarso livello di dettaglio, insanabili contraddizioni
e taluni profili di inverosimiglianza”; ha concluso ritenendo che “ad esito di protezione internazionale non può neppure pervenirsi, neanche nella forma della protezione sussidiaria, in considerazione della mera provenienza geografica dell'istante”.
Lo status di rifugiato politico. Non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs.
251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.
È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal Paese di cui ha cittadinanza (o dimora abituale – nel caso
Per_ 2 , 26/7/2017, causa C-348/16. 3 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 4 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020).
Pag. 3 di 10 di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese5.
In sostanza il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone la verifica dei seguenti elementi essenziali: a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza
(o dove domicilia, se apolide); d) il fatto che la persona, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato6, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e non in grado di proteggere il richiedente.
Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili.
Dall'esame delle dichiarazioni rese in sede amministrativa è emersa una vicenda personale generica e contraddittoria, pertanto non credibile. Interrogato sulle ragioni che l'hanno spinto ad abbandonare il Paese d'origine, in un primo momento il ricorrente ha dichiarato di essere impazzito a seguito di un grave lutto in famiglia e poi invece ha concluso l'intervista 5 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 6 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 4 di 10 sostenendo di non poter tornare in Guinea perché degli individui, forse appartenenti al
Governo, avrebbero occupato abusivamente la casa di suo padre. Tuttavia, non ha fornito alcun dettaglio su tali soggetti, né sulla ragione, sulle modalità e sulle tempistiche di quanto accaduto. Ebbene, alla luce di una narrazione così lacunosa, che non permette neanche di comprendere le ragioni posta a base dell'espatrio, il timore di persecuzione nel Paese
d'origine così come rappresentato dal ricorrente appare infondato e conseguentemente non possono dirsi integrati i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il richiedente è stato quindi evasivo nella descrizione dei fatti, raccontando il proprio vissuto in modo generico e non circostanziato da un punto di vista spazio-temporale. Alla stregua della complessiva vaghezza della ricostruzione degli accadimenti e delle numerose incongruenze e contraddizioni suesposte, che inficiano il racconto offerto nella sua attendibilità, rendendo il ricorso lacunoso sul piano della corretta e completa allegazione dei fatti, non può riconoscersi al ricorrente il beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 comma 5, D.lgs. 251/2007 ss.mm.7.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere accordata all'odierno ricorrente nemmeno la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs.
251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla e nemmeno in sede giudiziale;
in ogni caso, valgono le stesse Controparte_1 considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato.
A tal proposito, è utile richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione, granitica nel distinguere fra onere di allegazione e onere della prova e nel tenere con fermezza il primo fuori dal perimetro della «cooperazione istruttoria»8. 7 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 5 di 10 (Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”9.
Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia10 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
Com'è noto, in Guinea partiti politici e gruppi etnici sono storicamente legati. I due principali partiti, sono il Rassemblement Populaire Guinéen (RPG), leale all'etnia e CP_3
CP_ l' (UFDG), leale all'etnia Il primo partito si trova Controparte_4
CP_ al governo dal 2009, nonostante l'etnia – che connota il partito politico rivale – sia la più presente nel Paese: l'etnia gode dell'appoggio delle altri gruppi etnici minoritari CP_3 che, ricompattandosi attorno al fronte dell'RPG, sottraggono ogni possibilità di vittoria al partito supportato dai L'impossibilità di dar luogo ad un vero e proprio dibattito Per_2 politico accresce così le tensioni in prossimità delle elezioni presidenziali.
