Sentenza 9 aprile 2015
Massime • 1
È configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all'art. 31, legge n. 646 del 1982, anche quando la condanna per il delitto presupposto, da cui origina l'obbligo, riguarda uno dei reati introdotti ex novo dall'art. 7 comma primo, lett. b), legge n. 136 del 2010 (che ha integralmente sostituito il comma primo dell'art. 30 legge n. 646 del 1982) e sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 medesima, purché i beni e le disponibilità, oggetto dell'omessa comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva. (In motivazione la Corte ha osservato che il reato in argomento configura una ipotesi di reato omissivo istantaneo e, pertanto, ciò che rileva è la condotta omissiva del soggetto, che, nel momento in cui omette di comunicare l'esistenza di variazioni patrimoniali, deve trovarsi nelle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2015, n. 28104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28104 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 09/04/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 771
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 910/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PE N. IL 23/10/1969;
LI CE N. IL 25/05/1972;
avverso l'ordinanza n. 203/2014 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 12/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Stella Giorgio per entrambi i ricorrenti che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono per Cassazione LI EP e LI CE, con distinti ricorsi, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che ha dichiarato l'inammissibilità del riesame proposto da LI EP e ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 15 novembre 2014 dal gip del tribunale di Bologna in relazione al capo G) con particolare riguardo all'omessa comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni dell'entità del patrimonio asseritamente dovuta dopo l'utilizzazione, avvenuta il 16 novembre 2012 di Euro 30.000,00 per il pagamento di parte del prezzo di acquisto dell'esercizio commerciale di "Rivendita di tabacchi 50" di proprietà di LI EP.
LI EP deduce:
1. inosservanza delle norme relative al divieto di inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni coperte dal segreto professionale.
2. contesta la ritenuta carenza di interesse LI CE sostiene l'inapplicabilità della L. n. 646 del 82, art. 30 e successive modificazioni in forza dell'art. 2 c.p., comma 1 e art. 25 Cost., comma 2 richiamando la sentenza n. 41113 del 2013 di questa
Corte. Il ricorso di LI EP è inammissibile.
Ricorda il collegio che, in applicazione del principio di economia processuale, l'agire in giudizio, sia in campo civile che penale, è subordinato (art. 100 c.p.c., art. 568 c.p.p., comma 4, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), all'esistenza, in capo al soggetto astrattamente legittimato, di un concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, all'attivazione del mezzo, attivazione che non può pertanto prescindere dall'obiettivo del conseguimento di un'utilità pratica non altrimenti ottenibile. In tale prospettiva è stato condivisibilmente affermato che l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione (conf., Cass. pen., sez. 1, 30 giugno 1999, n. 4602), deve essere correlato agli effetti "primari e diretti" del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (confr. Cass. Sez. Un. 29 dicembre 1995, n. 42; Cass. sez. 1, 11 dicembre 2003, n. 47496). Correttamente pertanto i giudici di merito hanno ritenuto la carenza di interesse del ricorrente considerato che non è prevista la possibilità di proporre un impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica, mirando all'esattezza giuridica della decisione, non sufficiente di per sè a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni provvedimento giurisdizionale. Il ricorso di LI EP è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
Il ricorso di LI CE è infondato.
Questo Collegio, pur nella consapevolezza di un distinto orientamento espressosi nella sentenza n. 41113 del 2013 Rv 256137 che ha ritenuto non configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 31, quando la condanna per il delitto da cui ha tratto causa l'obbligo medesimo concerna uno dei reati introdotti ex novo dalla L. n. 136 del 2010, art. 7, comma 1, lett. b) e sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della L. n. 136 cit., integrando la condanna per il reato presupposto l'elemento normativo della fattispecie che, come tale, deve essere verificato nella sua sussistenza al tempo dell'entrata in vigore della norma penale che la sanziona, ritiene di aderire a diverso orientamento espressosi nella sentenza n. 37114 del 2012 Rv. 253538, condividendone le argomentazioni. Il reato in argomento configuri un'ipotesi di reato omissivo istantaneo, che, come tale, si consuma nel luogo in cui le due distinte comunicazione - l'una, entro i dieci giorni dai fatto e, l'altra, entro il 31 gennaio dell'anno successivo - si sarebbero dovuta fare. La L. n. 646 del 1982, art. 31 prevede infatti che "chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito...". La citata Legge, art. 30 prevede solo i soggetti che sono tenuti a "comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio ... Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore .... È indubbio che ciò che rileva è la "condotta omissiva" del soggetto che, nel momento in cui "omette" di comunicare, deve trovarsi nelle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge;
condizioni, indiscutibilmente sussistenti alla data in cui il ricorrente ha "omesso" di comunicare l'esistenza di variazioni patrimoniali e neppure da lui contestate.
Il ricorso di LI CE deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di LI EP che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di LI CE che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015