Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2015, n. 28104
CASS
Sentenza 9 aprile 2015

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È configurabile il delitto di omessa comunicazione delle variazioni del proprio patrimonio, di cui all'art. 31, legge n. 646 del 1982, anche quando la condanna per il delitto presupposto, da cui origina l'obbligo, riguarda uno dei reati introdotti ex novo dall'art. 7 comma primo, lett. b), legge n. 136 del 2010 (che ha integralmente sostituito il comma primo dell'art. 30 legge n. 646 del 1982) e sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 136 medesima, purché i beni e le disponibilità, oggetto dell'omessa comunicazione, siano entrati nel patrimonio del soggetto in data successiva. (In motivazione la Corte ha osservato che il reato in argomento configura una ipotesi di reato omissivo istantaneo e, pertanto, ciò che rileva è la condotta omissiva del soggetto, che, nel momento in cui omette di comunicare l'esistenza di variazioni patrimoniali, deve trovarsi nelle condizioni soggettive e oggettive richieste dalla legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2015, n. 28104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28104
    Data del deposito : 9 aprile 2015

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