Sentenza 1 giugno 2016
Massime • 1
È legittima la notifica mediante consegna dell'atto al difensore (nella specie, dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado), eseguita ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., in ragione dell'impossibilità di effettuarla presso il domicilio dichiarato, pur se dagli atti risulti la nuova residenza indicata dallo stesso imputato, nel caso in cui il mutamento o la revoca della precedente dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2016, n. 31641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31641 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2016 |
Testo completo
3 1 6 4 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 01/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1711/2016 ANIELLO NAPPI Presidente - REGISTRO GENERALE STEFANO PALLA N.39987/2015 EDUARDO DE GREGORIO -Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: . NA RI DR nato il [...] a [...] . F avverso la sentenza del 26/03/2015 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 01/06/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. G. Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 02/12/2011, il Tribunale di Catania dichiarava ON RI AN responsabile del reato di lesioni in danno di AS RO e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Investita dell'impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Catania, con sentenza deliberata il 26/03/2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ON per essere il reato estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione ON RI AN, attraverso il difensore avv. P. Continella, articolando le doglianze di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. La notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado è stata effettuata presso il difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nonostante ON avesse trasferito la propria residenza in località nota all'autorità giudiziaria nel momento in cui l'ufficiale giudiziario aveva tentato la notifica al domicilio eletto.
2.2. Non vi è stato alcun espresso consenso, manifestato dal difensore dell'imputato, all'acquisizione della querela sottoscritta da AS, il che comporta l'inutilizzabilità del contenuto della querela stessa.
2.3. Alcune espressioni della sentenza impugnata sono sintomatiche della scarsa solidità del percorso logico della Corte di appello e la ricostruzione dell'episodio prospettata da AS non trova alcun riscontro, essendo anzi smentita dai testi indicati dalla stessa querela, peraltro presentata a più di due mesi di distanza dal fatto. Il racconto di AS è inverosimile in quanto riferisce di essere giunto al pronto soccorso all'1,50, mentre il verbale di intervento dei sanitari reca l'ora delle 2,55, laddove la distanza dei luoghi fa sì che l'orario della richiesta di soccorso non doveva essere successivo alle 2,30 ed è logico desumere che paziente non abbia dovuto attendere per ricevere le cure. La sentenza impugnata incorre in un travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni di IU EN e di RA VA, che hanno riferito di : non ricordare l'episodio che si sarebbe verificato presso il bar dell'area di . servizio, e di AN BO, che ha riferito di un comportamento normale : 2 dell'imputato. Il racconto della persona offesa è smentito anche dal racconto reso ai sanitari, ai quali ha riferito di essere stato aggredito da persona sconosciuta. La Corte di appello non ha preso in considerazione la richiesta di revoca o di riduzione della provvisionale liquidata in primo grado, né ha motivato sulla mancata concessione nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, né del beneficio della non menzione.
3. Con memoria depositata il 16/05/2016, la difesa del ricorrente argomenta in ordine alle doglianze proposte con il ricorso, deducendo altresì che il reato era estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il motivo sub 2.1. del Ritenuto in fatto non è fondato. Pur consapevole dell'esistenza, nella giurisprudenza di questa Corte di un indirizzo che propende per la tesi della nullità della notificazione eseguita presso il difensore dell'imputato a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., allorché sia noto, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato (Sez. 2, n. 45565 del 21/10/2009 - dep. 26/11/2009, Esposito, Rv. 245629; conf. Sez. 2, n. 25671 del 19/05/2009 - dep. 18/06/2009, Sistro, Rv. 244167), ritiene il Collegio di aderire al più recente e maggioritario orientamento secondo cui è legittima la notifica presso il difensore in ragione dell'impossibilità di effettuarla presso il domicilio dichiarato, pur se dagli atti risulti la nuova residenza indicata dallo stesso imputato, nel caso in cui il mutamento o la revoca della precedente dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge (Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013 - dep. 28/02/2013, Serafino, Rv. 254693; conf. Sez. 2, n. 31056 del 13/05/2011 - dep. 04/08/2011, Baku, Rv. 251022; Sez. 4, n. 36479 del 04/07/2014 - dep. 01/09/2014, Ebbole, Rv. 260126): infatti, per un verso, non è consentita alcuna deroga all'espressa previsione dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen., che impone l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto, stabilendo, in caso contrario, che la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore e, per altro verso, il diverso recapito o luogo di residenza di cui venga a conoscenza l'ufficiale notificatore che abbia inutilmente esperito la notifica al domicilio dichiarato o eletto è irrilevante ex art. 161, ove non abbia formato oggetto di comunicazione, né può rilevare ai fini della notifica ex art. 157 cod. proc. pen. che delinea un sistema alternativo a quello configurato dall'art. 161 cod. proc. pen., che è in sé chiuso e non 3 ammette "contaminazioni" con il primo (Sez. 5, n. 42399 del 18/09/2009 - dep. 04/11/2009, Dona', Rv. 245819, secondo cui è legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore qualora l'imputato non sia stato reperito al domicilio dichiarato e non abbia comunicato il diverso domicilio, ancorché risultante dagli atti). Rilievo, quest'ultimo, accreditato anche dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui il sistema delineato dagli artt. 161, 162, 163 e 164, cod. proc. pen. per le notificazioni da eseguirsi presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero mediante consegna dell'atto al domiciliatario, si palesa quale complesso di disposizioni esaustivo, ai fini del perfezionamento della notificazione, e si pone . come alternativo a quello previsto dall'art. 157 cod. proc. pen. per la prima notificazione all'imputato non detenuto;
sistema che non può essere contaminato con l'applicazione di disposizioni riguardanti le ipotesi della prima notificazione, che risultino incompatibili con esso. Tale sistema, in particolare, è fondato sul dovere dell'imputato, che ne sia stato adeguatamente edotto, di dichiarare o eleggere domicilio e di comunicare alla autorità giudiziaria ogni successiva variazione ai sensi dell'art. 161, commi 1 e 2, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011 - dep. 19/07/2011, Pedicone).
