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Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2023, n. 27745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27745 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IS IO nato a [...] il [...] OS RA nato a [...] il [...] NI AN DI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA CO che ha chiesto il rigetto dei ricorso L'Avv. GE NA in difesa delle parti civili CO NI, EU COsano, RI CA e GI ET chiede il rigetto dei ricorsi deposita conclusioni scritte e nota spese;
l'Avv. Claudio Mazzoni in difesa di ZI IS, l'Avv. Piergiorgio Merli in difesa di AN IN CH, ('Avv. Vincenzo D'Ascola e l'Avv. Giuseppina lana in difesa di CO LO chiedono l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27745 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Ai ricorrenti veniva contestata la "promozione di" (attribuita a CO LO) e la "partecipazione a" (riconosciuta a AN IN CH e ZI IS) una associazione funzionale alla consumazione di un numero indeterminato di truffe verso istituti bancari e persone private, all'esercizio di attività di promozione di strumenti finanziari senza autorizzazione, nonché al rilascio, senza essere iscritti nell'apposito albo, di garanzie finanziarie. Veniva contestato ai ricorrenti di presentarsi quali rappresentanti della società di diritto inglese "Mastertech New Limited", con succursale operativa a Chiasso (CH) e con stabile rappresentanza a Milano, nonché con altre sedi operative in località italiane ed estere e di avere effettuato, in assenza delle autorizzazioni di legge, attività di promozione di servizi finanziari diretti a creare le garanzie per l'accesso al credito bancario di clienti che versavano in gravi situazione economiche, attraverso la predisposizione di un articolato meccanismo, che prevedeva il rilascio di obbligazioni ed il loro impiego in società che avrebbero dovuto garantire il credito, ma che, invece, servivano solo ad incamerare fraudolentemente l'anticipo versato dai clienti. La Corte d'appello di Milano: (a) confermava la condanna dei tre ricorrenti per il reato associativo, escludendo l'aggravante della transnazionalità e rilevando il mancato decorso del termine di prescrizione, (b) dichiarava la prescrizione di tutte le truffe contestate a IS e CH, ad eccezione di quelle descritte ai capi 15) e 19), in relazione alle quali confermava la condanna di IS, (c) confermava la condanna per le truffe contestate a LO, tenuto conto che, a causa del riconoscimento della recidiva, le stesse non risultavano prescritte;
(d) assolveva i ricorrenti dalle condotte inizialmente ascritte alla fattispecie prevista dall'art. 166 del d.lgs n. 58 del 1998, riqualificate dal Tribunale in quella prevista dall'articolo 16, comma 7, della I. n. 108 del 1998, ritenendo che i fatti contestati non sussistessero;
(e) assolveva i ricorrenti dai reati previsti dall'art. 132 del d. I.gs n. 385 del 1993 contestati ai capi 4) e 18). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di CO LO che deduceva: 2.1. violazione di legge: la sentenza sarebbe stata emessa prima della decisione sulla l'istanza di rimessione, che sarebbe stata 6 depositata il 7 marzo 2022, con violazione del diritto di difesa;
2 2.2. violazione di legge (art. 266 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la procedura di acquisizione delle intercettazioni sarebbe viziata;
si deduceva che i supporti prodotti dal pubblico ministero in data 23 gennaio 2018 non proverrebbero da Torino - luogo dell'ascolto - e, dunque, non sarebbero autentici, mentre i CD depositati dal consulente sarebbero solo copie;
anche in questo caso sarebbe stato leso il diritto di difesa;
2.3. omessa motivazione: la difesa aveva impugnato tutti i provvedimenti relativi alla utilizzabilità delle intercettazioni, ma la Corte di appello avrebbe omesso di motivare. 2.4. Violazione di legge (art. 495 cod. proc. pen.) in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento in seguito al mutamento del collegio: la sentenza sarebbe contraddittoria ed illogica, dato che avrebbe legittimato la compressione del diritto della difesa ad ottenere nuove prove in seguito al mutamento del giudice. 2.5. Violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) per mancata rinnovazione del dibattimento in appello: il rigetto della richiesta difensiva sarebbe illegittimo. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità: si contestava integralmente la capacità dimostrativa delle prove raccolte e si ribadivano le numerose violazioni del diritto di difesa già denunciate nel corso del processo. Si deduceva che la motivazione sarebbe illegittima in quanto avrebbe una struttura per relationem, e non avrebbe tenuto in considerazione le allegazioni difensive;
nello specifico si contestava la mancata acquisizione di quattro faldoni di documenti allegati dalla difesa. 2.7. Violazione di legge (521 cod. proc. pen.): sarebbe stato leso il diritto di difesa attraverso un mutamento della qualificazione giuridica della condotta da "abusivismo finanziario" ad "abusiva mediazione creditizia"; le doglianze proposte al riguardo non sarebbero state esaminate dalla Corte di appello;
2.8. Violazione di legge (416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per l'associazione a delinquere, in quanto non sarebbero sussistenti, né indicati, gli elementi costitutivi programma criminoso, né quelli dimostrativi del pactum sceleris e dell'elemento soggettivo;
2.9. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): si deduceva che il pubblico ministero non avrebbe osteso tempestivamente gli atti e che sarebbe stato impedito alla difesa di opporsi al loro deposito in udienza;
2.10. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva la carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello che deducevano la mancanza di registrazioni-audio delle udienze e le discrasie tra le trascrizioni ed i verbali di udienza;
si deduceva altresì che mancherebbero le trascrizioni integrali e che i verbali di udienza sarebbero omissivi;
3 2.11. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine al trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato inflitto riconoscendo illegittimamente l'aggravante del danno ingente e della recidiva. 2.12. Violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili. 2.13. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con motivi aggiunti, con i quali si invocava anche la astensione di tutti i componenti del collegio. 3. Ricorreva per Cassazione il difensore di IN AN CH, che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al calcolo del termine di prescrizione: si contestava la decisione della Corte di appello, che aveva considerato conclusa l'attività associativa quando era stata eseguita l'ordinanza che applicava le misure cautelari, ovvero il 15 ottobre 2015, laddove il termine della condotta avrebbe dovuto essere individuato nel maggio 2014, quando veniva captata l'ultima intercettazione rilevante. 3.2. Violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, che non avrebbe tenuto conto del ruolo marginale di CH, che avrebbe fornito un contributo occasionale e marginale al progetto criminoso, non essendo mai intervenuto nella fase ideativa delle truffe, né in quella della consumazione delle stesse;
si rimarcava, infatti, che le vittime avevano riferito di non avere mai trattato direttamente con lo stesso. Si deduceva, inoltre, (a) che il ricorrente non avrebbe mai partecipato alle riunioni durante le quali erano state organizzate le truffe e che avrebbe limitato il proprio apporto all'attività esterna di supporto nell'apertura delle società di diritto anglosassone;
(b) che era emerso che i correi non nutrivano alcuna fiducia nel ricorrente;
(c) che lo stesso aveva messo in dubbio la legalità dell'operazione; (d) che non sarebbe stato effettuato nessuno pagamento a CH da parte delle vittime. Da ultimo si deduceva che mancherebbe ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il cui riconoscimento sarebbe contraddetto dal contenuto della telefonata in cui CH aveva messo in dubbio la legalità delle operazioni. In conclusione: si deduceva che il ricorrente aveva avuto un ruolo marginale e che le condotte emerse sarebbero inidonee ad integrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la fattispecie associativa. 4. Ricorreva per Cassazione il difensore di ZI IS che deduceva: 4.1. vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe fornito una motivazione illogica e contraddittoria, in quanto, non essendo stati incriminate le persone che avrebbero svolto la decisiva funzione di "mediatore" nella consumazione delle truffe, il progetto associativo 4 verrebbe meno;
a ciò si aggiungeva che, da quanto emerso dalle intercettazioni, il ricorrente avrebbe ritenuto corretta l'operazione. Si deduceva (a) che tutti i clienti erano imprenditori, sicché gli stessi sarebbero stati consapevoli del rischio che si assumevano;
(b) che la liceità delle operazioni si evincerebbe, tra l'altro, dalla perizia di RA e dalla produzione di articoli specializzati che dimostrerebbero che la USB Bank avrebbe accettato i titoli AS emessi nel 1959, contrariamente a quanto aveva riferito il Cap. Ricciardi;
(c) che il luogo ove era avvenuta la contrattazione non avrebbe potuto essere considerato idoneo ad indurre in errore, considerato che si trattava di un ufficio ordinario e non lussuoso;
