Sentenza 29 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2003, n. 14429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14429 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2003 |
Testo completo
$ REPUBBLICA ITat14429/ 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente - R.G.N. 24737/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Cron. 29216 Dott. Renato RORDORF Consigliere Rep. 3.·3834 Dott. Aldo Consigliere CECCHERINI Ud.14/04/03 Dott. Aniello Consigliere NAPPI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: in persona del legale AC PI SRL, rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19 presso I l'avvocato GIOVANNA MASALA DETTORI, che lo rappresenta EPICOCO OBERDAN, e difende unitamente all'avvocato giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
COMUNE DI SALO', in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 400, presso l'Avvocato ANTONIO COCHETTI, che lo rappresenta2003 1012 e difende unitamente all'Avvocato GIUSEPPE ONOFRI, -1- giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 715/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 04/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Dettori che ha chesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Cochetti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
M 3 -2- さ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.l. Menapace geom. IE conveniva in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Brescia il Comune di Salò perché fosse dichiarata la nullità parziale del lodo arbitrale emesso il 12 marzo 1998 nella controversia insorta con detto Comune circa l' esecuzione del contratto di appalto stipulato il 17 aprile 1989, avente ad oggetto i lavori di ricostruzione, completamento ed ampliamento del lungolago Zanardelli di Salò, e nel merito fosse accertato il fondamento della propria domanda circa la spettanza degli interessi legali e di mora per complessive L. 70.171.145 per ritardato pagamento dei primi quattro stati di avanzamento, con conseguente condanna dell' appaltante al pagamento di detta somma, con la rivalutazione. L' esponente deduceva che gli arbitri, nell' escludere la debenza di tali interessi, avevano erroneamente applicato sia le norme sostanziali che regolano i rapporti contrattuali di appalto tra privati e pubblica - amministrazione, sia le norme che presiedono all' assunzione e alla valutazione della prova, avendo essa dimostrato che tra i certificati ed i pagamenti era trascorso un tempo tale da far maturare il proprio diritto agli interessi nella misura complessiva indicata ed essendosi d' altro canto il Comune limitato a contestare genericamente detto diritto, senza produrre i documenti rilevanti ai fini della decisione. Con sentenza del 13 ottobre - 4 novembre 1999 la Corte di Appello rigettava l' impugnazione. Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, che l' ambito della cognizione alla stessa demandato atteneva esclusivamente a quella parte del lodo che aveva negato il diritto della società ad ottenere il 1 pagamento degli interessi legali e di mora per il ritardo nei pagamenti -e non nella contabilizzazione - degli stati di avanzamento e che le censure al riguardo formulate, risolventisi nella denuncia di violazione delle norme in tema di prova, erano infondate, atteso che gli arbitri, puntualmente richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale le circostanze dedotte possono ritenersi provate solo nel caso di esplicita ammissione della controparte o nell' ipotesi in cui questa abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con la contestazione ed osservato che nella specie non ricorreva alcuna di tali situazioni, avevano legittimamente affermato che il documento sul quale la società aveva impostato la propria difesa recante l'intestazione Conteggio interessi legali e di mora era - privo di qualsiasi valenza probatoria, in quanto non sottoscritto e presumibilmente proveniente dalla stessa società ed indicante, quali presupposti dei conteggi, date di emissione dei certificati e dell' effettivo pagamento in alcun modo riscontrabili e verificabili. Correttamente pertanto gli stessi arbitri avevano preteso che la società fornisse la prova specifica dei ritardati pagamenti, che doveva necessariamente aver riguardo ad entrambi gli elementi temporali di riferimento, ossia tanto alle date di emissione dei diversi certificati di pagamento che a quelle di effettiva esecuzione dei pagamenti. Né appariva fondato l' assunto dell' impugnante secondo il quale ella non aveva la possibilità di fornire la prova richiesta, tenuto conto che la medesima era stata in grado di calcolare minuziosamente la propria pretesa a titolo di interessi, così dimostrando di disporre dei dati fondamentali sui quali eseguire il calcolo, e d' altro canto aveva 2 prodotto in sede di impugnazione tutti i certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori;
