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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10355/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/09/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con i proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO MARA, avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/10/2008 in MERETO DI
TOMBA (UD), con atto trascritto presso il Comune di MERETO DI TOMBA (UD) al numero 3, parte 2, serie A, anno 2008;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie e (entrambe il Persona_1 Per_2
10/10/2011), minori;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 Pt_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 04/10/2008, in MERETO DI TOMBA
[...]
(UD), con atto trascritto presso il comune di MERETO DI TOMBA (UD) al n. 3, Parte 2,
Serie A, anno 2008, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora e residenza ove lo ritenga più opportuno. Dà atto che i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio sia per sé stessi che per le figlie minorenni.
2) la casa coniugale, sita in Mereto di Tomba (UD) Via Cristoforo Colombo n. 4, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata alla sig.ra con tutti gli Parte_1
arredi e corredi in essa contenuti, avendo il sig. rilasciato la stessa a far Parte_2
data dal 15.09.2024.
3) dà atto che, a regolamentazione dei rapporti patrimoniali tutti tra loro esistenti, i signori convengono di effettuare le attribuzioni appresso meglio indicate, in Parte_3 relazione alle quali chiedono l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 della
Legge n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
4) Dà atto che il sig. si obbliga a cedere in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
– che accetta e si impegna ad acquistare - la propria quota di un mezzo del
[...]
fabbricato di abitazione con pertinenziali accessorio ad uso autorimessa ed annesso scoperto, sito in Mereto di Tomba (UD) Via Cristoforo Colombo n. 4, catastalmente censita al catasto fabbricati del suddetto Comune al fg. 19 particella 87 sub 1 categoria
A3, Classe 3 Consistenza 8 vani, rendita 384,66 ed al fg. 19 particella 87 sub 2 categoria
C/6, Classe 8 mq 28, rendita 44,83, unitamente agli arredi ed al mobilio contenuto al suo interno, a fronte della corresponsione di € 65.000,00 (sessantacinquemila,00) che dovrà avvenire contestualmente all'atto di trasferimento. Tale cessione costituisce elemento
2 funzionale e indispensabile alla definizione della crisi coniugale e dei rapporti patrimoniali fra le parti e pertanto le stesse intendono chiedere l'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della CC n. 154/99.
Le cessioni di cui sopra avverranno a corpo, nello stato di fatto in cui gli immobili si trovavano al momento della sottoscrizione delle note di trattazione scritta, entro i confini noti alle parti, con ogni inerente accessione, pertinenza, diritto, azione, ragione, servitù attiva e passiva, con garanzia per la proprietà e per la libertà da vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli diversi ed ulteriori rispetto a quelli eventualmente esistenti al momento della sottoscrizione delle note di trattazione scritta.
5) Dispone che le figlie minori e imangano affidate in modo condiviso Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica nel luogo di residenza della madre presso la casa familiare.
6) I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione delle figlie, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle stesse, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione delle minori. Dà atto che i genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione di e tenendo conto delle loro capacità, delle Persona_1 Per_2
loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire alle minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui le figlie si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
7) Dispone che le figlie stiano presso l'abitazione del padre nella giornata del lunedì e del mercoledì al termine degli impegni scolastici, con relativo pernotto, nonché nei fine settimana, in via alternata, con la madre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina allorquando le suddette, mediante la fruizione del servizio di trasporto scolastico avranno cura di recarsi a scuola. Dispone che durante le vacanze estive le minori trascorrano con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il
31 maggio;
parimenti, dispone che le vacanze natalizie e pasquali siano divise a metà tra ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di
Natale, Natale e Santo Stefano, di San Silvestro e Capodanno, di Pasqua e Lunedì
3 dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri delle figlie e delle esigenze dei genitori. Dà atto che le parti avevano pattuito che il giorno di Natale 2024 e CP_1
arebbero state con la sig.ra . Dispone che il giorno di Pasqua 2025 le Per_2 Parte_1
minori stiano con il sig. ; resta inteso che ogni ulteriore diversa festività seguirà il Pt_2
normale calendario di permanenza già pattuito tra le parti. Dispone, altresì, che il giorno del compleanno delle minori verrà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori, mentre le predette avranno a trascorre il compleanno del padre e della madre rispettivamente con l'uno o con l'altro genitore.
8) In ragione del collocamento paritario delle figlie, dispone che ciascun genitore provveda a sostenere in via diretta ed esclusiva le spese di tetto e di mensa afferenti le predette per il periodo di permanenza presso la loro abitazione, in assenza del versamento in favore dell'uno o dell'altra di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento.
9) Dà atto che le parti convengono che l'assegno unico universale venga suddiviso pro quota al 50% tra le stesse.
10) Le spese straordinarie in favore delle figlie, ivi in incluse quelle inerenti all'acquisto del vestiario e la mensa scolastica, individuate come da regolamento dell'osservatorio del diritto di famiglia sezione di Udine (prot. n. 1505/2015 del 28/08/15), che le parti danno atto di conoscere, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Dà atto che con la stessa percentuale verranno suddivise le relative detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per le minori.
11) Dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
12) Dà atto che le parti, con il rispetto delle condizioni indicate nelle note di trattazione scritta, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MERETO DI TOMBA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 3, parte 2, serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2008.
Udine, li 30/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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