Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
È legittima l'assunzione della testimonianza resa, senza l'avviso della facoltà di astenersi dal deporre, dal prossimo congiunto della persona offesa dal reato, anche nel caso in cui quest'ultima assuma, nel medesimo procedimento, anche la veste di indagato o imputato di reato connesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2016, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
0 17 1 1-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2499/2016 MAURIZIO FUMO Presidente REGISTRO GENERALE N.12744/2016 GRAZIA LAPALORCIA FRANCESCA MORELLI Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HA RA nato il [...] avverso la sentenza del 18/09/2015 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI BIRRITTERI che ha concluso per i ngetto del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova del 23.12.09, che aveva condannato IR AC in ordine ai delitti di lesioni gravissime in danno di OV AR e porto di oggetti atti ad offendere, dichiarando prescritta la contravvenzione e rideterminando la pena.
1.1. La vicenda attiene alla lite che aveva coinvolto imputato e parte offesa, a sua volta imputato di lesioni in danno di IR, reato dichiarato improcedibile per difetto di querela. Nel giudizio di merito sono stati sentiti come testimoni: un agente di PG intervenuto a seguito della segnalazione della lite e IC AR, sorella di OV;
è stata altresì disposta l'acquisizione del verbale di s.i.t. rese da PO AL, milite della Croce Rossa. La IC aveva dichiarato che l'aggressione era partita da IR, confermando la versione del fratello;
PO aveva riferito di avere incontrato per le scale IR, ferito, con in mano un coltello ed una spranga sporchi di sangue.
1.2. La Corte d'Appello replica alle censure del gravame, relative alla nullità della deposizione della IC, in quanto non avvertita della facoltà astenersi dal deporre quale congiunta dell'imputato OV, ed alla nullità dell'ordinanza con cui era stata disposta l'acquisizione del verbale di s.i.t. di PO, per l'irritualità e l'incompletezza delle ricerche. Si sostiene, nel provvedimento impugnato, che a norma dell'art. 199 co.1 c.p.p. i prossimi congiunti dell'imputato sono obbligati a deporre quando essi stessi o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato. Quanto alla decisione di acquisire il verbale di s.i.t. di PO, si evidenzia la completezza delle ricerche del testimone, a suo tempo collocato presso i servizi sociali che, tuttavia, ne avevano dimesso l'assistenza; si fa cenno anche ad una utenza cellulare, presumibilmente in uso all'uomo, che, contattata più volte, aveva rifiutato la chiamata. Conclusivamente, la Corte di merito ritiene che le deposizioni di IC e PO, le dichiarazioni di OV e il certificato del Pronto Soccorso siano elementi idonei a provare la responsabilità dell'imputato, in assenza di una versione alternativa del fatto da parte dell'imputato, sempre rimasto contumace.
2. Il ricorso, tempestivamente proposto dal difensore di fiducia del IR, si articola su tre motivi. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità della deposizione della teste IC. Il ricorrente sostiene che la norma citata dalla Corte di merito non sia applicabile qualora il prossimo congiunto del teste sia parte offesa ma anche imputato per fatti commessi in danno della persona nei confronti della quale il congiunto è chiamato a testimoniare.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizi motivazionali quanto all'acquisizione del verbale di s.i.t. di PO, principalmente per l'incompletezza delle ricerche o, comunque, in quanto sarebbe stata prevedibile l'irripetibilità dell'atto per irreperibilità del teste.
2.2. Con il terzo motivo si deduce l'illogicità della motivazione in quanto, da un lato, gli elementi di prova raccolti con consentono di chiarire se vi fu una colluttazione e in che modo si svolse, dall'altro in quanto è illegittimo trarre elementi di prova a sfavore dell'imputato dalla mancata partecipazione al giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato, essendo legittima l'assunzione della IC in qualità di testimone, senza l'avviso della facoltà di astenersi dal deporre, stante la qualità di parte offesa del fratello, a nulla rilevando che costui fosse imputato, nel medesimo procedimento, per fatti commessi in danno del ricorrente ( in proposito Sez. 6, n. 46247 del 22/05/2012 Rv. 253703 "Non è configurabile la causa di non punibilità di cui al combinato disposto degli artt. 384, comma primo, cod. pen. e 199 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui un teste deponga in un processo nel quale il prossimo congiunto sia persona offesa dal reato, a nulla rilevando la circostanza che in altro processo quest'ultimo possa assumere anche la veste di indagato o imputato di reato connesso").
1.1. La prova del fatto e della responsabilità dell'imputato è, comunque, desumibile dalle dichiarazioni della parte offesa, in quanto riscontrate dalla documentazione medica in atti, che dà conto di lesioni perfettamente compatibili con l'impiego di una spranga e di un coltello (vedi la sentenza di primo grado a pagina 2), e dalle dichiarazioni rese da PO in sede di s.i.t.
1.2. Si deve, infatti, osservare che la valutazione della completezza delle ricerche rappresenta una questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità ove, come nel caso in esame, il giudice di merito ne dia conto in termini adeguati ( La valutazione della non ripetibilità dell'atto o delle dichiarazioni, che ne legittima la 2 lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche se non assoluta e demandata in via esclusiva al libero convincimento del giudice di merito, deve essere adeguatamente motivata e ispirata a criteri di rigore e di logicità, in quanto rappresenta una eccezione al principio di oralità del dibattimento" Sez. 2, n. 44570 del 10/10/2014 Rv. 260862). In tal senso, è infondato anche il secondo motivo di ricorso.
1.3. Il ricorso non merita accoglimento anche sotto altro profilo: la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata soltanto in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sé ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento ( Sez.U. n.16 del 21.6.00 Rv.216249; Sez.5 n.37694 del 15.7.08 Rv.241299; Sez.4 n°48515 del 17.9.13 Rv.258093 ). Evidentemente, ciò non si è verificato nel caso in esame, attesa la valenza determinante delle dichiarazioni della parte lesa e del certificato medico ( OV risulta avere subito un trauma cranico con frattura delle ossa nasali, del tetto dell'orbita e dell'osso frontale di sinistra e ferite da taglio al viso, a fronte di lesioni di lieve entità con prognosi di 9 giorni in capo a IR), elementi di prova rispetto ai quali nulla si osserva nel ricorso. Le doglianze contenute nel ricorso, con riguardo alla mancata valutazione di prospettive alternative rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, sono del tutto infondate, in quanto il giudice non è tenuto a confrontarsi con ipotesi meramente congetturali non dotate di razionalità e plausibilità pratica ( Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Rv. 251507 )
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 6 ottobre 2016 Il Presidente Maurizio Fumo IN CANCELLERIA шзіт Il Consigliere estensore, Francesca Morelli adel 13 GEN 2017 use амyour IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela LazuĖDO