La transizione verso un governo eletto democraticamente appare ancora lontana. Infatti, sebbene l' abbia fissato ufficialmente al generale-presidente il termine del 25 CP_6 aprile 2022 per indicare una roadmap per la transizione12, tale richiesta non è stata accolta
chiaro i fatti costitutivi della pretesa. Poiché il ricorrente beneficia dell'attenuazione dall'onere della prova, ma non di quello dell'allegazione, il rischio di danno grave ex art.14, in relazione al quale egli imputa con il motivo di ricorso al giudice del merito di non aver cooperato o di averlo fatto male, deve essere stato da lui ritualmente allegato e ciò deve risultare dal provvedimento impugnato oppure, in modo specifico e autosufficiente, dal ricorso”. Cass. 25440/2022. 9 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 10 Sentenza Diakité del 30.1.2014. Controparte_ 11 : Corruzione: ecologia umana lacerata. Popoli in cerca di speranza, migrare è una via d'uscita. Dossier con dati e testimonianze. N. 47, maggio 2019, p. 16, disponibile in https://www.caritas.it/materiali/Mondo/Africa/Guinea/ddt47_guinea2019.pdf, 12 ECOWAS –Extraordinary summit of the authority of heads of state and government on the situation in CP_6 Malii, Guinea and Burkina Faso, 25 Ma ttps://ecowas.int/wp-content/uploads/2022/03/Eng-Final- Communique%CC%81-Extra-Summit-25-mars-a%CC%80-23h.pdf
Pag. 6 di 10 dalle forze di governo, che, il 1° maggio 2022, hanno indicato un periodo di 39 mesi necessario per restituire il potere ai civili13.
Nel 2023, oltre al persistere della situazione di tensione con l' persistono anche CP_6 le vessazioni nei confronti dell'opposizione14.
L'associazione formata da gruppi di opposizione e della società civile "Forces vives" ha invitato a protestare pacificamente il 05.09.23, due anni dopo la presa del potere da parte della giunta militare.
Quanto all'impatto sulla popolazione civile nel 2023 si sono registrati 32 eventi totali (di cui
7 rivolte e 25 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 24 decessi15.
Nel 2024 sono cresciute le preoccupazioni per i potenziali ritardi nel ritorno al governo civile dopo che il presidente alla fine di marzo, ha licenziato i membri dei Per_3 consigli comunali e, il 9 aprile, ha nominato delegati per ricoprire gli stessi incarichi per sei mesi, anche dopo che il governo non è riuscito a pubblicare la bozza della nuova costituzione entro la data promessa di marzo.
In risposta, la coalizione di partiti politici di opposizione e gruppi della società civile
[...] il 2 aprile ha chiesto "il ripristino delle libertà pubbliche e il ritorno Controparte_8 all'ordine costituzionale prima del 31 dicembre 2024", minacciando di non riconoscere più la giunta come governo legittimo dopo questa data. Nel frattempo, diversi partiti politici e gruppi della società civile il 22 aprile si sono uniti al partito di opposizione Unione delle
Forze Democratiche della Guinea (UFDG) per formare la coalizione Union Sacrée, che ha anche chiesto elezioni prima del 2025 nella sua prima dichiarazione16.
Per quanto riguarda il 2024 (dati aggiornati al 20/12/2024), ACLED ha segnalato in Guinea
Conakry 26 eventi (22 episodi di violenza contro i civili, 2 battaglie e 2 esplosioni), che hanno causato 13 decessi17. 13 ANSA – Guinea: leader Giunta annuncia transizione in 39 mesi, 1 maggio 2022 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2022/05/01/guinea-leader-giunta-annuncia-transizione-in-39- mesi_48982a24-ca94-4dbb-af2c-518be8beaf16.html 14 International Crisis Group, Guinea, Febbraio 2023, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=23 15 ACLED Dashboard, Country: Guinea, period: 01/01/2023 – 31/12/2023, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 16 CrisisWatch: tendenze di aprile e allerte di maggio 2024 (crisisgroup.org) https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/april-trends-and-may-alerts-2024#guinea 17 ACLED Explorer, Country: Guinea, period: 01/01/2024 – 20/12/2024, events: battles, explosions/remote violence, violence against civilians https://acleddata.com/explorer/
Pag. 7 di 10 Alla luce delle informazioni ottenute, seppur si riscontri nel paese una situazione di instabilità politica, non si ritiene esistente in Guinea un conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell'art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007 e né si ravvia il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità.
Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
Al caso di specie si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U.
Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della
Questura per formulare l'istanza - precede l'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato la disposizione sopra richiamata per le domande amministrative successive alla sua entrata in vigore – 11/03/2023).
