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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/07/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1008/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] (c.f. ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pagnotta che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Filomena D'Amelio, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in S. Controparte_1
Stefano di Camastra, via Caracciolo n. 76 (c.f. ) CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Acquedolci, presso lo studio dell'avv. Benedetto
Ricciardi che la rappresenta e difendo come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. – Con ricorso del 29 settembre 2024 premesso che con Parte_1 sentenza n. 330/2017 R. Sent. questo Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 13 agosto 1994, Controparte_1 chiedeva la revoca dell'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento nei confronti della loro figlia maggiorenne ma non più Per_1 convivente con la stessa, nonché la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile per il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge.
Fissata la comparizione delle parti, il 19 dicembre 2024 si costituiva CP_1
che, resistendo, chiedeva l'aggiornamento ISTAT di entrambi gli assegni
[...] dall'anno 2017 al 2024, nonché. la chiamata in causa della figlia.
All'udienza del 13 febbraio 2025 il Tribunale rigettava l'istanza di chiamata in causa di rilevando l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio Parte_2 necessario, e, su richiesta di parte, ordinava a INPS ex art 210 c.p.c. di esibire in giudizio copia della documentazione che attestasse l'eventuale percezione del reddito di cittadinanza e dell'A.D.I. in favore della resistente dal 2019 all'attualità.
All'udienza del 19 giugno 2025, preso atto della rinuncia del ricorrente all'ordine di esibizione rimasto inevaso dalla pubblica amministrazione a ciò onerata e dell'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria della lite, il giudice delegato in difetto di ulteriori richieste istruttorie invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, assumendo la causa in decisione con contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2. – L'art. 473 bis 29 c.p.c. dispone che “[q]ualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ha natura di revisio prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario, dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà.
2 Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass., n. 2339/2006; Cass., n.
17320/2005).
È ius receptum che “[l]a legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva” (v., per tutte, Cass., n. 17380/2020; Cass., n. 25300/2013, enfasi aggiunta) e che, pertanto, “la legittimazione del genitore a richiedere iure proprio all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con
l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata”
(v. Cass., n. 18075/2013).
Nella specie il ricorrente ha prodotto i certificati da cui si evince che CP_1
e risiedono sì in Santo Stefano di Camastra, ma l'una in
[...] Parte_2 via Caracciolo n. 76 e l'altra in via Nuova n. 2 e, osserva ulteriormente il Collegio, la circostanza del venir meno della coabitazione tra madre e figlia non è stata neppure contestata dalla parte costituita.
Ne consegue che va disposta, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso, la revoca dell'obbligo di versare alla ex moglie l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, essendo venuto meno il presupposto della concorrente legittimazione di e rimanendo allo stato impregiudicate le Controparte_1
3 valutazioni sul diritto di a continuare a percepire l'assegno previa Parte_2 sua domanda e in presenza dei presupposti di legge.
Va inoltre disposta la riduzione dell'assegno divorzile percepito dalla resistente.
Emerge dagli atti che, rispetto al momento della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili, ha avuto un miglioramento delle Controparte_1 proprie condizioni economiche giacché il riconoscimento di una invalidità pari al 76
% per la patologia di cui soffre (documentato in atti) le ha attribuito il diritto a un assegno mensile di € 333, 33.
Pertanto, tenuto conto della natura del giudizio di modifica e rilevato che a) la rinuncia all'ordine di esibizione impedisce di verificare se la resistente percepisce attualmente altro emolumento pubblico (v., e.g., reddito di cittadinanza o assegno di inclusione da cui ella è stata dichiarata “decaduta”, cfr. all. 7 alla comparsa), b) la resistente ha documentato il pagamento di un canone di locazione pari a € 200,00 mensili nonché di essere iscritta nell'elenco degli invalidi civili ai fini del collocamento mirato, l'importo dell'assegno divorzile va rideterminato dal giorno del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in € 250,00 oltre rivalutazione annuale secondo ISTAT
È inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento degli importi degli assegni rivalutati secondo gli indici ISTAT giacché parte resistente dispone di un titolo (i.e. la sentenza di divorzio) che può azionare esecutivamente.
Di qui deriva parimenti l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata da parte ricorrente;
eccezione che, formulata due giorni prima (11 febbraio 2025) dell'udienza di comparizione (13 febbraio 2025) e dunque oltre le preclusioni ex art. 473 bis.17 c.p.c., sarebbe stata comunque tardiva.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto anche conto del rifiuto da parte della resistente della proposta conciliativa formulata in udienza dal giudice delegato.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto dell'attività
4 effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n.
1008/20204 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 330/2017 R. Sent. pronunciata tra Parte_1
e : Controparte_1
- revoca dal giorno del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio l'obbligo in capo a di versare nelle mani di Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento della figlia Parte_2
- riduce dal giorno del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio l'importo dell'assegno divorzile in favore di , che determina in € Controparte_1
250,00 oltre rivalutazione annuale secondo ISTAT;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento degli importi degli assegni rivalutati secondo gli indici ISTAT;
3) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 3.907,00 (di cui € 98,00 per contributo unificato), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
5
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1008/2024 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] (c.f. ), CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pagnotta che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Filomena D'Amelio, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] e residente in S. Controparte_1
Stefano di Camastra, via Caracciolo n. 76 (c.f. ) CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata in Acquedolci, presso lo studio dell'avv. Benedetto
Ricciardi che la rappresenta e difendo come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. – Con ricorso del 29 settembre 2024 premesso che con Parte_1 sentenza n. 330/2017 R. Sent. questo Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 13 agosto 1994, Controparte_1 chiedeva la revoca dell'obbligo di corrispondere alla ex moglie l'assegno di mantenimento nei confronti della loro figlia maggiorenne ma non più Per_1 convivente con la stessa, nonché la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile per il miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge.