(d) che l'operazione non sarebbe andata a buon fine perché i clienti non sarebbero stati nelle condizioni di ottenere finanziamenti dalle banche a causa dei loro pessimi rating e dell'assenza di un valido business -plan; (e) che il fatto che ricorrente fosse stato presente in occasione di alcuni incontri con i clienti non implicherebbe un suo ruolo attivo nell'associazione. 4.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo del termine di prescrizione: la data di cessazione del presunto sodalizio non poteva che essere quella o dell'ultima condotta contestata (aprile 2014); inoltre sarebbero state erroneamente calcolate le sospensioni;
in particolare si deduceva che i sessantaquattro giorni di sospensione calcolati dalla Corte territoriale in relazione all'emergenza pandemica non avrebbero potuto essere considerati, in ragione del fatto che il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado era scaduto il 5 febbraio 2020 e che il ritardo del deposito, dopo la scadenza del massimo termine di legge, non avrebbe potuto incidere negativamente sugli imputati. 4.3. Omessa motivazione in ordine le doglianze proposte con l'atto d'appello in relazione alle truffe: si ribadiva che IS non avrebbe percepito alcun compenso e che non vi sarebbero gli elementi per riconoscere la sua responsabilità in ordine alle truffe contestate ai capi 15) e 19), dato che le operazioni non erano state concluse a causa della grave situazione economica in cui versavano i clienti;
4.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7 cod. pen.: non sarebbe stato provato che le parti civili avessero subito una grave perdita economica;
si ribadiva che le vittime non avevano la possibilità di ottenere finanziamenti e che le stesse, aderendo alla proposta, sarebbero state consapevoli del rischio. Infine, si deduceva che il danno sarebbe stato calcolato senza fare riferimento ad ogni singola posizione ed in modo generico;
4.5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prescrizione per i capi 15) e 19) in relazione ai quali la prescrizione sarebbe decorsa prima della sentenza di appello;
4.6. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: non sarebbero stati indicati i parametri alla base 5 della determinazione della pena base, né le ragioni poste a sostegno della quantificazione degli aumenti per la continuazione. 4.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili: mancherebbe la motivazione in ordine al danno, che non poteva essere addebitato a chi, come IS, non aveva incassato nulla. Per quanto riguardava il danno non patrimoniale, si sosteneva che anche questo non avrebbe potuto essere riconosciuto, non essendo stata fornita la prova del danno presupposto ovvero quello patrimoniale. Si allegava che, in relazione alle singole posizioni delle persone offese, IS avrebbe avuto una condotta marginale, inidonea produrre i danni che gli sarebbero stati addebitati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di CO LO è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico: si contesta la mancata considerazione di un'istanza di rimessione che non è stata allegata, né precisata nel contenuto. Si ribadisce, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv. 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) 1.2.11 secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto ripropongono, in modo reiterativo, questioni già ampiamente trattate dalla sentenza di appello, senza identificare vizi logici manifesti decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno della sentenza impugnata, nè allegare travisamenti decisivi della prova. 6 Si ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507). Nel caso in esame la Corte d'appello, valutando le questioni proposte da LO in relazione alle intercettazioni, rilevava (a) che la mancata iniziale acquisizione dei supporti digitali al fascicolo del dibattimento era dovuto ad un errore del perito che si era occupato della trascrizione nel 2016, il quale aveva omesso di depositare i supporti utilizzati per la trascrizione;
(b) tale omissione risultava essere stata sanata dal deposito effettuato dal pubblico ministero, su impulso della difesa, il 23 gennaio 2018: la Procura di Milano aveva infatti depositato i supporti informatici trasmessi dal Procuratore della Repubblica di Torino, all'esito di una nuova perizia estrattiva realizzata sui server in cui erano conservate le registrazioni;
(c) dei supporti acquisiti veniva effettuata copia autentica dal perito nominato dal Tribunale. Con motivazione ineccepibile, la Corte di appello riteneva che non era possibile dubitare della conformità agli originali di tale copia, tenuto conto che l'attività di estrazione e duplicazione era stata effettuata in fasi distinte da due pubblici ufficiali;
a ciò si aggiungeva che la difesa non aveva addotto alcun elemento idoneo a dimostrare la falsità del materiale raccolto (pagg. 51 e ss. della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze processuali, priva di vizi logici, che si sottrae ad ogni censura in questa sede 1.3.Sono manifestamente infondate anche le censure rivolte nei confronti del rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento (motivi quarto e quinto): si censurava sia la mancata rinnovazione chiesta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., sia la contrazione della rinnovazione delle prove testimoniali all'esito del mutamento del collegio. 1.3.1.11 materia di rinnovazione del dibattimento in appello il collegio riafferma che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). A ciò si aggiunge che per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare 7 che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R. Rv. 278670 - OSez, 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez.2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile: si tratta di una valutazione che rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione esente da ogni censura, rilevava che le richieste dì rinnovazione proposte ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. non erano accoglibili in quanto le prove delle quali si chiedeva la assunzione non risultavano assolutamente necessarie per la decisione, ma anzi si connotavano per il loro carattere "esplorativo" (pagg. 57 e 58 della sentenza impugnata). 1.3.2. Con riguardo alle censure relative alla contrazione delle prove ammesse rispetto a quelle richieste all'esito del mutamento del collegio, si riafferma che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 02). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte d'appello riteneva legittima l'ordinanza del Tribunale che, il 20 giugno 2019, autorizzava l'esame di venti testimoni - a fronte della richiesta di escussione di cinquanta persone - in ragione del fatto che tre testimoni erano stati esaminati dal collegio in nuova composizione mentre venti erano comuni alle altre difese. La Corte di appello ha rilevato l'ampio spazio assegnato al ricorrente per esercitare í suoi diritti di difesa e la correttezza delle valutazioni in ordine alla superfluità delle prove escluse: anche in questo caso non si registra alcuna lesione delle prerogative difensive. 1.4. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto si profila generico (si richiama la giurisprudenza citata al §.1.1.), oltre che reiterativo delle doglianze proposte con la prima impugnazione. Lo stesso si risolve, peraltro, nella richiesta di integrale della rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. 1.4.1.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate 8 devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Tenuto conto che parte rilevante del compendio probatorio posto a sostegno della conferma della responsabilità risulta composto da intercettazione, il collegio ribadisce che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 2014, OL e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove emerga una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 1.4.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello effettuava una analitica valutazione delle doglianze difensive, offrendo una risposta specifica alle stesse. La Corte di appello confermava le valutazioni del Tribunale in ordine all'articolato meccanismo truffaldino posto in essere da LO e dai suoi sodali, fondandosi sugli elementi introdotti nel processo dalle persone offese, dai testimoni, dagli investigatori e dai periti, elementi che trovavano definitiva ed inconfutabile conferma nel contenuto delle intercettazioni (pagg. 72 e ss. della sentenza impugnata). Con riguardo, nello specifico, alla deduzione relativa alla mancata acquisizione di quattro torni di documenti, il collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata confermata la legittimità della decisione del Tribunale - che non aveva ammesso la produzione - non si presta ad alcuna censura;
