Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 2
È nulla la notificazione eseguita presso il difensore dell'imputato a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., allorché sia noto, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato, in quanto la citata disposizione trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (nella specie, decreto di citazione per il giudizio di appello).
L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato va disposto dalla Corte di cassazione anche quando il relativo termine non sia ancora scaduto, ma sia di prossima maturazione (nella specie il giorno immediatamente successivo alla pronuncia della sentenza di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 25671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25671 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 2207
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI GI - Consigliere - N. 7452/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO EP LO N. IL 16/07/1954;
avverso SENTENZA del 13/05/2008 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. NUZZO Laurenza;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ST GI LO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, in data 13 maggio 2008,confermativa della sentenza 2 novembre 2004 del Tribunale di Udine che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 646 c.p. (per essersi appropriato del veicolo IVECO Euorostar e del semirimorchio di proprietà della HIPO ALPE ADRJA BANK s.p.a. e di cui aveva il possesso per esserne il conduttore in leasing, nonostante il relativo contratto fosse stato risolto il 29.1.2001). Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata deducendo: 1) violazione dell'art. 179 c.p. e art. 178 c.p., lett. c), posto che il decreto di citazione a giudizio per il processo di appello era stato notificato, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, presso il domicilio del difensore dell'imputato in forza della relata di notifica negativa del decreto di citazione di primo grado riportante l'indicazione: destinatario trasferito;
non si era tenuto conto, però, che il domicilio dichiarato dall'imputato (S. Felice a Cancello, via Circonvallazione 8) non era mai mutato nel corso del processo e costituiva sin dal 1992 il luogo di residenza effettiva dell'imputato, come risultava dal documento allegato;
la invalidità di detta notifica che aveva impedito al ST di venire a conoscenza della data di fissazione del giudizio di appello era provata dal fatto che la ulteriore notificazione del decreto di citazione a giudizio di 1^ grado e della sentenza conclusiva di detto giudizio si erano perfezionate presso il domicilio dichiarato in S. Felice a Cancello;
2) erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, considerato che la sentenza impugnata aveva fondato la responsabilità dell'imputato in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti, sulla base esclusivamente delle dichiarazioni lacunose del teste Capolutti che aveva presentato la denuncia - querela in base ad informazioni de relato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine al primo motivo di ricorso va rilevato che, effettivamente, è inficiata da nullità la notifica del decreto di citazione in appello in quanto eseguita presso il difensore dell'imputato, ex art.161 c.p.p., comma 4, sul presupposto del trasferimento di quest'ultimo dal domicilio anagrafico (in San Felice a Cancello, via Circonvallazione n. 8), come indicato nella relativa relata di notifica. Risulta dagli atti di causa che il decreto di citazione a giudizio di primo grado e l'estratto contumaciale della sentenza emessa nel giudizio medesimo sono stati notificati al ST in S. Felice a Cancello presso un indirizzo diverso da quello indicato nel certificato anagrafico;
in tale situazione occorreva eseguire ulteriori indagini per individuare il luogo di trasferimento dell'imputato, prima di effettuare la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ex art. 161 c.p., comma 4. Tale disposizione trova, infatti, un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia aliunde notizia del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta nel nuovo domicilio, in modo da assicurare l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (Cass. n. 2778/2000). Consegue da quanto osservato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,considerata la prescrizione prossima (20.5.2009) del reato contestato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009