Sentenza 24 gennaio 2003
Massime • 1
La violazione delle distanze legali nella collocazione di un tubo (nella specie, di gas) integra una molestia al possesso del fondo finitimo perché, anche quando non ne comprime l'esercizio, importa tuttavia, automaticamente, una modificazione o una restrizione delle relative facoltà.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2003, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. RIGGIO Ugo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, difeso dall'avvocato GIANFRANCO STEFANELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZA PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell'avvocato CARMELINA VALENSISE, difeso dall'avvocato CARMINE LA FRATTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 937/99 del Tribunale di TARANTO, depositata il 07/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 12.10.1993 AT TO esponeva di essere proprietario e possessore della casa di abitazione in Taranto - Talsano alla Via S. Michele - ang. Via P. di Piemonte, composta da piano terra e primo piano, con annessi scantinato e cortile, confinante a nord con la Via S. Michele, ad ovest con la Via P. di Piemonte ed a sud con compendio immobiliare in proprietà di AT EP al piano terra e di AT QU al primo piano, riportato in NCEU alla partita n. 10459, fl. 307, p.lle 120/6, 120/7, 183, 185.
Deduceva, altresì, che il suo dominio di fatto e di diritto si estendeva lungo il confine sud, su di una fascia di terreno larga circa mt. 2, facente parte del bene innanzi descritto, che separava gli appartamenti dell'esponente da quelli dei suoi germani, EP e QU, nonché sull'area ad essa soprastante, con facoltà di edificare al livello del primo piano e realizzare la copertura del sottostante passaggio, anche in aderenza all'altrui immobile;
che su detto cespite AT TO esercitava il possesso pacifico, continuo ed interrotto sin dal 1970, con l'unica limitazione di consentire a AT QU il passaggio per accedere al frontistante appartamento al primo piano;
che tale suo diritto e potere di fatto aveva la sua fonte negoziale nell'atto di divisione e donazione per TA TO IA di Taranto - Rep. N. 214.052 -, esibito in atti ad colorandam possessionem;
che tuttavia, nella prima decade del settembre 1993, il frontista AT QU aveva collocata nella zona di esclusivo godimento dell'esponente, e precisamente all'altezza del primo piano edificabile, una condotta di gas metano a servizio del proprio appartamento;
che il AT QU era stato tempestivamente ed inutilmente diffidato con lett. racc. del 23.09.1993, poiché tale illegittima ed arbitraria occupazione, oltre che costituire una molestia ed una turbativa all'esercizio del possesso ed alle ragioni della proprietà, costituiva una pretesa servitù di gasdotto su fondo altrui, mai costituita, ne' consentita o tollerata.
Ciò premesso, AT TO, ai sensi degli artt. 1170 cc. e 703 c.p.c., richiedeva al pretore di Taranto il provvedimento cautelare avente ad oggetto la rimozione della controversa conduttura di gas. Il resistente, AT QU, costituitosi in giudizio, non contestava il dominio fatto e di diritto dedotto e documentalmente provato dal ricorrente, ma, esponendo una interpretazione dell'art. 840 cc., affermava di aver collocato la conduttura in area appartenente ad altro soggetto (AT EP). AT TO contestava l'avverso assunto, esibendo ad abundantiam atto ricognitivo del proprio diritto, sottoscritto da AT QU e da questi non disconosciuto.
Con ordinanza dell'8.2.1994 il pretore di Taranto imponeva al resistente AT QU di rimuovere il tubo del gas di cui al ricorso, assegnando il termine di gg. 30 per l'inizio del giudizio di merito.
Al termine di tale giudizio il pretore, con sentenza in data 25.6.1997, confermava integralmente l'ordinanza interdittale dell'8.2.1994.
Avverso detta sentenza AT QU proponeva appello. Con sentenza del 17.5-17.7.1999 il tribunale di Taranto, in riforma di quella di primo grado, accoglieva l'appello proposto. Ricorre per cassazione AT TO con quattro motivi di gravame;
resiste con controricorso AT QU. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa di AT QU: 1) perché la procura del ricorrente non risulta trascritta nella copia notificata nella quale vi è la semplice dizione: "vi è procura sull'originale", 2^ perché i motivi di impugnazione sarebbero generici.