Fissata la comparizione delle parti, il 19 dicembre 2024 si costituiva CP_1
che, resistendo, chiedeva l'aggiornamento ISTAT di entrambi gli assegni
[...] dall'anno 2017 al 2024, nonché. la chiamata in causa della figlia.
All'udienza del 13 febbraio 2025 il Tribunale rigettava l'istanza di chiamata in causa di rilevando l'insussistenza di una ipotesi di litisconsorzio Parte_2 necessario, e, su richiesta di parte, ordinava a INPS ex art 210 c.p.c. di esibire in giudizio copia della documentazione che attestasse l'eventuale percezione del reddito di cittadinanza e dell'A.D.I. in favore della resistente dal 2019 all'attualità.
All'udienza del 19 giugno 2025, preso atto della rinuncia del ricorrente all'ordine di esibizione rimasto inevaso dalla pubblica amministrazione a ciò onerata e dell'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria della lite, il giudice delegato in difetto di ulteriori richieste istruttorie invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, assumendo la causa in decisione con contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2. – L'art. 473 bis 29 c.p.c. dispone che “[q]ualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Il procedimento diretto alla modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio non ha natura di revisio prioris istantiae bensì di novum iudicium, in quanto è finalizzato ad adeguare la regolamentazione del rapporto al mutamento della situazione di fatto.
È necessario, dunque, l'insorgere di nuove circostanze rispetto a quelle già considerate, tali da rendere le condizioni originarie inadeguate alla nuova realtà.
2 Le sentenze di divorzio, pertanto, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, soltanto in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. Cass., n. 2339/2006; Cass., n.
17320/2005).
È ius receptum che “[l]a legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio di maggiore età, che trova fondamento, a sua volta, nella titolarità del diritto al mantenimento, ed i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva” (v., per tutte, Cass., n. 17380/2020; Cass., n. 25300/2013, enfasi aggiunta) e che, pertanto, “la legittimazione del genitore a richiedere iure proprio all'ex coniuge separato o divorziato la revisione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne, non ancora autosufficiente economicamente, va esclusa in difetto del requisito della coabitazione con il figlio, la quale sussiste solo in presenza di un collegamento stabile di questi con
l'abitazione del genitore, compatibile con l'assenza anche per periodi non brevi, purché, tuttavia, si ravvisi la prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione all'unità di tempo considerata”
(v. Cass., n. 18075/2013).
Nella specie il ricorrente ha prodotto i certificati da cui si evince che CP_1
e risiedono sì in Santo Stefano di Camastra, ma l'una in
[...] Parte_2 via Caracciolo n. 76 e l'altra in via Nuova n. 2 e, osserva ulteriormente il Collegio, la circostanza del venir meno della coabitazione tra madre e figlia non è stata neppure contestata dalla parte costituita.
Ne consegue che va disposta, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso, la revoca dell'obbligo di versare alla ex moglie l'assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne, essendo venuto meno il presupposto della concorrente legittimazione di e rimanendo allo stato impregiudicate le Controparte_1
3 valutazioni sul diritto di a continuare a percepire l'assegno previa Parte_2 sua domanda e in presenza dei presupposti di legge.
Va inoltre disposta la riduzione dell'assegno divorzile percepito dalla resistente.
Emerge dagli atti che, rispetto al momento della pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili, ha avuto un miglioramento delle Controparte_1 proprie condizioni economiche giacché il riconoscimento di una invalidità pari al 76
% per la patologia di cui soffre (documentato in atti) le ha attribuito il diritto a un assegno mensile di € 333, 33.
Pertanto, tenuto conto della natura del giudizio di modifica e rilevato che a) la rinuncia all'ordine di esibizione impedisce di verificare se la resistente percepisce attualmente altro emolumento pubblico (v., e.g., reddito di cittadinanza o assegno di inclusione da cui ella è stata dichiarata “decaduta”, cfr. all. 7 alla comparsa), b) la resistente ha documentato il pagamento di un canone di locazione pari a € 200,00 mensili nonché di essere iscritta nell'elenco degli invalidi civili ai fini del collocamento mirato, l'importo dell'assegno divorzile va rideterminato dal giorno del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in € 250,00 oltre rivalutazione annuale secondo ISTAT
È inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento degli importi degli assegni rivalutati secondo gli indici ISTAT giacché parte resistente dispone di un titolo (i.e. la sentenza di divorzio) che può azionare esecutivamente.
Di qui deriva parimenti l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata da parte ricorrente;
eccezione che, formulata due giorni prima (11 febbraio 2025) dell'udienza di comparizione (13 febbraio 2025) e dunque oltre le preclusioni ex art. 473 bis.17 c.p.c., sarebbe stata comunque tardiva.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto anche conto del rifiuto da parte della resistente della proposta conciliativa formulata in udienza dal giudice delegato.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Controparte_1 dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa, tenuto conto dell'attività
4 effettivamente svolta dalla parte vittoriosa e della semplicità in fatto e in diritto delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, pronunciando nella causa n.
1008/20204 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 330/2017 R. Sent. pronunciata tra Parte_1
e : Controparte_1
- revoca dal giorno del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio l'obbligo in capo a di versare nelle mani di Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento della figlia Parte_2
- riduce dal giorno del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio l'importo dell'assegno divorzile in favore di , che determina in € Controparte_1
250,00 oltre rivalutazione annuale secondo ISTAT;
2) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di pagamento degli importi degli assegni rivalutati secondo gli indici ISTAT;
3) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, che liquida in € 3.907,00 (di cui € 98,00 per contributo unificato), oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
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