che se pure era vera la circostanza dedotta che i mandati di pagamento erano trasmessi dall' amministrazione appaltante al tesoriere, e non all' impresa appaltatrice, tuttavia andava considerato che al destinatario del pagamento veniva inviato un avviso a riscuotere, dal quale potevano trarsi tutte le indicazioni relative al mandato inviato al tesoriere, e che comunque su tale punto ben avrebbe potuto richiedersi prova testimoniale o per interpello. Neppure aveva errato il collegio arbitrale nel non ordinare al Comune convenuto l'esibizione della documentazione inerente ai pagamenti e nel non disporre consulenza tecnica di ufficio: rilevava al riguardo che l' ordine di esibizione può essere impartito solo su istanza di parte, che nella specie era mancata, e che le parti non possono sottrarsi all' onere probatorio rimettendo l' accertamento dei propri diritti all' attività del consulente, specie quando, come nella specie, l' accertamento dei fatti non richieda particolari cognizioni tecniche e possa essere raggiunto mediante l' ordinaria attività probatoria. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Menapace IE s.r.l. deducendo un unico motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Salò. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 33, 35 e 36 del d.p.r. n. 沢 1063 del 1962 e 2697 comma 2 c.c., si deduce che l' impresa aveva adempiuto all' onere probatorio a suo carico con la produzione del 3 + contratto e del capitolato speciale, del documento contenente il conteggio degli interessi per ritardato pagamento dei quattro stati di avanzamento e della rata di saldo e che i dati riportati in detto documento non erano stati contestati dal Comune. Si sostiene, richiamando il principio espresso dalla sentenza di questa Suprema Corte n. 13304 del 1999, che spettava al Comune provare la data di emissione dei certificati di pagamento, atteso che tale emissione, se tempestiva, si sarebbe tradotta in un fatto estintivo della pretesa azionata. Si aggiunge che comunque nel giudizio di impugnazione l' esponente aveva prodotto i certificati di pagamento e le fatture emesse, e non i mandati di pagamento, non in suo possesso. Il motivo di ricorso è infondato. nonSecondo la precisazione contenuta nella sentenza impugnata sottoposta a censure in questa sede la questione deferita alla Corte - di Appello con l' impugnazione del lodo arbitrale riguardava esclusivamente la spettanza degli interessi per tardiva emissione dei titoli di spesa relativi ai primi quattro stati di avanzamento, ai sensi dell art. 35 comma 2 del d.p.r. n. 1063 del 1962. Non possono pertanto trovare ingresso in questa sede le deduzioni della società ricorrente, sulle quali nella memoria difensiva ha in particolare insistito, volte a denunciare il mancato riconoscimento degli interessi per tardivo pagamento della rata di saldo. Così precisati i limiti della controversia, ed incontestata in giudizio l' applicabilità all' appalto in discorso del capitolato generale di cui al richiamato d.p.r. n. 1063 del 1962, osserva la Corte che correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che, fondandosi la pretesa dedotta in A 4 giudizio sul ritardo dell' amministrazione appaltante nell' emissione dei titoli di spesa per un tempo superiore a quello previsto nella norma richiamata rispetto all' emissione dei certificati di pagamento, i principi generali sull' onere della prova imponevano all' impresa di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, e quindi di dare la prova di entrambi gli elementi temporali - data di emissione dei certificati e data di emissione dei titoli di spesa dai quali desumere il ritardo previsto dalla legge come generatore del diritto agli interessi. Non è peraltro proponibile in questa sede la doglianza rivolta a prospettare una diversa lettura delle deduzioni difensive svolte dal Comune nell' ambito del procedimento arbitrale, al fine di dimostrare la mancanza di una effettiva contestazione da parte di quest' ultimo della documentazione prodotta dall' impresa dinanzi agli arbitri. Impropriamente la ricorrente indica a sostegno del proprio assunto la pronuncia di questa Corte n. 13304 del 1999, che ha riguardo alla • diversa ipotesi di ritardo nell' emissione dei certificati di pagamento per mancata tempestiva contabilizzazione e richiama la disciplina dell' art. 33 del capitolato generale di appalto per escludere un onere dell' appaltatore che richieda gli interessi ai sensi dell' art. 35 comma 1 dello stesso capitolato di provare il ritardo dell' amministrazione appaltante nell' emissione di detti certificati, venendo qui in discussione come già rilevato - unicamente gli interessi per ritardata - emissione dei titoli di spesa ai sensi dell'art. 35 comma 2 del citato d.p.r. Altrettanto impropriamente la ricorrente invoca l' altra pronuncia di questa Corte n. 2933 del 1991, che ha giustamente posto a carico dell' 4 5 amministrazione l' onere di dimostrare la non imputabilità del ritardo nei pagamenti, una volta accertata l' inosservanza dei termini imposti dalla legge per il pagamento. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00, di cui € 2.900,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 14 aprile 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE maria feelin Mahille fucciol CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetti 11. 2.9 SET. 2003 IL CANCELLIERE