L'art. 19, comma 1.1. costituisce “una misura di protezione atipica legata al rispetto dei diritti umani
e delle convenzioni internazionali e segnatamente della CEDU, che ha contorni parzialmente diversi dalla precedente protezione umanitaria, in particolare per quanto attiene alla tutela della vita privata e familiare cui è stata attribuita rilevanza diretta e che quindi esula dal c.d. giudizio di comparazione, anche attenuato, che continua invece a caratterizzare (qualora le relative norme siano ratione temporis applicabili) la protezione umanitaria18.
La norma impone una valutazione a parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare importanza la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale, oltre alla permanenza di legami familiari culturali o sociali nel Paese d'origine. La norma è tanto più significativa in quanto la rilevanza del parametro della integrazione sociale, che è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo19.
Pag. 8 di 10 (Segue) Integrazione lavorativa. Posto che non è il reddito alto o basso in sé che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale, e che “non sussiste, se il lavoro
è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”20, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione utile a comprovare l'avvenuta (o il tentativo di) integrazione lavorativa nel Paese ospitante. Di conseguenza il Tribunale, pur essendosi attivato d'ufficio, deve prendere atto che non vi sono elementi, nemmeno indiziari, dell'inserimento del ricorrente nel tessuto economico e lavorativo, presupposto necessario per il riconoscimento della protezione speciale invocata.
(Segue) Integrazione sociale, culturale e familiare. Quanto agli altri livelli di integrazione, sono direttamente rilevanti una serie di paramenti che trovano tutti un addentellato nella normativa sovranazionale, come la conoscenza della lingua italiana21, lo svolgimento di attività volontariato22, i legami sociali e familiari23; non è, invece, necessariamente richiesta la sussistenza di una condizione di vulnerabilità, né il giudizio comparativo.
Pag. 9 di 10 Inoltre, nel valutare il diritto alla tutela della vita privata deve anche considerarsi il fattore tempo, in relazione alla storia personale del soggetto e la presenza di legami affettivi nel
Paese ospitante, salvo che l'allontanamento dal territorio nazionale sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute24.
Anche sul punto, il ricorrente mpm ha depositato alcunché.
Alla luce di tutti gli elementi sopra indicati deve ritenersi che non sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria.
Pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Pronunce accessorie. Nulla va disposto con riferimento alle spese di giudizio, considerato che la non si è costituita. CP_1
Nessuna chance presentava il ricorso al momento in cui è stato proposto, in considerazione dell'incongruenza delle dichiarazioni in ordine alla richiesta di protezione internazionale e dell'assenza di elementi (allegati e provati) in ordine alla protezione speciale, domanda che
è stata infatti integralmente rigettata. Da ciò discende l'insussistenza dei presupposti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con conseguente revoca, ove disposta in via provvisoria dal locale COA.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. REVOCA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria Contr dal in data 09/07/2024;
3. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott. Sergio Di Paola Dott.ssa Marisa Attollino
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1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 8 “è stato pertanto ripetutamente affermato che nei giudizi aventi ad oggetto l'esame di domande di protezione internazionale in tutte le sue forme, nessuna norma di legge esonera il ricorrente in primo grado, l'appellante o il ricorrente per cassazione, dall'onere di allegare in modo 18 Cass. n. 18455 del 08/06/2022; Cass. n. 37275 del 20/12/2022. 19 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400 20 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 21 “In tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un'integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l'instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che il ricorrente abbia svolto l'audizione giudiziale con l'ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest'ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa del ricorrente non prova, invece, che egli non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato”. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16716 del 13/06/2023 (Rv. 668024 - 01) 22 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della durata del suo soggiorno, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari e dell'inserimento nel nostro Paese, senza che per una valutazione positiva di detta integrazione occorra necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo dell'istante in Italia”. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di rigetto di protezione speciale del Tribunale, adottato sul rilievo dell'assenza di stabile occupazione del richiedente e senza alcuna valutazione della costante attività di volontariato svolta dallo stesso). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14370 del 24/05/2023 (Rv. 667924 - 01) 23 “In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione speciale, si era limitata a prendere in esame il solo titolo di studio prodotto, senza valutare la sussistenza dei legami familiari del ricorrente, con particolare riferimento alla condizione della moglie che lo aveva seguito in Italia). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 36789 del 15/12/2022 (Rv. 666259 - 01). 24 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400