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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 5755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5755 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da EC IO, nato a [...] il [...], AN LE, nato a [...] il [...], RO NA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle circostanze attenuanti generiche per LE AN e l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi. udite le conclusioni dell'avv. Giuseppe De Gregorio, difensore di fiducia di NA RO e IO EC, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Giusida Sanseverino, in sostituzione dell'avv. Dario NN, difensore di fiducia di NA RO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riportandosi alle note di udienza depositate;
udite le conclusioni dell'avv. Antonino Santangelo, difensore di fiducia di LE AN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5755 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 05/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 26 gennaio 2024, con la quale era stata affermata la responsabilità degli attuali ricorrenti per il reato di cui all'art. 291-quater, commi 1 e 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e, per il solo solo NA RO, anche per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 473 cod. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di . NA RO e di IO EC, rideterminava la pena nei confronti del RO in due anni e otto mesi di reclusione e nei confronti del EC in un anno e dieci mesi di reclusione;
riduceva la pena a due anni di reclusione nei confronti del AN;
revocava infine la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti dei tre ricorrenti e confermava nel resto le disposizioni sulla confisca e sulla destinazione dei beni in sequestro adottate dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, hanno proposto ricorso per cassazione NA RO, IO EC ed LE AN, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. 3. NA RO ed IO EC, tramite il loro comune difensore, avvocato Giuseppe De Gregorio, sollevano due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, relativo alla sola posizione di NA RO, vengono denunciati, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. perì., violazione di legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e un vizio della motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione stessa. Premette la difesa che il giudice di primo grado aveva disposto, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca dei seguenti beni: a) Nissan Quashquai tg. FV607RT, b) immobile sito in Pozzuoli, via Domenico Fatale, n. 5, piano 5, catastalmente identificato al foglio 88, particella 93, c) quote societarie e rapporti bancari in sequestro. Il giudice di secondo grado aveva confermato la confisca. Deduce la difesa, dopo aver richiamato i presupposti normativi della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. e i principi di legittimità affermati in materia, che, tenuto conto di quanto ricostruito dal consulente di parte nella propria relazione economica e patrimoniale, non era possibile rilevare la sproporzione che era stata affermata nella sentenza impugnata, né era stato concretamente valutato il dato della ragionevolezza temporale, dal momento che le condotte contestate 2 erano riferite al periodo dal dicembre 2020 all'aprile 2022 e che le indagini patrimoniali non erano state estese al periodo anteriore al 2009, circostanza che non avrebbe consentito di ricostruire la reale capacità economica di NA RO, né era stata oggetto di corretta valutazione la circostanza che il lastrico solare sito in Pozzuoli, via Domenico Fatale, n. 5, piano 5 (foglio 88 particella 193), era di proprietà della LI, moglie del RO, per averlo acquistato nel 2006, in un periodo coevo a quello di acquisto dell'immobile sito in via Domenico Fatale, n. 7/B, dissequestrato dal Tribunale del riesame, per poi rivenderlo al suocero, ET RO, nel 2020 e nuovamente riacquistarlo nel 2022 al medesimo importo. Con riferimento ai redditi anteriori al 2009, NA RO espone di aver costituito nel 1997, in pari quota con la sorella, la Pianeta sudamericano s.a.s., poi denominata Flubber s.a.s. di RO NA e c per un valore di euro 300.000.000; di aver venduto il 21/05/2024 un immobile acquistato nel 1991 dai genitori per un valore dichiarato di euro 28.650,00, ma effettivamente pagato euro 120.000,00; di aver acquistato tre posteggi nell'ex mercato rionale Cerlone, dati successivamente in fitto d'azienda con ricavo annuo di euro 7.200,00, rivendendone uno il 15/06/2022 al prezzo di 6.000,00 euro ed altro il 21/03/2023 al prezzo di euro 6.000,00. Quanto alla LI, costei, nel periodo dal 2002 al 2008, aveva svolto attività lavorativa come parrucchiera. Pertanto, tutti gli acquisti effettuati dai coniugi RO-LI risalivano ad anni precedenti rispetto al periodo in cui sono contestate le condotte descritte in imputazione, in tal modo non sussistendo il requisito della sproporzione, ed in ogni caso entrambi avevano redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilati nelle società Timebet s.r.l.s. e Overbet s.r.l.s., costituite da IN LI, rispettivamente, il 15/05/2015 e il 29/06/2018, senza investimenti, posto che le ristrutturazioni erano state effettuate dai concessionari e gli arredi e le tecnologie presenti erano di esclusiva proprietà dei concessionari e dati in uso alla società. Quanto agli estratti conto, tali documenti potevano ritenersi utili per dimostrare l'esistenza di flussi finanziari leciti e per provare capacità reddituale non dichiarata, ma reale, collegando somme ad un'attività economica concreta, anche se svolta informalmente. 3.2. Con il secondo motivo, entrambi i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. e un vizio della motivazione sul punto per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione stessa. In sintesi, la difesa deduce che la Corte di appello, nel riformare la pena attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dei 3 ricorrenti, aveva tuttavia omesso di valutare i rilievi relativi alla mancata applicazione del minimo della pena e di un aumento minimo per la continuazione con il reato ascritto al capo 2) nei confronti di NA RO. 4. LE AN, tramite il difensore, avvocato Antonino Santangelo, solleva due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in ordine alla prova del vincolo associativo. In sintesi, la difesa deduce che la Corte territoriale si era soffermata esclusivamente sulla dimostrazione del ricorrente della consapevolezza di far parte di una compagine criminosa, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dell'accordo associativo di natura permanente o quantomeno stabile e del programma criminoso, non conoscendo il ricorrente alcuno degli imputati, tranne il Milo, e non essendo stato dimostrato che il ricorrente si fosse mai incontrato con alcuno dei coimputati per concordare la realizzazione di un progetto criminoso. 4.