Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/02/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1415/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
dott.Domenico Pellegrini Presidente
dott. Marina Pugliese Giudice rel.
dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 1415/2022 promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Genova, Parte_1 C.F._1
Via SS. Giacomo e Filippo 35, presso lo studio dell'avv. DASSO CLAUDIA (C.F.
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
Genova, Via Cesarea 10/3 presso lo studio dell'avv. BELLINI CHIARA (C.F.
) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._4
RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE precisate all'udienza cartolare del 21/03/2024
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Camogli il 13.09.1998 tra i coniugi pronunciata dal Tribunale di Genova con Sentenza non definitiva n. 550/2023 pubblicata in data 3.3.2023;
b) dichiarare inammissibili, improcedibili, nulle, o come meglio ritenute, tutte le domande ex adverso proposte, per i motivi esposti in narrativa e/o per quelli diversi e migliori che ci si riserva di dedurre in corso di causa o per quelli meglio visti e ritenuti dal Giudice;
c) respingere le stesse nel merito poiché infondate e non provate;
d) anche alla luce delle risultanze dell'udienza del 2.11.2023 dell'ascolto delle minori, prevedere l'affido condiviso delle minori AR e e collocazione abitativa e residenza anagrafica Per_1 delle stesse presso la madre;
e) anche alla luce delle risultanze dell'udienza del 2.11.2023 dell'ascolto delle minori, prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie a week end alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera fino alle 19.00 con riaccompagnamento a casa della madre (in periodo di vacanza scolastica estiva dal venerdì alle ore 10.00 o comunque da quando i genitori saranno liberi dal lavoro e sino alle ore 21.00); e un giorno infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì) dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva con accompagnamento a scuola (nel periodo di vacanza scolastica alle ore 10.00 tenendo conto degli impegni di lavoro di entrambi i genitori, sino alla mattina successiva con rientro dalla madre entro le ore 10.00 salvo necessità di anticipo orario, debitamente convenuto, anche per esigenze delle minori). Festività natalizie e pasquali secondo il principio dell'alternanza. Le vacanze natalizie e pasquali per metà con un genitore e per metà con l'altro, nonché due settimane di vacanze estiva con ciascun genitore, anche non consecutive, nei periodi concordati tra le parti entro il 31.5 di ogni anno;
f) dichiarare tenuto il sig. a versare alla GN , entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il quinto giorno di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie AR e l'importo mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per Per_1 ciascuna figlia) ovvero in subordine confermare l'importo di euro 800,00 (euro 400,00 per ciascuna figlia) ad oggi rivalutato ad euro 949,39 (base Istat luglio 2013); ovvero altro importo maggiore o inferiore meglio visto e ritenuto dal Giudice, tenuto conto della crescita delle figlie e delle loro conseguenti maggiori esigenze, rispetto al momento della separazione;
g) dichiarare tenuto e/o condannare il signor a provvedere alla corresponsione Parte_2 nella misura dell'80% delle spese straordinarie come previste nel verbale del 16.09.2016 del
Tribunale di Genova sostenute dalla GN per le figlie, previa esibizione di Parte_1 idoneo documento giustificativo ovvero in altra misura meglio vista e ritenuta dal Giudice;
h) prevedere che l'assegno unico universale per le figlie minori AR e venga Per_1 riconosciuto al 50% a ciascun genitore come previsto per legge;
i) dichiarare tenuto il sig. a versare alla GN , entro e non Parte_2 Parte_1 oltre il quinto giorno di ogni mese, per dodici mensilità all'anno, a titolo di contributo per il di lei mantenimento e/o assegno divorzile l'importo mensile di euro 400,00, ovvero in subordine l'importo di euro 100,00 ad oggi rivalutato secondo gli indici Istat pari ad euro 118,66 (base Istat mese di luglio 2013); ovvero altro importo meglio visto e ritenuto dal Giudice;
l) con vittoria in caso di opposizione di spese, competenze e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE precisate all'udienza cartolare del 21/03/2024
Piaccia al Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis, per tutte le causali esposte,
in via principale:
1) rigettare in via definitiva la richiesta di affidamento esclusivo proposta da controparte, confermando quanto disposto in sede presidenziale e pertanto disponendo la formula dell'affidamento condiviso;
2) al contempo, in via principale, per le ragioni esposte negli atti richiamati, prevedere una suddivisione dei tempi di permanenza delle figlie presso di sé paritetici (50%) rispetto a quelli presso la madre.
