Sentenza 21 ottobre 2009
Massime • 1
E nulla la notificazione eseguita presso il difensore dell'imputato a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., allorché sia noto, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2009, n. 45565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45565 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO NI - Presidente - del 21/10/2009
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - N. 4582
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA NI - rel. Consigliere - N. 31699/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS NI;
avverso la sentenza 7.6.07 della Corte d'Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MANNA NI;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 7.6.07 la Corte d'Appello di Salerno confermava la condanna emessa il 17.5.04 dal Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di OS NI per il delitto p. e p. ex art. 648 c.p., comma 2 (ricettazione di componenti di una SEAT Cordova).
Tramite il proprio difensore l'OS NI ricorreva contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) era nulla la notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello e dell'estratto contumaciale;
b) poiché l'imputato aveva dichiarato di aver acquistato presso uno "scasso" le componenti di auto di cui sopra, nel caso di specie poteva ravvisarsi un'ipotesi di incauto acquisto;
c) erroneamente l'impugnata sentenza aveva disatteso l'istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pena pecuniaria in base ai precedenti penali dell'imputato ed alla rilevanza del fatto, non ricorrendo nel caso di specie le esclusioni oggetti ve e soggettive di legge.
1- Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti appresso specificati.
Compulsando il fascicolo a fini di accertamento del mero fatto processuale emerge che l'odierno ricorrente, originariamente domiciliato a Sarno, si era poi trasferito a Torino, dove aveva validamente ricevuto anche la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado. Ciò nonostante, la notifica del decreto di citazione per ili giudizio d'appello è stata nuovamente tentata, con esito negativo, presso l'originario domicilio di Sarno sebbene in atti ne risultasse uno nuovo (quello di Torino) e, visto l'esito negativo di tale notifica, si è provveduto ad eseguirla mediante consegna dell'atto al difensore secondo le forme previste dall'art. 161 c.p.p., comma 4. Ritiene questa Corte di condividere l'orientamento maggioritario secondo cui è nulla la notificazione eseguita presso il difensore dell'imputato a norma dell'art. 161 c.p.p., comma 4 allorquando risulti comune noto in atti, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato, in quanto la citata disposizione trova un temperamento ove si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario si sia trasferito;
in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 25671 del 19.5.2009, dep. 18.6.2009, rv. 244167; Cass. n. 23668/05, rv. 231907; Cass. n. 27757/03, rv. 227387; Cass. n. 2778/2000, rv. 216232; contra, Cass, Sez. 1^ n. 16717 del 13.3.07, dep. 2.5.07, rv. 236714). L'accoglimento del primo motivo nei termini sopra esposti assorbe l'esame di ogni ulteriore doglianza mossa dal ricorrente e comporta l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con ordine di trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2009