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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 6222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6222 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 13131/ 2024
TRA
(codice fiscale ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
OL e (codice fiscale , nato il [...] a Parte_2 CodiceFiscale_2
OL elettivamente domiciliati in Viterbo, via Belluno, n.69 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Pistilli che li rappresenta e difende come in atti
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in alla via dei Mille n. 47 CP_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 i ricorrenti deducevano di lavorare alle dipendenze Cont dalla convenuta inquadrati nel profilo professionale di “Collaboratore professionale
1 sanitario – infermiere” nell'area D, livello VI, il Vuttariello, e livello V, il , attualmente Pt_2 inquadrati nell'Area dei Professionisti della Salute e Funzionari di cui al CCNL relativo al
Comparto Sanità 2019-2021 e di prestare servizio presso il reparto di Medicina Generale dell'Ospedale San Paolo;
di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni per 36 ore settimanali secondo la modulazione mattina, pomeriggio, notte;
di aver svolto i turni di servizio anche nei giorni festivi;
di avere, altresì svolto dal 2019, in maniera costante, il servizio di pronta disponibilità, caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto dall'Azienda; di aver sempre percepito in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, l'indennità di turno,
l'indennità di servizio notturno, l'indennità di servizio festivo, l'indennità di pronta disponibilità, il tutto come emergente dai cedolini paga nonché dai “cartellini marcatempo” allegati al ricorso;
che le predette indennità non sono state computate dalla convenuta nella base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale.
Tanto premesso, evidenziando i caratteri della nozione europea di retribuzione, rilevando che le indennità in questione appartengono alla retribuzione normalmente e continuativamente percepita in virtù della particolare posizione ricoperta, hanno chiesto la condanna della resistente ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della
"indennità di turno", “indennità di servizio notturno”, “indennità di servizio festivo” e “indennità di pronta disponibilità”.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo le motivazioni di seguito riportate, già espresse da numerosi giudici anche di questo Tribunale.
La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento economico, della cd. indennità giornaliera di turno, dell'indennità di servizio notturno, dell'indennità di servizio festivo, e dell'indennità di pronta disponibilità.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
2 Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle due indennità oggetto di causa e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso affidate.
L'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità
è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
L'indennità di servizio notturno è regolata dall'art. 86 co. 12: “Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22
e le ore 6”.
L'indennità di servizio festivo è regolata dall'art. 86 co. 13: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di €17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva.
Per turno notturno –festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Infine l'indennità di pronta disponibilità è regolata dall'art. 86 co. 1: “L'indennità di pronta disponibilità, nella misura di € 20,66 lorde per ogni dodici ore, rimane regolata dall'art. 28
(Servizio di pronta disponibilità)”.
Sul punto va precisato che l'importo delle indennità esaminate ha subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di questo giudizio, come evidenziato anche nell'atto introduttivo.
Premesso che gli emolumenti in questione sono previsti dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse
3 nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, si tratta con evidenza di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10Wi.) con le mansioni svolte. Ne è conferma d'altro canto la rubrica dell'art. 86 del CCNL Sanità: “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, accezione che sta a sottolineare la stretta correlazione con il contenuto intrinseco del profilo professionale dei ricorrenti. In altri termini correlate allo status personale e professionale del lavoratore ( Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_1 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
4 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216).
Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Per la dissuasività, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che “…nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…”
Ed inoltre ”…che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita…conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale
e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 7589/2021)” (cfr in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024).
In definitiva, nella fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti i requisiti delineati dalla
Suprema Corte affinché tali indennità siano incluse nella retribuzione spettante nei giorni di
5 ferie, all'esito di una verifica ex ante: 1) della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse;
2) della pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
3) della continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022 n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (28 giorni).
Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione
(sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
[...]
C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali Per_3 eurounitari sopra riportati non sono invocabili.
Pertanto, per i giorni eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non devono essere riconosciuta le voci retributive rivendicate, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione.
Con riferimento al quantum richiesto, quindi, si ritengono corretti i conteggi dettagliatamente forniti da parte ricorrente che illustrano, unitamente ai cedolini ed ai cartellini presenza, la correttezza degli importi rivendicati annualmente in ragione del mancato pagamento da parte
Cont dell' In particolare, la ricorrente ha sommato le indennità mensili percepite nel corso dell'anno, diviso tale importo per 337 (365 giorni meno i 28 gg in cui le indennità non sono corrisposte) ed ottenuto il quantum giornaliero delle indennità e, poi, ha moltiplicando tale importo per i 28 giorni di ferie.
E così il ricorrente per l'anno 2019: 396,06; per l'anno 2020: 373,05; per l'anno Parte_1
2021: 376,16; per l'anno 2022: 375,93; per l'anno 2023: 474,31; per un totale complessivo pari ad euro 1.995,51.
Il ricorrente per l'anno 2019: 386,17; per l'anno 2020: 348,72; per l'anno 2021: 372,49; Pt_2 per l'anno 2022: 370,69; per l'anno 2023: 422,43; per un totale complessivo pari ad euro
1.990,51.