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, la difesa deduce che la Corte territoriale aveva escluso le circostanze attenuanti generiche sulla scorta della personalità dell'imputato, quale si evince dai precedenti penali, nonché dalla condotta dello stesso dopo il fatto e durante il processo, incorrendo tuttavia in una motivazione contraddittoria, avendo valutato positivamente la personalità dell'imputato, escludendo la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di un anno, ed avendo espresso un giudizio positivo in merito al comportamento processuale da parte dell'imputato durante gli arresti domiciliari, in tal modo revocandone la misura, avendo infine ridotto la pena, riconoscendo al ricorrente un ruolo di minor rilievo, nonché il limitato arco temporale in cui era maturata la condotta. 5. E' pervenuta memoria dell'avvocato Dario NN, nominato quale secondo difensore di fiducia da NA RO, con la quale, nel richiamare recenti pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 166 del 2025) e della Corte DU (sent. IA c/ Italia del 25/09/2025), si ribadisce che i beni sequestrati nei confronti del ricorrente sono stati acquisiti anni prima del periodo dicembre 2020 - aprile 2022, in cui sono stati commessi i reati-spia, e per di più, essendo intestati alla moglie dell'imputato, estranea al reato, richiedono una motivazione rafforzata ai fini della confisca allargata, relativamente al nesso causale tra 4 attività illecita ed acquisizione patrimoniale ed alla disponibilità effettiva dei beni da parte del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Giuseppe De Gregorio, relativo alla sola posizione di NA RO, è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1. Occorre premettere che l'istituto della confisca allargata o "per sproporzione" è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221), il cui fondamento poggia "su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone" (Corte cost., sent. n. 33 del 2018). Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa che "non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che - in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita - essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata", né è necessario che il reato per il quale è prevista la confisca allargata sia connesso alla criminalità organizzata, essendo essenziale, ma sufficiente per superare il vaglio di ragionevolezza, che i 'reati matrice', o 'reati spia', abbiano una "potenzialità lucrogenetica", ovvero siano in grado "di produrre vantaggi economici in capo al loro autore" (Corte cost., sent. n. 166 del 2025). E' stato pertanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, e recentemente ribadito dalla Consulta (sent. n. 166 del 2025, cit.), che la confisca allargata o per sproporzione di cui all'art. 240-bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria, richiede i seguenti requisiti: a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencati dalla norma, c.d. reati-spia; b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività 5 economica, da intendersi come uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni;
c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza da parte del condannato, gravando su quest'ultimo "un semplice onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni"; d) il momento di formazione dell'accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto in un ambito di "ragionevolezza temporale" o "congruità temporale" rispetto al momento di consumazione del reato-spia. Rispetto a quest'ultimo requisito, la Corte costituzionale ha sottolineato che la ratio sottesa all'art. 240-bis cod. pen. "non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine (...) da una ulteriore attività criminosa rimasta 'sommersa - ; ciò esclude che la confisca in esame debba essere disposta "quando - alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, filtrate attraverso il contraddittorio tra accusa e difesa - il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un habitus criminale dal quale l'autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale". In tal caso, infatti, rimarrebbe falsificata la stessa presunzione legislativa di origine criminosa dei beni di cui l'imputato sia trovato in possesso, ancorché di valore sproporzionato rispetto ai suoi redditi dichiarati, e ancorché egli non sia in grado di giustificarne l'origine lecita ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, allorché tali beni derivino da attività lavorativa irregolare). La Consulta ha ulteriormente precisato che la finalità della confisca allargata ha carattere meramente ripristinatorio e non ha "lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta;
bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico, e così di neutralizzare quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosa presupposta, non potrebbe godere". Il fondamento della menzionata confisca è, dunque, costituito dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052). A fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, grava, pertanto, sull'imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l'onere di giustificarne la provenienza mediante 6 specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa, rendendo credibile la provenienza lecita dei beni. Grava su di esso, in altre parole, l'onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245). Questa Corte (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., cit.) ritiene, inoltre, con principio che il Collegio condivide e ribadisce, che non si chiede all'imputato di allegare o provare un fatto negativo, bensì di indicare specifiche «circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste». 1.2. Tanto premesso, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, la sentenza impugnata ha preso in considerazione, in modo analitico e logico, gli elementi che, secondo la prospettazione del ricorrente, non giustificano la presenza di proventi reddituali proporzionati rispetto alla disponibilità dei beni oggetto di confisca. 1.2.1. La Corte territoriale ha, infatti, puntualizzato che il reddito del RO e dei componenti del suo nucleo familiare dal 2009 al 2020 non fosse sufficiente per giustificare gli acquisti effettuati negli anni, dal momento che, a fronte di redditi sempre negativi nel periodo preso in considerazione, con una sproporzione pari, nel 2020, a - 266.294,48 euro, secondo la tabella predisposta dalla Guardia di finanza e riportata dal giudice di primo grado, la moglie del ricorrente aveva acquistato, il 15/01/2020, per l'importo di 16.000,00 euro, la vettura Nissan Quashquai, tg. FV607RT, mentre, nello stesso periodo, RO risultava titolare di vari rapporti bancari e la moglie di quote societarie, acquistate nel 2019 (99% delle quote della Over Bet, di cui ne diventa legale rappresentante) e nel 2018 (100% delle quote della Time Bet, di cui ne è legale rappresentante dalla costituzione), emergendo dunque una considerevole disponibilità economica, nonostante la mancanza di fonti di reddito lecite. Le doglianze mosse circa la intestazione di alcuni dei beni sequestrati e sottoposti a confisca alla moglie del ricorrente, estranea ai reati contestati al marito, sono infondate, avendo i giudici di merito fatto buon governo del principio secondo il quale, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in 7 relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177). Quanto