Le bambine, durante l'ascolto disposto dal Giudice, hanno comunque confermato di avere un rapporto molto positivo con il padre.
(…la richiesta di collocazione paritetica delle ragazze discenda oltre che da una reale volontà e disponibilità del padre, anche dalla necessità per lo stesso di poter effettivamente frequentare le proprie figlie, rendendo effettivo il provvedimento del Giudice di prime cure, più volte disatteso.
Come già segnalato, in più occasioni controparte ha completamente ignorato le lecite richieste del padre impedendo a quest'ultimo di trascorrere alcun momento delle festività comandate Pt_2 con le stesse, suddividendo in parte non equa il tempo con loro). -Solo una collocazione paritetica potrà garantire una reale frequentazione delle figlie da parte del padre!) CP_1
Sarebbe, inoltre, auspicabile instaurare la modalità secondo la quale il genitore che deve tenere con sé le figlie, sia quello che le vada a prendere presso l'altro genitore.
3) in via subordinata prevedere una collocazione prevalente presso la madre con ampi tempi di visita e frequentazione per il padre come da provvedimento presidenziale del 2.11.2022, prevendendo altresì una piccola integrazione nella frequentazione (troppo esigua) del padre con le figlie di almeno un giorno in più al mese per ciascuna delle figlie da trascorrere con il padre (ad esclusione dei weekend ovviamente);
-si segnala, inoltre, come, nelle more, la figlia più grande AR, dalla metà di novembre 2023 fino a poco prima del periodo natalizio, si sia trasferita, per sua scelta e contro la volontà della madre, a vivere dal padre!
4) in via principale rigettare ogni richiesta di determinazione di un contributo al mantenimento delle figlie, disponendo il mantenimento diretto delle figlie minori da parte del padre;
5) in via subordinata prevedere una contribuzione al mantenimento da parte del padre in misura più contenuta rispetto a quanto avvenuto e stabilito sino ad oggi e comunque non superiore ad
Euro 300,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie,
così che la somma prevista per le figlie sia una somma non eccessiva e che tenga conto delle reali esigenze delle ragazze (alle quali il padre spesso fa fronte anche in aggiunta all'assegno erogato ogni mese) e del loro tenore di vita (considerando anche il contributo che dovrebbe essere a carico della madre). L'atteggiamento estremamente parsimonioso che la madre ha sempre avuto già durante la convivenza ed anche nei confronti delle figlie, lascia presumere che l'importo ad oggi versato dal , sommato a quello a carico della madre sia in media di gran lunga superiore a Pt_2 quanto effettivamente speso.
Si consideri, poi, come già scritto in atti, che il , peraltro, ad oggi è onerato da un'ulteriore Pt_2 importante voce di spesa: Euro 958 mensili per un finanziamento acceso circa un anno fa per sostenere un investimento il cui profitto avrebbe consentito di definire la controversia relativa all'immobile di proprietà, attuale sua abitazione principale. Purtroppo tale investimento si è poi rivelato fallimentare. Egli, comunque, continua a sostenere le spese per il mutuo relativo alla casa di abitazione (che non è più di sua proprietà, peraltro, essendo questa stata trasferita alle figlie in data recente -12.3.24-a mezzo atto di transazione a seguito di procedimento concluso in sede di mediazione e previa autorizzazione concessa dal Giudice Tutelare a seguito di istanza ex art. 320
c.c.) con una rata di euro 81.54 mensili.
6) rigettare la domanda di parte ricorrente nella parte in cui chiede le venga riconosciuto un assegno divorzile, non essendovene i presupposti e per i motivi di cui in narrativa
-si precisa come, nelle more, la Sig.a abbia acquistato una utilitaria Seat NUOVA, dando Pt_1 dimostrazione, quindi, di averne la relativa capacità contributiva.
7) Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Si tiene da ultimo a precisare come il Sig. , per il tramite dello scrivente difensore, in Pt_2 adempimento a quanto suggerito dal Giudice in occasione dell'udienza del 2.11.23, abbia formulato una proposta transattiva, ma non ve ne sia stata l'accettazione da parte della Sig.a
Pt_1
Vinte spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/02/2022, la sig.ra , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio in Camogli il giorno 13/09/1998 con il sig. , esponeva che: Parte_2
a) dal matrimonio erano nate AR (nata in [...] il [...]) e (nata in [...] il Per_1
02.03.2012); b) i coniugi si erano separati consensualmente come da verbale di separazione consensuale del
04/07/2013 omologato dal Tribunale di Genova in data 18/07/2013;
c) dalla separazione era cessata la loro convivenza ed era venuta meno ogni comunione materiale e spirituale;
pertanto, chiedeva la pronuncia del divorzio, nonché di confermare l'affidamento esclusivo delle figlie AR e a sé con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso di Per_1
sé e disciplina delle visite paterne secondo tempi analoghi a quelli concordati dai genitori nella separazione consensuale;
sotto il profilo economico chiedeva di dichiarare tenuto il padre sig.
a versare alla madre GN , entro e non oltre il quinto giorno di Parte_2 Parte_1 ogni mese, per dodici mensilità all'anno, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie
AR e l'importo mensile di euro 1.000,00, oltre all'80% delle spese straordinarie come Per_1
previste nel verbale del 16.09.2016 del Tribunale di Genova sostenute dalla GN Parte_1
per le figlie, previa esibizione di idoneo documento giustificativo. In ultimo chiedeva un assegno divorzile a proprio beneficio di euro 400,00 al mese.
Si costituiva con comparsa il resistente, che non si opponeva alla pronuncia di divorzio, ma chiedeva di rigettare la richiesta di controparte di affidamento esclusivo, disponendo la formula dell'affidamento condiviso e prevedendo una suddivisione dei tempi di permanenza delle figlie presso di sé paritetici (50%) rispetto a quelli presso la madre, con mantenimento diretto delle figlie da parte di ciascun genitore ospitante. Chiedeva altresì di rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie per infondatezza.
Il Presidente f.f., sentite le parti, essendo fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
2.11.2022 in via provvisoria ed urgente così provvedeva:
i coniugi – che si sono sposati con matrimonio concordatario in data 13.9.1998 - si sono separati consensualmente alle condizioni di cui al verbale del 4.7.2013, omologate con decreto del
18.7.2013; il dissidio tra i coniugi verte essenzialmente sull'affido (che la GN chiede disporre Pt_1
in via esclusiva a sé, mentre il padre chiede prevedere in via condivisa ad entrambi i genitori) e sulla a collocazione abitativa delle figlie minori AR (nata il [...]) e (nata il Per_1
2.3.2012), che la madre vorrebbe confermare presso di sé come concordato in sede di separazione, mentre il padre vorrebbe rendere ora paritaria (con conseguente revoca del contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie, contributo che invece la GN chiede di elevare Pt_1 da complessivi € 800 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a complessivi € 1000,00, oltre all'80% delle spese straordinarie, in luogo dell'attuale 50%.) Le domande delle parti contrastano anche in ordine alla previsione di un assegno divorzile a favore della GN da questa richiesto in misura di € 400 mensili e da cui il signor Pt_1
chiede invece essere mandato esente. Pt_2
Quanto all'affido delle figlie minori AR e , va preliminarmente osservato che in sede Per_1
di separazione consensuale le parti - senza esplicitare quale ne fosse la ragione – avevano concordato a verbale che “i figli minori restano affidati alla madre (…) il padre potrà comunque vederli e tenerli con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno” ovvero secondo i tempi e le modalità previsti a verbale: in realtà, dal tenore letterale dell'accordo trascritto a verbale, dalla previsione dell'ampio diritto di visita paterno (v. punto e) e dall'utilizzo improprio del termine “affidamento”
a terzi al successivo punto f) del medesimo verbale, si evince che i coniugi, pur avendo concordato
“l'affido” delle figlie minori alla madre, intendessero con ciò riferirsi alla loro “collocazione” abitativa presso la madre.
In ogni caso – considerato che per allontanarsi dal paradigma legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo della prole a solo uno dei genitori, l'autorità giudiziaria deve accertare che l'altro genitore abbia una capacità genitoriale inadeguata, mentre nel caso in esame questa evenienza non è stata nemmeno prospettata dalla ricorrente - la domanda di affido esclusivo della prole qui avanzata dalla madre va disattesa e va da subito espressamente disposto l'affido condiviso di AR e ad entrambi i genitori;
Per_1 circa l'eventuale mutamento dei tempi di visita paterni sino a giungere ad una collocazione paritaria, si osserva che la circostanza emersa all'udienza presidenziale - per cui la casa paterna presso cui il signor intenderebbe ospiterebbe AR e per un tempo Pt_2 Per_1
equivalente a quello materno non abbia una stanza riservata alle minori - esclude di per sé la possibilità di modificare nel senso richiesto dal signor la collocazione abitativa delle Pt_2 figlie. Infatti, se l'assenza di uno spazio abitativo dedicato alle figlie può risultare ammissibile in via occasionale e precaria (così nei week end e in un giorno infrasettimanalmente), è intuitivo come la mancanza di un vano a loro dedicato, nel quale le minori possano svolgere i loro compiti e le loro altre attività in tranquillità ed autonomia, renda inattuabile la proposta paterna: motivo per cui la collocazione abitativa prevalente presso la madre non può che essere confermata.