In conclusione, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28
6 giorni all'anno, a titolo di indennità di turno, indennità di servizio notturno, indennità di servizio festivo, indennità di pronta disponibilità. Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento delle relative differenze retributive per un importo pari ad euro 1995,51 in favore di Parte_1
e di euro 1.990,51 in favore di , oltre interessi legali dalla maturazione
[...] Parte_2
delle singole voci di credito al soddisfo. La natura seriale della presente controversia giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28 giorni di ferie all'anno, a titolo di indennità di turno, indennità di servizio notturno, indennità di servizio festivo, indennità di pronta disponibilità;
b) condanna la resistente al pagamento delle differenze economiche Controparte_1 maturate a tale titolo dal 2019 al 2023, quantificate in euro 1995,51 in favore di Parte_1
e in euro 1990,51 in favore di , oltre interessi dalla data di maturazione
[...] Parte_2 del credito al saldo;
c) compensa le spese di giudizio per metà e condanna la resistente al pagamento dell'altra metà che si liquida in complessivi € 700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
OL
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 13131/ 2024
TRA
(codice fiscale ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
OL e (codice fiscale , nato il [...] a Parte_2 CodiceFiscale_2
OL elettivamente domiciliati in Viterbo, via Belluno, n.69 presso lo studio dell'Avv.
Massimo Pistilli che li rappresenta e difende come in atti
RICORRENTI
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa unitamente al quale elettivamente domicilia in alla via dei Mille n. 47 CP_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024 i ricorrenti deducevano di lavorare alle dipendenze Cont dalla convenuta inquadrati nel profilo professionale di “Collaboratore professionale
1 sanitario – infermiere” nell'area D, livello VI, il Vuttariello, e livello V, il , attualmente Pt_2 inquadrati nell'Area dei Professionisti della Salute e Funzionari di cui al CCNL relativo al
Comparto Sanità 2019-2021 e di prestare servizio presso il reparto di Medicina Generale dell'Ospedale San Paolo;
di aver reso una prestazione lavorativa articolata su tre turni per 36 ore settimanali secondo la modulazione mattina, pomeriggio, notte;
di aver svolto i turni di servizio anche nei giorni festivi;
di avere, altresì svolto dal 2019, in maniera costante, il servizio di pronta disponibilità, caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto dall'Azienda; di aver sempre percepito in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, l'indennità di turno,
l'indennità di servizio notturno, l'indennità di servizio festivo, l'indennità di pronta disponibilità, il tutto come emergente dai cedolini paga nonché dai “cartellini marcatempo” allegati al ricorso;
che le predette indennità non sono state computate dalla convenuta nella base di calcolo della retribuzione dovuta per il periodo feriale.
Tanto premesso, evidenziando i caratteri della nozione europea di retribuzione, rilevando che le indennità in questione appartengono alla retribuzione normalmente e continuativamente percepita in virtù della particolare posizione ricoperta, hanno chiesto la condanna della resistente ad inserire nella base di calcolo della retribuzione delle ferie gli importi giornalieri della
"indennità di turno", “indennità di servizio notturno”, “indennità di servizio festivo” e “indennità di pronta disponibilità”.
Si costituiva parte resistente chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo le motivazioni di seguito riportate, già espresse da numerosi giudici anche di questo Tribunale.
La doglianza di cui al ricorso si fonda sul fatto che l'attuale computo della retribuzione feriale annuale non tiene conto, nella base di calcolo utile alla determinazione del relativo trattamento economico, della cd. indennità giornaliera di turno, dell'indennità di servizio notturno, dell'indennità di servizio festivo, e dell'indennità di pronta disponibilità.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020) ha ritenuto la sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
2 Dirimente ai fini del decidere è valutare la natura delle due indennità oggetto di causa e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni allo stesso affidate.
L'indennità turno è regolata all'art. 86, co. 3, CCNL Comparto Sanità, il quale prevede che:
“[…] Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta indennità
è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi.”
L'indennità di servizio notturno è regolata dall'art. 86 co. 12: “Al personale dipendente, anche non turnista, che svolga l'orario ordinario di lavoro durante le ore notturne spetta una indennità nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22
e le ore 6”.
L'indennità di servizio festivo è regolata dall'art. 86 co. 13: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di €17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva.
Per turno notturno –festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Infine l'indennità di pronta disponibilità è regolata dall'art. 86 co. 1: “L'indennità di pronta disponibilità, nella misura di € 20,66 lorde per ogni dodici ore, rimane regolata dall'art. 28
(Servizio di pronta disponibilità)”.
Sul punto va precisato che l'importo delle indennità esaminate ha subito una variazione per effetto del rinnovo del contratto collettivo nel corso del periodo lavorativo oggetto di questo giudizio, come evidenziato anche nell'atto introduttivo.