al riguardo, appare decisivo il fatto che non risultava essere stato chiarito quale fosse la rilevanza degli stessi, il che impediva alla Corte di appello dì verificarne decisività in ordine all'accertamento della responsabilità (pag. 63 della sentenza impugnata). 1.5. Non supera la soglia di ammissibilità il settimo motivo, con il quale si deduce una lesione del diritto di difesa correlata al mutamento della qualificazione giuridica della condotta ascritte alla fattispecie prevista dall'art. 166 del d.lgs n. 58 del 1998 e riqualificate dal Tribunale in quella prevista dall'articolo 16, comma 7, della I. n. 108 del 1998. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, si tratta di una riqualificazione ininfluente in relazione alle condanne per il reato associativo e le truffe, dato che concerne 9 reati per i quali vi è stata assoluzione perché "il fatto non sussiste"; tale riqualificazione, invero, non ha alcuna incidenza sui reati in relazione ai quali vi è stata la conferma dell'accertamento di responsabilità, tenuto conto che vi è stato un accurato vaglio sia in ordine alla sussistenza della condotta associativa, che di quella fraudolenta agita in danno degli imprenditori in difficoltà finanziarie;
tale vaglio resiste alle doglianze difensive, e prescinde alla riqualificazione delle condotte per le quali vi è stata assoluzione. 1.6. L'ottavo motivo, che contesta radicalmente la conferma della responsabilità in ordine al reato associativo, non è consentito. Anche in questo caso la doglianza si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno della decisione di conferma (si richiama la giurisprudenza citata al § 1.4.1.). Secondo la Corte d'appello le concordi dichiarazioni testimoniali e le intercettazioni avevano dimostrato con certezza la serialità della condotta incriminata: le vittime erano imprenditori in gravi difficoltà economiche, ai quali - a causa delle difficoltà finanziarie in cui versavano - era precluso l'accesso al credito;
questi venivano contattati da un mediatore o da un consulente e, una volta presentati a LO e IS, ricevevano la prima spiegazione del meccanismo attraverso il quale avrebbero potuto accedere ai finanziamenti bancari. Le persone offese, quindi, sottoscrivevano a Milano - e talvolta in Svizzera - un contratto di mandato irrevocabile dal contenuto "fumoso", al quale era legato un cronoprogramma articolato e versavano un primo acconto, funzionale all'avvio della pratica;
successivamente le vittime venivano invitate in Inghilterra per formalizzare la costituzione della Ltd inglese o per aprire il conto corrente della società estera;
seguivano talora ulteriori operazioni, nella maggior parte dei casi non comprese dagli imprenditori-vittime, che avevano solo l'obiettivo di ottenere l'accesso ai finanziamenti bancari, fine ultimo dell'operazione. Invero, nonostante il versamento dell'acconto la procedura si concludeva, dì solito, con il recesso della Mastertech, causato, secondo la versione di comodo offerta alle vittime, dall'inadempimento delle stesse o dal mutamento di normative non meglio precisate. A ciò si aggiungeva che al recesso non faceva mai seguito la restituzione agli offesi delle somme versate (la condotta emergeva con chiarezza dalla telefonata intercettata al progr. n. 9619 del 24 Febbraio 2014). Emergeva, altresì, la precisa ripartizione dei ruoli all'interno dell'associazione: LO CO era il promotore del sodalizio, ovvero l'uomo a cui si rivolgevano i mediatori, le vittime, e gli associati CH e IS;
egli era anche il direttore delle sedi di Londra e Chiasso, nonché il punto di riferimento delle strutture operative in Italia e all'estero all'interno delle quali, però, non rivestiva alcuna carica formale. 10 LO informava i clienti dell'esito delle pratiche operava sui conti correnti situati in Inghilterra in Svizzera sui quali pervenivano gli accrediti delle somme di denaro erogate dai clienti a titolo di acconto per le prestazioni concordate: le intercettazioni delle numerosissime conversazioni intercorse tra LO e IS accreditavano inconfutabilmente il suo ruolo gestore nelle trattative con i clienti. Il compendio probatorio tratteggiato indicava univocamente la responsabilità del ricorrente, sia per la sussistenza del consorzio, che per la identificazione del ruolo di promotore di LO (pagg. 69 e ss. della sentenza impugnata). 1.7. Sono manifestamente infondati il nono ed il decimo motivo, con i quali il ricorrente ripropone le eccezioni processuali, risolte con ordinanze endoprocessuali, la cui legittimità era stata confermata da entrambe le sentenze di merito. Nel dettaglio: (a) la Corte d'appello rilevava che il sistema "ordinario" di documentazione dell'attività d'udienza è quello della verbalizzazione stenotipica, derogabile solo in presenza di emergenze eccezionali, che non erano state ritenute sussistenti nel caso di specie, sicché la richiesta di audio-registrazione integrale delle udienze appariva del tutto ingiustificata;
(b) la Corte di appello rilevava inoltre che non sussistevano riscontri oggettivi - non indicati neanche con il ricorso per Cassazione - all'asserito difetto di coincidenza tra le trascrizioni ed i verbali di udienza. Infine, non supera la soglia di ammissibilità la deduzione circa la "mancata ostensione" degli atti da parte dell'accusa, tenuto conto che la stessa non risulta circostanziata e non rivela la decisività del presunto vizio. 1.8. L'undicesimo motivo che contesta il trattamento sanzionatorio non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di un nuovo esercizio della discrezionalità in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. 1.8.1.La Corte rilevava - con motivazione che si sottrae ad ogni censura - che non erano emersi elementi di positiva valutazione idonea a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche e che (a) la gravità degli addebiti a carico di LO, (b) la peculiare pericolosità e professionalità nell'agire criminoso dimostrate dallo stesso nell'organizzare e promuovere il sodalizio, (c) i plurimi e specifici precedenti vantati, (d) comportamento processuale privo di segnali di resipiscenza ostavano all'invocato ridimensionamento della pena (pag. 109 della sentenza impugnata). 1.8.2. Veniva ampiamente giustificato anche il riconoscimento dell'aggravante del danno ingente: la Corte di appello riteneva che, per ritenere sussistente l'aggravante, non rilevava solo il materiale esborso delle somme versate dalle vittime, ma altresì la grave perdita economica subita in conseguenza del fallimento dell'operazione, che si configurava come una sorta di "salvavita" per le imprese decotte, nella quale erano state investite le ultime risorse disponibili. 11 Si tratta di una motivazione coerente con l'ampia discrezionalità riconosciuta al giudice di merito nella valutazione della gravitò del danno, che deve essere valutato in relazione a tutti i pregiudizi subiti in concreto dalle vittime. 1.8.3. Si rileva, a margine, che il mutamento del regime di procedibilità del reato di truffa (sempre procedibile a querela con l'entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia") non rileva tenuto conto dell'inammissibilità del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 1.9. Le contestazioni in ordine alle statuizioni civili (undicesimo motivo) non superano la soglia di ammissibilità. Il collegio riafferma che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, Rv. 261536; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 - dep.1191, Capelli, Rv. 186722-01). A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, riteneva che non si rilevavano i presupposti per una revoca, ovvero mitigazione, delle provvisionali, a fronte di un fumus pacificamente accertato del danno patito dalle parti civili e della modesta entità della provvisionale riconosciuta (pag. 108 della sentenza impugnata). La motivazione contestata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.10. L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti. Si ribadisce, infatti, che rinammissibilità del motivo originario si estende ai motivi nuovi dato che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 6, n. 471414 del 30/10/2008, Arruzzoli, Rv. 242129). 2.11 ricorso proposto nell'interesse di AN IN CH è inammissibile. 2.1.11 primo motivo che invoca la retrodatazione della data di consumazione del reato associativo non supera la soglia di ammissibilità perché richiede una valutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dalla competenza del giudice di legittimità (si richiama la giurisprudenza citata al § 1.4.1). In relazione ad analoga doglianza avanzata con la prima impugnazione la Corte ha offerto una motivazione ineccepibile, rilevando che la data dell'esecuzione della custodia 12 cautelare indicava il termine dell'attività associativa, considerato che non vi erano prove indicative della ulteriore prosecuzione della stessa. L'invocata retrodatazione, alla data dell'ultima intercettazione, non poteva essere presa in considerazione, dato che il termine delle attività investigative non indicava il termine dell'attività criminosa. Il termine dell'attività associativa veniva invece fatto risalire all'arresto di tutti i sodali, evento sicuramente idoneo ad interrompere l'azione del consorzio. 