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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/08/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 143/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 ron, 2
e
(c.f. ), nata a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2 ivi residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marta GAMMELLA (c.f. ) del C.F._3 Foro di Paola, che dichiara di voler ricevere l' avviso di cancelleria di cui all' art. 133 c.p.c. ed eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: presso e presso il cui studio - sito in AR, Via F. Pirrino, 10 – risultano Email_1 elettivamente domiciliati, come da procura alle liti rilasciata su un foglio separato ed allegato al ricorso.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 10.02.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in Acquappesa (CS), il giorno 20.09.2009 e trascritto all' Ufficio di stato civile del Comune di AR al n. 17 P.2 S. B. Uff. Cet. anno 2009, precisando che dalla loro unione sono nati due figlie: Persona_1 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Persona_2 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che l'ultimo domicilio coniugale eletto è stato a AR (CS) in Via Lungo Aron, 26, immobile di proprietà di , sito al quarto piano composto da cucina, Parte_2 soggiorno, due camere da letto, un bagno, un ripostiglio, e un balcone;
- che la IG.ra svolge l'attività di docente presso la Scuola Primaria - Parte_2 plesso marina di AR, il cui reddito risulta dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni prodotte in atti;
- che il IG. non svolge alcuna attività lavorativa e, pertanto, non percepisce Parte_1 redditi;
- che il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato tanto che è venuta meno quella comunione spirituale e materiale posta a fondamento di ogni matrimonio, per cui la frattura dello stesso è ormai insanabile.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I sigg.ri e vivranno separati, nel rispetto reciproco;
Parte_1 Parte_2
2. Il IG. sposterà la residenza altrove, entro 1 mese dalla Sentenza di Parte_1 separazione;
3. Le figlie e restano affidate ad entrambi i coniugi;
questi Persona_1 Persona_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale nel pieno rispetto delle disposizioni sull'affido condiviso, con domicilio prevalente presso la madre con la quale coabiteranno in AR (CS), Via Lungo Aron, 26 presso l'abitazione di proprietà di . Parte_2
4. Il padre, potrà vedere le figlie e tenerle con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse.
5. In occasione delle festività principali, le figlie trascorreranno la vigilia del Natale (24) con la madre ed il giorno di Natale (25) con il padre e viceversa l'anno successivo;
così anche per il Capodanno e la Pasqua, madre e padre si alterneranno, di anno in anno, sempre rispettando e distinguendo tra la vigilia ed il giorno della festività. Durante le vacanze estive, il padre può tenerle con sè ogni qualvolta lo riterrà opportuno, sia di giorno che di notte, previo accordo con il coniuge affidatario
6. Nel caso di viaggi, vacanze e/o gite, i genitori, reciprocamente, dovranno darsi avviso circa il luogo di destinazione, la permanenza, i numeri di telefono utili ai fini di una pronta reperibilità. Nel caso di destinazioni “a rischio” o inappropriate all'età delle figlie, ciascun coniuge dovrà comunicare il proprio dissenso in forma scritta e, in tal caso, la responsabilità graverà, esclusivamente, sul genitore interessato;
7. Il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie e ogni Persona_1 Persona_2 qualvolta lo riterrà opportuno;
8. La casa coniugale, sita in AR (CS) Via Lungo Aron, 26, viene affidata alla IG.ra
. Gli oggetti preziosi, appartenenti alle figlie verranno custoditi dalla Parte_2 madre.
9. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma mensile Parte_1 Parte_2 di €. 150,00, a titolo di mantenimento per la figlia minore, e la somma Persona_1 mensile di €. 150,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore . Le dette somme Persona_2 verranno corrisposte entro il (5) cinque di ogni mese versando direttamente sul conto corrente intestato a IBAN: [...]; tali importi Parte_2 saranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT;
Le figlie resteranno a carico della madre che svolge attività lavorativa;
Ella potrà godere dell' assegno familiare e delle detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.
10. I coniugi dichiarano di partecipare e concorrere nella misura del 50% a tutte le spese extra per le figlie e , da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Persona_1 Persona_2 Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola che i coniugi
[...]