Premesso che gli emolumenti in questione sono previsti dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–Wi.), secondo cui: “[…] laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse
3 nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, dal momento che “tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali. Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non muteranno i relativi incentivi/indennità, ciò in quanto è proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre l'effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare”.
Venendo all'analisi specifica delle indennità in questione, si tratta con evidenza di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius: “nesso intrinseco” C155/10Wi.) con le mansioni svolte. Ne è conferma d'altro canto la rubrica dell'art. 86 del CCNL Sanità: “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, accezione che sta a sottolineare la stretta correlazione con il contenuto intrinseco del profilo professionale dei ricorrenti. In altri termini correlate allo status personale e professionale del lavoratore ( Cass. n. 13425/2019, n. 37589/2021).
Considerato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute, deve ritenersi che ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, sia altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_1 punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite, previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13
4 Per_ dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata) (cfr.
Cassazione civile sez. lav. 23/06/2022 n. 20216).
Va altresì evidenziato che il giudizio deve essere formulato in termini di potenzialità dissuasiva e non di effettiva menomazione del diritto alle ferie.
Per la dissuasività, rileva l'incidenza sulla retribuzione feriale e, quindi, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale, considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e, di certo, la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse.
La Suprema Corte, a tale riguardo, ha chiarito che “…nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale;
tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie siano limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate…”
Ed inoltre ”…che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata affrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale , dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie , egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita…conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale
e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019, n. 7589/2021)” (cfr in motivazione Cass. ord n. 19991 del 2024).
In definitiva, nella fattispecie in esame, devono ritenersi sussistenti i requisiti delineati dalla
Suprema Corte affinché tali indennità siano incluse nella retribuzione spettante nei giorni di
5 ferie, all'esito di una verifica ex ante: 1) della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione o riduzione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse;
2) della pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita;
3) della continuatività della loro erogazione e l'incidenza non residuale sul trattamento economico mensile.
Come rilevato dalla pronuncia della Cassazione civile sez. lav. del 23/06/2022 n. 20216, il diritto europeo invocato da parte ricorrente si applica limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane (28 giorni).
Per i giorni eccedenti tale durata minima, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione
(sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016,
[...]
C-341/15, punto 39), per cui la normativa Europea e i principi giurisprudenziali Per_3 eurounitari sopra riportati non sono invocabili.
Pertanto, per i giorni eccedenti la durata tutelata a livello europeo, non devono essere riconosciuta le voci retributive rivendicate, in quanto per gli stessi non si può procedere alla disapplicazione o all'annullamento del CCNL di categoria per contrasto col diritto UE, spettando agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione.
Con riferimento al quantum richiesto, quindi, si ritengono corretti i conteggi dettagliatamente forniti da parte ricorrente che illustrano, unitamente ai cedolini ed ai cartellini presenza, la correttezza degli importi rivendicati annualmente in ragione del mancato pagamento da parte
Cont dell' In particolare, la ricorrente ha sommato le indennità mensili percepite nel corso dell'anno, diviso tale importo per 337 (365 giorni meno i 28 gg in cui le indennità non sono corrisposte) ed ottenuto il quantum giornaliero delle indennità e, poi, ha moltiplicando tale importo per i 28 giorni di ferie.
E così il ricorrente per l'anno 2019: 396,06; per l'anno 2020: 373,05; per l'anno Parte_1
2021: 376,16; per l'anno 2022: 375,93; per l'anno 2023: 474,31; per un totale complessivo pari ad euro 1.995,51.
Il ricorrente per l'anno 2019: 386,17; per l'anno 2020: 348,72; per l'anno 2021: 372,49; Pt_2 per l'anno 2022: 370,69; per l'anno 2023: 422,43; per un totale complessivo pari ad euro
1.990,51.
In conclusione, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28
6 giorni all'anno, a titolo di indennità di turno, indennità di servizio notturno, indennità di servizio festivo, indennità di pronta disponibilità. Pertanto, parte resistente va condannata al pagamento delle relative differenze retributive per un importo pari ad euro 1995,51 in favore di Parte_1
e di euro 1.990,51 in favore di , oltre interessi legali dalla maturazione
[...] Parte_2
delle singole voci di credito al soddisfo. La natura seriale della presente controversia giustifica la compensazione al 50% delle spese di lite che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione percepita per ogni giorno di ferie effettivamente goduto, entro il numero di 28 giorni di ferie all'anno, a titolo di indennità di turno, indennità di servizio notturno, indennità di servizio festivo, indennità di pronta disponibilità;
b) condanna la resistente al pagamento delle differenze economiche Controparte_1 maturate a tale titolo dal 2019 al 2023, quantificate in euro 1995,51 in favore di Parte_1
e in euro 1990,51 in favore di , oltre interessi dalla data di maturazione
[...] Parte_2 del credito al saldo;
c) compensa le spese di giudizio per metà e condanna la resistente al pagamento dell'altra metà che si liquida in complessivi € 700,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
OL
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
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