2.2. Anche il secondo motivo - che contesta la conferma della responsabilità di CH per la partecipazione all'associazione - non è consentito, in quanto ripropone le doglianze già avanzate con l'atto d'appello, superate dalla sentenza impugnata con motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali. La Corte di appello, ribadendo il percorso logico argomentativo segnato dal Tribunale, rilevava come CH fosse il trait d'union del gruppo con l'estero, tenuto conto che lo stesso ricopriva la carica di amministratore unico delle agenzie Mastertech, Mastertech Consulting, Agenzia 10 s.r.I., facenti parte del "Corporate Group" di Mastertech New Limited e costituiva oltre cinquanta società aventi il medesimo dominio di posta elettronica. Da numerose conversazioni intercettate era emerso che CH, oltre ad essere uno dei collaboratori più stretti di LO, era anche un dipendente della New Limited - come risultava chiaramente dal contenuto della conversazione registrata al progr. n.2261 del 22 marzo 2014 - ed era il referente dell'associazione per l'apertura delle filiali estere. Dal compendio probatorio raccolto era emerso con chiarezza che CH eseguiva le direttive di IS, si occupava della costituzione delle società inglesi e curava che le stesse avessero una veste formale credibile, idonea a trarre in inganno i clienti. Tale condotta era supportata - nella valutazione ineccepibile della Corte territoriale - dalla piena consapevolezza dell'agire criminoso: che IS fosse consapevole del suo ruolo nell'organizzazione emergeva, infatti, con chiarezza dal contenuto delle intercettazioni registrate ai progr. n 10865 del 6 marzo 2014 e n. 2661 del 22 marzo 2014. Segnatamente, dalla conversazione del 22 marzo 2014 emergeva chiaramente la tensione progettuale ed organizzativa dei sodali, che intendevano approntare nuove tecnologie idonee a comunicare in tempo reale lo stato delle pratiche ed aprire altre filiali all'estero. Si tratta di prove che, nella persuasiva valutazione effettuata dai giudici di merito, confermavano l'indeterminatezza del programma criminoso e la vitalità dell'associazione (pag. 86 della sentenza impugnata). Nonostante tale corposo compendio probatorio, la difesa insisteva nel proporre una lettura sminuente del ruolo di CH, che tuttavia non trovava alcuna conferma nelle emergenze processuali. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione priva di vizi logici e coerente con le prove raccolte, la Corte di merito ribadiva che il ricorrente aveva avuto un ruolo decisivo 13 nell'ambito dell'associazione, considerato che si occupava delle società di diritto inglese, anche se non aveva alcun contatto diretto con i clienti (il che giustificava il fatto che le vittime non avessero fatto riferimento a CH). La motivazione, sul punto, non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede. 3.Infine: è inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di ZI IS. 3.1.11 primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contestava radicalmente la legittimità della conferma di responsabilità sia per il reato associativo, che per le due truffe non prescritte (descritte ai capi 15) e 19) non raggiungono la soglia di ammissibilità, in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e ripropongono doglianze già avanzate con la prima impugnazione e disattese dalla Corte territoriale, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali (si richiama la giurisprudenza citata al § 1.4.1.). La Corte di appello, con motivazione puntuale e priva di fratture logiche, rilevava che le testimonianze delle persone offese avevano attestato la costante presenza di IS agli incontri con LO, sia in Italia, che Svizzera;
segnatamente: IS si coordinava con CH per la costituzione delle società inglesi e svolgeva l'attività di referente e procuratore di BHC Investment per la fornitura di titoli storici;
le testimonianze raccolte (significative quella di IL IA, IA RA e LI ED) trovavano conferma nelle intercettazioni, che manifestavano in modo assolutamente inequivoco l'impegno di IS per l'attuazione delle truffe gestite dal sodalizio (pagg. 84 e 85 della sentenza impugnata). La Corte d'appello confermava, inoltre, la responsabilità per le truffe, rilevando come le testimonianze delle persone offese risultassero - anche in questo caso - confermate da documenti ed intercettazioni: tale completo compendio probatorio consentiva di ricostruire analiticamente lo schema delle azioni fraudolente in danno di imprenditori in crisi di liquidità e di svelare il «ferrato connubio LO-IS», che forniva all'esterno una parvenza di affidabilità e garanzia di buon esito delle operazioni proposte. Contrariamente a quanto dedotto, sia con l'atto di appello, che con il reiterativo ricorso per cassazione, risultava impossibile ricondurre le condotte emerse ad una lecita pratica contrattuale (pag. 89 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione persuasiva, coerente con le prove raccolte e priva di vizi logici, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3.2.11 secondo motivo di ricorso, che invoca la retrodatazione del termine di consumazione del reato associativo, cui conseguirebbe l'estinzione del reato per il decorso del termine di prescrizione, è sovrapponibile a quello proposto da CH;
si rinvia, sul punto, a quanto già esposto sub § 3.1.. 3.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 14 Il ricorrente contesta la valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante correlata alla causazione di un danno ingente, ribadendo che le parti civili avevano interesse ad ottenere i finanziamenti, tenuto conto che le stesse versavano in una situazione che gli impediva l'accesso al credito, sicché le stesse erano ben consapevoli del rischio che correvano e lo avevano accettato. Si tratta di una doglianza che è già stata valutata dalla Corte territoriale con motivazione ineccepibile, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Già con l'atto d'appello IS si era doluto della mancata specificazione delle situazioni economiche di ciascuna persona offesa ed aveva invocato la disapplicazione dell'aggravante. La Corte di merito aveva invece rilevato che il danno patrimoniale correlato alla truffa contrattuale non può ritenersi integrato solo dalla perdita economica subita dal contraente-vittima, ma anche dalla mancata acquisizione di un utile;
nel caso in esame, doveva pertanto essere considerato non solo il valore economico del contratto, ma anche alla grave perdita economica subita dagli offesi in conseguenza del fallimento dell'operazione che aveva deviato le ultime risorse a disposizione delle vittime verso la proposta truffaldina: gli offesi avevano così perduto la possibilità di tentare altre strade per procurarsi la liquidità necessaria per garantire la sopravvivenza delle loro attività (sul punto le testimonianze delle vittime risultavano confermate dalla documentazione prodotta dalle parti civili e dal pubblico ministero pag. 91 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che, come già rilevato in occasione dell'esame del ricorso proposto nell'interesse di LO, esprime in modo puntuale le ragioni della sussistenza dell'aggravante in coerenza con l'ampia discrezionalità esercitabile per effettuare tale valutazione e della rilevanza di tutti i pregiudizi patiti dalle vittime. 3.4.Con l'ultimo motivo di ricorso si invocava la prescrizione per i capi 15) e 16) ritenendo deducendo che il termine sarebbe decorso prima della sentenza di appello. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto dall'analisi degli atti risultano centosessanta giorni di sospensione della prescrizione (come rilevato a pag. 89 della sentenza impugnata), sicché, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, i termini di prescrizione non risultavano decorsi. Il collegio ritiene che, contrariamente a quanto dedotto, sia legittimo anche il calcolo dei sessantaquattro giorni di sospensione dovuti all' emergenza pandemica. Invero, a fronte del fatto che il dispositivo della sentenza di primo grado è stato letto il 7 novembre 2019, poiché la sentenza è stata depositata il 7 aprile 2020, dunque oltre il novantesimo giorno dalla decisione, il 9 marzo 2020 - giorno in cui entrava in vigore la disciplina speciale - era pendente il termine per l'impugnazione che, nel caso di specie, decorreva dalla notifica alle parti del deposito della sentenza. Lo slittamento del dies a quo del termine per impugnare, nel caso di deposito fuori termine è previsto dall'art. 582, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.: si tratta dì uno 15 slittamento che non è arbitrario, ma stabilito ex lege. Pertanto tale termine, come tutti quelli che decorrevano nel periodo "8 marzo- 11 maggio 2020", deve considerarsi legittimamente prolungato, con correlata sospensione dei termini di prescrizione, nel pieno rispetto delle disposizioni eccezionali introdotte in relazione all'emergenza pandemica. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CA RI, ET GI, NI CO e COsano EU sia LO CO, che IS ZI (non si condanna AN IN CH, dato che tale imputato con il ricorso non ha impugnato le statuizioni civili); tali spese, tenuto conto dei parametri vigenti si liquidano in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati LO CO e IS ZI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalle parti civili CA RI, ET GI, NI CO e COsano EU che liquida per ciascuno in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il giorno 14 aprile 2023 L'estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA CO che ha chiesto il rigetto dei ricorso L'Avv. GE NA in difesa delle parti civili CO NI, EU COsano, RI CA e GI ET chiede il rigetto dei ricorsi deposita conclusioni scritte e nota spese;