La prima eccezione va respinta perché vi sono elementi per ritenere che il conferimento del mandato è stato anteriore alla notifica del ricorso (sul punto cfr. Cass. n. 6766/2001, n. 9206/2001, n. 12573/2000); infatti nella relata della notifica del ricorso dell'ufficiale giudiziario questi precisa di procedere ad istanza dell'avv. Gianfranco Stefanelli, procuratore speciale di AT TO.
La seconda eccezione è infondata, perché il ricorso contiene la precisa esposizione dei fatti della sentenza impugnata e delle censure che avverso la stessa vengono proposte.
Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 840, 2700 e 2702 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che non è stata dimostrata la proprietà e quindi il possesso del ricorrente sulla stradina di passaggio larga circa m. 2 e sulla sovrastante area posta tra le rispettive proprietà del ricorrente e del fratello QU, sebbene questo fosse risultato dall'atto di divisione e donazione del 25.6.1970 per notaio TO IA di Taranto e da una scrittura privata con la quale il fratello si era obbligato a chiudere una finestra prospiciente sulla proprietà del ricorrente.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 889 e 1170 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; la sentenza impugnata non poteva negare la tutela richiesta con l'azione di manutenzione dal momento che la collocazione del tubo del gas poteva dar luogo alla costituzione di una servitù.
Col terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; la sentenza impugnata non poteva accogliere l'eccezione di extrapetizione formulata dalla controparte, tardiva rispetto alla ordinanza interdittale dell'8-2- 1994 ed in ogni caso infondata perché... identici erano rimasti sia il petitum, e cioè l'eliminazione del tubo del gas, sia la causa petendi, e cioè la molestia arrecata, mentre irrilevante era il richiamo nel provvedimento interminale all'art. 889, 2^ comma, cod. civ., norma che in ogni caso il tribunale avrebbe dovuto considerare in previsione di una costituenda servitù.
Col quarto motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine:
1) all'eccezione di inammissibilità del rilievo di ultra ed extra - petizione prospettato da AT TO;
2) alle risultanze del rogito IA del 25.6.1970;
3) alla dedotta, - nel ricorso introduttivo del 12.10.1993, - illegittima occupazione dell'area edificabile di esclusivo possesso del ricorrente ed alla pretesa servitù di gasdotto;
alla qualificazione sempre uguale, sia dell'ordinanza interdittale che nella sentenza di primo grado della fattispecie.
Il ricorso è in parte fondato.
Il primo motivo va respinto sul rilievo che, avendo la causa per oggetto una tutela del possesso, l'esame dei titoli di proprietà avrebbe influito sulla decisione soltanto se dagli stessi fosse risultata la situazione di fatto, non necessariamente consequenziale al diritto di proprietà; e questo non è emerso nel giudizio di merito.
Il secondo motivo è fondato;
la violazione delle distanze legali nella collocazione da parte di AT QU del tubo del gas costituisce pur sempre una molestia del possesso;
infatti anche quando non ne comprime l'esercizio importa automaticamente una modificazione o una restrizione della relativa facoltà (cfr. Cass.
9.9.1989 n. 3911). Ugualmente fondato è il terzo motivo.
Posto che la collocazione del tubo del gas aveva interferito nel possesso del ricorrente, la tutela a quest'ultimo accordata ex art. 1170 cod. civ. dal pretore non esorbitava dalla situazione di fatto denunciata.
Il quarto motivo, rielaborazione dei tre precedenti, rimane superato da quanto si è già detto in ordine al valore probatorio del rogito IA (n. 2) e all'indimostrato possesso dell'area in contestazione (n. 3) in ordine poi agli altri due rilievi (inammissibilità perché tardiva dell'eccezione di extrapetizione (n. 1) e qualificazione della fattispecie (n. 4), si tratta di eccezioni delle quali la prima è stata implicitamente respinta con l'esame sul merito della sentenza di primo grado, mentre la seconda è infondata perché la qualificazione ben poteva essere modificata dal tribunale.
Accogliendosi il ricorso nei limiti di cui sapeva la sentenza dev'essere cassata con rinvio per nuovo esame della Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2003