alle deduzioni relative alla mancata considerazione, nella indagine patrimoniale condotta sul nucleo familiare del RO, del periodo precedente al 2009, la Corte di merito ha congruamente puntualizzato che la prospettazione fosse generica e non sufficientemente dimostrata, avendo la difesa fornito dati parziali e tali da non consentire una diversa ricostruzione della reale capacità economica dell'imputato, tenuto conto che i redditi dichiarati dal RO negli anni 1999 e 2000 e quelli derivanti da lavoro dipendente della moglie negli anni 2003-2008 non erano tali da consentire di accumulare reddito per superare la sproporzione accertata, ma erano appena sufficienti per la sopravvivenza, mentre i ricavi riferiti dal RO alla cessione di azienda nel 2001 o alla vendita dell'immobile sito in Napoli, via Leopardi, n. 130, per un valore dichiarato di 28.650,00 euro e per un prezzo di vendita effettivo che si assume invece pari a 120.000,00 euro, dovrebbero essere desunti da estratti conto che la Corte di appello ha logicamente ritenuto privi di valenza, non essendovi riscontro documentale e contabile corrispondente ai prezzi pagati. Consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che è esente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica o da violazioni di legge. E' insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l'eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l'intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del 8 ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 1.2.2. Rimane il lastrico solare di via Domenico Fatale, n. 5, oggetto di confisca, rispetto al quale la Corte di appello ha osservato che, per esso, non potrebbero valere le considerazioni fatte per l'immobile di via Fatale n. 7, acquistato dalla EL addirittura prima che costei sposasse il ricorrente: il lastrico solare, infatti, sebbene acquistato nel 2006, era stato poi rivenduto dalla EL nel 2020 e riacquistato il 10/02/2022, vale a dire proprio durante l'epoca di commissione dei reati ed alla quale, secondo la Corte di merito, occorre aver riguardo al fine di valutare la capacità economica dell'imputato e del suo nucleo familiare;
epoca, aggiunge il giudice di primo grado, nella quale la sperequazione annua scalare, secondo la tabella predisposta dalla Guardia di finanza, era di - 266.094,48 euro. Tale motivazione, secondo il Collegio, non è adeguata, considerato che l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale la datazione dell'ultimo acquisto (2022) è quella cui occorre fare riferimento per la valutazione della capacità economica (pag. 20 della sentenza impugnata), è priva di confronto logico con la circostanza che l'immobile era entrato in proprietà della EL nel 2006, dunque in epoca certamente non sospetta, e che le operazioni di vendita (2020) e successivo riacquisto (2022), seppure rientranti nel periodo di commissione dei reati da parte del marito, erano comunque intervenute in ambito familiare (vendita al suocero e successivo riacquisto da costui), senza adeguata indagine esplicativa sui termini e sulle concrete modalità di acquisto e di rivendita, anche con riferimento alla corresponsione del prezzo, per cui non è adeguatamente spiegato il risalto attribuito al solo acquisto intervenuto nel 2022, senza un'adeguata valutazione del fatto che il bene era stato venduto poco prima alla stessa persona da cui è stato poi riacquistato e, soprattutto, che detto bene faceva già parte del patrimonio della EL in un'epoca non oggetto di alcun collegamento con i reati per cui si procede. 2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NA RO e IO EC è infondato. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto la continuazione tra i reati contestati al RO e determinata la pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione, ha operato un abbattimento di pena ad anni tre e mesi sei di reclusione ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., per poi applicare un aumento di mesi sei di reclusione 9 per il reato satellite ed eseguire infine l'abbattimento di un terzo per il rito, così pervenendo alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione. Quanto al EC, dopo aver determinata la pena base in anni tre e mesi sei di reclusione, ha operato un primo abbattimento di pena ad anni due e mesi nove di reclusione ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. e un secondo abbattimento di pena per il rito, pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi dieci di reclusione. Pertanto, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte di appello ha individuato la pena base per i due ricorrenti in modo diversificato, sottolineando il ruolo di organizzatore del RO e il ruolo di partecipe del EC, il quale ultimo definito uomo di fiducia dell'esponente di vertice dell'associazione, di ausilio al RO in tutte le fasi di programmazione e di gestione dell'attività illecita, coadiuvando il predetto nelle varie trasferte e nei rapporti con l'estero. Consegue la infondatezza del motivo di ricorso, dovendosi ricordare in proposito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851). Le Sezioni unite di questa Corte hanno poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). Nel caso in esame, la pena detentiva base è stata individuata dal giudice di secondo grado, per RO, in misura decisamente inferiore al medio edittale, poco oltre il primo quarto della forbice edittale, per EC in misura corrispondente al medio edittale, per poi giungere a pene finali inferiori al minimo per RO e al primo quarto della forbice edittale per EC, sicchè gli argomenti opposti dai ricorrenti sono generici e non conducenti per una decisione favorevole sul punto. Per altro verso, la Corte ha valutato la congruità dell'aumento di pena per il reato satellite nei confronti del RO in modo contenuto e soprattutto proporzionato rispetto alla pena base, conformemente al principio secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri 1 0 illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Del resto, si è anche precisato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, come nel caso in esame, essendo in tal caso escluso ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). 3. Il primo motivo del ricorso di LE AN è manifestamente infondato. La Corte di merito ha ampiamente motivato sul contributo partecipativo del ricorrente, valutando congruamente le risultanze probatorie e confutando le censure mosse con l'atto di appello, con argomentazioni di cui il ricorso per cassazione non inficia la tenuta logica e la coerenza strutturale. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, le cui censure sono meramente contestative e, in larga parte, finalizzate ad un riesame dei fatti, in questa sede precluso, i giudici di appello hanno, infatti, spiegato come gli elementi acquisiti avessero dimostrato la consapevolezza dell'imputato di far parte dell'associazione e di contribuire con la condotta posta in essere all'attuazione del programma criminoso, in forza del contributo costante fornito, dei rapporti con gli altri imputati, della circostanza che la sua attività delittuosa era conforme ai piani associativi, avendo decisivamente contribuito a individuare il capannone per la fabbrica clandestina di sigarette contraffatte, intrattenendo personalmente rapporti con il proprietario, a reperire i macchinari (in particolare, un gruppo elettrogeno e un misuratore di umidità del tabacco), a custodire il furgone, utilizzandolo per l'attività ed il funzionamento della fabbrica, a controllare l'attività di produzione e quella degli operai, emergendo chiaramente dall'attività captativa il ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno dell'associazione e la consapevole adesione ad una compagine finalizzata alla fabbricazione e messa in circolazione di sigarette di contrabbando, tanto che presso la sua azienda erano stati rinvenuti diversi sacchi contenenti scarti di lavorazione delle sigarette, identici a quelli rinvenuti all'interno del capannone ove si svolgeva l'attività produttiva (v. pagine da 7 ad 11 della sentenza impugnata). Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate sul punto dal ricorrente. 4. Il secondo motivo del ricorso di LE AN è infondato. 11 La Corte di legittimità è ferma nel ritenere (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richieda elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419, la cui massima è stata così redatta: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). Nel caso in esame, i giudici di secondo grado non hanno ritenuto l'imputato meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per la mancata emersione di elementi di segno positivo su cui fondare la richiesta, tenuto conto della gravità del reato, della pervicacia dimostrata nel perseguimento degli scopi illeciti, della personalità emergente dal certificato penale, avendo riportato plurime condanne per violazione delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta. Tale motivazione, congrua e logica, non è in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, avendo i giudici valutato la mancata emersione di elementi favorevoli e valorizzato, per contro, elementi di segno negativo, quali la gravità del reato e la personalità del responsabile. A fronte di detta motivazione, il ricorrente oppone profili di contraddittorietà con il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari e di esclusione della 12 misura di sicurezza della libertà vigilata che sono caratterizzati da genericità, posto che il giudizio relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (nella specie fondato su elementi - gravità del fatto e precedenti penali - desunti dall'art. 133 cod. pen. e ritenuti ostativi alla concessione del beneficio) non contrasta con i provvedimenti adottati in materia cautelare o in materia di misure di sicurezza, fondati su elementi diversi, quali l'osservanza delle prescrizioni c'autelari e la carenza di pericolosità sociale. Va rimarcata sul punto la profonda diversità fra i presupposti e le finalità dei menzionati istituti: le circostanze attenuanti generiche vengono concesse o negate per una più adeguata quantificazione della pena da infliggere, a seguito di una valutazione da parte del giudice di merito degli elementi soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., idonei a caratterizzare in senso positivo o negativo la gravità del fatto e/o la personalità del colpevole (Sez. 4, n. 3882 del 19/02/1990, Noce, Rv. 183755); mentre l'applicazione delle misure cautelari personali e la loro perdurante esecuzione è legata alla sussistenza di esigenze di cautela sociale e alla triplice valutazione imposta dall'art. 275 cod. proc. pen., in termini di verifica della idoneità, necessità e proporzionalità della misura cautelare (Corte cost., sent. n. 191 del 2020); le misure di sicurezza, infine, trovano la loro peculiare ragion d'essere nella funzione di contenimento della pericolosità sociale del soggetto sottoposto, esse operando se e quando l'autore del fatto la esprime in concreto, sia nel momento della applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione (Corte cost., sent. n. 66 del 2023). Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari o della pericolosità sociale del soggetto, cui conseguono l'eliminazione, rispettivamente, delle misure cautelari personali e delle misure di sicurezza non incide sul giudizio relativo al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche, invece fondato sui criteri della gravità e del reato e della capacità a delinquere del colpevole, previsti dall'art. 133 cod. pen. Il ruolo di minor rilievo nell'ambito associativo rispetto al RO, svolgente un ruolo apicale, è stato, infine, sottolineato dalla Corte territoriale per giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla corrispondente riduzione della pena nei confronti dei concorrenti nel reato, senza contraddire gli elementi posti a base del diniego delle attenuanti generiche. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato, poichè non considera che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche presuppone l'esistenza di fatti concreti, positivamente valutabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che i giudici non hanno ravvisato e di cui il ricorrente non offre concrete allegazioni (Sez. 3, n. 37844 del 15/06/2023, Grifasi). 13 5. In conclusione, alla luce della infondatezza delle doglianze formulate, i ricorsi proposti nell'interesse di IO EC ed LE AN devono essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Il ricorso proposto nell'interesse di NA RO deve essere accolto limitatamente alla confisca del lastrico solare e rigettato nel resto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, da svolgere uniformandosi alle indicazioni che precedono, in ordine alla confiscabilità del lastrico solare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO NA limitatamente alla confisca del lastrico solare con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, rigettando nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di EC IO e AN LE che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/12/2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udite le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alle circostanze attenuanti generiche per LE AN e l'inammissibilità degli ulteriori ricorsi. udite le conclusioni dell'avv. Giuseppe De Gregorio, difensore di fiducia di NA RO e IO EC, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udite le conclusioni dell'avv. Giusida Sanseverino, in sostituzione dell'avv. Dario NN, difensore di fiducia di NA RO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, riportandosi alle note di udienza depositate;
udite le conclusioni dell'avv. Antonino Santangelo, difensore di fiducia di LE AN, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5755 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 05/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 26 gennaio 2024, con la quale era stata affermata la responsabilità degli attuali ricorrenti per il reato di cui all'art. 291-quater, commi 1 e 2, d.P.R. n. 43 del 1973 e, per il solo solo NA RO, anche per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 473 cod. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore di . NA RO e di IO EC, rideterminava la pena nei confronti del RO in due anni e otto mesi di reclusione e nei confronti del EC in un anno e dieci mesi di reclusione;