l'Avv. Claudio Mazzoni in difesa di ZI IS, l'Avv. Piergiorgio Merli in difesa di AN IN CH, ('Avv. Vincenzo D'Ascola e l'Avv. Giuseppina lana in difesa di CO LO chiedono l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27745 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Ai ricorrenti veniva contestata la "promozione di" (attribuita a CO LO) e la "partecipazione a" (riconosciuta a AN IN CH e ZI IS) una associazione funzionale alla consumazione di un numero indeterminato di truffe verso istituti bancari e persone private, all'esercizio di attività di promozione di strumenti finanziari senza autorizzazione, nonché al rilascio, senza essere iscritti nell'apposito albo, di garanzie finanziarie. Veniva contestato ai ricorrenti di presentarsi quali rappresentanti della società di diritto inglese "Mastertech New Limited", con succursale operativa a Chiasso (CH) e con stabile rappresentanza a Milano, nonché con altre sedi operative in località italiane ed estere e di avere effettuato, in assenza delle autorizzazioni di legge, attività di promozione di servizi finanziari diretti a creare le garanzie per l'accesso al credito bancario di clienti che versavano in gravi situazione economiche, attraverso la predisposizione di un articolato meccanismo, che prevedeva il rilascio di obbligazioni ed il loro impiego in società che avrebbero dovuto garantire il credito, ma che, invece, servivano solo ad incamerare fraudolentemente l'anticipo versato dai clienti. La Corte d'appello di Milano: (a) confermava la condanna dei tre ricorrenti per il reato associativo, escludendo l'aggravante della transnazionalità e rilevando il mancato decorso del termine di prescrizione, (b) dichiarava la prescrizione di tutte le truffe contestate a IS e CH, ad eccezione di quelle descritte ai capi 15) e 19), in relazione alle quali confermava la condanna di IS, (c) confermava la condanna per le truffe contestate a LO, tenuto conto che, a causa del riconoscimento della recidiva, le stesse non risultavano prescritte;
(d) assolveva i ricorrenti dalle condotte inizialmente ascritte alla fattispecie prevista dall'art. 166 del d.lgs n. 58 del 1998, riqualificate dal Tribunale in quella prevista dall'articolo 16, comma 7, della I. n. 108 del 1998, ritenendo che i fatti contestati non sussistessero;
(e) assolveva i ricorrenti dai reati previsti dall'art. 132 del d. I.gs n. 385 del 1993 contestati ai capi 4) e 18). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di CO LO che deduceva: 2.1. violazione di legge: la sentenza sarebbe stata emessa prima della decisione sulla l'istanza di rimessione, che sarebbe stata 6 depositata il 7 marzo 2022, con violazione del diritto di difesa;
2 2.2. violazione di legge (art. 266 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la procedura di acquisizione delle intercettazioni sarebbe viziata;
si deduceva che i supporti prodotti dal pubblico ministero in data 23 gennaio 2018 non proverrebbero da Torino - luogo dell'ascolto - e, dunque, non sarebbero autentici, mentre i CD depositati dal consulente sarebbero solo copie;
anche in questo caso sarebbe stato leso il diritto di difesa;
2.3. omessa motivazione: la difesa aveva impugnato tutti i provvedimenti relativi alla utilizzabilità delle intercettazioni, ma la Corte di appello avrebbe omesso di motivare. 2.4. Violazione di legge (art. 495 cod. proc. pen.) in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento in seguito al mutamento del collegio: la sentenza sarebbe contraddittoria ed illogica, dato che avrebbe legittimato la compressione del diritto della difesa ad ottenere nuove prove in seguito al mutamento del giudice. 2.5. Violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) per mancata rinnovazione del dibattimento in appello: il rigetto della richiesta difensiva sarebbe illegittimo. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma dell'affermazione di responsabilità: si contestava integralmente la capacità dimostrativa delle prove raccolte e si ribadivano le numerose violazioni del diritto di difesa già denunciate nel corso del processo. Si deduceva che la motivazione sarebbe illegittima in quanto avrebbe una struttura per relationem, e non avrebbe tenuto in considerazione le allegazioni difensive;
nello specifico si contestava la mancata acquisizione di quattro faldoni di documenti allegati dalla difesa. 2.7. Violazione di legge (521 cod. proc. pen.): sarebbe stato leso il diritto di difesa attraverso un mutamento della qualificazione giuridica della condotta da "abusivismo finanziario" ad "abusiva mediazione creditizia"; le doglianze proposte al riguardo non sarebbero state esaminate dalla Corte di appello;
2.8. Violazione di legge (416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per l'associazione a delinquere, in quanto non sarebbero sussistenti, né indicati, gli elementi costitutivi programma criminoso, né quelli dimostrativi del pactum sceleris e dell'elemento soggettivo;
2.9. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): si deduceva che il pubblico ministero non avrebbe osteso tempestivamente gli atti e che sarebbe stato impedito alla difesa di opporsi al loro deposito in udienza;
2.10. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva la carenza di motivazione in ordine ai motivi di appello che deducevano la mancanza di registrazioni-audio delle udienze e le discrasie tra le trascrizioni ed i verbali di udienza;
si deduceva altresì che mancherebbero le trascrizioni integrali e che i verbali di udienza sarebbero omissivi;
3 2.11. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in ordine al trattamento sanzionatorio, che sarebbe stato inflitto riconoscendo illegittimamente l'aggravante del danno ingente e della recidiva. 2.12. Violazione di legge (art. 538 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili. 2.13. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con motivi aggiunti, con i quali si invocava anche la astensione di tutti i componenti del collegio. 3. Ricorreva per Cassazione il difensore di IN AN CH, che deduceva: 3.1. violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al calcolo del termine di prescrizione: si contestava la decisione della Corte di appello, che aveva considerato conclusa l'attività associativa quando era stata eseguita l'ordinanza che applicava le misure cautelari, ovvero il 15 ottobre 2015, laddove il termine della condotta avrebbe dovuto essere individuato nel maggio 2014, quando veniva captata l'ultima intercettazione rilevante. 3.2. Violazione di legge (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, che non avrebbe tenuto conto del ruolo marginale di CH, che avrebbe fornito un contributo occasionale e marginale al progetto criminoso, non essendo mai intervenuto nella fase ideativa delle truffe, né in quella della consumazione delle stesse;
si rimarcava, infatti, che le vittime avevano riferito di non avere mai trattato direttamente con lo stesso. Si deduceva, inoltre, (a) che il ricorrente non avrebbe mai partecipato alle riunioni durante le quali erano state organizzate le truffe e che avrebbe limitato il proprio apporto all'attività esterna di supporto nell'apertura delle società di diritto anglosassone;
(b) che era emerso che i correi non nutrivano alcuna fiducia nel ricorrente;
(c) che lo stesso aveva messo in dubbio la legalità dell'operazione; (d) che non sarebbe stato effettuato nessuno pagamento a CH da parte delle vittime. Da ultimo si deduceva che mancherebbe ogni valutazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, il cui riconoscimento sarebbe contraddetto dal contenuto della telefonata in cui CH aveva messo in dubbio la legalità delle operazioni. In conclusione: si deduceva che il ricorrente aveva avuto un ruolo marginale e che le condotte emerse sarebbero inidonee ad integrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la fattispecie associativa. 4. Ricorreva per Cassazione il difensore di ZI IS che deduceva: 4.1. vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe fornito una motivazione illogica e contraddittoria, in quanto, non essendo stati incriminate le persone che avrebbero svolto la decisiva funzione di "mediatore" nella consumazione delle truffe, il progetto associativo 4 verrebbe meno;
a ciò si aggiungeva che, da quanto emerso dalle intercettazioni, il ricorrente avrebbe ritenuto corretta l'operazione. Si deduceva (a) che tutti i clienti erano imprenditori, sicché gli stessi sarebbero stati consapevoli del rischio che si assumevano;
(b) che la liceità delle operazioni si evincerebbe, tra l'altro, dalla perizia di RA e dalla produzione di articoli specializzati che dimostrerebbero che la USB Bank avrebbe accettato i titoli AS emessi nel 1959, contrariamente a quanto aveva riferito il Cap. Ricciardi;
(c) che il luogo ove era avvenuta la contrattazione non avrebbe potuto essere considerato idoneo ad indurre in errore, considerato che si trattava di un ufficio ordinario e non lussuoso;
(d) che l'operazione non sarebbe andata a buon fine perché i clienti non sarebbero stati nelle condizioni di ottenere finanziamenti dalle banche a causa dei loro pessimi rating e dell'assenza di un valido business -plan; (e) che il fatto che ricorrente fosse stato presente in occasione di alcuni incontri con i clienti non implicherebbe un suo ruolo attivo nell'associazione. 4.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo del termine di prescrizione: la data di cessazione del presunto sodalizio non poteva che essere quella o dell'ultima condotta contestata (aprile 2014); inoltre sarebbero state erroneamente calcolate le sospensioni;
