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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 383 / 2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] CodiceFiscale_1
Bilotti n. 4, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mutti, con domicilio in Biella, via Repubblica n. 49; contro
, (C.F. ), in persona del presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, con il patrocinio dell'avv. Gabriele Morreale
Agnello, con domicilio in Biella, via Tripoli n. 14;
Oggetto: intervento del fondo di garanzia CP_2
Conclusioni: per la ricorrente
- previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte del Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982, istituito presso l' CP_2 dell'importo lordo pari a € 6.228,64, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, importo corrispondente al credito a titolo di TFR maturato dalla ricorrente nei confronti dell'ex datore di lavoro e rimasto inadempiuto;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre a spese generali in misura pari al 15% ai sensi del
D.M. n. 55/2014, e oltre accessori di legge, da distrarsi al sottoscritto avv. Andrea MUTTI, procuratore antistatario. per il resistente merito, rigettare siccome infondata in fatto e in diritto, la domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio assolvendo così l' da ogni pretesa da controparte avanzata. Salvis juribus. CP_2
Spese ed onorari di lite come per legge. sulla base delle seguenti pagina 1 di 3 MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso dell'8 agosto 2024 esponeva di aver lavorato per la ditta individuale Parte_1 CP_3
, con sede in Biella, via Ivrea 101/B dal 10 novembre 2014 al 20 febbraio 2020, di non aver
[...] ricevuto dal datore di lavoro una parte della retribuzione e del TFR, di aver vanamente esperito un procedimento esecutivo nei confronti di quest'ultimo e di essersi pertanto rivolto all'
[...]
al fine di sollecitare l'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla l. 297/1982 per Controparte_4 il pagamento del TFR;
preso atto del rifiuto dell'ente previdenziale di erogare l'emolumento richiesto, chiedeva a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di condannare l' Controparte_4
a versarle il TFR omesso, con vittoria di spese.
[...]
Con memoria del 2 gennaio 2025 l' osservava che nelle Controparte_4 procedure esecutive l'accertamento dei crediti di lavoro deve intendersi fatto al lordo delle ritenute fiscali;
, tuttavia, aveva richiesto il pagamento di un importo al netto delle ritenute fiscali;
Parte_1 inoltre, il TFR da lei richiesto era pari a € 6228,64, mentre nel decreto ingiuntivo versato in atti risultava un importo ammesso di soli € 4.873,54. Chiedeva il rigetto del ricorso, spese come per legge. All'udienza del 14 gennaio 2025 le parti si richiamavano agli atti e la giudice fissava l'udienza di discussione. Alla successiva udienza dell'11 marzo 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'ente previdenziale resistente non ha contestato che la lavoratrice ricorrente avesse diritto a beneficiare dell'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla l. 297/1982, né ha contestato che il TFR maturato e non percepito dalla stessa ammontasse a € 6.228,64 lordi / € 4.873,54 netti, limitandosi ad affermare che l'ammontare richiesto con domanda amministrativa risultava superiore all'ammontare accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella 56/2021 e che la richiesta doveva in ogni caso riportare l'ammontare lordo e non l'ammontare netto, sì da consentire all'ente di operare le trattenute fiscali.
Sul punto, il Tribunale osserva che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella 56/2021 pronunciato nei confronti della ditta individuale accerta la debenza di una “somma lorda Controparte_3 corrispondente alla somma netta di € 10.372,94”, di cui € 4.873,54 per TFR e che in ogni caso nel presente procedimento chiede in pagamento “dell'importo lordo pari a € 6.228,64”, la cui Parte_1 debenza non è contestata dall' né nell'an né nel quantum. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l resistente dovrà essere condannato a versare alla Controparte_5 lavoratrice ricorrente l'importo lordo di € 6.228,64, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429
c.c.
Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di istruttoria, della natura della causa e del valore della controversia, le spese di lite si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. esse dovranno essere sostenute dall'istituto soccombente. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve infine disporsi la loro distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
- Condanna l' , in persona del presidente pro tempore, a Controparte_4 corrispondere a l'importo lordo di € 6.228,64, oltre interessi e rivalutazione come Parte_1 per legge;
pagina 2 di 3 - Condanna l' , in persona del presidente pro tempore, a Controparte_4 corrispondere a le spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario Parte_1
15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 11/03/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
La giudice dott. Margherita Cerizza in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 383 / 2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...] CodiceFiscale_1
Bilotti n. 4, con il patrocinio dell'avv. Andrea Mutti, con domicilio in Biella, via Repubblica n. 49; contro
, (C.F. ), in persona del presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, con il patrocinio dell'avv. Gabriele Morreale
Agnello, con domicilio in Biella, via Tripoli n. 14;
Oggetto: intervento del fondo di garanzia CP_2
Conclusioni: per la ricorrente
- previa ogni opportuna declaratoria, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte del Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982, istituito presso l' CP_2 dell'importo lordo pari a € 6.228,64, o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, importo corrispondente al credito a titolo di TFR maturato dalla ricorrente nei confronti dell'ex datore di lavoro e rimasto inadempiuto;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre a spese generali in misura pari al 15% ai sensi del
D.M. n. 55/2014, e oltre accessori di legge, da distrarsi al sottoscritto avv. Andrea MUTTI, procuratore antistatario. per il resistente merito, rigettare siccome infondata in fatto e in diritto, la domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio assolvendo così l' da ogni pretesa da controparte avanzata. Salvis juribus. CP_2
Spese ed onorari di lite come per legge. sulla base delle seguenti pagina 1 di 3 MOTIVAZIONI
Fatto
Con ricorso dell'8 agosto 2024 esponeva di aver lavorato per la ditta individuale Parte_1 CP_3
, con sede in Biella, via Ivrea 101/B dal 10 novembre 2014 al 20 febbraio 2020, di non aver
[...] ricevuto dal datore di lavoro una parte della retribuzione e del TFR, di aver vanamente esperito un procedimento esecutivo nei confronti di quest'ultimo e di essersi pertanto rivolto all'
[...]
al fine di sollecitare l'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla l. 297/1982 per Controparte_4 il pagamento del TFR;
preso atto del rifiuto dell'ente previdenziale di erogare l'emolumento richiesto, chiedeva a questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di condannare l' Controparte_4
a versarle il TFR omesso, con vittoria di spese.
[...]
Con memoria del 2 gennaio 2025 l' osservava che nelle Controparte_4 procedure esecutive l'accertamento dei crediti di lavoro deve intendersi fatto al lordo delle ritenute fiscali;
, tuttavia, aveva richiesto il pagamento di un importo al netto delle ritenute fiscali;
Parte_1 inoltre, il TFR da lei richiesto era pari a € 6228,64, mentre nel decreto ingiuntivo versato in atti risultava un importo ammesso di soli € 4.873,54. Chiedeva il rigetto del ricorso, spese come per legge. All'udienza del 14 gennaio 2025 le parti si richiamavano agli atti e la giudice fissava l'udienza di discussione. Alla successiva udienza dell'11 marzo 2025 le parti discutevano la causa e la giudice si ritirava in camera di consiglio.
Diritto
L'ente previdenziale resistente non ha contestato che la lavoratrice ricorrente avesse diritto a beneficiare dell'intervento del Fondo di Garanzia di cui alla l. 297/1982, né ha contestato che il TFR maturato e non percepito dalla stessa ammontasse a € 6.228,64 lordi / € 4.873,54 netti, limitandosi ad affermare che l'ammontare richiesto con domanda amministrativa risultava superiore all'ammontare accertato con decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella 56/2021 e che la richiesta doveva in ogni caso riportare l'ammontare lordo e non l'ammontare netto, sì da consentire all'ente di operare le trattenute fiscali.
Sul punto, il Tribunale osserva che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Biella 56/2021 pronunciato nei confronti della ditta individuale accerta la debenza di una “somma lorda Controparte_3 corrispondente alla somma netta di € 10.372,94”, di cui € 4.873,54 per TFR e che in ogni caso nel presente procedimento chiede in pagamento “dell'importo lordo pari a € 6.228,64”, la cui Parte_1 debenza non è contestata dall' né nell'an né nel quantum. Controparte_4
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l resistente dovrà essere condannato a versare alla Controparte_5 lavoratrice ricorrente l'importo lordo di € 6.228,64, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429
c.c.
Ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto dell'assenza di istruttoria, della natura della causa e del valore della controversia, le spese di lite si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. esse dovranno essere sostenute dall'istituto soccombente. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. deve infine disporsi la loro distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
- Condanna l' , in persona del presidente pro tempore, a Controparte_4 corrispondere a l'importo lordo di € 6.228,64, oltre interessi e rivalutazione come Parte_1 per legge;
pagina 2 di 3 - Condanna l' , in persona del presidente pro tempore, a Controparte_4 corrispondere a le spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario Parte_1
15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Biella, 11/03/2025 la giudice dott. Margherita Cerizza
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