riduceva la pena a due anni di reclusione nei confronti del AN;
revocava infine la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti dei tre ricorrenti e confermava nel resto le disposizioni sulla confisca e sulla destinazione dei beni in sequestro adottate dal giudice di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, hanno proposto ricorso per cassazione NA RO, IO EC ed LE AN, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. 3. NA RO ed IO EC, tramite il loro comune difensore, avvocato Giuseppe De Gregorio, sollevano due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, relativo alla sola posizione di NA RO, vengono denunciati, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. perì., violazione di legge in relazione all'art. 240-bis cod. pen. e un vizio della motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione stessa. Premette la difesa che il giudice di primo grado aveva disposto, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la confisca dei seguenti beni: a) Nissan Quashquai tg. FV607RT, b) immobile sito in Pozzuoli, via Domenico Fatale, n. 5, piano 5, catastalmente identificato al foglio 88, particella 93, c) quote societarie e rapporti bancari in sequestro. Il giudice di secondo grado aveva confermato la confisca. Deduce la difesa, dopo aver richiamato i presupposti normativi della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. e i principi di legittimità affermati in materia, che, tenuto conto di quanto ricostruito dal consulente di parte nella propria relazione economica e patrimoniale, non era possibile rilevare la sproporzione che era stata affermata nella sentenza impugnata, né era stato concretamente valutato il dato della ragionevolezza temporale, dal momento che le condotte contestate 2 erano riferite al periodo dal dicembre 2020 all'aprile 2022 e che le indagini patrimoniali non erano state estese al periodo anteriore al 2009, circostanza che non avrebbe consentito di ricostruire la reale capacità economica di NA RO, né era stata oggetto di corretta valutazione la circostanza che il lastrico solare sito in Pozzuoli, via Domenico Fatale, n. 5, piano 5 (foglio 88 particella 193), era di proprietà della LI, moglie del RO, per averlo acquistato nel 2006, in un periodo coevo a quello di acquisto dell'immobile sito in via Domenico Fatale, n. 7/B, dissequestrato dal Tribunale del riesame, per poi rivenderlo al suocero, ET RO, nel 2020 e nuovamente riacquistarlo nel 2022 al medesimo importo. Con riferimento ai redditi anteriori al 2009, NA RO espone di aver costituito nel 1997, in pari quota con la sorella, la Pianeta sudamericano s.a.s., poi denominata Flubber s.a.s. di RO NA e c per un valore di euro 300.000.000; di aver venduto il 21/05/2024 un immobile acquistato nel 1991 dai genitori per un valore dichiarato di euro 28.650,00, ma effettivamente pagato euro 120.000,00; di aver acquistato tre posteggi nell'ex mercato rionale Cerlone, dati successivamente in fitto d'azienda con ricavo annuo di euro 7.200,00, rivendendone uno il 15/06/2022 al prezzo di 6.000,00 euro ed altro il 21/03/2023 al prezzo di euro 6.000,00. Quanto alla LI, costei, nel periodo dal 2002 al 2008, aveva svolto attività lavorativa come parrucchiera. Pertanto, tutti gli acquisti effettuati dai coniugi RO-LI risalivano ad anni precedenti rispetto al periodo in cui sono contestate le condotte descritte in imputazione, in tal modo non sussistendo il requisito della sproporzione, ed in ogni caso entrambi avevano redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilati nelle società Timebet s.r.l.s. e Overbet s.r.l.s., costituite da IN LI, rispettivamente, il 15/05/2015 e il 29/06/2018, senza investimenti, posto che le ristrutturazioni erano state effettuate dai concessionari e gli arredi e le tecnologie presenti erano di esclusiva proprietà dei concessionari e dati in uso alla società. Quanto agli estratti conto, tali documenti potevano ritenersi utili per dimostrare l'esistenza di flussi finanziari leciti e per provare capacità reddituale non dichiarata, ma reale, collegando somme ad un'attività economica concreta, anche se svolta informalmente. 3.2. Con il secondo motivo, entrambi i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 81 cod. pen. e un vizio della motivazione sul punto per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione stessa. In sintesi, la difesa deduce che la Corte di appello, nel riformare la pena attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dei 3 ricorrenti, aveva tuttavia omesso di valutare i rilievi relativi alla mancata applicazione del minimo della pena e di un aumento minimo per la continuazione con il reato ascritto al capo 2) nei confronti di NA RO. 4. LE AN, tramite il difensore, avvocato Antonino Santangelo, solleva due motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in ordine alla prova del vincolo associativo. In sintesi, la difesa deduce che la Corte territoriale si era soffermata esclusivamente sulla dimostrazione del ricorrente della consapevolezza di far parte di una compagine criminosa, senza fornire alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dell'accordo associativo di natura permanente o quantomeno stabile e del programma criminoso, non conoscendo il ricorrente alcuno degli imputati, tranne il Milo, e non essendo stato dimostrato che il ricorrente si fosse mai incontrato con alcuno dei coimputati per concordare la realizzazione di un progetto criminoso. 4.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., un vizio della motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, la difesa deduce che la Corte territoriale aveva escluso le circostanze attenuanti generiche sulla scorta della personalità dell'imputato, quale si evince dai precedenti penali, nonché dalla condotta dello stesso dopo il fatto e durante il processo, incorrendo tuttavia in una motivazione contraddittoria, avendo valutato positivamente la personalità dell'imputato, escludendo la misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di un anno, ed avendo espresso un giudizio positivo in merito al comportamento processuale da parte dell'imputato durante gli arresti domiciliari, in tal modo revocandone la misura, avendo infine ridotto la pena, riconoscendo al ricorrente un ruolo di minor rilievo, nonché il limitato arco temporale in cui era maturata la condotta. 5. E' pervenuta memoria dell'avvocato Dario NN, nominato quale secondo difensore di fiducia da NA RO, con la quale, nel richiamare recenti pronunce della Corte costituzionale (sent. n. 166 del 2025) e della Corte DU (sent. IA c/ Italia del 25/09/2025), si ribadisce che i beni sequestrati nei confronti del ricorrente sono stati acquisiti anni prima del periodo dicembre 2020 - aprile 2022, in cui sono stati commessi i reati-spia, e per di più, essendo intestati alla moglie dell'imputato, estranea al reato, richiedono una motivazione rafforzata ai fini della confisca allargata, relativamente al nesso causale tra 4 attività illecita ed acquisizione patrimoniale ed alla disponibilità effettiva dei beni da parte del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo del ricorso proposto dall'avvocato Giuseppe De Gregorio, relativo alla sola posizione di NA RO, è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1. Occorre premettere che l'istituto della confisca allargata o "per sproporzione" è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Sez. U., n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221), il cui fondamento poggia "su una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone" (Corte cost., sent. n. 33 del 2018). Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di contrastare tale accumulazione mediante una misura ablativa che "non si fonda sulla prova della provenienza del bene da confiscare dal singolo delitto per il quale è pronunciata condanna, ma sulla ragionevole presunzione che - in presenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato e il valore dei beni, e in mancanza di una giustificazione plausibile della loro provenienza lecita - essi siano stati acquisiti mediante attività criminose ulteriori rispetto a quella giudizialmente accertata", né è necessario che il reato per il quale è prevista la confisca allargata sia connesso alla criminalità organizzata, essendo essenziale, ma sufficiente per superare il vaglio di ragionevolezza, che i 'reati matrice', o 'reati spia', abbiano una "potenzialità lucrogenetica", ovvero siano in grado "di produrre vantaggi economici in capo al loro autore" (Corte cost., sent. n. 166 del 2025). E' stato pertanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, e recentemente ribadito dalla Consulta (sent. n. 166 del 2025, cit.), che la confisca allargata o per sproporzione di cui all'art. 240-bis cod. pen., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria, richiede i seguenti requisiti: a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencati dalla norma, c.d. reati-spia; b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività 5 economica, da intendersi come uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni;
c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza da parte del condannato, gravando su quest'ultimo "un semplice onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni"; d) il momento di formazione dell'accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto in un ambito di "ragionevolezza temporale" o "congruità temporale" rispetto al momento di consumazione del reato-spia. Rispetto a quest'ultimo requisito, la Corte costituzionale ha sottolineato che la ratio sottesa all'art. 240-bis cod. pen. "non è quella di infliggere una punizione supplementare al reo, ma quella di sottrargli beni e risorse che traggono la loro verosimile origine (...) da una ulteriore attività criminosa rimasta 'sommersa - ; ciò esclude che la confisca in esame debba essere disposta "quando - alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, filtrate attraverso il contraddittorio tra accusa e difesa - il fatto di reato appaia al giudice non già espressivo di un habitus criminale dal quale l'autore abbia verosimilmente tratto profitti illeciti, ma piuttosto risulti isolato o, comunque, occasionale". In tal caso, infatti, rimarrebbe falsificata la stessa presunzione legislativa di origine criminosa dei beni di cui l'imputato sia trovato in possesso, ancorché di valore sproporzionato rispetto ai suoi redditi dichiarati, e ancorché egli non sia in grado di giustificarne l'origine lecita ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (ciò che potrebbe avvenire, ad esempio, allorché tali beni derivino da attività lavorativa irregolare). La Consulta ha ulteriormente precisato che la finalità della confisca allargata ha carattere meramente ripristinatorio e non ha "lo scopo di punire il soggetto per la propria condotta;
bensì, più semplicemente, quello di far venir meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito in maniera non conforme all'ordinamento giuridico, e così di neutralizzare quell'arricchimento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l'attività criminosa presupposta, non potrebbe godere". Il fondamento della menzionata confisca è, dunque, costituito dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052). A fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, grava, pertanto, sull'imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l'onere di giustificarne la provenienza mediante 6 specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa, rendendo credibile la provenienza lecita dei beni. Grava su di esso, in altre parole, l'onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245). Questa Corte (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., cit.) ritiene, inoltre, con principio che il Collegio condivide e ribadisce, che non si chiede all'imputato di allegare o provare un fatto negativo, bensì di indicare specifiche «circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i Giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste». 1.2. Tanto premesso, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, la sentenza impugnata ha preso in considerazione, in modo analitico e logico, gli elementi che, secondo la prospettazione del ricorrente, non giustificano la presenza di proventi reddituali proporzionati rispetto alla disponibilità dei beni oggetto di confisca. 1.2.1. La Corte territoriale ha, infatti, puntualizzato che il reddito del RO e dei componenti del suo nucleo familiare dal 2009 al 2020 non fosse sufficiente per giustificare gli acquisti effettuati negli anni, dal momento che, a fronte di redditi sempre negativi nel periodo preso in considerazione, con una sproporzione pari, nel 2020, a - 266.294,48 euro, secondo la tabella predisposta dalla Guardia di finanza e riportata dal giudice di primo grado, la moglie del ricorrente aveva acquistato, il 15/01/2020, per l'importo di 16.000,00 euro, la vettura Nissan Quashquai, tg. FV607RT, mentre, nello stesso periodo, RO risultava titolare di vari rapporti bancari e la moglie di quote societarie, acquistate nel 2019 (99% delle quote della Over Bet, di cui ne diventa legale rappresentante) e nel 2018 (100% delle quote della Time Bet, di cui ne è legale rappresentante dalla costituzione), emergendo dunque una considerevole disponibilità economica, nonostante la mancanza di fonti di reddito lecite. Le doglianze mosse circa la intestazione di alcuni dei beni sequestrati e sottoposti a confisca alla moglie del ricorrente, estranea ai reati contestati al marito, sono infondate, avendo i giudici di merito fatto buon governo del principio secondo il quale, in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen., la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale opera, oltre che in 7 relazione ai beni del condannato, anche per quelli intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali soggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alle ulteriori circostanze del fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, n. 23937 del 20/05/2022, Mancini, Rv. 283177). Quanto alle deduzioni relative alla mancata considerazione, nella indagine patrimoniale condotta sul nucleo familiare del RO, del periodo precedente al 2009, la Corte di merito ha congruamente puntualizzato che la prospettazione fosse generica e non sufficientemente dimostrata, avendo la difesa fornito dati parziali e tali da non consentire una diversa ricostruzione della reale capacità economica dell'imputato, tenuto conto che i redditi dichiarati dal RO negli anni 1999 e 2000 e quelli derivanti da lavoro dipendente della moglie negli anni 2003-2008 non erano tali da consentire di accumulare reddito per superare la sproporzione accertata, ma erano appena sufficienti per la sopravvivenza, mentre i ricavi riferiti dal RO alla cessione di azienda nel 2001 o alla vendita dell'immobile sito in Napoli, via Leopardi, n. 130, per un valore dichiarato di 28.650,00 euro e per un prezzo di vendita effettivo che si assume invece pari a 120.000,00 euro, dovrebbero essere desunti da estratti conto che la Corte di appello ha logicamente ritenuto privi di valenza, non essendovi riscontro documentale e contabile corrispondente ai prezzi pagati. Consegue la manifesta infondatezza delle censure mosse al ragionamento probatorio svolto dalla sentenza impugnata, che è esente da manifeste contraddizioni che ne inficino la tenuta logica o da violazioni di legge. E' insegnamento di questa Corte che non basta prospettare una valutazione della prova diversa rispetto a quella del giudice di merito ovvero asserire l'eventuale erronea lettura di un dato fattuale per denunciare il vizio di illogicità manifesta, essendo altresì necessario spiegare perché venga a configurarsi una illogicità manifesta, ovverosia di immediata e lampante evidenza, tale da scardinare e destrutturare l'intero impianto motivazionale di riferimento (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091). Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è, perciò, sufficiente che il ricorso consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate e i limiti dell'impugnazione, ma è altresì necessario che le ragioni sulle quali esso si fonda siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata;
con la conseguenza che se, da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale ed assoluta, dall'altro, esso esige pur sempre - a pena di inammissibilità del ricorso - che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle del ricorrente, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. È quindi onere del 8 ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, prendere in considerazione gli argomenti svolti dal giudice di merito e sottoporli a critica, nei limiti - s'intende - delle censure di legittimità (così, in motivazione, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). 1.2.2. Rimane il lastrico solare di via Domenico Fatale, n. 5, oggetto di confisca, rispetto al quale la Corte di appello ha osservato che, per esso, non potrebbero valere le considerazioni fatte per l'immobile di via Fatale n. 7, acquistato dalla EL addirittura prima che costei sposasse il ricorrente: il lastrico solare, infatti, sebbene acquistato nel 2006, era stato poi rivenduto dalla EL nel 2020 e riacquistato il 10/02/2022, vale a dire proprio durante l'epoca di commissione dei reati ed alla quale, secondo la Corte di merito, occorre aver riguardo al fine di valutare la capacità economica dell'imputato e del suo nucleo familiare;
epoca, aggiunge il giudice di primo grado, nella quale la sperequazione annua scalare, secondo la tabella predisposta dalla Guardia di finanza, era di - 266.094,48 euro. Tale motivazione, secondo il Collegio, non è adeguata, considerato che l'affermazione della Corte territoriale, secondo la quale la datazione dell'ultimo acquisto (2022) è quella cui occorre fare riferimento per la valutazione della capacità economica (pag. 20 della sentenza impugnata), è priva di confronto logico con la circostanza che l'immobile era entrato in proprietà della EL nel 2006, dunque in epoca certamente non sospetta, e che le operazioni di vendita (2020) e successivo riacquisto (2022), seppure rientranti nel periodo di commissione dei reati da parte del marito, erano comunque intervenute in ambito familiare (vendita al suocero e successivo riacquisto da costui), senza adeguata indagine esplicativa sui termini e sulle concrete modalità di acquisto e di rivendita, anche con riferimento alla corresponsione del prezzo, per cui non è adeguatamente spiegato il risalto attribuito al solo acquisto intervenuto nel 2022, senza un'adeguata valutazione del fatto che il bene era stato venduto poco prima alla stessa persona da cui è stato poi riacquistato e, soprattutto, che detto bene faceva già parte del patrimonio della EL in un'epoca non oggetto di alcun collegamento con i reati per cui si procede. 2. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di NA RO e IO EC è infondato. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto la continuazione tra i reati contestati al RO e determinata la pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione, ha operato un abbattimento di pena ad anni tre e mesi sei di reclusione ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., per poi applicare un aumento di mesi sei di reclusione 9 per il reato satellite ed eseguire infine l'abbattimento di un terzo per il rito, così pervenendo alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione. Quanto al EC, dopo aver determinata la pena base in anni tre e mesi sei di reclusione, ha operato un primo abbattimento di pena ad anni due e mesi nove di reclusione ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. e un secondo abbattimento di pena per il rito, pervenendo alla pena finale di anni uno e mesi dieci di reclusione. Pertanto, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, la Corte di appello ha individuato la pena base per i due ricorrenti in modo diversificato, sottolineando il ruolo di organizzatore del RO e il ruolo di partecipe del EC, il quale ultimo definito uomo di fiducia dell'esponente di vertice dell'associazione, di ausilio al RO in tutte le fasi di programmazione e di gestione dell'attività illecita, coadiuvando il predetto nelle varie trasferte e nei rapporti con l'estero. Consegue la infondatezza del motivo di ricorso, dovendosi ricordare in proposito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851). Le Sezioni unite di questa Corte hanno poi ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione). Nel caso in esame, la pena detentiva base è stata individuata dal giudice di secondo grado, per RO, in misura decisamente inferiore al medio edittale, poco oltre il primo quarto della forbice edittale, per EC in misura corrispondente al medio edittale, per poi giungere a pene finali inferiori al minimo per RO e al primo quarto della forbice edittale per EC, sicchè gli argomenti opposti dai ricorrenti sono generici e non conducenti per una decisione favorevole sul punto. Per altro verso, la Corte ha valutato la congruità dell'aumento di pena per il reato satellite nei confronti del RO in modo contenuto e soprattutto proporzionato rispetto alla pena base, conformemente al principio secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri 1 0 illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Del resto, si è anche precisato che, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, come nel caso in esame, essendo in tal caso escluso ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). 