in particolare si deduceva che i sessantaquattro giorni di sospensione calcolati dalla Corte territoriale in relazione all'emergenza pandemica non avrebbero potuto essere considerati, in ragione del fatto che il termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado era scaduto il 5 febbraio 2020 e che il ritardo del deposito, dopo la scadenza del massimo termine di legge, non avrebbe potuto incidere negativamente sugli imputati. 4.3. Omessa motivazione in ordine le doglianze proposte con l'atto d'appello in relazione alle truffe: si ribadiva che IS non avrebbe percepito alcun compenso e che non vi sarebbero gli elementi per riconoscere la sua responsabilità in ordine alle truffe contestate ai capi 15) e 19), dato che le operazioni non erano state concluse a causa della grave situazione economica in cui versavano i clienti;
4.4. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7 cod. pen.: non sarebbe stato provato che le parti civili avessero subito una grave perdita economica;
si ribadiva che le vittime non avevano la possibilità di ottenere finanziamenti e che le stesse, aderendo alla proposta, sarebbero state consapevoli del rischio. Infine, si deduceva che il danno sarebbe stato calcolato senza fare riferimento ad ogni singola posizione ed in modo generico;
4.5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prescrizione per i capi 15) e 19) in relazione ai quali la prescrizione sarebbe decorsa prima della sentenza di appello;
4.6. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: non sarebbero stati indicati i parametri alla base 5 della determinazione della pena base, né le ragioni poste a sostegno della quantificazione degli aumenti per la continuazione. 4.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle statuizioni civili: mancherebbe la motivazione in ordine al danno, che non poteva essere addebitato a chi, come IS, non aveva incassato nulla. Per quanto riguardava il danno non patrimoniale, si sosteneva che anche questo non avrebbe potuto essere riconosciuto, non essendo stata fornita la prova del danno presupposto ovvero quello patrimoniale. Si allegava che, in relazione alle singole posizioni delle persone offese, IS avrebbe avuto una condotta marginale, inidonea produrre i danni che gli sarebbero stati addebitati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di CO LO è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico: si contesta la mancata considerazione di un'istanza di rimessione che non è stata allegata, né precisata nel contenuto. Si ribadisce, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv. 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) 1.2.11 secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto ripropongono, in modo reiterativo, questioni già ampiamente trattate dalla sentenza di appello, senza identificare vizi logici manifesti decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno della sentenza impugnata, nè allegare travisamenti decisivi della prova. 6 Si ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'11/03/2009, Arnone Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, Del Vecchio, Rv. 206507). Nel caso in esame la Corte d'appello, valutando le questioni proposte da LO in relazione alle intercettazioni, rilevava (a) che la mancata iniziale acquisizione dei supporti digitali al fascicolo del dibattimento era dovuto ad un errore del perito che si era occupato della trascrizione nel 2016, il quale aveva omesso di depositare i supporti utilizzati per la trascrizione;
(b) tale omissione risultava essere stata sanata dal deposito effettuato dal pubblico ministero, su impulso della difesa, il 23 gennaio 2018: la Procura di Milano aveva infatti depositato i supporti informatici trasmessi dal Procuratore della Repubblica di Torino, all'esito di una nuova perizia estrattiva realizzata sui server in cui erano conservate le registrazioni;
(c) dei supporti acquisiti veniva effettuata copia autentica dal perito nominato dal Tribunale. Con motivazione ineccepibile, la Corte di appello riteneva che non era possibile dubitare della conformità agli originali di tale copia, tenuto conto che l'attività di estrazione e duplicazione era stata effettuata in fasi distinte da due pubblici ufficiali;
a ciò si aggiungeva che la difesa non aveva addotto alcun elemento idoneo a dimostrare la falsità del materiale raccolto (pagg. 51 e ss. della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze processuali, priva di vizi logici, che si sottrae ad ogni censura in questa sede 1.3.Sono manifestamente infondate anche le censure rivolte nei confronti del rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento (motivi quarto e quinto): si censurava sia la mancata rinnovazione chiesta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., sia la contrazione della rinnovazione delle prove testimoniali all'esito del mutamento del collegio. 1.3.1.11 materia di rinnovazione del dibattimento in appello il collegio riafferma che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). A ciò si aggiunge che per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare 7 che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R. Rv. 278670 - OSez, 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez.2, n. 16354 del 28/04/2006, Maio, Rv. 234752). La prova richiesta deve comunque superare il vaglio della rilevanza in relazione al compendio probatorio disponibile: si tratta di una valutazione che rientra tra gli apprezzamenti tipici della giurisdizione di merito che, se espressi con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, si presenta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione esente da ogni censura, rilevava che le richieste dì rinnovazione proposte ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. non erano accoglibili in quanto le prove delle quali si chiedeva la assunzione non risultavano assolutamente necessarie per la decisione, ma anzi si connotavano per il loro carattere "esplorativo" (pagg. 57 e 58 della sentenza impugnata). 1.3.2. Con riguardo alle censure relative alla contrazione delle prove ammesse rispetto a quelle richieste all'esito del mutamento del collegio, si riafferma che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 - 02). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte d'appello riteneva legittima l'ordinanza del Tribunale che, il 20 giugno 2019, autorizzava l'esame di venti testimoni - a fronte della richiesta di escussione di cinquanta persone - in ragione del fatto che tre testimoni erano stati esaminati dal collegio in nuova composizione mentre venti erano comuni alle altre difese. La Corte di appello ha rilevato l'ampio spazio assegnato al ricorrente per esercitare í suoi diritti di difesa e la correttezza delle valutazioni in ordine alla superfluità delle prove escluse: anche in questo caso non si registra alcuna lesione delle prerogative difensive. 1.4. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto si profila generico (si richiama la giurisprudenza citata al §.1.1.), oltre che reiterativo delle doglianze proposte con la prima impugnazione. Lo stesso si risolve, peraltro, nella richiesta di integrale della rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. 1.4.1.In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate 8 devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Tenuto conto che parte rilevante del compendio probatorio posto a sostegno della conferma della responsabilità risulta composto da intercettazione, il collegio ribadisce che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 2014, OL e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è, infatti, un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove emerga una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 1.4.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello effettuava una analitica valutazione delle doglianze difensive, offrendo una risposta specifica alle stesse. La Corte di appello confermava le valutazioni del Tribunale in ordine all'articolato meccanismo truffaldino posto in essere da LO e dai suoi sodali, fondandosi sugli elementi introdotti nel processo dalle persone offese, dai testimoni, dagli investigatori e dai periti, elementi che trovavano definitiva ed inconfutabile conferma nel contenuto delle intercettazioni (pagg. 72 e ss. della sentenza impugnata). Con riguardo, nello specifico, alla deduzione relativa alla mancata acquisizione di quattro torni di documenti, il collegio ritiene che la motivazione della sentenza impugnata, con la quale è stata confermata la legittimità della decisione del Tribunale - che non aveva ammesso la produzione - non si presta ad alcuna censura;