Quanto ai tempi di visita paterni in essere, all'udienza presidenziale è emersa una rigidità materna nel consentire al padre di incontrare le figlie infrasettimanalmente in una giornata diversa dal mercoledì (giornata individuata per prassi dai coniugi, peraltro nemmeno espressamente indicata negli accordi di separazione) e di prevedere orari di visita più elastici nel periodo delle vacanze scolastiche, Ritento necessario che – al fine di assicurare alle figlie il diritto di godere di una piena bigenitorialità – vada certamente consentito alle figlie di recuperare la visita paterne infrasettimanale in un'altra giornata diversa dal mercoledì, nonché di anticipare/estendere la loro permanenza presso il padre durante l'estate quando non ci sono pressanti impegni scolastici o sportivi, anche per godere di un maggior riposo. Va dunque raccomandata alle parti una maggiore elasticità – sempre nel superiore interesse delle parti – anche nell'individuare gli orari di visita paterni che, soprattutto d'estate quando le figlie non hanno impegni scolastici, potranno essere avviati (nella visita infrasettimanale come il venerdì nei week end di sua competenza) già in mattinata ove il padre sia libero dal lavoro (anziché all'orario pomeridiano corrispondente all'uscita di scuola) e protrarsi oltre le 8 nella mattina successiva al pernottamento e, nei week end di competenza paterna, potranno concludersi alle 21 della domenica (anziché alle 19 come in periodo scolastico).
Ritenuto infine che le richieste modifiche dell'attuale regime economico previsto in sede di separazione comportino una adeguata istruttoria, dando comunque atto che all'udienza del
31.10.2022 le parti hanno formalizzato l'accordo circa le modalità di versamento di quanto mensilmente dovuto da parte del signor alla GN a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
mantenimento ordinario delle figlie e della moglie (da attuare a partire dal corrente mese di novembre mediante bonifico bancario e non più attraverso l'utilizzo da parte della moglie di bancomat e carte di credito, restituiti dalla moglie al marito nel corso dell'udienza stessa).
Sulla base di dette motivazioni il Presidente ff così provvedeva: A parziale modifica dei provvedimenti accessori in vigore conseguenti alla separazione personale tra i coniugi, dispone l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, ferma la loro collocazione abitativa prevalente presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a week end alternati (in periodo scolastico dal venerdì dall'uscita di scuola e sino alle 19 della domenica, in periodo di vacanza scolastica estiva dal venerdì alle ore 10,00 o comunque da quando il padre sarà libero dal lavoro e sino alle ore 21); il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie un giorno infrasettimanale, da individuare nel mercoledì ovvero in altra giornata che sia compatibile con gli impegni scolastici e/o sportivi e/o ludici delle figlie (in periodo scolastico dall'uscita di scuola e sino alla mattina successiva quando andranno a scuola;
in periodo di vacanza scolastica dalle ore 10,00 o comunque da quando il padre sarà libero dal lavoro e sino alla mattina successiva con rientro dalla madre entro le ore 10,00. Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori le principali festività con il principio dell'alternanza, le vacanze natalizie e pasquali per metà con un genitore e per metà con l'altro (per il periodo natalizio 2022/23 si rimanda all'accordo verbalizzato all'udienza), nonché due settimane di vacanza estiva con ciascun genitore, anche non consecutive, nei periodi concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Il tutto salvo migliore accordo tra le parti, tenuto conto dei rispettivi impegni e di quelli delle figlie. Conferma l'onere di mantenimento delle figlie e della moglie a carico del signor già concordato tra le parti Pt_2 in sede di separazione in complessivi € 900,00, oltre rivalutazione ISTAT dall'anno successivo alla separazione, somma che dovrà essere versata dal signor alla GN Pt_2 Pt_1
mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di novembre 2022, in conformità a quanto verbalizzato all'udienza del 31.10.2022, oltre al 50% delle spese straordinarie delle figlie (per l'individuazione delle spese straordinarie si rimanda ai criteri di cui al verbale della riunione ex art. 47 quater della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova del 15.9.2016).
Nella successiva fase contenziosa, dopo la pronuncia della sentenza parziale di divorzio in punto status, la causa veniva istruita documentalmente e tramite l'ascolto delle minori Persona_2
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), perdurando la Persona_3
distanza tra le parti in ordine alla disciplina della collocazione abitativa della prole.
All'esito della fase istruttoria, le parti precisavano le loro conclusioni come indicate in epigrafe e la causa passava in decisione allo spirare dei termini concessi alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica ex art.190 c.p.c.
Preliminarmente, considerato che la difesa di parte ricorrente ha insistito nelle richieste istruttorie già rigettate dal Giudice Istruttore, il Collegio - condividendo il giudizio del GI di irrilevanza e di inammissibilità delle prove dedotte e non ammesse – ribadisce qui il rigetto di tali istanze per i motivi esposti nell'ordinanza istruttoria in data 13.9.2023, che deve intendersi qui integralmente richiamata e confermata.
Nelle sue conclusioni definitive la ricorrente ha riproposto la domanda di affido esclusivo a sé delle figlie minori AR (nata il [...]) e (nata il [...]): al riguardo il Collegio non Per_1 può che richiamare quanto già evidenziato nell'ordinanza presidenziale del 2.11.2022 che ha disposto l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori e cioè che per allontanarsi dal paradigma legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo della prole a solo uno dei genitori, l'autorità giudiziaria deve accertare che l'altro genitore abbia una capacità genitoriale inadeguata, mentre nel caso in esame questa evenienza non solo non è stata provata, ma mai è stata nemmeno prospettata dalla ricorrente!
Parimenti parte resistente – nonostante in occasione del loro ascolto da parte del giudice, svolto all'udienza del 2.11.2023, entrambe le figlie abbiano entrambe espresso con maturità e chiarezza il loro desiderio di restare collocate in via prevalente presso la madre, mantenendo i tempi i visita paterni già in vigore – nelle sue definitive conclusioni ha reiterato in via principale la domanda di collocazione paritetica e solo in subordine la conferma in punto collocazione e visite paterne dell'ordinanza presidenziale del 2.11.2022.
Ritiene il Collegio che debba essere confermata la collocazione abitativa prevalente delle figlie presso la più spaziosa casa materna, dove le ragazze possono godere di una camera a loro espressamente dedicata dove poter svolgere con adeguata tranquillità ed autonomia le loro attività ed i loro studi, spazio invece mancante presso la casa paterna, costituita da un grande open space e dalla sola camera da letto che il padre, in occasione dei previsti pernottamenti delle figlie presso di lui, condivide con loro, cedendo alle figlie il proprio letto ed adattandosi a dormire in un letto estraibile allestito al bisogno;
senza considerare – come ben chiarito dalla figlia AR in occasione dell'ascolto da parte del giudice – che non essendo le case dei genitori prossime tra loro, una maggior permanenza delle ragazze presso la casa paterna sita nella decentrata località di Sant'Ilario renderebbe ulteriormente complicata l'organizzazione degli impegni quotidiani scolastici ed extrascolastici delle minori.
Va pertanto mantenuta la collocazione prevalente delle figlie presso la madre, nonché i tempi di visita paterni in vigore per effetto della ordinanza presidenziale del 2.11.2022.
Al riguardo non può che stigmatizzarsi il permanere della conflittualità delle parti in ordine alla articolazione delle visite paterne: le parti continuano a discutere tra loro del mancato rispetto degli orari del rientro delle figlie dopo la permanenza presso il padre (in particolare la madre lamenta la scarsa puntualità dei rientri o il fatto che il padre non rispetti il principio dell'alternanza nella articolazione delle principali festività), evidenziando un'incapacità dei genitori di tenere in debito conto le effettive esigenze delle figlie che, per quanto ancora di minore età, sono indubbiamente cresciute rispetto a quando i genitori (nel lontano 2013) hanno formalizzato gli accordi di separazione, e lungi dall'essere dei “pacchetti” da consegnare qui o là ad una debita ora, sono adesso portatrici di specifici bisogni, legati ai loro impegni personali. Non può pertanto il Collegio che sollecitare i genitori ad una migliore collaborazione nella gestione delle figlie, invitando le parti a rivolgersi ad un organismo di mediazione familiare (Laboratorio dei Conflitti o affini) per attenuare il conflitto che non può che nuocere alla serenità della prole.
Restando invariati i tempi di visita paterni, va certamente mantenuto l'onere paterno di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie versando alla madre una somma che deve essere stabilita tenendo conto delle condizioni economiche (reddituali e patrimoniali) di ciascuna delle parti, tenendo altresì conto delle esigenze medie di minori dell'età delle figlie delle parti AR (nata nel
2008) e (nata nel 2012), nonché degli ampi tempi di visita paterni in vigore. Per_1 Dalle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti, relative all'anno di imposta 2022, risulta che i redditi imponibili dichiarati dalla ricorrente per quell'anno risultano essere stati pari ad €
32.114, corrispondenti ad un reddito mensile netto di € 2081,75 per 12 mensilità, cui devono aggiungersi le somme che la GN dichiara fiscalmente di percepire a titolo di Pt_1
canoni annui (€4200) dalla locazione in regime di cedolare secca di beni di cui è comproprietaria
(irrilevanti a riguardo l'asserita e non provata cessione di tali somme a soggetti terzi in base ad accordi informali), mentre i redditi imponibili dichiarati dal resistente nel medesimo periodo di imposta risultano essere pari ad € 76.615, corrispondenti ad un reddito mensile netto per 12 mensilità pari ad € 4044,75, a cui parimenti devono aggiungersi le somme percepite dal signor a titolo di canone annuo €4800 dalla locazione di beni di cui è proprietario. Priva di Pt_2
rilievo la circostanza (peraltro meramente dedotta e non documentata) che il signor Pt_2 avrebbe “sbagliato” un investimento finanziario. Al momento nessuno dei genitori risulta gravato da spese abitative ulteriori rispetto alle utenze ed alle spese di amministrazione delle rispettive abitazioni;
all'epoca della celebrazione dell'udienza presidenziale (31.10.2022) ciascuna delle parti era esclusiva proprietaria della casa di abitazione, ora – all'esito di un accordo transattivo concluso dalle parti nel marzo 2023, documentato dalla ricorrente – il resistente risulta aver ceduto la proprietà della sua abitazione di Sant'Ilario alle due figlie minori, pur essendo rimasto ad abitare ivi, in forza di un contratto di comodato gratuito della durata di 12 anni.
In base a tali elementi e considerato altresì che, per effetto della sola rivalutazione ISTAT, il contributo paterno al mantenimento ordinario delle figlie di € 800 mensili concordato nel verbale della separazione consensuale oggi corrisponde ad € 957,00, la domanda della ricorrente di elevare a complessivi € 1000 mensili il contributo paterno al mantenimento delle due figlie (€ 500 per figlia) deve trovare accoglimento, con decorrenza dall'emissione della presente sentenza.
Le spese straordinarie delle figlie (per la cui individuazione si rimanda al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV sezione civile del Tribunale di Genova del 15.9.2026) restano suddivise tra i genitori al 50%, come peraltro concordato tra i genitori in sede di separazione consensuale.
Parte ricorrente ha poi chiesto di riconoscere a proprio favore un assegno divorzile di € 400 mensili,
o in subordine di € 100 (ovvero della stessa misura concordata dalle parti in separazione consensuale, quale contribuzione mensile del marito a favore della moglie).
Al riguardo va ricordato che la Suprema Corte con sentenza n. 18287/18 emessa in data 11.7.2018 a
Sezioni Unite, ha chiarito che “Ai sensi dell'art. 5, co. 6 della l n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Occorre, pertanto, prendere la mosse dalla natura dell'assegno di divorzio che, secondo la nuova impostazione, alla funzione assistenziale associa anche quella perequativa e compensativa, imponendo così al Giudice una valutazione comparativa della entità dei rispettivi redditi e patrimoni e, in qualche modo, dell'origine, della trasformazione e della possibile evoluzione degli stessi.
Infatti il principio espresso dalle Sezioni Unite impone una “valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi”. Mentre nella precedente sentenza della Suprema Corte n. 11504/2017 “l'adeguatezza dei mezzi” assumeva carattere oggettivo, poiché si richiamava il concetto astratto di autosufficienza economica, prescindendo quindi dalle vicende sottese alla condizione economica attuale del richiedente, con la sentenza del 2018 le SS.UU. della Corte hanno voluto individualizzare la valutazione, arrivando a sostenere che la “disparità di condizioni economico-patrimoniali, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare”, rappresentano il punto di partenza dell'accertamento che il Giudice è chiamato ad effettuare. Il ragionamento dovrà quindi svilupparsi prendendo le mosse dall'esistenza della disparità attuale tra i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della perequazione delle condizioni economiche, passando attraverso “l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto” e solo “mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione attuale”. Si tratta dunque di accertare preliminarmente la ricorrenza di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, verificando in secondo luogo se tale eventuale rilevante disparità sia riconducibile e dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Nel caso in esame dalla comparazione dei redditi da lavoro delle parti risulta evidente che quelli dell'ex marito sono sostanzialmente doppi rispetto a quelli della ex moglie, mentre la condizione patrimoniale del resistente successivamente alla transazione conclusa dalle parti in data 12.3.2024 risulta oggi deteriore rispetto a quella della ricorrente, avendo egli rinunciato in favore delle figlie
AR e alla proprietà della sua abitazione principale di Sant'Ilario, nella quale oggi Per_1
permane, non più in qualità di proprietario, ma in forza di un contratto di comodato d'uso della durata di 12 anni (cfr. produzione della ricorrente), con contestuale rinuncia della GN
ad agire in giudizio nei confronti del signor per ottenere la restituzione Pt_1 Pt_2 della complessiva somma di € 201.468,00 che assumeva di aver a suo tempo mutuato al marito.
Oltre a ciò, va evidenziato che parte ricorrente non solo non ha provato, ma nemmeno si è offerta di provare, che l'attuale divario reddituale tra le parti (che vede la ricorrente comunque godere di un reddito mensile netto di poco superiore ad € 2000 mensili), sia effettivamente riconducibile e dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, essendosi la parte sul punto limitata a generiche asserzioni, peraltro contestate dalla controparte (cfr. capitoli per interpello e testi dedotti dalla difesa nella memoria ex art. 83 comma 6 n. 2 cpc estranei Pt_1
alla questione).
La domanda di assegno divorzile va pertanto rigettata.
Stante l'esito del giudizio, in cui le parti sono risultate reciprocamente soccombenti, le spese di lite possono essere tra loro integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e rigettata, Dato atto che con sentenza parziale è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dalle parti,
Rigetta la domanda di parte ricorrente di assegno divorzile a proprio beneficio.
Dispone che:
- Le figlie minori AR e restano affidate in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1
con loro collocazione abitativa prevalente presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a week end alternati (in periodo scolastico dal venerdì dall'uscita di scuola e sino alle 19 della domenica, in periodo di vacanza scolastica estiva dal venerdì alle ore 10,00 o comunque da quando il padre sarà libero dal lavoro e sino alle ore 21); il padre potrà inoltre tenere con sé le figlie un giorno infrasettimanale, da individuare nel mercoledì ovvero in altra giornata che sia compatibile con gli impegni scolastici e/o sportivi e/o ludici delle figlie (in periodo scolastico dall'uscita di scuola e sino alla mattina successiva quando andranno a scuola;
in periodo di vacanza scolastica dalle ore
10,00 o comunque da quando il padre sarà libero dal lavoro e sino alla mattina successiva con rientro dalla madre entro le ore 10,00.
- Le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori le principali festività con il principio dell'alternanza, le vacanze natalizie e pasquali per metà con un genitore e per metà con l'altro, nonché due settimane di vacanza estiva con ciascun genitore, anche non consecutive, nei periodi concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
- Il tutto salvo migliore accordo tra le parti, tenuto conto dei rispettivi impegni e di quelli delle figlie. Invita i genitori a collaborare lealmente tra loro nella gestione delle figlie minori e a rivolgersi ad un organismo di mediazione familiare.
- A far data dalla emissione della presente sentenza il contributo paterno al mantenimento ordinario delle due figlie da versare alla madre mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese è elevato a complessivi € 1000 (€ 500 per figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di ottobre 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie delle figlie da individuarsi secondo i criteri di cui al verbale della riunione ex art. 47 quater ORD GIUD della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova del 15.9.2016.
Spese legali compensate.
Così deciso in Genova il 20.9.2024
Il giudice relatore Dott. Marina Pugliese
Il Presidente Dott. Domenico Pellegrini