3. Il motivo sub 2.2. è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Rileva il Collegio che dall'esame del verbale dell'udienza del 07/03/2011, al quale questa Corte può avere accesso in considerazione della natura del vizio denunciato, si ricava che, al di là dell'irrilevante imprecisione dell'espressione riportata, il Pubblico Ministero chiese l'acquisizione della querela ai fini di prova, la difesa non si oppose e il Tribunale ammise tutte le prove richieste e, dunque, anche la querela nei termini indicati;
né in senso contrario può argomentarsi sulla base della richiesta del difensore di controesame dei testi, posto che, a fianco della richiesta di acquisizione sopra richiamata, il P.M. aveva chiesto anche l'esame dei testi indicati nella propria lista.
4. Le doglianze sub 2.3. del Ritenuto in fatto non meritano accoglimento. Le censure relative alle dichiarazioni rese, da un lato, da EN e da VA e, dall'altro, da BO non meritano accoglimento. La Corte distrettuale ha esaminato le doglianze, di analogo contenuto argomentativo, proposte con l'atto di appello, rilevando, quanto alle prime, che esse non smentiscono il racconto di AS, avendo riferito di conoscere "solo di vista" un gran numero di . persone senza ricordarne i nomi e di non ricordare l'episodio narrato dalla : persona offesa secondo cui ON avrebbe colpito con degli sputi un anziano;
circostanza, quest'ultima, che, secondo la Corte di merito, non smentisce la 4 ricostruzione dei fatti offerta da AS, in quanto i due testimoni furono sentiti vari mesi dopo l'episodio e, per il lavoro che svolgevano (barman nel bar all'interno dell'area di servizio), potevano non essersi accorti di quanto successo (magari in una zona dell'area di servizio non direttamente visibile dal loro punto di osservazione). Quanto alle dichiarazioni di OR, questi ha confermato la contemporanea presenza di ON e di AS nell'area di servizio, dalla quale si era allontanato dopo pochi secondi, il che rende ragione, nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, del mancato riferimento allo stato di ebbrezza di ON, il quale, ha aggiunto la Corte distrettuale, non ha mai neppure allegato possibili motivi di astio tali da indurre AS ad accusarlo ingiustamente. A fronte della diffusa motivazione del giudice di appello, le doglianze del ricorrente ripropongono, in buona sostanza, i rilievi già esaminati dalla sentenza impugnata (in merito, in particolare, alla circostanza che i testi non hanno confermato l'episodio dell'anziano e le condizioni di ON), risolvendosi in censure di merito, volte a sollecitare una rivisitazione esorbitante dai compiti del giudice di legittimità della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati ed immune da vizi logici. La censura che fa leva sulla documentazione del reparto di otorinolaringoiatra invocata dal ricorrente in quanto attestante che AS avrebbe riferito ai sanitari di essere stato aggredito da sconosciuti è inammissibile, posto che non risulta che detto documento sia stato devoluto dall'appellante all'esame del giudice di secondo grado e, comunque, il documento 5 stesso non inficia la valenza dimostrativa del dato probatorio valorizzato dai giudici di merito, ossia il verbale del pronto soccorso e la cartella clinica attestanti le cure praticate a AS relative a lesioni subite a seguito di riferita aggressione da parte di RI ON. Le ulteriori doglianze articolano censure in fatto (sui tempi di percorrenza per raggiungere il pronto soccorso) o comunque inidonee (con riguardo, ad esempio, all'epoca di presentazione della querela) a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 dep. - 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Manifestamente inconferenti, a fronte della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sono le censure relative al trattamento sanzionatorio, mentre inammissibili, in quanto - a fronte della descrizione dei danni subìti dalla persona offesa involgenti questioni di merito, sono quelle relative all'importo della provvisionale, la cui statuizione, comunque, non è impugnabile con il ricorso per cassazione (ex plurimis, Sez. 3, 5 n. 18663 del 27/01/2015 - dep. 06/05/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014 - dep. 03/12/2014, P.C. e G, Rv. 261536).
5. Per quanto riguarda le questioni poste dalla memoria, valgono le considerazioni appena svolte, dovendosi solo aggiungere che i rilievi circa l'anteriorità del perfezionamento della fattispecie estintiva del reato per prescrizione rispetto alla pronuncia di primo grado sono inammissibili, in quanto non oggetto del ricorso e, comunque manifestamente infondati: sul punto, la Corte di appello ha fatto riferimento alla sospensione del corso della prescrizione correlata al rinvio del processo dal 28/05/2010 al 31/11/2010 e dal 30/11/2010 al 07/03/2010 (recte 2011): ora anche a voler calcolare nel minimo tale periodo di sospensione (61 giorni per ciascuno di essi), il termine della prescrizione (122 giorni dal 20/09/2011) sarebbe decorso il 20/01/2012, dopo la sentenza di primo grado deliberata il 02/12/2011. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01/06/2016. Il Consigliere extensore Il Presidente Con Den DEPOSITATA IN CANCELLERIA F addi 21 LUG 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise гил 6