al riguardo, appare decisivo il fatto che non risultava essere stato chiarito quale fosse la rilevanza degli stessi, il che impediva alla Corte di appello dì verificarne decisività in ordine all'accertamento della responsabilità (pag. 63 della sentenza impugnata). 1.5. Non supera la soglia di ammissibilità il settimo motivo, con il quale si deduce una lesione del diritto di difesa correlata al mutamento della qualificazione giuridica della condotta ascritte alla fattispecie prevista dall'art. 166 del d.lgs n. 58 del 1998 e riqualificate dal Tribunale in quella prevista dall'articolo 16, comma 7, della I. n. 108 del 1998. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, si tratta di una riqualificazione ininfluente in relazione alle condanne per il reato associativo e le truffe, dato che concerne 9 reati per i quali vi è stata assoluzione perché "il fatto non sussiste"; tale riqualificazione, invero, non ha alcuna incidenza sui reati in relazione ai quali vi è stata la conferma dell'accertamento di responsabilità, tenuto conto che vi è stato un accurato vaglio sia in ordine alla sussistenza della condotta associativa, che di quella fraudolenta agita in danno degli imprenditori in difficoltà finanziarie;
tale vaglio resiste alle doglianze difensive, e prescinde alla riqualificazione delle condotte per le quali vi è stata assoluzione. 1.6. L'ottavo motivo, che contesta radicalmente la conferma della responsabilità in ordine al reato associativo, non è consentito. Anche in questo caso la doglianza si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno della decisione di conferma (si richiama la giurisprudenza citata al § 1.4.1.). Secondo la Corte d'appello le concordi dichiarazioni testimoniali e le intercettazioni avevano dimostrato con certezza la serialità della condotta incriminata: le vittime erano imprenditori in gravi difficoltà economiche, ai quali - a causa delle difficoltà finanziarie in cui versavano - era precluso l'accesso al credito;
questi venivano contattati da un mediatore o da un consulente e, una volta presentati a LO e IS, ricevevano la prima spiegazione del meccanismo attraverso il quale avrebbero potuto accedere ai finanziamenti bancari. Le persone offese, quindi, sottoscrivevano a Milano - e talvolta in Svizzera - un contratto di mandato irrevocabile dal contenuto "fumoso", al quale era legato un cronoprogramma articolato e versavano un primo acconto, funzionale all'avvio della pratica;
successivamente le vittime venivano invitate in Inghilterra per formalizzare la costituzione della Ltd inglese o per aprire il conto corrente della società estera;
seguivano talora ulteriori operazioni, nella maggior parte dei casi non comprese dagli imprenditori-vittime, che avevano solo l'obiettivo di ottenere l'accesso ai finanziamenti bancari, fine ultimo dell'operazione. Invero, nonostante il versamento dell'acconto la procedura si concludeva, dì solito, con il recesso della Mastertech, causato, secondo la versione di comodo offerta alle vittime, dall'inadempimento delle stesse o dal mutamento di normative non meglio precisate. A ciò si aggiungeva che al recesso non faceva mai seguito la restituzione agli offesi delle somme versate (la condotta emergeva con chiarezza dalla telefonata intercettata al progr. n. 9619 del 24 Febbraio 2014). Emergeva, altresì, la precisa ripartizione dei ruoli all'interno dell'associazione: LO CO era il promotore del sodalizio, ovvero l'uomo a cui si rivolgevano i mediatori, le vittime, e gli associati CH e IS;
egli era anche il direttore delle sedi di Londra e Chiasso, nonché il punto di riferimento delle strutture operative in Italia e all'estero all'interno delle quali, però, non rivestiva alcuna carica formale. 10 LO informava i clienti dell'esito delle pratiche operava sui conti correnti situati in Inghilterra in Svizzera sui quali pervenivano gli accrediti delle somme di denaro erogate dai clienti a titolo di acconto per le prestazioni concordate: le intercettazioni delle numerosissime conversazioni intercorse tra LO e IS accreditavano inconfutabilmente il suo ruolo gestore nelle trattative con i clienti. Il compendio probatorio tratteggiato indicava univocamente la responsabilità del ricorrente, sia per la sussistenza del consorzio, che per la identificazione del ruolo di promotore di LO (pagg. 69 e ss. della sentenza impugnata). 1.7. Sono manifestamente infondati il nono ed il decimo motivo, con i quali il ricorrente ripropone le eccezioni processuali, risolte con ordinanze endoprocessuali, la cui legittimità era stata confermata da entrambe le sentenze di merito. Nel dettaglio: (a) la Corte d'appello rilevava che il sistema "ordinario" di documentazione dell'attività d'udienza è quello della verbalizzazione stenotipica, derogabile solo in presenza di emergenze eccezionali, che non erano state ritenute sussistenti nel caso di specie, sicché la richiesta di audio-registrazione integrale delle udienze appariva del tutto ingiustificata;
(b) la Corte di appello rilevava inoltre che non sussistevano riscontri oggettivi - non indicati neanche con il ricorso per Cassazione - all'asserito difetto di coincidenza tra le trascrizioni ed i verbali di udienza. Infine, non supera la soglia di ammissibilità la deduzione circa la "mancata ostensione" degli atti da parte dell'accusa, tenuto conto che la stessa non risulta circostanziata e non rivela la decisività del presunto vizio. 1.8. L'undicesimo motivo che contesta il trattamento sanzionatorio non è consentito, in quanto si risolve nella richiesta di un nuovo esercizio della discrezionalità in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. 1.8.1.La Corte rilevava - con motivazione che si sottrae ad ogni censura - che non erano emersi elementi di positiva valutazione idonea a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche e che (a) la gravità degli addebiti a carico di LO, (b) la peculiare pericolosità e professionalità nell'agire criminoso dimostrate dallo stesso nell'organizzare e promuovere il sodalizio, (c) i plurimi e specifici precedenti vantati, (d) comportamento processuale privo di segnali di resipiscenza ostavano all'invocato ridimensionamento della pena (pag. 109 della sentenza impugnata). 1.8.2. Veniva ampiamente giustificato anche il riconoscimento dell'aggravante del danno ingente: la Corte di appello riteneva che, per ritenere sussistente l'aggravante, non rilevava solo il materiale esborso delle somme versate dalle vittime, ma altresì la grave perdita economica subita in conseguenza del fallimento dell'operazione, che si configurava come una sorta di "salvavita" per le imprese decotte, nella quale erano state investite le ultime risorse disponibili. 11 Si tratta di una motivazione coerente con l'ampia discrezionalità riconosciuta al giudice di merito nella valutazione della gravitò del danno, che deve essere valutato in relazione a tutti i pregiudizi subiti in concreto dalle vittime. 1.8.3. Si rileva, a margine, che il mutamento del regime di procedibilità del reato di truffa (sempre procedibile a querela con l'entrata in vigore della c.d. "riforma Cartabia") non rileva tenuto conto dell'inammissibilità del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01). 1.9. Le contestazioni in ordine alle statuizioni civili (undicesimo motivo) non superano la soglia di ammissibilità. Il collegio riafferma che il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G, Rv. 261536; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990 - dep.1191, Capelli, Rv. 186722-01). A ciò si aggiunge che, nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, riteneva che non si rilevavano i presupposti per una revoca, ovvero mitigazione, delle provvisionali, a fronte di un fumus pacificamente accertato del danno patito dalle parti civili e della modesta entità della provvisionale riconosciuta (pag. 108 della sentenza impugnata). La motivazione contestata non si presta ad alcuna censura in questa sede. 1.10. L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti. Si ribadisce, infatti, che rinammissibilità del motivo originario si estende ai motivi nuovi dato che in materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. (tra le altre: Sez. 6, n. 471414 del 30/10/2008, Arruzzoli, Rv. 242129). 2.11 ricorso proposto nell'interesse di AN IN CH è inammissibile. 2.1.11 primo motivo che invoca la retrodatazione della data di consumazione del reato associativo non supera la soglia di ammissibilità perché richiede una valutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dalla competenza del giudice di legittimità (si richiama la giurisprudenza citata al § 1.4.1). In relazione ad analoga doglianza avanzata con la prima impugnazione la Corte ha offerto una motivazione ineccepibile, rilevando che la data dell'esecuzione della custodia 12 cautelare indicava il termine dell'attività associativa, considerato che non vi erano prove indicative della ulteriore prosecuzione della stessa. L'invocata retrodatazione, alla data dell'ultima intercettazione, non poteva essere presa in considerazione, dato che il termine delle attività investigative non indicava il termine dell'attività criminosa. Il termine dell'attività associativa veniva invece fatto risalire all'arresto di tutti i sodali, evento sicuramente idoneo ad interrompere l'azione del consorzio. 