Sentenza breve 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 26/01/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00508/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03595/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3595 del 2021, proposto da
FA GUIDA, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- COMUNE DI TORRE DEL GRECO, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- REGIONE CAMPANIA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) delle ordinanze dirigenziali della Regione Campania n. 925 del 29 aprile 2021 e n. 939 del 18 maggio 2021, emesse nei confronti della ricorrente ai sensi della normativa di prevenzione antisismica;
b) di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. RL DEOL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il presente gravame si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, attesa la sua manifesta improcedibilità;
Considerato, infatti, che:
- sebbene con dichiarazione depositata nel corso dell’odierna udienza pubblica, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che è venuto meno l’interesse all’ulteriore coltivazione del giudizio;
- il Collegio non può non prendere atto di tale sopraggiunta situazione e, pertanto, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti e particolari motivi, in virtù dell’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RI OR, Presidente
RL DEOL, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL DEOL | GE RI OR |
IL SEGRETARIO