Sentenza 8 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2002, n. 11961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11961 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
ee 69437 8 9 1 / . 4 N / E T 6 S 2 I . N BBLICA ITALIANA G .R . E L O P L R . I D A . L A ME DEL POPOLO ITALIANO Z B E D D A A I T E S A T S N I Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1/02 E N R 9 61/ S S E E I . S E D A E M T A SEZIONE QUINTA CIVILE A C A R M I M P O Presidente R.G. n. 9269/2000Dott. Enrico Papa Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Cron. 23570 Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Eugenio Amari Consigliere C.C. 2 maggio 2020 Dott. Giuseppe Vito A Magno Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO Tributi diretti / Irpef / SENTENZA calamità naturali / im- sul ricorso proposto il 27 aprile 2000 da: poste e contributi / so- Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, spensione / imponibi- le. presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
ON MA OS residente in [...] intimata avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del- Molise sez. II-― n. 94 del 27 aprile 1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 E N O maggio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
P M A M C O R P U S E T / lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore R O 2 17 proc. n. 9269/2000 R.G. Generale dott. Dario Cafiero, che ha concluso per il rigetto del ricor- SO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria provinciale di Isernia, con sentenza n. 38/01/96, sul rilievo che, secondo l'inequivoco tenore letterale della norma, non doveva tenersi alcun conto, ai fini della determinazione della base imponibile, delle somme dovute a titolo d'imposta e non trattenute nel periodo di riferimento, dichiarò parzialmente illegittima l'iscrizione a ruolo notificata a ON MA OS per Irpef ed Ilor 1985, perché in sede di liquidazione non risultavano detratte dalla base imponibile le somme relative al pagamento delle imposte sospe- se in relazione agli eventi sismici del maggio 1984, ai sensi della legge n. 363 del 1984. Nel giudizio di gravame, promosso dall'Ufficio, la Commissione tri- butaria regionale del Molise, con sentenza del 27 aprile 1999, ha con- fermato la sentenza impugnata. Il Ministero delle finanze con un motivo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di appello e l'intimata non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo deduce la violazione e falsa applica- zione dell'art. 28, 1. 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co., 2°-bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver- proc. n. 9269/2000 R.G. 2 tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d.
1. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le stesse somme non costituiscono un onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe stato introdotto un di- verso schema agevolazione, come quello che si avrebbe con la de- terminazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della base imponibile dello stesso. Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del pagamen- to una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale maniera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. Il motivo è manifestamente infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui: “in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, co. 2°-bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in 1. 28 feb- 1il quale prevede che le somme relative a paga- braio 1986, n. 46 menti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modificazioni in 1. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni del- l'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorro- no alla formazione dell'imponibile ai fini dell'Irpef e dell'Ilor - in vir- proc. n. 9269/2000 R.G. 3 tù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevola- zione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V, sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non deduce motivi nuovi che possano indurre ad un ri- pensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 maggio 2002. Il presidenteIl consigliere est. dott. Enrico Papa dott. Massimo Oddo trico BND a Il cancelliere IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DE CA LLERIA 8. AGO. 2002Oggi - IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio A proc. n. 9269/2000 R.G. 4