2.2. Anche il secondo motivo - che contesta la conferma della responsabilità di CH per la partecipazione all'associazione - non è consentito, in quanto ripropone le doglianze già avanzate con l'atto d'appello, superate dalla sentenza impugnata con motivazione priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali. La Corte di appello, ribadendo il percorso logico argomentativo segnato dal Tribunale, rilevava come CH fosse il trait d'union del gruppo con l'estero, tenuto conto che lo stesso ricopriva la carica di amministratore unico delle agenzie Mastertech, Mastertech Consulting, Agenzia 10 s.r.I., facenti parte del "Corporate Group" di Mastertech New Limited e costituiva oltre cinquanta società aventi il medesimo dominio di posta elettronica. Da numerose conversazioni intercettate era emerso che CH, oltre ad essere uno dei collaboratori più stretti di LO, era anche un dipendente della New Limited - come risultava chiaramente dal contenuto della conversazione registrata al progr. n.2261 del 22 marzo 2014 - ed era il referente dell'associazione per l'apertura delle filiali estere. Dal compendio probatorio raccolto era emerso con chiarezza che CH eseguiva le direttive di IS, si occupava della costituzione delle società inglesi e curava che le stesse avessero una veste formale credibile, idonea a trarre in inganno i clienti. Tale condotta era supportata - nella valutazione ineccepibile della Corte territoriale - dalla piena consapevolezza dell'agire criminoso: che IS fosse consapevole del suo ruolo nell'organizzazione emergeva, infatti, con chiarezza dal contenuto delle intercettazioni registrate ai progr. n 10865 del 6 marzo 2014 e n. 2661 del 22 marzo 2014. Segnatamente, dalla conversazione del 22 marzo 2014 emergeva chiaramente la tensione progettuale ed organizzativa dei sodali, che intendevano approntare nuove tecnologie idonee a comunicare in tempo reale lo stato delle pratiche ed aprire altre filiali all'estero. Si tratta di prove che, nella persuasiva valutazione effettuata dai giudici di merito, confermavano l'indeterminatezza del programma criminoso e la vitalità dell'associazione (pag. 86 della sentenza impugnata). Nonostante tale corposo compendio probatorio, la difesa insisteva nel proporre una lettura sminuente del ruolo di CH, che tuttavia non trovava alcuna conferma nelle emergenze processuali. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione priva di vizi logici e coerente con le prove raccolte, la Corte di merito ribadiva che il ricorrente aveva avuto un ruolo decisivo 13 nell'ambito dell'associazione, considerato che si occupava delle società di diritto inglese, anche se non aveva alcun contatto diretto con i clienti (il che giustificava il fatto che le vittime non avessero fatto riferimento a CH). La motivazione, sul punto, non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede. 3.Infine: è inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di ZI IS. 3.1.11 primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente contestava radicalmente la legittimità della conferma di responsabilità sia per il reato associativo, che per le due truffe non prescritte (descritte ai capi 15) e 19) non raggiungono la soglia di ammissibilità, in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e ripropongono doglianze già avanzate con la prima impugnazione e disattese dalla Corte territoriale, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali (si richiama la giurisprudenza citata al § 1.4.1.). La Corte di appello, con motivazione puntuale e priva di fratture logiche, rilevava che le testimonianze delle persone offese avevano attestato la costante presenza di IS agli incontri con LO, sia in Italia, che Svizzera;
segnatamente: IS si coordinava con CH per la costituzione delle società inglesi e svolgeva l'attività di referente e procuratore di BHC Investment per la fornitura di titoli storici;
le testimonianze raccolte (significative quella di IL IA, IA RA e LI ED) trovavano conferma nelle intercettazioni, che manifestavano in modo assolutamente inequivoco l'impegno di IS per l'attuazione delle truffe gestite dal sodalizio (pagg. 84 e 85 della sentenza impugnata). La Corte d'appello confermava, inoltre, la responsabilità per le truffe, rilevando come le testimonianze delle persone offese risultassero - anche in questo caso - confermate da documenti ed intercettazioni: tale completo compendio probatorio consentiva di ricostruire analiticamente lo schema delle azioni fraudolente in danno di imprenditori in crisi di liquidità e di svelare il «ferrato connubio LO-IS», che forniva all'esterno una parvenza di affidabilità e garanzia di buon esito delle operazioni proposte. Contrariamente a quanto dedotto, sia con l'atto di appello, che con il reiterativo ricorso per cassazione, risultava impossibile ricondurre le condotte emerse ad una lecita pratica contrattuale (pag. 89 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione persuasiva, coerente con le prove raccolte e priva di vizi logici, che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 3.2.11 secondo motivo di ricorso, che invoca la retrodatazione del termine di consumazione del reato associativo, cui conseguirebbe l'estinzione del reato per il decorso del termine di prescrizione, è sovrapponibile a quello proposto da CH;
si rinvia, sul punto, a quanto già esposto sub § 3.1.. 3.3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 14 Il ricorrente contesta la valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante correlata alla causazione di un danno ingente, ribadendo che le parti civili avevano interesse ad ottenere i finanziamenti, tenuto conto che le stesse versavano in una situazione che gli impediva l'accesso al credito, sicché le stesse erano ben consapevoli del rischio che correvano e lo avevano accettato. Si tratta di una doglianza che è già stata valutata dalla Corte territoriale con motivazione ineccepibile, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Già con l'atto d'appello IS si era doluto della mancata specificazione delle situazioni economiche di ciascuna persona offesa ed aveva invocato la disapplicazione dell'aggravante. La Corte di merito aveva invece rilevato che il danno patrimoniale correlato alla truffa contrattuale non può ritenersi integrato solo dalla perdita economica subita dal contraente-vittima, ma anche dalla mancata acquisizione di un utile;
nel caso in esame, doveva pertanto essere considerato non solo il valore economico del contratto, ma anche alla grave perdita economica subita dagli offesi in conseguenza del fallimento dell'operazione che aveva deviato le ultime risorse a disposizione delle vittime verso la proposta truffaldina: gli offesi avevano così perduto la possibilità di tentare altre strade per procurarsi la liquidità necessaria per garantire la sopravvivenza delle loro attività (sul punto le testimonianze delle vittime risultavano confermate dalla documentazione prodotta dalle parti civili e dal pubblico ministero pag. 91 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione che, come già rilevato in occasione dell'esame del ricorso proposto nell'interesse di LO, esprime in modo puntuale le ragioni della sussistenza dell'aggravante in coerenza con l'ampia discrezionalità esercitabile per effettuare tale valutazione e della rilevanza di tutti i pregiudizi patiti dalle vittime. 3.4.Con l'ultimo motivo di ricorso si invocava la prescrizione per i capi 15) e 16) ritenendo deducendo che il termine sarebbe decorso prima della sentenza di appello. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto dall'analisi degli atti risultano centosessanta giorni di sospensione della prescrizione (come rilevato a pag. 89 della sentenza impugnata), sicché, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, i termini di prescrizione non risultavano decorsi. Il collegio ritiene che, contrariamente a quanto dedotto, sia legittimo anche il calcolo dei sessantaquattro giorni di sospensione dovuti all' emergenza pandemica. Invero, a fronte del fatto che il dispositivo della sentenza di primo grado è stato letto il 7 novembre 2019, poiché la sentenza è stata depositata il 7 aprile 2020, dunque oltre il novantesimo giorno dalla decisione, il 9 marzo 2020 - giorno in cui entrava in vigore la disciplina speciale - era pendente il termine per l'impugnazione che, nel caso di specie, decorreva dalla notifica alle parti del deposito della sentenza. Lo slittamento del dies a quo del termine per impugnare, nel caso di deposito fuori termine è previsto dall'art. 582, comma 2 lett. c) cod. proc. pen.: si tratta dì uno 15 slittamento che non è arbitrario, ma stabilito ex lege. Pertanto tale termine, come tutti quelli che decorrevano nel periodo "8 marzo- 11 maggio 2020", deve considerarsi legittimamente prolungato, con correlata sospensione dei termini di prescrizione, nel pieno rispetto delle disposizioni eccezionali introdotte in relazione all'emergenza pandemica. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Devono essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili CA RI, ET GI, NI CO e COsano EU sia LO CO, che IS ZI (non si condanna AN IN CH, dato che tale imputato con il ricorso non ha impugnato le statuizioni civili); tali spese, tenuto conto dei parametri vigenti si liquidano in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre gli imputati LO CO e IS ZI alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio dalle parti civili CA RI, ET GI, NI CO e COsano EU che liquida per ciascuno in complessivi euro 3686,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma, il giorno 14 aprile 2023 L'estensore