3. Il primo motivo del ricorso di LE AN è manifestamente infondato. La Corte di merito ha ampiamente motivato sul contributo partecipativo del ricorrente, valutando congruamente le risultanze probatorie e confutando le censure mosse con l'atto di appello, con argomentazioni di cui il ricorso per cassazione non inficia la tenuta logica e la coerenza strutturale. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, le cui censure sono meramente contestative e, in larga parte, finalizzate ad un riesame dei fatti, in questa sede precluso, i giudici di appello hanno, infatti, spiegato come gli elementi acquisiti avessero dimostrato la consapevolezza dell'imputato di far parte dell'associazione e di contribuire con la condotta posta in essere all'attuazione del programma criminoso, in forza del contributo costante fornito, dei rapporti con gli altri imputati, della circostanza che la sua attività delittuosa era conforme ai piani associativi, avendo decisivamente contribuito a individuare il capannone per la fabbrica clandestina di sigarette contraffatte, intrattenendo personalmente rapporti con il proprietario, a reperire i macchinari (in particolare, un gruppo elettrogeno e un misuratore di umidità del tabacco), a custodire il furgone, utilizzandolo per l'attività ed il funzionamento della fabbrica, a controllare l'attività di produzione e quella degli operai, emergendo chiaramente dall'attività captativa il ruolo ricoperto dal ricorrente all'interno dell'associazione e la consapevole adesione ad una compagine finalizzata alla fabbricazione e messa in circolazione di sigarette di contrabbando, tanto che presso la sua azienda erano stati rinvenuti diversi sacchi contenenti scarti di lavorazione delle sigarette, identici a quelli rinvenuti all'interno del capannone ove si svolgeva l'attività produttiva (v. pagine da 7 ad 11 della sentenza impugnata). Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate sul punto dal ricorrente. 4. Il secondo motivo del ricorso di LE AN è infondato. 11 La Corte di legittimità è ferma nel ritenere (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richieda elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; Sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; ancora Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419, la cui massima è stata così redatta: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). Nel caso in esame, i giudici di secondo grado non hanno ritenuto l'imputato meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per la mancata emersione di elementi di segno positivo su cui fondare la richiesta, tenuto conto della gravità del reato, della pervicacia dimostrata nel perseguimento degli scopi illeciti, della personalità emergente dal certificato penale, avendo riportato plurime condanne per violazione delle norme concernenti la disciplina dell'immigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta. Tale motivazione, congrua e logica, non è in contrasto con gli insegnamenti di legittimità affermati in proposito, avendo i giudici valutato la mancata emersione di elementi favorevoli e valorizzato, per contro, elementi di segno negativo, quali la gravità del reato e la personalità del responsabile. A fronte di detta motivazione, il ricorrente oppone profili di contraddittorietà con il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari e di esclusione della 12 misura di sicurezza della libertà vigilata che sono caratterizzati da genericità, posto che il giudizio relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche (nella specie fondato su elementi - gravità del fatto e precedenti penali - desunti dall'art. 133 cod. pen. e ritenuti ostativi alla concessione del beneficio) non contrasta con i provvedimenti adottati in materia cautelare o in materia di misure di sicurezza, fondati su elementi diversi, quali l'osservanza delle prescrizioni c'autelari e la carenza di pericolosità sociale. Va rimarcata sul punto la profonda diversità fra i presupposti e le finalità dei menzionati istituti: le circostanze attenuanti generiche vengono concesse o negate per una più adeguata quantificazione della pena da infliggere, a seguito di una valutazione da parte del giudice di merito degli elementi soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen., idonei a caratterizzare in senso positivo o negativo la gravità del fatto e/o la personalità del colpevole (Sez. 4, n. 3882 del 19/02/1990, Noce, Rv. 183755); mentre l'applicazione delle misure cautelari personali e la loro perdurante esecuzione è legata alla sussistenza di esigenze di cautela sociale e alla triplice valutazione imposta dall'art. 275 cod. proc. pen., in termini di verifica della idoneità, necessità e proporzionalità della misura cautelare (Corte cost., sent. n. 191 del 2020); le misure di sicurezza, infine, trovano la loro peculiare ragion d'essere nella funzione di contenimento della pericolosità sociale del soggetto sottoposto, esse operando se e quando l'autore del fatto la esprime in concreto, sia nel momento della applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione (Corte cost., sent. n. 66 del 2023). Pertanto, il venir meno delle esigenze cautelari o della pericolosità sociale del soggetto, cui conseguono l'eliminazione, rispettivamente, delle misure cautelari personali e delle misure di sicurezza non incide sul giudizio relativo al riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche, invece fondato sui criteri della gravità e del reato e della capacità a delinquere del colpevole, previsti dall'art. 133 cod. pen. Il ruolo di minor rilievo nell'ambito associativo rispetto al RO, svolgente un ruolo apicale, è stato, infine, sottolineato dalla Corte territoriale per giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla corrispondente riduzione della pena nei confronti dei concorrenti nel reato, senza contraddire gli elementi posti a base del diniego delle attenuanti generiche. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato, poichè non considera che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche presuppone l'esistenza di fatti concreti, positivamente valutabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che i giudici non hanno ravvisato e di cui il ricorrente non offre concrete allegazioni (Sez. 3, n. 37844 del 15/06/2023, Grifasi). 13 5. In conclusione, alla luce della infondatezza delle doglianze formulate, i ricorsi proposti nell'interesse di IO EC ed LE AN devono essere rigettati, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Il ricorso proposto nell'interesse di NA RO deve essere accolto limitatamente alla confisca del lastrico solare e rigettato nel resto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, da svolgere uniformandosi alle indicazioni che precedono, in ordine alla confiscabilità del lastrico solare.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RO NA limitatamente alla confisca del lastrico solare con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, rigettando nel resto il ricorso. Rigetta i ricorsi di EC IO e AN LE che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/12/2025.