dichiarano di ben conoscere;
Parte_3
11. I coniugi dovranno consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per le figlie ivi compreso il nulla osta per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l' espatrio, con reciproco assenso;
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano, che non hanno nulla a pretendere l' uno dall' altro;
13. I coniugi, dichiarano di rinunciare, l'uno nei confronti dell'altro, alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
14. Le parti congiuntamente chiedono, come ut supra premesso, che delle statuizioni che precedono e delle reciproche volontà venga redatto giusto verbale e vengano adottati i provvedimenti consequenziali atti alle trascrizioni ed alle annotazioni presso i competenti uffici. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 143/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, in relazione al matrimonio concordatari ion
[...] in Acquappesa (CS), il giorno 20.09.2009 e trascritto all' Ufficio di stato civile del Comune di AR al n. 17 P.2 S. B. Uff. Cet. anno 2009;
- omologa le condizioni relative alle figlie minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AR (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di AR (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 143/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 ron, 2
e
(c.f. ), nata a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2 ivi residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marta GAMMELLA (c.f. ) del C.F._3 Foro di Paola, che dichiara di voler ricevere l' avviso di cancelleria di cui all' art. 133 c.p.c. ed eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: presso e presso il cui studio - sito in AR, Via F. Pirrino, 10 – risultano Email_1 elettivamente domiciliati, come da procura alle liti rilasciata su un foglio separato ed allegato al ricorso.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 10.02.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni contratto in Acquappesa (CS), il giorno 20.09.2009 e trascritto all' Ufficio di stato civile del Comune di AR al n. 17 P.2 S. B. Uff. Cet. anno 2009, precisando che dalla loro unione sono nati due figlie: Persona_1 nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...]. Persona_2 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che l'ultimo domicilio coniugale eletto è stato a AR (CS) in Via Lungo Aron, 26, immobile di proprietà di , sito al quarto piano composto da cucina, Parte_2 soggiorno, due camere da letto, un bagno, un ripostiglio, e un balcone;
- che la IG.ra svolge l'attività di docente presso la Scuola Primaria - Parte_2 plesso marina di AR, il cui reddito risulta dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni prodotte in atti;
- che il IG. non svolge alcuna attività lavorativa e, pertanto, non percepisce Parte_1 redditi;
- che il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato tanto che è venuta meno quella comunione spirituale e materiale posta a fondamento di ogni matrimonio, per cui la frattura dello stesso è ormai insanabile.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. I sigg.ri e vivranno separati, nel rispetto reciproco;
Parte_1 Parte_2
2. Il IG. sposterà la residenza altrove, entro 1 mese dalla Sentenza di Parte_1 separazione;
3. Le figlie e restano affidate ad entrambi i coniugi;
questi Persona_1 Persona_2 eserciteranno la responsabilità genitoriale nel pieno rispetto delle disposizioni sull'affido condiviso, con domicilio prevalente presso la madre con la quale coabiteranno in AR (CS), Via Lungo Aron, 26 presso l'abitazione di proprietà di . Parte_2
4. Il padre, potrà vedere le figlie e tenerle con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge affidatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle stesse.
5. In occasione delle festività principali, le figlie trascorreranno la vigilia del Natale (24) con la madre ed il giorno di Natale (25) con il padre e viceversa l'anno successivo;
così anche per il Capodanno e la Pasqua, madre e padre si alterneranno, di anno in anno, sempre rispettando e distinguendo tra la vigilia ed il giorno della festività. Durante le vacanze estive, il padre può tenerle con sè ogni qualvolta lo riterrà opportuno, sia di giorno che di notte, previo accordo con il coniuge affidatario
6. Nel caso di viaggi, vacanze e/o gite, i genitori, reciprocamente, dovranno darsi avviso circa il luogo di destinazione, la permanenza, i numeri di telefono utili ai fini di una pronta reperibilità. Nel caso di destinazioni “a rischio” o inappropriate all'età delle figlie, ciascun coniuge dovrà comunicare il proprio dissenso in forma scritta e, in tal caso, la responsabilità graverà, esclusivamente, sul genitore interessato;
7. Il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie e ogni Persona_1 Persona_2 qualvolta lo riterrà opportuno;
8. La casa coniugale, sita in AR (CS) Via Lungo Aron, 26, viene affidata alla IG.ra
. Gli oggetti preziosi, appartenenti alle figlie verranno custoditi dalla Parte_2 madre.
9. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma mensile Parte_1 Parte_2 di €. 150,00, a titolo di mantenimento per la figlia minore, e la somma Persona_1 mensile di €. 150,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore . Le dette somme Persona_2 verranno corrisposte entro il (5) cinque di ogni mese versando direttamente sul conto corrente intestato a IBAN: [...]; tali importi Parte_2 saranno rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT;
Le figlie resteranno a carico della madre che svolge attività lavorativa;
Ella potrà godere dell' assegno familiare e delle detrazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.
10. I coniugi dichiarano di partecipare e concorrere nella misura del 50% a tutte le spese extra per le figlie e , da individuarsi secondo le linee guida recepite nel Persona_1 Persona_2 Protocollo contenente “Linee Guida sullo svolgimento della fase presidenziale nelle cause di separazione personale dei coniugi e di divorzio nonché sulla trattazione delle cause di divorzio congiunto” pubblicato anche sul sito istituzionale del Tribunale di Paola che i coniugi
[...]
dichiarano di ben conoscere;
Parte_3
11. I coniugi dovranno consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per le figlie ivi compreso il nulla osta per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l' espatrio, con reciproco assenso;
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano, che non hanno nulla a pretendere l' uno dall' altro;
13. I coniugi, dichiarano di rinunciare, l'uno nei confronti dell'altro, alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
14. Le parti congiuntamente chiedono, come ut supra premesso, che delle statuizioni che precedono e delle reciproche volontà venga redatto giusto verbale e vengano adottati i provvedimenti consequenziali atti alle trascrizioni ed alle annotazioni presso i competenti uffici. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 143/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, in relazione al matrimonio concordatari ion
[...] in Acquappesa (CS), il giorno 20.09.2009 e trascritto all' Ufficio di stato civile del Comune di AR al n. 17 P.2 S. B. Uff. Cet. anno 2009;
- omologa le condizioni relative alle figlie minori e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AR (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di AR (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo