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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2978 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/06/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 4704/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.30 sono presenti l'avv. Maggio nell'interesse dell'avv. GULOTTA ANTONIO
WALTER per parte ricorrente nonché l'avv. Rago Alessandra in. sostituzione dell'avv.
CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4704 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Antonio Walter Gulotta per mandato in atti.
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante protempore, con sede legale in Roma, Via Ciro CP_1
il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Ricorrente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 25/06/2025
DISPOSITIVO
-Dichiara che non è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1
pensione di inabilità;
- Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari (invalidità pari all'80%) per il Parte_1
riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dalla domanda amministrativa
(14.07.2022), come accertato nel procedimento di ATP RG.N. 7679/2023. - Dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dello status Parte_1
di portatore di handicap grave ex art.3 co.3 della L. n.104/92 come accertato nel procedimento di
ATP RG.N. 7679/2023;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
- Pone a carico dell' le spese delle due CTU, come liquidate con separati decreti di CP_1
pagamento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con ricorso depositato nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc,
conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento dei requisiti sanitari per beneficiare CP_1
della pensione di inabilità, negato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, o in subordine di confermare la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile di invalidità civile e dei benefici di cui all'art. 3, c. 3 della L. 104/92 (Handicap grave)
riconosciuti dal CTU nella fase di ATP n. 7679/2023 RG;
Precisava che nella precedente fase di ATP, il CTU aveva riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario (invalidità dell'80%) per l'assegno mensile di invalidità civile e dell'handicap grave,
ma non già i requisiti sanitari per accedere al beneficio della pensione di inabilità.
Contestava, quindi, le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del CP_2
ricorso del quale deduceva l'infondatezza.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la causa viene decisa.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU, dott.ssa nominato Persona_1
in questa fase di opposizione, ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità, ma ha confermato i requisiti sanitari (invalidità 80%) per l'assegno mensile di invalidità e per lo status di portatore di Handicap grave. In relazione a quanto considerato, il
calcolo della percentuale dell'invalidità risulta essere pertanto del 76%, alla quale si
attribuiscono ulteriori 4 punti per un totale del 80%, percentuale non sufficiente a ottenere il riconoscimento del benefico di legge della pensione di inabilità ma sufficiente per il
riconoscimento dell'assegno di invalidità civile pari o superiore al 74%, a partire dalla data di
presentazione della domanda amministrativa (14.07.2022), inoltre si conferma lo stato di
portatore di handicap grave (art.3, comma 3) in quanto a nostro parere in atto il quadro clinico
riveste connotazione di gravità, ed il ricorrente necessita di supervisione in alcune attività
quotidiane.”
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza dei requisiti sanitari in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
L'opposizione pertanto va rigettata e tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite della fase di ATP e della presente opposizione vanno compensate.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di entrambe le fasi CP_1
del giudizio, come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 25.6.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile