Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25671
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Sentenza 19 maggio 2009

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È nulla la notificazione eseguita presso il difensore dell'imputato a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., allorché sia noto, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato, in quanto la citata disposizione trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (nella specie, decreto di citazione per il giudizio di appello).

L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato va disposto dalla Corte di cassazione anche quando il relativo termine non sia ancora scaduto, ma sia di prossima maturazione (nella specie il giorno immediatamente successivo alla pronuncia della sentenza di legittimità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25671
    Data del deposito : 19 maggio 2009

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